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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4693/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4693/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, posta in decisione all'esito dell'udienza del 17.6.2025; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Floridia, via Cesare Zavattini n. 31, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Antonio Sala, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Floridia, via Cesare Zavattini n. 31, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Teresa Finocchiaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 02/12/2021.
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in data 02/12/2021 in Comune di Floridia;
Per_ Per_
- che dall'unione nascevano i figli (il 10/1/2020) e (l'8/8/2021);
- di essersi separati con sentenza n. 1625/2023 emessa da questo Tribunale in data
11/9/2024 (passata in giudicato, v. documento in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti, liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno, anche all'estero, senza bisogno di consenso reciproco alcuno, avranno l'obbligo reciproco di comunicare ogni cambio di residenza entro gg 15 sino alla maggiore età dei figli e con la sottoscrizione del presente ricorso, si scambiano palese e reciproco assenso per il rilascio
Per_ del relativo passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minori Per_ e .
2. La casa coniugale, sita in Floridia nella via Cesare Zavattini n. 31, rimarrà nella disponibilità della sig.ra . Parte_2
3. I figli e , vengono affidati in via esclusiva al padre, con Per_3 CP_1
collocamento presso lo stesso. La madre potrà vederli e tenerli con sé in base a liberi accordi tra le parti, ovvero, in mancanza di accordi tra i genitori, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle ore 19.00 e, alternando settimanalmente,
l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle ore 09.00 alle ore 19.00; le principali festività civili e religiose alternandosi ogni anno con la madre;
il giorno del compleanno ciascun figlio minore lo trascorrerà alla presenza di entrambi i genitori e, ove ciò non possa avvenire, alternativamente, di anno in anno, il pranzo con la madre e la cena con il padre e viceversa.
pagina 2 di 5
4. Il sig. , provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli e sosterrà in Parte_1
via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie per i minori, avrà diritto a richiedere e percepire in via esclusiva e per intero l'assegno unico previsto per i figli con lui conviventi senza alcun onere a carico della madre se non quanto la stessa disporrà volontariamente di contribuire.
Per_ Per_ 5. Le spese straordinarie per i figli e , da individuarsi e regolarsi in base al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, saranno a carico esclusivo del padre.
6. Non disporre alcun assegno divorzile in favore di alcuno dei coniugi stante espressa rinuncia degli stessi.
7. I coniugi dichiarano di non essere titolari di diritti reali su beni immobili e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al loro mantenimento, possedendo entrambi capacità lavorativa per provvedere al loro sostentamento e si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a risolvere con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale. Per l'effetto dichiarano di non aver altro a pretendere reciprocamente”.
All'udienza del 17.6.2025, su invito del giudice a fornire chiarimenti in merito al regime di affidamento esclusivo dei minori al padre concordato dalle parti, le parti evidenziavano che si era reso necessario: “ - in vista dell'imminente trasferimento del sig. in Germania Pt_1
– per consentire al genitore collocatario di gestire più facilmente le esigenze dei bambini, sì da non dovere attendere il rilascio delle autorizzazioni da parte della madre. Fanno presente di essere in rapporti assolutamente pacifici, di dialogare e collaborare nell'interesse dei bambini e di rendersi reciprocamente partecipi delle scelte che riguardano la loro educazione, istruzione e salute”.
Inoltre, ad integrazione dell'accordo, le parti stabilivano: “Quanto alla frequentazione madre-figli, la potrà videochiamare i bambini almeno una volta al giorno in orari Pt_2 compatibili con l'attività scolastica e sportiva degli stessi e potrà incontrarli, secondo liberi accordi con l'ex coniuge, una volta ogni due mesi tenendoli con sé anche con pernottamento. Anche le vacanze estive e le festività verranno regolamentate secondo liberi accordi tra i genitori.
pagina 3 di 5 La signora si impegna a versare 100,00 euro al mese per il mantenimento dei minori, Pt_2 facendo presente che l'assegno unico, ammontante ad euro 400,00, verrà lasciato interamente nella disponibilità del sig. ” (cfr. verbale di udienza del 17.6.2025). Pt_1
Alla medesima udienza, perso atto di quanto sopra, il giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate in seno al ricorso ed integrate all'udienza del 17.6.2025, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori e non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In particolare, l'affidamento esclusivo dei bambini al padre consentirà al genitore collocatario, vista la rilevanza distanza geografica dal domicilio dell'ex moglie, di gestire più facilmente le esigenze di carattere amministrativo, scolastico ed extrascolastico della prole.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 02/12/2021, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Floridia dell'anno
2021 (Anno 2021- n .30 - Parte I); omologa le condizioni inerenti alla prole - come indicate in seno al ricorso ed integrate all'udienza del 17.6.2025- e provvede in conformità alle stesse;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 18/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4693/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, posta in decisione all'esito dell'udienza del 17.6.2025; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Floridia, via Cesare Zavattini n. 31, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Antonio Sala, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Floridia, via Cesare Zavattini n. 31, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Teresa Finocchiaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 02/12/2021.
