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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., avvenuta alla udienza del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA 281 SEXIES ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2023 promossa da: con sede in Napoli Via Santa Brigida Parte_1
153.674,00i.v., iscritta all' Albo degli P.IVA_1
Intermedia x art. 106 D. lgs. 385/93 al n° 6 (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio dott. di Pt_1 Persona_1 ep. 61.708 racc.), in persona del dott. m Persona_2
Leader, a tanto abilitato in virtù di procura tore delegato della società con atto autenticato per notar in data 18/01/2023 rep. 57.362 - racc. Persona_3
26.786, registrata a Milano DPI in dat 23 al n. 3081 Serie T1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bianchini ( - - C.F._1 Email_1
5 e Email_2 comunicazioni) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via del Cavallerizzo n° 4 ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2 ente in presentato e difeso dall' Avvocato BE EL, C.F.: , la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi CodiceFiscale_3
e/o comunicazioni ed Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena Via Dei Montanini n. 87 E contro in persona del legale rappresentante pro – tempore con _2 Controparte_3
DO (BO) Via Risorgimento n. 155 rappresentato ato BE EL, C.F.: , la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi CodiceFiscale_3 pagina 1 di 12 e/o comunicazioni all'indirizzo pec ed Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali autorizzate e depositate nel fascicolo telematico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2 conviene in giudizio davanti alla intestata
[...] CP_4 _2 CP_1 onendo azione revocatoria avverso dell' i ndita del stipulato in data 11.1.2021 tra e ai rogiti del Notaio _2 CP_1 [...]
e trascritto presso la at i Immobiliari di Siena Per_4
15/01/2021 (R.G. 352 – R.P. 240) (all. n. 1).
All'esito della complessiva produzione documentale, premette l'attrice che con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, la si è scissa in Controparte_5
, trasferendo a quest'ultim descritto e Pt_1 to nel progetto di scissione per atto del notaio dott. di Siena rep. Persona_5
39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di poli in data 26.11.2020
Del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. 4.
In conseguenza della descritta operazione di scissione è divenuta esclusiva titolare Pt_1 dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Sciss clusi i crediti già vantati da nei confronti della società Badosmare S.r.l. e dei Controparte_5 garanti , , e . CP_1 Persona_6 Persona_7 Parte_3
In particolare deduce ed allega che:
- ha notificato nei confronti della Badosmare S.r.l. e Controparte_5
d e atto di CP_1 Persona_6 Persona_7 Parte_3 precetto (al 3 op iudizio terminato con sentenza di rigetto n. 319/2023 emessa dal Tribunale di Siena, risulta oggi sub iudice presso la competente Corte di Appello di Firenze ( allegato 5);
- ha notificato nei confronti della Controparte_5 CP_6
n e CP_1 Persona_6 Persona_7 Parte_3 atto di precetto (all. n. 9) per l'importo di € 1.502.388,80 in forza di mutuo fondiario (all. n. 10). Detto atto è stato opposto incardinando la procedura R.G. 1397/2019 ed attualmente la causa è in riserva all'esito del deposito della CTU;
pagina 2 di 12 ha, infine, notificato il decreto ingiuntivo n. CP_5 Controparte_5
(all. n. 13) per l'importo di € 352.129,24 ed CP_1 anch'esso non è stato opposto.
Ad abundatiam deduce e produce, ai soli fini della rappresentazione della consistente posizione debitoria maturata dalla famiglia con AN Mps, ulteriori ragioni di CP_1 credito già avanzate nei confronti delle so e società B.r.t., di cui il Controparte_7
è garante, ma non rientranti nei cr ( cfr memoria 171 ter CP_1 Pt_1
n. 2 c.p.c.)
