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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 603/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 22.10.2025, vertente tra:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Fernando Romano Parte_1 Parte_2 del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in EL RO (AQ), Via Madonna delle Grazie n. 20, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti principali e e , rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Ranalletta Controparte_1 CP_2 del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, Via Vittorio Veneto n. 66, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati/appellanti in via incidentale avverso la sentenza n. 350/2023 del Tribunale di Avezzano, emessa il 15.12.2023 e pubblicata il 21.12.2023 all'esito del procedimento n. R.G. 1250/2016, non notificata, successivamente corretta con decreto di correzione di errore materiale n. cron. 5106/2024 del 17.07.2024, avente ad oggetto: servitù.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per gli appellanti principali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare le domande attrici tutte perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate, disponendo la restituzione delle somme già versate anche a titolo di spese. In via subordinata voglia accogliere le conclusioni già precisate in primo grado dai convenuti appellanti che qui di seguito si trascrivono. In via riconvenzionale e subordinata, in caso di accoglimento della domanda di servitù di passaggio pedonale degli attori, riconoscere e dichiarare, secondo il disposto dell'art. 1065 cc, e comunque, che il passaggio degli attori sull'area scoperta oggetto di causa è stato esercitato con l'estensione e le modalità di esercizio come in precedenza e da oltre venti anni esercitate e cioè esclusivamente a piedi, in modo saltuario ed esclusivamente nello spazio prossimo al muro perimetrale dello stesso fabbricato che residua dal parcheggio delle autovetture e dei mezzi dei convenuti e loro danti causa, in modo che i convenuti possano continuare ad utilizzare l'intera area, tenervi in sosta, parcheggiare e manovrare le loro autovetture ed i loro mezzi liberamente e senza alcuna restrizione o limitazione in relazione al transito pedonale come sopra esercitato dagli attori, disponendo che tale servitù di transito esclusivamente pedonale venga esercitata con le suddette modalità. In caso di riconoscimento della servitù di transito carrabile e sosta degli attori, fermo il riconoscimento del diritto di sosta, di manovra, di transito pedonale e carrabile dei convenuti per accedere al garage ed ai fabbricati in loro proprietà, disporre le modalità di utilizzo dell'area in modo che in ogni caso sia salvaguardato il diritto di transito pedonale e carrabile degli attori anche con camion per l'accesso al garage. A tal fine si chiede nomina di CTU. In via riconvenzionale dichiarare la proprietà esclusiva in capo ai convenuti dell'intera area oggetto di causa nella conformazione attualmente esistente e come risultante dalla consulenza tecnica di parte che si produce, riportata in catasto nel frazionamento prot. presentazione 9344596 e prot. di approvazione 9544831986 ed individuata nel suddetto frazionamento per la parte scoperta nella particella 233 sub a) di mq. 25 e per la parte inglobata nel fabbricato nella particella 233 sub b) di mq. 8, e della ulteriore superficie di m 3,32 in ampliamento creato, riportato in colore rosso nella planimetria prodotta sub allegato F3 della C. T di parte, per intervenuta usucapione in virtù del possesso esercitato per oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, esclusivo, ininterrotto e con l'animo del proprietario. In via subordinata si eccepisce in via di eccezione la intervenuta usucapione della proprietà dell'intera area in oggetto. In via ancora subordinata e riconvenzionale, in virtù del possesso esercitato da sempre e comunque da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, esclusivo, ininterrotto, con l'animo del proprietario, accertare e dichiarare la acquisizione sull'intera area oggetto di causa nella conformazione attualmente esistente, in favore delle proprietà contigue dei convenuti, della servitù di passaggio carrabile e pedonale, di sosta e di manovra esercitata liberamente con ogni mezzo meccanico, senza alcuna restrizione o limitazione in relazione all'eventuale transito pedonale e/o carrabile da esercitarsi dagli attori.
In via riconvenzionale si eccepisce l'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale, delle servitù riferibili alla collocazione di antenne, cavi elettrici di qualsiasi genere, discendenti delle acque pluviali, nonché di ogni e qualsiasi altra servitù riconducibile agli impianti esistenti. In via ulteriormente subordinata costituire in via coattiva la servitù di passaggio pedonale, nonché, in via esclusiva, carrabile, di sosta, di manovra sull'intera area oggetto di causa a vantaggio delle proprietà dei convenuti nonché di ogni e qualsiasi altra servitù relativa allo scolo delle acque, alla collocazione di antenne televisive, di cavi di qualsiasi genere e di ogni altro qualsiasi impianto, disponendo il pagamento della indennità di legge.
Condannare la parte attrice alla eliminazione delle variazioni catastali indebitamente eseguite ed alla predisposizione delle necessarie rettifiche in ragione dei diritti spettanti e riconosciuti ai convenuti, autorizzando gli stessi convenuti ad apportare le necessarie variazioni catastali e trascrizioni con esonero di ogni responsabilità per il conservatore ed a spese degli attori. Aggiungasi a tutte le domande ed eccezioni riconvenzionali proposte il titolo di acquisto per destinazione del padre di famiglia di tutti i diritti vantati dai convenuti. Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di L'Aquila rigettare le domande proposte dagli attori con la prima memoria ex art. 183 perché nuove ed inammissibili, come eccepito dai convenuti nella memoria n.ro 2 ex art. 183 cpc. Voglia l'ecc.ma Corte D'Appello rigettare l'appello incidentale proposto perché infondato in fatto ed in diritto.
In via istruttoria si chiede nomina di CTU al fine di determinare le modalità ed indennità delle richieste servitù coattive di cui al punto 7 delle presenti conclusioni. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di danni e di imposta di registro”.
