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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Massimo Palescandolo, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5902 dell'anno 2016 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Felice Scotto e
Anna Liverino ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in alla via S. Noto n. 32 in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in riassunzione
- ATTORE IN RIASSUNZIONE-
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Raffaele Torrese e
Benedetta Torrese ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso lo studio sito in alla via Parte_1
Sedivola in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
NONCHE'
già AR
in persona del legale rapp.te pro Controparte_3 tempre, rapp.to e difeso dall'avv. Leonardo Pace che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa del giudizi di primo grado
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
NONCHE'
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 5902/2016 R.G.A.C.
in persona del sindaco pro tempore, Parte_2 rapp.to e difeso in virtù di procura a margine alla comaprsa di costituzione dagli avv.ti Elio Benevento e Francesco Nappo ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi al Palazzo Le
Salle.
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
NONCHE'
in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv Raffaele Renzullo in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in alla via V. Veneto 36 Parte_1
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_5
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: risarcimento danni
* * *
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 4
NOVEMBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
. 2 N. 5902/2016 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28-9-
2016, il conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale l il Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, Parte_2 la la e la in persona CP_6 CP_2 Controparte_5 del legale rapp.te pro tempore, al fine di sentir accertare la responsabilità degli stessi in ordine ai danni conseguenti il dissesto statico dell'edificio e per l'effetto CP_7 condannarli all'esecuzione di tutte le opere necessarie per la totale messa in sicurezza del fabbricato nonché al CP_7 risarcimento di tutti i danni subiti, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio di riassunzione trovava origine in primo luogo da un ricorso per danno temuto promosso dal contro Parte_1
l , esteso poi dalla stessa per integrazione del CP_1 contradditorio e chiamata in causa, agli altri convenuti, e conclusosi con un provvedimento con cui si era ordinato ai proprietari del suolo sovrastante la cavità sotterranea, ovvero allo stesso , all e al proprietario del Parte_1 CP_1 cinema “Oriente“ di eseguire tutti i lavori necessari al fine di eliminare i danni così come riscontrati dalla ctu espletata.
Ottenuto il provvedimento cautelare, confermato in sede di reclamo, il provvedeva ad instaurare il giudizio di Parte_1 merito ex art 669 octies allora vigente, al fine di ottenere la conferma della misura cautelare nonché il risarcimento dei danni subiti.
In particolare in tale giudizio il evidenziava che Parte_1
i danni conseguenti al dissesto del fabbricato condominiale erano da addebitare al cedimento di una cavità sottostante l'edificio di sua proprietà, della confinante proprietà dell e dell'altra confinante proprietà denominata CP_1 cinema “Oriente” a suo dire di proprietà di , Controparte_8 nonché alla rottura della conduttura dell'alta pressione
. 3 N. 5902/2016 R.G.A.C.
dell'acqua facente capo alla al di Controparte_5 Pt_2
e alla Parte_1 CP_2
Il giudizio di merito si concludeva con sentenza n. 57 /11 con la quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda del nonché la domanda riconvenzionale Parte_1 formulata dalla , dichiarando il CP_1 Parte_1
l e il
[...] Controparte_1 P_
proprietario del Cinema Oriente, ciascuno per la parte
[...] di estensione della proprietà sulla cavità sottostante, tenuti ad effettuare le opere come descritte dal CTU Dott. Per_1 nella relazione del 16.07.2010 per l'importo complessivo di euro 317.850,61, oltre voci aggiuntive di spesa, somma da ripartire tra le parti in ragione della estensione della proprietà di ciascuna parte sulla cavità de qua.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l CP_1 evidenziando che la responsabilità dell'evento era da
[...] addebitare all oggi Nello stesso Controparte_3 CP_2 giudizio proponevano appello incidentale gli appellati P_
, e unici eredi del
[...] CP_10 TR
, deducendo la carenza di legittimazione passiva del P_
in quanto erroneamente stimato proprietario Controparte_8 del complesso Cinema “Oriente“ e pertanto citato erroneamente in giudizio dall' Deducevano inoltre Controparte_1
l'omessa integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte proprietario della sala cinematografica, denominata “Cinema Oriente”, vale a dire la CP_6
Con sentenza n 2216/16 la Corte d'appello di Napoli accertata la lesione del contraddittorio, annullava la sentenza impugnata concedendo termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente Tribunale.