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in data 02/12/2021 in Comune di Floridia;
Per_ Per_
- che dall'unione nascevano i figli (il 10/1/2020) e (l'8/8/2021);
- di essersi separati con sentenza n. 1625/2023 emessa da questo Tribunale in data
11/9/2024 (passata in giudicato, v. documento in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti, liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno, anche all'estero, senza bisogno di consenso reciproco alcuno, avranno l'obbligo reciproco di comunicare ogni cambio di residenza entro gg 15 sino alla maggiore età dei figli e con la sottoscrizione del presente ricorso, si scambiano palese e reciproco assenso per il rilascio
Per_ del relativo passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minori Per_ e .
2. La casa coniugale, sita in Floridia nella via Cesare Zavattini n. 31, rimarrà nella disponibilità della sig.ra . Parte_2
3. I figli e , vengono affidati in via esclusiva al padre, con Per_3 CP_1
collocamento presso lo stesso. La madre potrà vederli e tenerli con sé in base a liberi accordi tra le parti, ovvero, in mancanza di accordi tra i genitori, due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle ore 19.00 e, alternando settimanalmente,
l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle ore 09.00 alle ore 19.00; le principali festività civili e religiose alternandosi ogni anno con la madre;
il giorno del compleanno ciascun figlio minore lo trascorrerà alla presenza di entrambi i genitori e, ove ciò non possa avvenire, alternativamente, di anno in anno, il pranzo con la madre e la cena con il padre e viceversa.
pagina 2 di 5
4. Il sig. , provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli e sosterrà in Parte_1
via esclusiva le spese ordinarie e straordinarie per i minori, avrà diritto a richiedere e percepire in via esclusiva e per intero l'assegno unico previsto per i figli con lui conviventi senza alcun onere a carico della madre se non quanto la stessa disporrà volontariamente di contribuire.
Per_ Per_ 5. Le spese straordinarie per i figli e , da individuarsi e regolarsi in base al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, saranno a carico esclusivo del padre.
6. Non disporre alcun assegno divorzile in favore di alcuno dei coniugi stante espressa rinuncia degli stessi.
7. I coniugi dichiarano di non essere titolari di diritti reali su beni immobili e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo al loro mantenimento, possedendo entrambi capacità lavorativa per provvedere al loro sostentamento e si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a risolvere con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale. Per l'effetto dichiarano di non aver altro a pretendere reciprocamente”.
All'udienza del 17.6.2025, su invito del giudice a fornire chiarimenti in merito al regime di affidamento esclusivo dei minori al padre concordato dalle parti, le parti evidenziavano che si era reso necessario: “ - in vista dell'imminente trasferimento del sig. in Germania Pt_1
– per consentire al genitore collocatario di gestire più facilmente le esigenze dei bambini, sì da non dovere attendere il rilascio delle autorizzazioni da parte della madre. Fanno presente di essere in rapporti assolutamente pacifici, di dialogare e collaborare nell'interesse dei bambini e di rendersi reciprocamente partecipi delle scelte che riguardano la loro educazione, istruzione e salute”.
Inoltre, ad integrazione dell'accordo, le parti stabilivano: “Quanto alla frequentazione madre-figli, la potrà videochiamare i bambini almeno una volta al giorno in orari Pt_2 compatibili con l'attività scolastica e sportiva degli stessi e potrà incontrarli, secondo liberi accordi con l'ex coniuge, una volta ogni due mesi tenendoli con sé anche con pernottamento. Anche le vacanze estive e le festività verranno regolamentate secondo liberi accordi tra i genitori.
pagina 3 di 5 La signora si impegna a versare 100,00 euro al mese per il mantenimento dei minori, Pt_2 facendo presente che l'assegno unico, ammontante ad euro 400,00, verrà lasciato interamente nella disponibilità del sig. ” (cfr. verbale di udienza del 17.6.2025). Pt_1
Alla medesima udienza, perso atto di quanto sopra, il giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate in seno al ricorso ed integrate all'udienza del 17.6.2025, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori e non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In particolare, l'affidamento esclusivo dei bambini al padre consentirà al genitore collocatario, vista la rilevanza distanza geografica dal domicilio dell'ex moglie, di gestire più facilmente le esigenze di carattere amministrativo, scolastico ed extrascolastico della prole.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 02/12/2021, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Floridia dell'anno
2021 (Anno 2021- n .30 - Parte I); omologa le condizioni inerenti alla prole - come indicate in seno al ricorso ed integrate all'udienza del 17.6.2025- e provvede in conformità alle stesse;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 18/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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