Per gli appellati ed appellanti in via incidentale:
“Piaccia a Codesta Ill.ma Corte di Appello: - previa ogni più utile, necessaria e/o opportuna declaratoria, anche in accoglimento di tutte le eccezioni sopra formulate, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello ex adverso proposto, e quindi confermare la impugnata Sentenza del Tribunale di Avezzano n.ro 350/2023 del 15/12/23, depositata il 21/12/23, non notificata, siccome corretta con Decreto di Accoglimento n. cronol. 5106/2024 del 17/07/2024 RG n. 1250/2016 -1 comunicato in data 17.07.2024, autorizzando gli odierni appellati ad apportare le necessarie variazioni catastali, ove necessarie, e trascrizioni con esonero di ogni responsabilità per il conservatore ed a spese degli odierni appellanti;
- in ogni caso e comunque, accogliere le conclusioni siccome precisate alla relativa udienza del 30.06.2022 che richiamano quelle precisate in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che si abbiano qui per ritrascritte ed ulteriormente precisate con rinuncia alla dichiarazione di antistatarietà formulata in primo grado e come da nota n. 1 del presente foglio (in diritto, secondo il principio jura novit curia), e con rigetto di ogni avversa domanda formulata in appello in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e diritto;
- in via di appello incidentale, in ogni caso, in parziale riforma del capo sulle spese di lite, applicare l'aumento ex art. 4, comma 2 D.M. 55/2014 alle spese liquidate per il primo grado di giudizio e quindi condannare la controparte al pagamento della differenza rispetto a quanto già versato dalla controparte, nella misura di complessivi € 1.523,10 oltre rimb. Forf. 11% e C.p.a. al 4%, o alla diversa maggiore o minore somma che verrà di giustizia ritenuta;
- ex art. 345 c.p.c., accogliere la domanda di risarcimento del danno sofferto dagli appellanti ai convenuti, dopo la sentenza stessa, come sopra meglio argomentato e spiegato, nella misura complessiva di € 3.700,00 o nella diversa minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da quantificarsi nella seguente misura: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d'appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00 AUMENTI ( in % sul compenso tabellare ) Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 1.742,70 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 7.551,70 e quindi: PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 5.809,00, Totale variazioni in aumento + € 1.742,70, Compenso totale € 7.551,70, Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.132,76 Cassa Avvocati ( 4% ) € 347,38 Totale giudizio di appello € 9.031,84. Richieste istruttorie Se ritenuto necessario, si chiede disporsi CTU volta a stabilire se la “freccia” (menzionata nella sentenza a pag. 3, 1° capoverso) che sulla planimetria catastale insiste per metà sull'area oggetto di causa e per metà sul caseggiato indentificato con la particella 232 indichi l'ingresso dell'unità immobiliare dei fratelli oppure il numero 233 che si trova subito vicino alla punta della CP_1 freccia che, per mancanza di spazio, è stato riportato al di fuori di tale area sulla particella 232. conferma la nomina quale consulente di parte del Geom. identificato come in Persona_1 atti. Si chiede la espunzione del documento prodotto dalla controparte in sede di memoria di replica in quanto tardivamente prodotto e di ogni altro documento che non dovesse risultare depositato nel fascicolo di parte avversario allo spirare del termine di deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n, 3 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile e nella causa iscritta al n.1250/2016 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Accoglie le richieste attoree tutte per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'atto amministrativo che ha soppresso la part.lla 233, F. 10, catasto Comune di EL RO (AQ), accerta che le parti processuali esercitano il reciproco diritto di servitù di passaggio pedonale e condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento nella misura di € 2.000,00 per i danni patiti dagli attori dal 2014; Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed € 294,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario e anticipatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge”.
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come esposti dal Primo Giudice. A. “Con atto di citazione del 15.07.2016 e chiedevano a questo CP_2 Controparte_1 Tribunale di: “accertare e dichiarare che la particella di mq. 33 riportata in catasto al F. 10, part.lla 233 di mq. 33 si appartiene in proprietà esclusiva pro indiviso alla parti attrici e alle parti convenute, accertare che sulla predetta part.lla le parti processuali esercitano il reciproco diritto di servitù di passaggio pedonale per accedere dalla via pubblica ai fondi 231 e 232, accertare ed esattamente delimitare il contenuto della correlativa servitù di passaggio pedonale in favore dei convenuti, di natura esclusivamente pedonale, con esclusione di comportamenti e condotte di compressione del diritto reale di passaggio in danno degli attori, inibendo ai convenuti ogni condotta tesa ad impedire e/o frapporre ostacoli al suo legittimo esercizio diritto condannando gli odierni convenuti alla rimozione di tutte le opere insistenti sulla comune proprietà e realizzate senza alcun consenso dei condomini quali antenne, cavi elettrici, discendenti delle acque pluviali ecc, condannare i convenuti al risarcimento a cagione della indiscriminata compressione del diritto mediante parcheggio delle proprie autovetture indiscriminatamente, condannare i convenuti alle spese da liquidarsi ai due avvocati quali antistatari ex art. 93”. Deducevano gli attori di essere comproprietari ciascuno per ½ dell'immobile censito nel NCEU del comune di EL RO riportato al F. 10, part.lla 232, sub 10, alla via Vicolo Corto, snc, vani 3. Esponevano che il geom. aveva proceduto alla variazione catastale del Controparte_3 11/3/2015 con la quale si era provveduto alla soppressione del precedente sub 4 e costituzione dell'attuale sub 10 e che tale variazione si è resa necessaria al fine di ovviare all'errore commesso dal Notaio nell'atto del 5/02/1989, errore indotto dallo stesso ufficio del catasto che, Per_2 cambiando d'ufficio, negli anni successivi al 1996 la numerazione delle mappe, aveva registrato la porzione immobiliare de qua con numero 322 anziché con il numero 232. L'immobile de quo, per poter accedere alla via pubblica, gode di un passaggio comune di mq. 33, riportato in catasto fabbricati al F. 10, particella 233, a seguito di verifiche catastali è risultato che il suddetto passaggio comune è stato soppresso indebitamente in data 22/12/1986 con la redazione per conto del , ed unita alla particella 232, tale mappale era stato ingiustamente Persona_3 approvato dal tecnico catastale in data 24/10/1995. A seguito di più approfondite indagini sul foglio di mappa n. 10 è emerso che nella vecchia planimetria riguardante il garage del in Persona_3 corrispondenza dell'ingresso dell'unità immobiliare dei fratelli vi è una freccia indicante CP_1 appunto l'ingresso a testimonianza della circostanza che detto diritto di passaggio è sempre esistito e riconosciuto dai sigg.ri odierni convenuti. Per_3 Assumevano gli attori che per tale fatto il diritto di passaggio è e resta comune anche alla particella 232 sub 10 di proprietà degli stessi, non esistendo alcun documento che comprovi l'esercizio esclusivo del diritto di passaggio degli odierni convenuti. I convenuti, nel corso del tempo ed in particolare a partire dal marzo del 2014, hanno tenuto un comportamento volto a negare sulla particella comune, sebbene soppressa illegittimamente, il diritto di passaggio in favore degli attori e che tale comportamento si sostanzia mediante occupazione dello spazio di passaggio con parcheggio di autovetture in modo da impedire l'utilizzo della porta di abitazione. Assumevano gli attori che nessun effetto hanno prodotto le diffide inviate, basate anche sul titolo di proprietà costituito dall'atto di vendita del 22 giugno 2012, con il quale il ha Controparte_4 venduto ai fratelli e un piccolo sito edificatorio, cinto con muro Parte_3 Parte_4 esteso are 3 circa. B. I convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno rilevato l'irrilevanza e l'indebita variazione catastale effettuata dagli attori successivamente all'apertura del contenzioso con gli attuali convenuti, al mero fine di far coincidere i suddetti dati catastali alle domande proposte;