Il in persona del CP_12 Parte_1 suo amministratore pro tempore, proponeva poi il presente giudizio in riassunzione, sostanzialmente ribadendo le domande ed eccezioni formulate nel precedente giudizio dichiarato nullo.
. 4 N. 5902/2016 R.G.A.C.
Si costituiva in giudizio l la quale, a sua volta, CP_1 ribadiva tutte le istanze ed eccezioni formulate nel precedente giudizio di primo grado. Chiedeva nuovamente, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità nonché la condanna del alla Controparte_13 Parte_1 messa in sicurezza dei luoghi di causa.
Si costituiva eccependo in via preliminare la nullità CP_6 della notifica, nonché nel merito la prescrizione del diritto fatto valere. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
In data 29-10-2019 tale società mutava la propria denominazione sociale in . Controparte_4
Si costituiva la AR
, già per il rigetto delle
[...] Controparte_3 domande proposte.
Si costituiva il eccependo il rigetto Controparte_14 delle domande attoree.
Non si costituiva pur regolarmente evocato in giudizio la
, per cui se ne dichiara la contumacia. Controparte_5
Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c., mutato il giudice assegnatario del fascicolo, espletata la consulenza tecnica, formulata alle parti una proposta conciliativa, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, in tale giudizio risulta correttamente integrato il contraddittorio, avendo l'attore notificato l'atto di riassunzione a mezzo pec alla oggi CP_6 Controparte_4
, quale proprietario della sala cinematografica “Oriente”
[...]
(cfr. visura).
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, risulta documentata e provata la legittimazione di tutte le parti in giudizio, né vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli immobili coinvolti nella controversia in esame.
Quanto alle cause dei dissesti verificatisi, le consulenze tecniche, svolte anche nel procedimento cautelare, hanno
. 5 N. 5902/2016 R.G.A.C.
permesso di accertare che le stesse sono da ricondursi alla cavità sottostante gli immobili.
Invero, nel precedente giudizio di merito il ctu ha evidenziato che nella cavità si è avuta una micro e macro- fessurazione della lava che ha generato cedimenti verticali delle strutture di fondazione degli edifici del Parte_1
Tali dissesti con il passare degli anni, come evidenziato dall'ultima consulenza svolta a cura del Ing. Persona_2 hanno avuto una evoluzione: in particolare, si è riscontrata
“la caduta di un piccolo masso lavico (di contenute dimensioni) specie in prossimità della volta in corrispondenza in superficie del cortile dell'oratorio di proprietà della curia”.
Il consulente ha inoltre individuato le parti Condominiali interessate dal dissesto. In particolare, ha evidenziato che le stesse riguardano la quasi totalità delle facciate esterne dei fabbricati ed alcune delle murature perimetrali degli androni e delle casse scale di entrambi gli stabili, nonché l'unità abitativa comune condominiale adibita ad alloggio del portiere.
Ha inoltre aggiunto che erano stati rinvenuti danneggiamenti anche su qualche elemento portante della struttura principale.
Il consulente ha inoltre dettagliatamente descritto gli interventi da eseguire (cfr. paragrafo 2.1.), quantificando i relativi danni in euro 75.202,88 per la palazzina “A” [cfr. all. n. 04 ctu] ed euro 173.752,79 per la palazzina “B” [cfr. all. n. 04 ctu], al netto dell'abitazione del portiere, per la quale è stato stimato un totale di 8.235,83 euro.
Quanto alle opere di messa in sicurezza le stesse sono state elencate nel paragrafo 2.1. (dalla lettera a alla lettera k) della consulenza, a cui si rimanda per la descrizione dei lavori, nonché quantificate in euro 329.727,24.