In ragione della avvenuta maturazione delle aspettative di credito sin dall'anno 2019 ( data di notifica dei decreti e del precetto), l'impugnata vendita immobiliare a prezzo non congruo ed in favore di società di capitali solo apparentemente estranea all'ambito familiare del convenuto, ma sostanzialmente rappresentata dal genero del convenuto rende l'atto inequivocabilmente sintomatico della volontà di Controparte_3 cespite alle azioni esecutive destinate al soddisfacimento anche parziale delle indicate ragioni di credito.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale di Siena, in accoglimento della domanda attorea, per le causali di cui sopra, volesse “ revocare ex art. 2901 c.c. il seguente atto: atto di compravendita stipulato tra , nato a [...] il [...], residente a Monteriggioni, CP_1 via del Pozz e con sede in Bologna, Zola C.F._2 _2
DO, Via Risorgimento numero 155, codice fiscale e partita IVA e al R.E.A. con il P.IVA_2 numero BO-523639, in data 11/01/2021, ai rogiti Notaio ( e Persona_4 P.IVA_3 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sie – R.P. 240) e relativo ai seguenti beni immobili: piena proprietà di una porzione di fabbricato plurifamiliare sito in Monteriggioni (SI), via Berrettini n. 71) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni (SI) foglio 1, particella 74 subalterno 5, categoria A/2, classe 1, vani catastali 7 (sette), rendita catastale di euro 632,66; foglio 1, particella 233 subalterno 13, categoria C/2, classe 7, metri quadrati 41 (quarantuno) e rendita catastale di Euro 135,52. Con ogni consequenziale pronuncia e in particolare con ordine di trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nel costituirsi in giudizio e la con speculari e sovrapponibili CP_1 _2 difese chiedevano la reiezione della domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto, eccependo comunque in via preliminare la nullità delle notificazioni delle citazioni, la carenza di titolarità dei crediti, la carenza di legittimazione processuale e sostanziale di e dei suoi procuratori. Parte_2
Con particolare riferimento al difetto di legittimazione sostanziale ( inteso come potere di ius postulatio) deducevano come manchevole fosse l'allegato A dal quale evincere i solo dedotti poteri attribuiti al Dott. Persona_2
Con diverso riferimento alla carenza di legittimazione processuale rilevavano come la impugnata procura speciale ad agire giudizialmente fosse limitata dallo stesso art. 21 alla pagina 3 di 12 promozione delle azioni “solo nei confronti dei terzi acquirenti di immobili ipotecati, terzi datori di ipoteca e loro successori aventi causa”.
Dedotta infine l'assenza di titolarità della società attrice quanto alle ragioni di credito poste a base della presente azione revocatoria, nel merito eccepivano l'infondatezza della esperita azione a presidio della ricostituzione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., per essere la compravendita immobiliare avvenuta al giusto prezzo stimato ed in favore di società di capitali assolutamente estranea al . CP_1
I convenuti, quindi , concludevano coralmente affinchè il Tribunale di Siena “In via preliminare: ritenere e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa la nullità e/o invalidità e/o improcedibilità dell'atto di citazione e/o della sua notifica e/o delle domande proposte. Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione processuale e sostanziale di
[...]
e dei suoi procuratori anche alle liti e conseguentemente dichiarare inammissibile Parte_2
o invalido l'atto di citazione e/o improcedibili le domande proposte. Nel merito respingere tutte le domande attrici perché infondate in fatto e diritto, In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Istruita la causa mediante sole produzioni documentali, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed discussione orale ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., alla udienza del 13.1.2025.
All'esito, riservata la decisione nel maggior termine previsto, il Tribunale di Siena in composizione monocratica, pronunzia la seguente sentenza.
**** *** ****
In via assolutamente preliminare occorre dar atto della infondatezza delle preliminari eccezioni attinenti ai diversi aspetti della nullità delle notificazione delle citazioni, della carenza di prova della titolarità del credito della odierna società attrice e della successive e conseguenti eccezioni di difetto di legittimazione sostanziale e processuale per come formulate e dedotte nelle comparse di costituzione e risposta.
Sulla nullità della notifica e l'improcedibilità dell'atto di citazione per assoluta mancanza della necessaria asseverazione di conformità delle copie notificate
La difesa della convenute, ha dedotto la nullità della notifiche della citazioni per assoluta mancanza della necessaria asseverazione di conformità di tutti gli atti notificati in violazione dell'art. 16 undecies commi 2, 3 e 3 bis D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge17/12/2012 n. 221 poichè che in nessuna parte del documento informatico trasmesso risulta certificata la conformità degli atti e documenti agli originali.