l'irrilevanza della produzione dell'atto di donazione Notaio del 5/2/1989 che riguarda unicamente due Per_2 vani al piano terreno del fabbricato, senza fare alcuna menzione dell'area scoperta o della zona di passaggio, che quindi è rimasta del tutto estranea all'atto, nonché dell'altro atto notarile del 22 giugno 2012, prodotto da parte attorea, che concerne un'area edificabile di 3 are e cioè di 300 mq., molto più grande dell'area oggetto di causa e non l'area per cui è causa;
l'erroneità della notazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui la freccia che sulla planimetria catastale insiste per metà sull'area oggetto di causa e per metà sul caseggiato indentificato con la particella 232 indicherebbe l'ingresso dell'unità immobiliare dei fratelli CP_1 Evidenziavano i convenuti nella loro comparsa di costituzione e risposta che gli attori nell'atto di citazione avevano riconosciuto la comproprietà dei convenuti, pro-indiviso con gli attori, dell'area oggetto di causa il diritto di passaggio pedonale degli stessi convenuti unitamente ad analogo diritto di passaggio degli attori al fine di raggiungere gli esclusivi fondi finitimi di reciproca proprietà. Deducevano inoltre che i fabbricati adiacenti all'area in oggetto era agli stessi pervenuta per legittimi titoli di successione ed erano in possesso e proprietà esclusivi dei loro danti causa. I convenuti ricostruivano le vicende della loro famiglia e l'utilizzo, dell'area in oggetto, gli ampliamenti e le sistemazioni eseguite nel corso degli anni a loro esclusive cure e spese sia dai loro danti causa che da loro stessi. Evidenziavano come il possesso e la disponibilità della stessa area fossero sempre stati esclusivi. Chiedevano pertanto i convenuti il rigetto delle domande attrici avanzando domanda riconvenzionale sia per il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'area che per il riconoscimento del transito pedonale e carrabile a favore degli stessi e con riconoscimento che per gli attori del solo passaggio pedonale esercitato in via residuale nello spazio rimanente a seguito del parcheggio delle autovetture”. 2.1 La causa veniva istruita mediante il deposito delle produzioni documentali e l'espletamento delle prove testimoniali dedotte dalle parti e, all'esito, è stata decisa come sopra. 2.2 In particolare, Il Tribunale, dopo aver valorizzato alcune delle deposizioni testimoniali (le quali avevano in sostanza confermato che i avevano da sempre esercitato una servitù di passaggio CP_1 pedonale e veicolare con sosta sullo spazio antistante la propria abitazione, e nel contempo smentito la tesi avversaria di parcheggio esclusivo) e dopo aver ravvisato l'ammissibilità della modifica della domanda attorea così come formulata nella prima memoria ex art. 183, VI° c. c.p.c., ha ritenuto fondata la domanda dei sulla scorta della riscontrata illegittimità del provvedimento di CP_1 soppressione della p.lla 233 di cui al foglio 10 del Catasto Fabbricati del Comune di EL RO. Sul punto, ha evidenziato che non può riconoscersi, ai fini della determinazione dell'effettiva proprietà del bene, alcun valore probatorio alle risultanze catastali, aventi mera valenza sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti traslativi, aggiungendo che la redazione del mappale in favore della era andata ad incidere in maniera diretta, mediante illegittima Controparte_5 soppressione, su un diritto reale altrui. Il primo giudice è pervenuto a tale decisione sulla scorta della deposizione testimoniale del precedente difensore dei Avv. Catini, la quale aveva riferito che, per espressa ammissione CP_1 del geom. quest'ultimo si era limitato a sottoscrivere la richiesta di variazione mappale, Persona_4 invero redatta da altro soggetto, di cui il difensore non aveva saputo indicare il nome. Stigmatizzato, dunque, il fatto che l'atto in questione andava ritenuto inesistente e non meramente illegittimo, il Tribunale ha quindi evidenziato che le anomalie catastali erano state riscontrate anche dal Dirigente dell' presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila, affermando che Controparte_6 le stesse non potevano generare alcun diritto reale in capo ai , non essendo supportate da Per_3 idoneo atto pubblico di acquisto. Quindi, dopo aver dichiarato che i avevano subito la illegittima compressione del loro CP_1 diritto di servitù di passaggio pedonale e di parcheggio dei propri veicoli e di transito, condivisa con i sulla p.lla 233, ha accolto la richiesta di risarcimento, condannando i convenuti al Per_3 pagamento della somma equitativamente determinata in € 2.000,00, regolando da ultimo le spese di lite in ossequio al principio di soccombenza. 3. Hanno proposto tempestivo appello e , per motivi che si vanno Parte_1 Parte_2 ad esaminare. 3.1 Nelle more, a seguito della proposizione dell'impugnazione, in accoglimento dell'istanza di correzione avanzata dai e a rettifica dell'errore materiale in essa contenuto, la sentenza CP_1 gravata veniva emendata come di seguito:
“Così provvede: dichiara la illegittimità dell'atto amministrativo che ha soppresso la particella 233, foglio 10, catasto Comune di EL RO;
accerta che le parti processuali esercitano il reciproco diritto di servitù di passaggio pedonale e di parcheggio dei propri autoveicoli e di transito sulla particella 233; condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento nella misura di €
2.000,00 per i danni patiti dagli attori dal 2014”.
3.2 Si sono costituiti nel giudizio di appello e , insistendo in via CP_2 Controparte_1 principale per la conferma del provvedimento impugnato e proponendo a loro volta appello incidentale, per motivi che parimenti si vanno ad esaminare;
gli stessi hanno altresì avanzato, ex art. 345 c.p.c., domanda di risarcimento dei danni sofferti a seguito del deposito della sentenza. 3.3 All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Omessa trascrizione nella sentenza delle conclusioni di parte convenuta;
incompleto riassunto delle stesse conclusioni. 4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti, richiamando giurisprudenza a supporto, lamentano la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di trascrivere integralmente le conclusioni dagli stessi rassegnate, limitandosi a riassumere soltanto alcune delle domande proposte, nonché per avere omesso la disamina e la decisione sulle domande da essi avanzate, con conseguente omissione di pronuncia. Il motivo è inconsistente e, prima ancora, infondato. Ed invero, si legge nell'epigrafe del provvedimento impugnato “CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e nei verbali d'udienza”, mentre nella “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, è testualmente riportato “…Chiedevano pertanto i convenuti il rigetto delle domande attrici avanzando domanda riconvenzionale sia per il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'area che per il riconoscimento del transito pedonale e carrabile a favore degli stessi e con riconoscimento che per gli attori del solo passaggio pedonale esercitato in via residuale nello spazio rimanente a seguito del parcheggio delle autovetture”; nel corpo della motivazione, inoltre, il Tribunale ha – con riferimento al provvedimento di soppressione della p.lla 233 per cui è causa – statuito che “...questo Giudice non può non emanare una sentenza dichiarativa della inesistenza dell'atto stesso e non della mera illegittimità, sussistendone tutti gli elementi, tanto più che le
“anomalie” catastali che furono riscontrate anche dall'Ing. , Dirigente dell' Persona_5 CP_6
presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila, non appaiono idonee a generare alcun diritto
[...] reale in capo ai , se non supportate da idoneo atto pubblico di acquisto”. Per_3 Deve dunque riconoscersi che, in relazione alla censura in esame, trovi applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (citata dai medesimi appellanti), ai sensi del quale l'omessa o erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre – se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione – il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. ord. 10465/2024; Cass. 11150/2018; Cass. 12864/2015). Del resto, in virtù dell'art. 132 c.p.c., la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori questioni, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cass. 8294/2011).