Quanto alla ripartizione delle relative responsabilità, va evidenziato che la fattispecie della responsabilità aquiliana assunta a sostegno dell'azionata pretesa risarcitoria non può che essere necessariamente ripartita fra tutti i soggetti titolari del diritto dominicale su tutto quanto sovrastante la cavità ritenuta causa del cedimento che ha provocato il danno
. 6 N. 5902/2016 R.G.A.C.
lamentato dal Invero a norma dell'art. 840 c.c., la Parte_1 proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest'ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo.
Ne può essere ricondotta tale cavità al concetto di cava di cui all'art. 826 c.c. poiché non vi è sottrazione della disponibilità in favore dello Stato o di enti locali. Invero il ctu ha accertato che fino al momento di realizzazione del pozzo di ispezione da parte del non vi era altro possibile Parte_1 accesso alla cavità, nemmeno dalla scuola confinante.
In conclusione quindi per i lavori alla cavità, la cui manutenzione spettava ai proprietari dei suoli sovrastanti in ragione dell'estensione della loro proprietà corrispondente alla cavità sottostante, le relative spese andranno ripartite tra il l e la ora Parte_1 CP_1 CP_6 CP_4
quale proprietario della sala cinematografica,
[...] secondo appunto la rispettiva estensione della proprietà del suolo corrispondente al sottosuolo relativo.
Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità dei convenuti in giudizio quali e il CP_2 Parte_2 nonché della in quanto è da ritenersi escluso Controparte_5 che possa individuarsi quale causa dei danni una condotta riconducibile agli stessi.
Va quindi accolta la domanda del Condominio e la domanda riconvenzionale dell CP_1
Mentre per i danni patiti dal Condominio così come sopra descritti e quantificati, la relativa responsabilità va ripartita, secondo lo stesso criterio tra l'Arcidiocesi e detratta la quota di spettanza al Controparte_4
Condominio.
Le spese di lite, accertato il concorrente obbligo di esecuzione delle opere, si compensano tra il Parte_1
l e CP_1 Controparte_4
. 7 N. 5902/2016 R.G.A.C.
Le spese di ctu vanno ripartire, tra gli stessi, in parti uguali.
Il condominio, l e vanno CP_1 CP_15 condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti di nei cui confronti la CP_2 Parte_2 domanda va rigettata.
Nulla per quanto riguarda le spese della in Controparte_5 quanto rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica,
II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie la domanda dell'attore e quella riconvenzionale dell , e per l'effetto dichiara il CP_1 Parte_1
l e ciascuno per
[...] CP_1 CP_15 la parte di estensione della proprietà della cavità sottostante, tenuti ad effettuare le opere descritte dal C.t.u riportate ai paragrafi 2.1. della relazione per un importo complessivo di euro 329.727,24, oltre alle voci aggiuntive di spesa indicate dal ctu a pag. 22 della perizia, somme da ripartire tra le parti indicate in ragione della rispettiva estensione di proprietà sulla cavità sottostante;
b) Dichiara che il danno subito dal è pari ad euro Parte_1
75.202,88 per la palazzina “A”, euro 173.752,79 per la palazzina “B” ed infine euro 8.235,83 euro (cfr. all. 4 ctu) per l'abitazione del portiere (a cui vanno aggiunti il 5% del totale per imprevisti) e condanna l e CP_1 CP_4
al pagamento, in solido tra loro, di una somma a tale
[...] titolo pari per ciascuno all'estensione della loro proprietà sulla cavità sottostante;
c) Rigetta la domanda nei confronti del Parte_2
della e della
[...] CP_2 Controparte_5
d) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra il
, l e ponendo a carico di Parte_1 CP_1 CP_15 tutte e tre, in parti uguali, le spese di c.t.u;
. 8 N. 5902/2016 R.G.A.C.
e) Condanna il Parte_1
l e in solido tra loro a Controparte_1 CP_15 favore dell' ora delle spese di Controparte_3 CP_2 lite che in ragione dell'accolto liquida in euro 7.616,00 oltre il rimborso spese generali, IVA e C.pa., come per legge;
f) Condanna il Parte_1
l e in solido tra Controparte_1 Controparte_4 loro a favore del in persona del Parte_2 legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 7.616 oltre rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A come per legge.