Solo con le memorie ex art. 171 ter nn 2 e 3 c.p.c., ha chiarito che la predetta eccezione era riferibile solo alla mancanza di attestazione di conformità della copia cartacea notificata per il tramite dell'ufficio postale a rispetto a quella prodotta nel fascicolo CP_1 telematico, convenendo sulla circ ampiamente chiarita dalla difesa di parte attrice con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che quanto alla notifica effettuata a _2
, trattandosi di file nativo “.eml”, per natura non necessita di alcuna asseverazion
[...] senso. pagina 4 di 12 Ebbene, al di là del fatto che la residua eccezione di nullità risulterebbe ampiamente sanata dalla stessa condotta processuale tenuta dalla difesa del che nel costituirsi ha CP_1 comunque avanzato difese nel merito, appare oltre che con l'avvenuta esibizione dell'originale nel corso della udienza del 21.3.24 e la riscontrata assenza di qualsivoglia deduzione da parte dello stesso magistrato in ordine alla rispondenza tra l'atto esibito e quello depositato come copia di cortesia in PC , possa dirsi fugato ogni dubbio in tal senso.
Vieppiù che, come correttamente osservato dalla difesa attorea, tale mancata attestazione sull'originale della citazione notificata al solo quand'anche la si volesse ritenere CP_1 ancora sussiste integra di una mera irregolarità non invalidante l'atto stesso.
Da qui la totale reiezione della relativa eccezione.
Sulla prova della titolarità dei crediti di Parte_2 poste a base della odierna azione ex art. 2901 c.c.
In via assolutamente preliminare e prudenziale questo giudice ritiene di dover confutare l'eccezione di difetto di titolarità attività del credito posto a base della presente azione revocatoria, solo genericamente eccepito dalle odierne parti convenute in comparsa di costituzione e risposta allorquando deducono a pag. 3“ Ne consegue la mancanza di legittimazione ad agire in giudizio da parte di e dei suoi Parte_2 procuratori costituiti, oltre alla carenza in capo alla le. Infatti la medesima nulla prova o documenta in merito alla titolarità di crediti richiamati.”
Ebbene valga osservare che il successore a titolo particolare è legittimato ad agire a tutela del credito originariamente appartenente al proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto all'interno della citazione a giudizio ovvero ancora nelle successive memorie, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte ( cfr. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01).
Poste queste premesse va dato conto come la difesa della abbia versato in atti Pt_1 copiosa documentazione attestante la titolarità dei crediti sot esercizio della azione revocatoria avendo allegato come a seguito di scissione parziale a far data dal 1.12.2020,
ha trasferito ad , le ragioni di credito sottese Controparte_5 Pt_1 alla azione promossa per come descritte e dettagliate nel progetto di scissione per atto del notaio dott. di Siena rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Persona_5
Imprese di li in data 26.11.2020, pubblicato mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 ( cfr allegati 2,3,4,5, 9,10, 13, 21 e 22 di parte attrice).
Del resto, non avendo le parti convenute eccepito alcunchè in merito alle dedotte allegazioni, men che meno dedotto alcuna loro insufficienza ai fini della prova della titolarità del credito con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la relativa contestazione ha mantenuto tutta la sua genericità.
pagina 5 di 12 Conseguentemente la relativa eccezione in ordine al difetto di titolarità del credito in testa ad deve essere reietta. Pt_1
Sulla infondatezza delle eccezioni di legittimazione sostanziale e processuale relative allo ius postuladi di . Pt_1
La questione involge la valutazione della sussistenza di validi poteri di rappresentanza sostanziale in testa al Dr. indicato da parte attrice quale Persona_2 procuratore speciale di . Pt_1
Ebbene la relativa eccezione, costantemente perorata dalla difese delle convenute risulta pacificamente infondata.