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della proprietà dell'area oggetto di causa a favore dei convenuti in comune con gli attori e di riconoscimento della servitù di transito carrabile, sosta e manovra sulla stessa area dei convenuti in comune con gli attori, diritti riconosciuti dagli stessi attori. Omessa pronuncia sulle modalità di esercizio della servitù pedonale e carrabile come richiesto dai convenuti nel punto 2) delle conclusioni. 5. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla titolarità della servitù di transito carrabile e di sosta a vantaggio dei Per_3 sull'area oggetto di causa, sebbene i sin dal principio, avessero espressamente ammesso e CP_1 riconosciuto di essere comproprietari e contitolari, unitamente agli odierni appellanti, dell'area e delle servitù di passaggio carrabile e pedonale. Il giudice di prima istanza, dunque, sarebbe incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c., non riconoscendo ai detti diritti reali ed omettendo altresì di stabile le modalità di uso delle Per_3 servitù di carrabile e pedonale. 5.1 Sul punto, va in primo luogo ravvisata la sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti (come da costoro riconosciuto in comparsa conclusionale), atteso che, con il decreto di correzione della sentenza, depositato il 17.07.2024 e dunque a seguito della proposizione dell'impugnazione (notificata il 21.06.2024), è stata dichiarata l'esistenza della servitù reciproca di transito carrabile e di manovra a vantaggio sia dei che dei (“…accerta che le parti Per_3 CP_1 processuali esercitano il reciproco diritto di servitù di passaggio pedonale e di parcheggio dei propri autoveicoli e di transito sulla particella 233”). Questo Collegio, però, deve rilevare che gli attori assumevano, in primis, la comproprietà con i convenuti-appellanti dell'area insistente sulla particella 233, sicché il motivo, in quanto richiamante proprio detta circostanza, comporta che l'accertato utilizzo dello spazio non possa costituire esercizio di servitù, bensì utilizzo di cosa comune ex art. 1102 cc, non esistendo un fondo servente sul quale esercitare passaggi di sorta. 5.2 Quanto alle modalità di utilizzo dell'area, vero oggetto del contendere, va da sé che su di essa tutte le parti possono transitare a piedi, ovvia modalità di utilizzo del bene in comune, laddove, quanto al transito veicolare, esso va certamente consentito agli appellanti per il tempo necessario per poter fare ingresso al loro garage. Per quanto riguarda la sosta, in appello si assume che gli appellati, che non devono transitare con le autovetture sull'area per accedere al loro fabbricato, avrebbero il solo interesse a lasciare in sosta le proprie autovetture su tale area, in tal modo rendendo impossibile il transito e l'accesso dei convenuti al loro garage ed alle loro abitazioni. Questo Collegio, rilevato che la modesta superfice dell'area (25mq), fa sì che la sosta di veicoli comporta con solare evidenza un utilizzo dell'area reciprocamente dannoso per i contendenti, ne disciplina la modalità come segue: sia i che i potranno sostare il tempo strettamente Per_3 CP_1 necessario per effettuare operazioni di carico e scarico e comunque per non più di 15 minuti, per poi andare a parcheggiare altrove, fermo restando che chi di loro, arrivando, veda in sosta altra auto, deve attendere per 15 minuti che questa sgombri l'area. Il motivo, in detti termini, va accolto e la gravata sentenza parzialmente riformata in conformità, ovvero col dichiarare che le parti processuali esercitano la comproprietà sulla particella 233, foglio 10, catasto Comune di EL RO, mediante comune e pari passaggio pedonale;
gli appellanti hanno diritto di transito veicolare per il solo tempo necessario per poter fare ingresso al loro garage;
sia i che i ovvero chi per loro, potranno sostare il tempo strettamente necessario per Per_3 CP_1 effettuare operazioni di carico e scarico e comunque per non più di 15 minuti, per poi andare a parcheggiare altrove, fermo restando che chi di loro, arrivando, veda in sosta altra auto, deve attendere per 15 minuti che questa sgombri l'area. Tale riforma, necessaria solo per rimediare alla lacunosa decisione del Tribunale, non comporta soccombenza degli appellati, anche essi interessati alla regolamentazione dell'utilizzo della piccola corte.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc. Travisamento ed erronea interpretazione della prova e della documentazione esaminata. 6. Con tale motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui è stata valorizzata la testimonianza resa dal geom. consulente tecnico dei il quale aveva riferito di aver Per_1 CP_1 constatato presso gli uffici competenti che, nella vecchia planimetria inerente il garage dei , vi Per_3 era una freccia – che insiste per metà sull'area oggetto di causa e per metà sul caseggiato identificato con la p.lla 232 – indicante l'ingresso dell'unità immobiliare dei CP_1 Da tale dichiarazione, il giudice di primo grado avrebbe dedotto l'esistenza della servitù di passaggio a vantaggio degli odierni appellati, incorrendo nella violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per aver travisato ed erroneamente interpretato la prova e la documentazione esaminata, indicando detta freccia non l'ingresso del fabbricato degli attori, bensì unicamente il numero di particella dell'area (233) che, per ragioni di spazio, era stato collocato all'interno della planimetria del caseggiato riportato nella particella 232, come confermato dal proprio consulente di parte, ing. . Per_6 La censura, stante quanto sopra stabilito, perde di rilievo, fermo restando che è pacifico che il fabbricato dei abbia una porta che si affaccia sulla 233. CP_1
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: Il Tribunale, dichiarando la titolarità dell'area e delle servitù di passaggio per intervenuta usucapione ha violato gli art. 99 e 112 cpc, incorrendo nel vizio di ultrapetizione e violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 7. Con tale motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui sarebbe stato riconosciuto l'acquisto per usucapione dell'area e delle servitù da parte dei CP_1 A parere degli appellanti, il Tribunale avrebbe indebitamente riconosciuto la proprietà dell'area e la titolarità delle servitù di transito pedonale e carrabile in capo ai senza indicare a supporto CP_1 alcun titolo di acquisto, peraltro mai prodotto dagli originari attori, e fondando di fatto la propria decisione sulla sola prova testimoniale e, dunque, sull'asserito esercizio del possesso e cioè sull'acquisto della proprietà dell'area e delle servitù a titolo di usucapione, domanda che i CP_1 non hanno mai proposto, con conseguente violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Deducono sul punto che il primo giudice non avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza della servitù carrabile in favore dei in quanto l'area per cui è causa viene da questi ultimi utilizzata solo CP_1 ed esclusivamente come parcheggio, quindi a titolo personale e come mera commoditas, a differenza degli appellanti, che devono necessariamente attraversare con le loro autovetture l'intera area onde raggiungere il garage sito sul lato opposto, esercitando in tal modo una servitù di transito carrabile e pedonale. Aggiungono, poi, che l'intera documentazione prodotta dai (in particolare, le perizie di CP_1 parte e l'atto di donazione del 1989) non fornisce alcun valido titolo di acquisto dell'area e delle servitù di transito, documentando unicamente la proprietà del solo immobile in EL RO, gf. 10, part. 232 sub 4 (ora sub 10), e non anche quella dell'area scoperta oggetto di causa (p.lla 233), di cui non viene fatta menzione alcuna;