Torre Annunziata 18 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Palescandolo Massimo
. 9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Massimo Palescandolo, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5902 dell'anno 2016 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Felice Scotto e
Anna Liverino ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in alla via S. Noto n. 32 in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in riassunzione
- ATTORE IN RIASSUNZIONE-
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Raffaele Torrese e
Benedetta Torrese ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso lo studio sito in alla via Parte_1
Sedivola in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
NONCHE'
già AR
in persona del legale rapp.te pro Controparte_3 tempre, rapp.to e difeso dall'avv. Leonardo Pace che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa del giudizi di primo grado
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
NONCHE'
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 5902/2016 R.G.A.C.
in persona del sindaco pro tempore, Parte_2 rapp.to e difeso in virtù di procura a margine alla comaprsa di costituzione dagli avv.ti Elio Benevento e Francesco Nappo ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi al Palazzo Le
Salle.
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
NONCHE'
in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv Raffaele Renzullo in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in alla via V. Veneto 36 Parte_1
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_5
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: risarcimento danni
* * *
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 4
NOVEMBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
. 2 N. 5902/2016 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28-9-
2016, il conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale l il Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, Parte_2 la la e la in persona CP_6 CP_2 Controparte_5 del legale rapp.te pro tempore, al fine di sentir accertare la responsabilità degli stessi in ordine ai danni conseguenti il dissesto statico dell'edificio e per l'effetto CP_7 condannarli all'esecuzione di tutte le opere necessarie per la totale messa in sicurezza del fabbricato nonché al CP_7 risarcimento di tutti i danni subiti, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il giudizio di riassunzione trovava origine in primo luogo da un ricorso per danno temuto promosso dal contro Parte_1
l , esteso poi dalla stessa per integrazione del CP_1 contradditorio e chiamata in causa, agli altri convenuti, e conclusosi con un provvedimento con cui si era ordinato ai proprietari del suolo sovrastante la cavità sotterranea, ovvero allo stesso , all e al proprietario del Parte_1 CP_1 cinema “Oriente“ di eseguire tutti i lavori necessari al fine di eliminare i danni così come riscontrati dalla ctu espletata.
Ottenuto il provvedimento cautelare, confermato in sede di reclamo, il provvedeva ad instaurare il giudizio di Parte_1 merito ex art 669 octies allora vigente, al fine di ottenere la conferma della misura cautelare nonché il risarcimento dei danni subiti.
In particolare in tale giudizio il evidenziava che Parte_1
i danni conseguenti al dissesto del fabbricato condominiale erano da addebitare al cedimento di una cavità sottostante l'edificio di sua proprietà, della confinante proprietà dell e dell'altra confinante proprietà denominata CP_1 cinema “Oriente” a suo dire di proprietà di , Controparte_8 nonché alla rottura della conduttura dell'alta pressione
. 3 N. 5902/2016 R.G.A.C.
dell'acqua facente capo alla al di Controparte_5 Pt_2
e alla Parte_1 CP_2
Il giudizio di merito si concludeva con sentenza n. 57 /11 con la quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda del nonché la domanda riconvenzionale Parte_1 formulata dalla , dichiarando il CP_1 Parte_1
l e il
[...] Controparte_1 P_
proprietario del Cinema Oriente, ciascuno per la parte
[...] di estensione della proprietà sulla cavità sottostante, tenuti ad effettuare le opere come descritte dal CTU Dott. Per_1 nella relazione del 16.07.2010 per l'importo complessivo di euro 317.850,61, oltre voci aggiuntive di spesa, somma da ripartire tra le parti in ragione della estensione della proprietà di ciascuna parte sulla cavità de qua.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l CP_1 evidenziando che la responsabilità dell'evento era da
[...] addebitare all oggi Nello stesso Controparte_3 CP_2 giudizio proponevano appello incidentale gli appellati P_
, e unici eredi del
[...] CP_10 TR
, deducendo la carenza di legittimazione passiva del P_
in quanto erroneamente stimato proprietario Controparte_8 del complesso Cinema “Oriente“ e pertanto citato erroneamente in giudizio dall' Deducevano inoltre Controparte_1
l'omessa integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte proprietario della sala cinematografica, denominata “Cinema Oriente”, vale a dire la CP_6
Con sentenza n 2216/16 la Corte d'appello di Napoli accertata la lesione del contraddittorio, annullava la sentenza impugnata concedendo termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al competente Tribunale.