Risulta documentalmente provato all'allegato 18 che la società attrice in persona dell'amministratore delegato abbia conferito procura speciale disgiunta Parte_4 ai soggetti nominativamente A della medesima, per l'esercizio di diritti ed azioni anche conservative, diretti ad ottenere la soddisfazione delle ragioni creditorie di cui la è divenuta titolare a seguito della sopra indicata scissione parziale. Pt_1
Ebbene dalla semplice lettura della cennata procura speciale non solo risulta facilmente individuabile il nominativo del Dr. ma del tutto destituita di Persona_2 fondamento appare l'interpretazione rte convenuta circa l'art. 21 che vedrebbe limitato l'esercizio di azioni revocatorie nei confronti soltanto “ dei terzi acquirenti di immobili ipotecati, terzi datori di ipoteca e loro successori aventi causa.
Sia bastevole sotto tale profilo la semplice lettura dell'indicato articolo 21 della scrutinata procura speciale per comprendere come l'ampia e meramente classificatoria indicazione dei soggetti aventi ragioni di debito, fra i quali sono indicati l'obbligato e gli aventi causa, in alcun modo potrebbe deporre nel senso indicato dalle difese dei resistenti essendo peraltro assente l'avverbio “ soltanto”, unico indice chiaramente evocativo di una limitazione all'esercizio di azioni giudiziarie.
Conseguentemente posto che il certamente risulta rientrare tra gli obbligati CP_1 delle ragioni di credito nella titolarità di così come è avente causa la ( Pt_1 _2 non foss'altro perché litisconsorte nece anche le su cennate eccezio ri sono da ritenersi oltremodo infondate.
Sulla fondatezza della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Suprema Corte, l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità: a) l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
b) un'atto dispositivo del debitore;
c) sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); d) la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il proprio atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore ( c.d. consilium fraudis); e) nell'ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso antecedente la nascita del credito,
pagina 6 di 12 consapevolezza del pregiudizio anche da parte del terzo acquirente ( c.d. partecipatio fraudis). Nel caso di specie i detti requisiti, ricorrono tutti.
Quanto all'esistenza del credito, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. ( Cfr. Cass. Civ. n. 1220/1986, Cass. Civ. n.12144/1999, Cass. Civ. n. 2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Cass. Civ. n. 22465/2006, Cass. Civ. n.16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/2011Cass. Civ. n.4044/2013, Cass. Civ. n.5618/2018).
Ai fini della proposizione dell'azione è necessario, quindi, che il creditore provveda ad identificare il credito attraverso l'indicazione del fatto costitutivo sia pure incerto nel fondamento ( da ultimo Cass. Civ. n.3363/2019).
L'art. 2901 c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicchè anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub iudice) , è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. Civ. n.11755/2018).
La giurisprudenza, infatti, è ormai costante nell'affermare che l'eventuale separata pendenza di un giudizio di accertamento del credito non influisce sul processo per revocatoria, dovendosi escludere che possa sorgere un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e l'eventuale sentenza negativa dell'esistenza del credito ( ex multis Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.9440/2004).
D'altra parte l'aver accolto una nozione così lata di credito non rappresenta, comunque, una minorata tutela per il debitore soggetto a revocatoria, dal momento che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore non costituisce titolo sufficiente per procedere all'esecuzione nei confronti del terzo acquirente;
a tal fine è, infatti, necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto in una causa o con una domanda apposita e non in quella concernente esclusivamente la revocatoria, nella quale la cognizione sul credito è, di norma, meramente incidentale (cfr. Cass. Civ. n.11755/2018).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali può, senza dubbio, ritenersi esistente, ai fini dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., un ingente credito da parte della scissa nei Pt_1 confronti del Sig. CP_1
Sulla sussistenza di un diritto di credito - La società attrice, ha, infatti, provveduto a specificare e provare documentalmente il credito attraverso l'indicazione dei fatto costitutivi dello stesso che come già detto in epigrafe sono rappresentati :
- dal precetto notificato da nei confronti della Controparte_5
Badosmare S.r.l. e dei garant e CP_1 Persona_6 Persona_7 [...]