detti documenti, inoltre, non dimostrerebbero neppure che il transito su tale particella fosse catastalmente attribuito alla p.lla 232 di proprietà degli odierni appellati, di talchè, in difetto di prova, neanche indiziaria, circa la vantata comproprietà di tale area e della destinazione della stessa a parcheggio a favore della proprietà dei e tenuto conto che CP_1 alcuna domanda di usucapione (né per l'acquisto della proprietà dell'area, né per l'acquisizione delle servitù di transito e di sosta carrabile e pedonale) era stata dagli stessi avanzata, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere in alcun modo la sussistenza di detti diritti reali. 7.1 Il capo impugnato è il seguente:
“Il teste all'udienza del 17.01.2018, ha precisato di conoscere la circostanza per Testimone_1 avere frequentato la cugina dei sigg.ri di essere stata spesso ospite dei nonni ( CP_1 Parte_4
e ) e di abitare a dieci metri dall'area in questione ed ancora all'udienza del
[...] Persona_7 07.04.2017, , ha dichiarato di essere nato e cresciuto di fronte all'abitazione degli Persona_8 attori, in Via Vicolo Corto in EL RO, e , ha precisato di essere da sempre e Persona_9 fino a pochi anni fa abitante proprio in loco, in quanto residente in piazza Buon Consiglio in EL RO, che la molestia posta in essere dai convenuti, consistente nella occlusione della porta di abitazione di proprietà e nella disponibilità degli attori, mediante parcheggio di autovetture, sia iniziata dal marzo 2014, e si sia estrinsecata come da foto mostrate ai testi. Tali testi hanno confermato che è sempre stata esercitata, dagli attori e , una servitù CP_2 Controparte_1 di passaggio pedonale e veicolare con sosta, al fine di accedere alla propria abitazione e alla pubblica via, in favore delle porzioni immobiliari limitrofe, di proprietà l'una dei , l'altra dei Per_3
. CP_1 Come evidente, in alcun punto viene riconosciuto l'acquisto per usucapione di alcun diritto reale in favore dei tant'è che il giudice di prima istanza afferma che “La domanda proposta dagli CP_1 attori è fondata nei limiti e per gli effetti di seguito evidenziati”. Sul punto, quindi, l'appello è infondato, fermo restando che, come sopra evidenziato, i CP_1 ebbero ad agire assumendo una comproprietà dell'area, giammai la loro proprietà esclusiva a qualunque titolo.
QUINTO MOTIVO DI APPELLO: Art. 116 cpc. Omessa ed errata valutazione delle prove testimoniali e della documentazione presente in atti. 8. Lo stesso capo di cui al punto che precede viene impugnato altresì per omessa ed errata valutazione delle testimonianze e dei mezzi istruttori, con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. Lamentano gli appellanti che il Tribunale ha accolto la domanda attorea sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice , e Testimone_1 Persona_8 [...]
, giungendo ad affermare che la molestia posta in essere dai – e consistente Per_9 Per_3 nell'occlusione della porta di abitazione di proprietà degli attori – fosse iniziata nel marzo del 2014 e che le servitù di passaggio pedonale e veicolare è sempre stata esercitata dagli attori. Deducono, quindi, che il primo giudice avrebbe tenuto in considerazione tali testimonianze in quanto provenienti da soggetti che vivono vicino all'area oggetto di causa, ma avrebbe tuttavia trascurato e nel contempo distorto quelle rese dai testi addotti dai , parimenti vicini di casa Per_3 delle parti in causa, le cui dichiarazioni sono state valorizzate dal Tribunale al solo fine di affermare che sull'area, quando era libera, parcheggiavano anche terze persone. Se correttamente valutate, le testimonianze rese dai testi di parte convenuta , Testimone_2 [...] e avrebbero portato a riconoscere, unitamente ai documenti Tes_3 Controparte_7 prodotti, che i ed i loro danti causa hanno da sempre abitato il fabbricato di cui l'area Per_3 costituisce una pertinenza, hanno sempre posseduto numerose vetture, e da sempre utilizzato liberamente la stessa area, fino a costruirvi una parte del loro garage;
nel contempo, dalle stesse sarebbe emerso che l'utilizzo dell'area in parola da parte dei era fisicamente impedito dalla CP_1 presenza costante dei veicoli dei ed avveniva unicamente in modo occasionale e residuale. Per_3
Aggiungono, quindi, che l'utilizzo dell'area da parte degli originari attori – che non abitano nel fabbricato di cui sono proprietari – e prima ancora da parte dei loro danti causa – privi di patente e di vetture – costituiva un mero atto di tolleranza da parte degli appellanti, che gliene consentivano l'utilizzo solo in loro assenza. Concludono affermando che il parcheggio delle autovetture dei con l'occupazione dell'intera Per_3 area non era iniziato nel 2014, ma era una modalità da sempre esistita e non costituente alcuna molestia, rappresentando la stessa la continuazione del possesso dei convenuti. La doglianza, proposta sempre e solo nell'ottica di denegare inesistenti servitù, essendo l'area in comproprietà, non certo pertinenza della abitazione degli appellanti, non nega, comunque, che anche i la utilizzassero, del che, come sopra riportato, hanno dato riscontro diretto i testi da CP_1 loro dedotti e riscontro indiretto perfino quelli indicati dagli stessi appellanti. L'utilizzo da parte degli appellati, infatti, è stato confermato dai testi , Testimone_1 [...]
e , indifferenti e dimoranti sui luoghi, ma non è stato affatto escluso dai testi Per_8 Persona_9 di parte oggi appellante , e , i quali ebbero Testimone_2 Testimone_3 Controparte_7 ad ammettere di aver visto sulla fatidica corte “altre autovetture” non appartenenti ai stessi, Per_3 autovetture che, evidentemente, erano riconducibili ai CP_1 La censura, quindi, non ha fondamento in quanto le testimonianze dei testi di parte non Per_3 hanno dimostrato niente di utile alla tesi degli appellanti.
