Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( ) con i proc. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
dom. avv.ti Daria Russo de Luca e Bruno Russo de Luca, delega in atti
-attori- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._4
Franco Della Vecchia, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori, dopo aver premesso di essere comproprietari di un fondo sito in
Castelnuovo di Conza, deducevano di aver già convenuto in giudizio, nel 2017, avanti al Tribunale di Salerno, per sentirlo condannare al rilascio immediato del CP_1
fondo da lui occupato sine titulo e davano atto di essere poi addivenuti ad una pagina 1 di 5
Esponevano che con la conciliazione stragiudiziale sottoscritta inter partes era stata prevista la concessione del terreno in comodato sino al 30.10.2018, termine entro il quale il convenuto avrebbe avuto la possibilità di acquistare il terreno dagli attori.
Secondo gli accordi però, elasso tale termine (30.10.2018) il fondo dovrà essere restituito rimanendo risolto il compromesso di compravendita. La causa sarà abbandonata e fatta cancellare dal ruolo ai sensi dell'art.309 cpc.
Riferivano che, appunto, il termine era scaduto e non era stato rispettato, seppur prorogato sino al 29.11.2018, né per addivenire alla compravendita del terreno né per il rilascio dello stesso.
Concludevano quindi a che fosse condannato al rilascio del fondo in loro CP_1
favore ed al risarcimento dal danno patito a seguito della mancata restituzione e quantificato equitativamente in € 2.200,00.
Costituitosi, il convenuto eccepiva in primo luogo l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria e nel merito contestava la fondatezza della domanda.
Sosteneva di aver avuto la disponibilità del fondo a titolo di comodato gratuito sin dagli anni '80 e di aver effettuato sullo stesso opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, tra cui l'apposizione di una recinzione per impedire l'ingresso dei cinghiali sul fondo.
Lamentava inoltre che il mancato perfezionamento della compravendita era dispeso dall'inadempimento dei convenuti che risultavano proprietari di soli 30/120 della particella in oggetto e che, pertanto, il notaio non aveva potuto predisporre l'atto.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, instava per la condanna degli attori alla la refusione delle spese straordinarie necessarie ed urgenti sostenute per la conservazione del fondo e quantificate in €
3.000,00.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione ed omessa ogni istruttoria dal pagina 2 di 5 precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 18.12.2024 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
E' invero pacifico ed incontestato, oltre che documentalmente provato (doc. 2 ), Pt_1
che in data 25.4.2018 le parti avevano conciliato la lite tra essi sorta per il rilascio del medesimo fondo di cui si discute in questa sede stipulando apposita scrittura privata nella quale si legge: i sigg. per spirito di liberalità, corroborato anche dalla offerta di Pt_1
transazione delle lite, con separato atto hanno concesso in comodato gratuito, a partire dal
1.05.2018 fino al 30.10.2018 il proprio fondo perché vi allevi e pascoli il proprio bestiame senza però mutare lo stato dei luoghi, solo operando le normali “colture”. Viene concessa dagli attori altresì la facoltà di acquistare il suolo, sempre però nel termine di validità del contratto di comodato. Elasso tale termine il fondo dovrà essere restituito rimanendo risolto il compromesso di compravendita.
All'evidenza, quindi, il convenuto si era impegnato alla restituzione del fondo al
30.10.2018 (termine poi prorogato al 29.11.2018, doc. 3) con facoltà di acquistarlo sempre entro il predetto termine.
Ciò posto, è noto che l'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.
Inoltre, la scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto (art. 1809 c.c.), il cui inadempimento è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile (Cassazione n. 7539/2003).
pagina 3 di 5 Considerato allora che gli attori hanno assolto all'onere della prova sugli stessi gravante e che invece da parte del convenuto non sono stati allegati, prima ancora che provati, oggettivi impedimenti al rilascio dell'immobile subito dopo la scadenza del termine prescritto, la domanda di rilascio va accolta.
Non assume infatti alcun rilievo in senso contrario la questione sollevata dal comodatario circa l'esistenza di ostacoli alla stipulazione della compravendita riferibili alla intestazione, solo parziale, del fondo agli attori.
Non solo infatti il convenuto ha omesso di comunicare il nome del notaio che avrebbe sollevato la questione al fine di consentire agli attori di contattarlo per fornirgli le procure a vendere rilasciate dagli altri intestatari, come dagli stessi richiesto con missiva del 14.11.2018 (doc. 3 citato), ma in ogni caso l'acquisto del fondo da parte del comodatario era una mera facoltà a questi concessa sino alla scadenza del termine del
30.10.2018, spirato il quale il fondo avrebbe dovuto essere restituito.
Deve allora essere ordinato ad l'immediato rilascio del fondo per cui è CP_1
causa, con condanna dello stesso al risarcimento del danno rappresentato dal non aver potuto mettere a reddito il bene concedendolo in affitto a terzi.
In via equitativa esso può essere quantificato, all'attualità, in € 500,00 pari ad € 100,00 annui e ciò prendendo a base il canone di affitto di € 50,00 annuo concordato da nel lontano 2014 con e di cui si dà atto nella Parte_3 Controparte_2
narrativa dell'atto introduttivo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per non aver questi assolto all'onere della prova sullo stesso incombente.
Premessa la genericità e l'assenza di contestualizzazione temporale dei capitoli di prova formulati a sostegno della domanda de qua con memoria del 2.5.2024, (per tale ragione non ammessi dal precedente assegnatario), l'attore non ha documentato l'esborso sostenuto né ha provato la indifferibilità ed urgenza dello stesso.
Invero, il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se pagina 4 di 5 decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla (Cassazione n. 15699/2018).
In conclusione, va condannato all'immediato rilascio del fondo Controparte_1
de quo in favore degli attori libero da persone o cose, anche interposte, oltre che al risarcimento in favore dei predetti di € 500,00 oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi per via della estrema semplicità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: ordina a l'immediato rilascio in favore degli attori del fondo Controparte_1
identificato al Catasto Terreni di Castelnuovo di Conza al foglio 3, part.582, libero da persone o cose, anche interposte;
condanna al pagamento in favore degli attori di € 500,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore degli avv.ti Daria Russo de Controparte_1
Luca e Bruno Russo de Luca, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, € 76,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 10.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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