Il in persona del CP_12 Parte_1 suo amministratore pro tempore, proponeva poi il presente giudizio in riassunzione, sostanzialmente ribadendo le domande ed eccezioni formulate nel precedente giudizio dichiarato nullo.
. 4 N. 5902/2016 R.G.A.C.
Si costituiva in giudizio l la quale, a sua volta, CP_1 ribadiva tutte le istanze ed eccezioni formulate nel precedente giudizio di primo grado. Chiedeva nuovamente, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità nonché la condanna del alla Controparte_13 Parte_1 messa in sicurezza dei luoghi di causa.
Si costituiva eccependo in via preliminare la nullità CP_6 della notifica, nonché nel merito la prescrizione del diritto fatto valere. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
In data 29-10-2019 tale società mutava la propria denominazione sociale in . Controparte_4
Si costituiva la AR
, già per il rigetto delle
[...] Controparte_3 domande proposte.
Si costituiva il eccependo il rigetto Controparte_14 delle domande attoree.
Non si costituiva pur regolarmente evocato in giudizio la
, per cui se ne dichiara la contumacia. Controparte_5
Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c., mutato il giudice assegnatario del fascicolo, espletata la consulenza tecnica, formulata alle parti una proposta conciliativa, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, in tale giudizio risulta correttamente integrato il contraddittorio, avendo l'attore notificato l'atto di riassunzione a mezzo pec alla oggi CP_6 Controparte_4
, quale proprietario della sala cinematografica “Oriente”
[...]
(cfr. visura).
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, risulta documentata e provata la legittimazione di tutte le parti in giudizio, né vi è contestazione sulle rispettive titolarità degli immobili coinvolti nella controversia in esame.
Quanto alle cause dei dissesti verificatisi, le consulenze tecniche, svolte anche nel procedimento cautelare, hanno
. 5 N. 5902/2016 R.G.A.C.
permesso di accertare che le stesse sono da ricondursi alla cavità sottostante gli immobili.
Invero, nel precedente giudizio di merito il ctu ha evidenziato che nella cavità si è avuta una micro e macro- fessurazione della lava che ha generato cedimenti verticali delle strutture di fondazione degli edifici del Parte_1
Tali dissesti con il passare degli anni, come evidenziato dall'ultima consulenza svolta a cura del Ing. Persona_2 hanno avuto una evoluzione: in particolare, si è riscontrata
“la caduta di un piccolo masso lavico (di contenute dimensioni) specie in prossimità della volta in corrispondenza in superficie del cortile dell'oratorio di proprietà della curia”.
Il consulente ha inoltre individuato le parti Condominiali interessate dal dissesto. In particolare, ha evidenziato che le stesse riguardano la quasi totalità delle facciate esterne dei fabbricati ed alcune delle murature perimetrali degli androni e delle casse scale di entrambi gli stabili, nonché l'unità abitativa comune condominiale adibita ad alloggio del portiere.
Ha inoltre aggiunto che erano stati rinvenuti danneggiamenti anche su qualche elemento portante della struttura principale.
Il consulente ha inoltre dettagliatamente descritto gli interventi da eseguire (cfr. paragrafo 2.1.), quantificando i relativi danni in euro 75.202,88 per la palazzina “A” [cfr. all. n. 04 ctu] ed euro 173.752,79 per la palazzina “B” [cfr. all. n. 04 ctu], al netto dell'abitazione del portiere, per la quale è stato stimato un totale di 8.235,83 euro.
Quanto alle opere di messa in sicurezza le stesse sono state elencate nel paragrafo 2.1. (dalla lettera a alla lettera k) della consulenza, a cui si rimanda per la descrizione dei lavori, nonché quantificate in euro 329.727,24.