SESTO MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed errata applicazione dell'art. 183 cpc e dei principi vigenti nel processo civile anche per le preclusioni. 9. Con il sesto motivo di appello viene impugnato il capo della sentenza in cui è stata giudicata ammissibile, e dunque non tardiva, la domanda di riconoscimento della servitù di passaggio carrabile, così come formulata dai nella prima memoria ex art. 183, VI° c., c.p.c., a CP_1 modifica delle originali conclusioni che riguardano la sola servitù pedonale. Gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia fornito una erronea interpretazione della giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto, dovendo ritenersi detta domanda distinta ed autonoma rispetto a quella inerente all'accertamento del passaggio pedonale;
la stessa, pertanto, andava giudicata tardiva e non ammissibile, alla luce della giurisprudenza successiva a quella citata in sentenza. Il Tribunale, per vero senza concretamente spiegare alcunchè, ebbe a ritenere che” Preliminarmente sull'ammissibilità della modifica della domanda degli attori siccome formulata in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito l'equivoco cui incorre la controparte, argomentando in sede di seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. Secondo la Corte (Sentenza 15/06/2015 n° 12310), l'equivoco nel quale comunemente l'interprete cade si fonda sull'erronea convinzione che la domanda nuova – e quindi inammissibile – è quella che contenga una “modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e/o sulla causa petendi. Secondo le Sezioni Unite, la modifica (consentita) della domanda deve avere un respiro più ampio, idoneo a tutelare l'interesse della parte ad ottenere giustizia, senza trincerarsi dietro regole sganciate dalla realtà. Conseguenza di una simile impostazione è che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo”, quando tale modifica costituisca la soluzione più adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.” Orbene, ad avviso di questa Corte, poiché, si ribadisce, nella fattispecie si controverte in materia di utilizzo di cosa comune, va da sé che disquisire di mera servitù di passaggio pedonale appaia un fuor d'opera e che in epoca attuale l'utilizzo non possa essere limitato al solo transito a piedi, comprendendo necessariamente anche la possibilità di accedere con mezzi veicolari come indicato in sede di esame del secondo motivo, in ciò peraltro, essendo stata accolta specifica richiesta degli appellanti stessi, volta a regolamentare l'utilizzo comune anche avuto riguardo al transito e alla sosta.
SETTIMO MOTIVO DI APPELLO: Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. Violazione dell'art.116 cpc per omessa ed errata valutazione e travisamento delle prove. Contraddittorietà della motivazione. Omissione di pronuncia. 10. Il Tribunale, con motivazione poco comprensibile, ha opinato che: “E' da ritenersi illegittimo il provvedimento di soppressione della part.lla di cui al catasto fabbricati del comune di EL RO, f. 10, part.lla 233, poiché, l'orientamento espresso costantemente dalla Suprema Corte è nel senso che, ai fini della determinazione dell'effettiva proprietà del bene, alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un definitivo valore probatorio, bensì una valenza meramente sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti traslativi in quanto contenenti utili indicazioni in ordine all'estensione dei fondi confinanti. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la disapplicazione, l'inesistenza e l'illegittimità dell'atto di frazionamento (non essendovi in effetti stata alcuna soppressione) relativo alla p.lla 233. Deducono sul punto che:
- la dichiarazione di inesistenza dell'atto sarebbe priva di motivo, illogica ed errata, in quanto, pur ammettendo che il geom. non lo abbia mai materialmente redatto, limitandosi a Persona_4 sottoscriverlo, ciò non lo priverebbe di valore, essendo plausibile che egli avesse incaricato un suo collaboratore o collega;
peraltro, la teste avv. Catini – sulle cui dichiarazioni il giudice ha basato la propria decisione – si era recata presso lo studio del tecnico nel 2014, a distanza di 28 anni dalla redazione della pratica, per cui era possibile che il non avesse memoria dell'atto; Persona_4
- la dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo è errata ed abnorme, non rientrando tale facoltà tra i poteri del giudice ordinario;
- non sussistono i presupposti della disapplicazione dell'atto, che non ha comportato la soppressione della p.lla 233, ma solo il suo frazionamento, resosi necessario per poter adeguare catastalmente la situazione dei luoghi a seguito degli interventi eseguiti da , ovvero la realizzazione, Persona_3 accompagnata da licenza edilizia, del garage nel 1972 (con la quale era stata inglobata una porzione di 8 mq della p.lla 233) e l'ampliamento dell'area nel 1976 per 6,65 mq mediante la realizzazione di un muro di contenimento;
a tal riguardo, specificano che con il frazionamento l'area rimasta scoperta e oggetto di causa di 25 mq veniva individuata con la p.lla 233 sub a, mentre quella restante di 8 mq, inglobata nel fabbricato dei , veniva individuata con la p.lla 233 sub b, ed Per_3 aggiungono che la soppressione della prima sarebbe stata effettuata dal tecnico dei il quale CP_1 nel 2015, ha trasformato l'area in oggetto in particella graffata priva di numero ed agganciata alla p.lla 232 di proprietà degli originari attori, come si evince dalla planimetria allegata alla relazione del tecnico di parte, geom. Per_1 Per tali motivi, l'atto di frazionamento compiuto dal geom. andava ritenuto del tutto Persona_4 legittimo. Ad avviso di questo Collegio la censura è sostanzialmente irrilevante, in nulla potendo comportare, sul piano privatistico, una diversa decisione: se i hanno inglobato 8 metri quadrati della 233, Per_3 a seguito del frazionamento del 1986 ritenuto illegittimo dal Primo Giudice, per realizzare un garage, di ciò potevano al limite dolersi i che nulla hanno mai domandato al riguardo. CP_1 La decisione con la quale al dispositivo è stata dichiarata la illegittimità dell'atto amministrativo che ha soppresso la part.lla 233, Foglio 10, catasto Comune di EL RO (AQ), quindi, appare tamquam non esset e comunque esorbitante dai poteri del Giudice ordinario, visto che la 233 non è stata soppressa dal nel 1986, ma è tuttora esistente e coincide con l'area per cui è causa, Persona_4 per cui si ebbe che nel frazionamento del 1986 l'area rimasta scoperta ed oggetto di causa, di mq. 25, venne individuata con la particella 233 sub a, mentre la parte di mq. 8 inglobata nel fabbricato venne individuata con la particella 233 sub b. Per_3 Gli stessi appellati, che non hanno agito per la rimozione del garage, del resto costruito nel lontano 1972, hanno sempre riconosciuto la comproprietà di quel che residua della 233, sicchè se, come dedotto in appello, è stato il loro tecnico che” nel 2015 ha trasformato l'area in oggetto avente un numero autonomo proprio (233-a) in particella graffata priva di tale numero ed agganciata al fabbricato particella 232 degli attori”, sarebbe questa la variazione catastale, ove realmente eseguita, ma ciò per vero non risulta, da , senza alcun rilievo sul piano pratico in quanto CP_8 i hanno sempre allegato la comproprietà pro indiviso dell'area per cui è causa. CP_1 Sotto questo profilo, quindi, il motivo è fondato solo nel senso che va revocata la decisione del Tribunale di dichiarare la illegittimità “dell'atto amministrativo che ha soppresso la part.lla 233, F. 10, catasto Comune di EL RO (AQ)”, dovendosi, comunque, precisare che nessun effetto pratico ciò comporta sulla decisione, nemmeno in termini di soccombenza, volta che furono comunque gli appellanti a far apportare la variazione catastale del 1986, dando causa in tal modo alla questione.
