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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5219/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, dall'avv. Luciana Parte_1
Petrella ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bologna, viale XII Giugno n. 7
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Barbara Parte_2
Ruggini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via De' Poeti 1/7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con il ricorso introduttivo depositato in data 18/04/2024, Parte_1 Parte_2
secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
331/2024 del 17/07/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
il 24 ottobre 1973 e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
Valsamoggia (BO) il 06/04/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Valsamoggia (BO) al n. 10 parte I anno 2019;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) prende atto che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, il signor Pt_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 n. 8 L. n. 898/70, si obbliga a corrispondere alla signora
[...]
pagina 2 di 3 che accetta, la somma complessiva di € 7.000,00 (settemila/00), a titolo di una tantum Parte_1
divorzile, somma questa ritenuta equa e giusta dal Tribunale, che verrà versata entro cinque giorni dalla sentenza di scioglimento del matrimonio;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Valsamoggia (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
2.4.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5219/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, dall'avv. Luciana Parte_1
Petrella ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bologna, viale XII Giugno n. 7
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Barbara Parte_2
Ruggini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via De' Poeti 1/7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con il ricorso introduttivo depositato in data 18/04/2024, Parte_1 Parte_2
secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
331/2024 del 17/07/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
il 24 ottobre 1973 e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
Valsamoggia (BO) il 06/04/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Valsamoggia (BO) al n. 10 parte I anno 2019;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) prende atto che a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, il signor Pt_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 n. 8 L. n. 898/70, si obbliga a corrispondere alla signora
[...]
pagina 2 di 3 che accetta, la somma complessiva di € 7.000,00 (settemila/00), a titolo di una tantum Parte_1
divorzile, somma questa ritenuta equa e giusta dal Tribunale, che verrà versata entro cinque giorni dalla sentenza di scioglimento del matrimonio;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Valsamoggia (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
2.4.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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