Quanto alla ripartizione delle relative responsabilità, va evidenziato che la fattispecie della responsabilità aquiliana assunta a sostegno dell'azionata pretesa risarcitoria non può che essere necessariamente ripartita fra tutti i soggetti titolari del diritto dominicale su tutto quanto sovrastante la cavità ritenuta causa del cedimento che ha provocato il danno
. 6 N. 5902/2016 R.G.A.C.
lamentato dal Invero a norma dell'art. 840 c.c., la Parte_1 proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest'ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo.
Ne può essere ricondotta tale cavità al concetto di cava di cui all'art. 826 c.c. poiché non vi è sottrazione della disponibilità in favore dello Stato o di enti locali. Invero il ctu ha accertato che fino al momento di realizzazione del pozzo di ispezione da parte del non vi era altro possibile Parte_1 accesso alla cavità, nemmeno dalla scuola confinante.
In conclusione quindi per i lavori alla cavità, la cui manutenzione spettava ai proprietari dei suoli sovrastanti in ragione dell'estensione della loro proprietà corrispondente alla cavità sottostante, le relative spese andranno ripartite tra il l e la ora Parte_1 CP_1 CP_6 CP_4
quale proprietario della sala cinematografica,
[...] secondo appunto la rispettiva estensione della proprietà del suolo corrispondente al sottosuolo relativo.
Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità dei convenuti in giudizio quali e il CP_2 Parte_2 nonché della in quanto è da ritenersi escluso Controparte_5 che possa individuarsi quale causa dei danni una condotta riconducibile agli stessi.
Va quindi accolta la domanda del Condominio e la domanda riconvenzionale dell CP_1
Mentre per i danni patiti dal Condominio così come sopra descritti e quantificati, la relativa responsabilità va ripartita, secondo lo stesso criterio tra l'Arcidiocesi e detratta la quota di spettanza al Controparte_4
Condominio.
Le spese di lite, accertato il concorrente obbligo di esecuzione delle opere, si compensano tra il Parte_1
l e CP_1 Controparte_4
. 7 N. 5902/2016 R.G.A.C.
Le spese di ctu vanno ripartire, tra gli stessi, in parti uguali.
Il condominio, l e vanno CP_1 CP_15 condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti di nei cui confronti la CP_2 Parte_2 domanda va rigettata.
Nulla per quanto riguarda le spese della in Controparte_5 quanto rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica,
II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie la domanda dell'attore e quella riconvenzionale dell , e per l'effetto dichiara il CP_1 Parte_1
l e ciascuno per
[...] CP_1 CP_15 la parte di estensione della proprietà della cavità sottostante, tenuti ad effettuare le opere descritte dal C.t.u riportate ai paragrafi 2.1. della relazione per un importo complessivo di euro 329.727,24, oltre alle voci aggiuntive di spesa indicate dal ctu a pag. 22 della perizia, somme da ripartire tra le parti indicate in ragione della rispettiva estensione di proprietà sulla cavità sottostante;
b) Dichiara che il danno subito dal è pari ad euro Parte_1
75.202,88 per la palazzina “A”, euro 173.752,79 per la palazzina “B” ed infine euro 8.235,83 euro (cfr. all. 4 ctu) per l'abitazione del portiere (a cui vanno aggiunti il 5% del totale per imprevisti) e condanna l e CP_1 CP_4
al pagamento, in solido tra loro, di una somma a tale
[...] titolo pari per ciascuno all'estensione della loro proprietà sulla cavità sottostante;
c) Rigetta la domanda nei confronti del Parte_2
della e della
[...] CP_2 Controparte_5
d) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra il
, l e ponendo a carico di Parte_1 CP_1 CP_15 tutte e tre, in parti uguali, le spese di c.t.u;
. 8 N. 5902/2016 R.G.A.C.
e) Condanna il Parte_1
l e in solido tra loro a Controparte_1 CP_15 favore dell' ora delle spese di Controparte_3 CP_2 lite che in ragione dell'accolto liquida in euro 7.616,00 oltre il rimborso spese generali, IVA e C.pa., come per legge;
f) Condanna il Parte_1
l e in solido tra Controparte_1 Controparte_4 loro a favore del in persona del Parte_2 legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 7.616 oltre rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A come per legge.
Torre Annunziata 18 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Palescandolo Massimo
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