OTTAVO MOTIVO DI APPELLO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cc;
violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc;
omessa ed errata valutazione dei mezzi istruttori presenti in atti. Inesistenza della prova sulla esistenza ed ammontare dei danni lamentati. 11. Gli appellanti impugnano altresì la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei liquidandolo in via equitativa nella somma di € 2.000,00. CP_1 Sul punto, ritengono che detta statuizione sarebbe errata, in quanto non tiene conto della coesistenza, riconosciuta dagli stessi appellati, dell'esercizio della servitù di transito da parte dei e dei né della circostanza che questi ultimi non abitano nel fabbricato di cui alla p.lla Per_3 CP_1 232 e frequentano sporadicamente i luoghi di causa;
gli stessi, inoltre, non avrebbero fornito prova dell'esistenza dei danni, mentre la liquidazione degli stessi in via equitativa sarebbe del tutto inammissibile, non essendovi un danno oggettivamente accertato. Il Tribunale ha così opinato:” Sulla richiesta risarcitoria per i danni patiti dagli attori nel corso degli anni è emerso che dal 2014, gli attori subiscono la illegittima compressione del loro diritto di servitù di passaggio pedonale e di parcheggio dei propri autoveicoli e di transito con i medesimi sulla particella n. 233, i convenuti vanno quindi condannati, in solido fra loro, al risarcimento del danno subìto dagli attori, a cagione dell'indiscriminata compressione del diritto attoreo a causa della inibizione al parcheggio delle autovetture di proprietà degli stessi e dei loro aventi causa, indiscriminatamente. Il presupposto per la valutazione equitativa del danno è la certezza della sussistenza dello stesso (an), ricadendo l'incertezza solo sull'entità del pregiudizio (quantum) che può implicare per il danneggiato una assoluta impossibilità o una difficoltà oggettiva di provarne l'esatto ammontare. Si ritiene pertanto equo determinare tale danno nella misura di € 2.000,00.” La censura è infondata in quanto non si confronta con l'assunto di controparte per cui essi appellanti, in particolare a partire dal marzo del 2014, hanno tenuto un comportamento volto a negare sulla particella comune, il diritto di passaggio in favore dei , in particolare mediante CP_1 occupazione dello spazio di passaggio con parcheggio di autovetture in modo da impedire l'utilizzo della porta di abitazione, condotta, in particolare quest'ultima, correttamente ritenuta foriera di danni, peraltro liquidati in misura contenuta. La decisione di primo grado, quindi, va confermata al riguardo.
NONO MOTIVO DI APPELLO: 12. Da ultimo, gli appellanti ripropongono, definendolo motivo di appello, tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e non decise dal Tribunale, chiedendo altresì la restituzione delle somme versate a titolo di risarcimento e spese. In particolare, essi assumono che il Tribunale, come rilevato nei precedenti motivi di appello, ha omesso la disamina di una serie di domande ed eccezioni proposte, tra cui:
-nel punto 2) delle conclusioni domanda di riconoscimento del passaggio pedonale degli attori, di riconoscere e dichiarare ai sensi dell'art. 1065 cc che il passaggio pedonale degli attori veniva esercitato con le modalità da sempre esercitate;
nel capoverso seguente sempre del punto 2) i convenuti hanno chiesto, in caso di riconoscimento della servitù di transito carrabile e sosta degli attori, di stabilire le modalità di utilizzo dell'area, in modo da salvaguardare il diritto di transito pedonale e carrabile dei convenuti per l'accesso al garage: trattasi di questioni affrontate e decise da questo Collegio;
nel punto 3) delle conclusioni hanno chiesto il riconoscimento dell'acquisto per intervenuta usucapione dell'intera area oggetto di causa (particella 233 sub a e sub b comprensiva delle seguenti porzione di mq. 25; di mq. 8 inglobati nell'ampliamento del garage, e di mq. 3,32 corrispondente all'ampliamento creato dal genitore dei convenuti;
nel punto 4) i convenuti hanno eccepito in via di eccezione la intervenuta usucapione della proprietà dell'intera area in oggetto;
nel punto 5) hanno domandato l'acquisto per usucapione dell'intera area oggetto di causa nella conformazione attualmente esistente in favore delle proprietà contigue dei convenuti e delle servitù di passaggio carrabile e pedonale, di sosta e di manovra: trattasi di usucapioni mai dimostrate siccome i “convenuti”, ossia gli odierni appellanti, non hanno mai avuto un possesso esclusivo della residua porzione di 25 mq e, quanto alla parte ampliata, nessuno ha mosso contestazioni;
nel punto 6) i convenuti hanno eccepito l'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale, delle servitù riferibili alla collocazione di antenne, cavi elettrici di qualsiasi genere, discendenti delle acque pluviali, nonché di ogni e qualsiasi altra servitù riconducibile agli impianti esistenti: la domanda è superflua ed esula dalla materia del contendere in quanto i nulla hanno mai CP_1 domandato al riguardo;
nel punto 7 i convenuti hanno chiesto la costituzione in via coattiva della servitù di passaggio pedonale, nonché, in via esclusiva, carrabile, di sosta, di manovra sull'intera area oggetto di causa: si è già rilevato che trattasi di area in comproprietà.
nel punto 8 la condanna degli attori alla eliminazione delle variazioni catastali indebitamente eseguite: di ciò si è trattato in sede di esame del settimo motivo.
In conclusione, l'appello principale va accolto nei limiti indicati nell'esame del secondo e del settimo motivo, respinto nel resto.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 E COMMA 4 DEL D.M. 55/2024, E SUCC. MODD., IN RELAZIONE ALL'ART. 132, COMMA 1, PUNTO N. 4), C.P.C., NELLA MISURA IN CUI NON APPLICANDO L'AUMENTO DEL 30 % PER PRESENZA DI PIÙ PARTI AVENTI STESSA POSIZIONE PROCESSUALE, HA OTIVAZIONE IN MERITO. CP_9 13. Gli odierni appellati impugnano la sentenza nella parte relativa alle spese di lite, di cui sostengono l'erroneità per non avere la stessa applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, commi 2 e 4 del DM 55/2014, nel caso di assistenza legale di più soggetti contro le domande proposte da più parti, come indicato dal difensore nella nota spese depositata nel precedente grado di giudizio. In concreto assumono che, se anche la prestazione difensiva è stata esaurita in data antecedente all'entrata in vigore del testo del DM 55/14 che ha comportato come l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14, nel caso di assistenza di più parti , deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, ciò non toglie che in precedenza, ossia allorchè l'aumento poteva applicarsi "di regola", dunque in base alle circostanze del caso, l'espressione "Di regola", non volesse dire né "ad arbitrio", né "a sensazione" del giudice, il quale aveva l'obbligo di indicare le ragioni per derogare alla regola generale. Il motivo non può essere condiviso. Ed invero (Cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. L. n. 17600/2025): “Quanto agli aumenti, va evidenziato come l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel senso che per essi non è più riproposta la dizione per cui gli stessi potrebbero essere attuati “di regola”; ciò non va però inteso nel senso di una riduzione della discrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pur sempre entro un elastico percentuale prefissato dalla tariffa (30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta), sicché si deve ritenere che anche tale previsione sia da riportare, per coerenza di fondo del sistema, al principio per cui la liquidazione entro i margini di tariffa non necessita di motivazione (v. supra, punti 18.1. e 18.3.); pertanto, l'applicazione o meno di quegli aumenti non può essere censurata in sede di legittimità. Ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, n. 31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14 gennaio 2020, n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024, n. 376; Cass. 13 giugno 2024, n. 16465) - ha affermato che non possa esservi sindacato rispetto agli aumenti praticati ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. citato;
ciò sul presupposto che solo l'aumento al di fuori dei parametri massimi di tariffa imporrebbe la motivazione, proprio per essere di «ampiezza indiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e per riguardare «casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.), quale in sé solo non è certamente quello della difesa in caso di pluralità di parti munite di analoga posizione processuale;
ciò per concluderne quindi che gli aumenti previsti dalla tariffa per il caso della difesa di o contro una pluralità di parti (art. 4, comma 2, del DM n. 55 del 2014) non sono sindacabili perché si basano su parametri esplicitati nella tariffa, secondo una logica da ricostruire nel senso che quanto viene stabilito dal giudice sulla base di regole dettate dalla tariffa non è viziato anche qualora manchi una specifica motivazione, mentre quanto è liberamente definibile senza parametri prefissati va invece munito di motivazione;
la conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti – l'essersi o meno applicati gli aumenti di cui all'art. 4, comma 2 per la difesa di una pluralità di parti non comporta in sé vizio della sentenza impugnata, se non siano violati i minimi (in caso di mancata applicazione) o i massimi (in caso di applicazione); principio che del resto è insito anche nella motivazione di Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31030 ove – con riferimento alla riduzione, ma con ragionamento che vale appieno per l'aumento – si afferma che il corrispondente potere «ha natura discrezionale, sicché il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 10/1/2017, n. 269; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005, n. 8084, in motivazione;
Cass. 03/07/2003, n. 10532)». 18.4. Va solo precisato, in chiusura, che l'esclusione del sindacato sugli aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimi di tariffa riguarda solo le cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla «stessa posizione processuale» (art. 4, comma 2 e comma 4 citt.) e non evidentemente il diverso caso in cui l'autonomia di tali posizioni comporta necessariamente separatezza di liquidazioni (v. anche Cass. 6 giugno 2022, n. 18047).” Il principio comporta che il Tribunale non doveva argomentare sul mancato aumento del 30% , non avendo violato i minimi, né a tale aumento reputa di dover provvedere questa Corte in quanto il motivo di impugnazione non contiene argomenti di merito in tale prospettiva.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DOPO LA SENTENZA STESSA. 14. I deducono che gli appellanti, a seguito della pronuncia della sentenza qui gravata e del CP_1 successivo decreto di correzione, hanno avanzato due diffide in data 08.01.2024 e 17.07.2024, con le quali venivano invitati a non modificare i comportamenti e l'utilizzo dell'area fino ad oggi esercitati. Ritenendo che detto invito comporterebbe una perpetrazione della illegittima compressione del loro diritto di servitù di passaggio pedonale e parcheggio, gli stessi avanzano richiesta di risarcimento degli ulteriori danni subiti a seguito del provvedimento impugnato, quantificandoli nella complessiva somma di € 3.300,00, oltre interessi e rivalutazione. La doglianza è priva di fondamento in quanto una diffida legale non è atto illecito che possa causare danni, men che meno paralizzare gli effetti della sentenza che, comunque, autorizzava i ad CP_1 attraversare il (per loro, ma anche per gli avversari) fatidico spazio vitale di EL RO.
L'appello incidentale, quindi, va respinto.
15. Quanto alle spese del grado questo Collegio reputa di doverle compensare in quanto se i CP_1 vedono respinta l'impugnazione incidentale, i a loro volta soccombono sui motivi di appello Per_3 principale e non possono nemmeno ritenersi vittoriosi quanto ai motivi 2 e 7 per le Parte_5 ragioni al riguardo già espresse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma quanto al risarcimento danni ivi disposto e alla condanna alle spese ivi contenuta:
-revoca la dichiarazione di illegittimità dell'atto amministrativo che ha soppresso la particella 233, F. 10, catasto Comune di EL RO (AQ);
-dichiara che le parti processuali esercitano la comproprietà sulla particella 233, foglio 10, catasto Comune di EL RO, mediante comune e pari passaggio pedonale;
che gli appellanti hanno diritto di transito veicolare per il solo tempo necessario per poter fare ingresso al loro garage;
che sia i che i ovvero chi per loro, potranno sostare il tempo strettamente necessario per Per_3 CP_1 effettuare operazioni di carico e scarico e comunque per non più di 15 minuti, per poi andare a parcheggiare altrove, fermo restando che chi di loro, arrivando, veda in sosta altra auto, deve attendere per 15 minuti che questa sgombri l'area;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa le spese del grado;
-condanna gli appellanti incidentali, in solido, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 29.10.2025. Il Cons. rel. Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco Salvatore Filocamo