(all. n. 1) per l'importo di € 1.833.635,53; Pt_3
pagina 7 di 12 - dal precetto notificato da nei confronti della Controparte_5 nonché ai gara e CP_6 CP_1 Persona_6 Persona_7 [...]
di precetto (all. Pt_3 fondiario (all. n. 10);
- il decreto ingiuntivo n. 1054/2019 emesso da Tribunale di Siena avverso il sig. CP_1
(all. n. 13) per l'importo di € 352.129,24 peraltro non opposto.
[...]
La circostanza che i primi due precetti siano stati opposti e siano ancora oggi sub iudice conferma, unicamente, la litigiosità del credito che, come sopra detto, non è di ostacolo alla proponibilità ed accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Sull'atto dispositivo del debitore e l'eventus damni - L'attore odierno ha poi allegato e provato che l'atto dispositivo compiuto da parte del , ovvero la CP_1 compravendita avente ad oggetto piena proprietà di una porzione di fabbricato plurifamiliare sito in Monteriggioni (SI), via Berrettini n. 71) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni (SI) foglio 1, particella 74 subalterno 5, categoria A/2, classe 1, vani catastali 7 (sette), è avvenuta in data 11.1.21 e quindi in epoca temporalmente prossima ma successiva alla acquisita consapevolezza della possibilità che l'ingente credito complessivamente vantato da AN PS ( ndr sin dall'anno 2019 potesse trovare Pt_1 definitivo riconoscimento.
Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale.
Di talchè l'atto di compravendita del gennaio 2021, determinando la definitiva uscita dal patrimonio del debitore di un bene immobile, costituisce senza indugio un atto dispositivo pregiudizievole integrante il requisito oggettivo dell'“eventus damni” richiesto dall'art. 2901 c.c..
Il pregiudizio per le ragioni del creditore ricorre tutte le volte in cui è ravvisabile una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza la probabilità) che il patrimonio del debitore sia divenuto insufficiente per la loro soddisfazione. In altri termini non occorre che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto (Cass. Civ. Sez. III, 19963/05 ).
L'onere probatorio del creditore è dunque ristretto alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario fornire la prova dell'entità e della natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione;
compete invece al debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali pagina 8 di 12 da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass., 4.7.2006, n. 15265, in Giust. civ. Mass., 2006, 7-8; Cass., 27.3.2007, n. 7507, in Giust. civ. Mass., 2007, 3).
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica dei creditori, sarebbe spettato al debitore dimostrare, secondo i principi generali e in particolare di quello della vicinanza della prova, la capienza del suo patrimonio residuo, ma tale prova nel caso che ci occupa è del tutto mancata.
Tale ragionamento risulta altresì avvallato dalla funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria che è quella di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica;
da ciò consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 12144/1999 rv. 530823).
Circa la sussistenza dell'elemento soggettivo - Le difese dei convenuti si sono concentrate principalmente nel dimostrare l'insussistenza di tale presupposto.
Si osserva che, essendo l'atto revocando posteriore all'insorgere del credito, l'elemento soggettivo andrà ricercato unicamente nella consapevolezza di ledere il creditore, non essendo necessaria una espressa volontà in tal senso. Sarà pertanto sufficiente ravvisare la sussistenza non già di una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, bensì una situazione di semplice conoscenza (ovvero addirittura di conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (Cass. Civ. Sez. II, 14274/99). Si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. 987/1989 rv. 461959, Cass. 5741/2004 rv. 571415, Cass. 10623/2010 rv. 612755) e non assume rilevanza anche una collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro (Cass. 1007/1990 rv. 465276 e Cass. 11518/1995 rv. 494535).
La condizione soggettiva del debitore e del terzo acquirente è "sostanzialmente analoga" e può essere provata per presunzioni (cfr. CC II 17.8.2011 n. 17327).
Al fine dell'accoglimento della domanda, quindi, è sufficiente accertare se costoro fossero consapevoli del pregiudizio causato al creditore.
Ciò posto non può dunque dubitarsi della sussistenza della scientia damni in capo alla debitrice la quale non poteva ignorare di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori con l'alienazione oggi impugnata, anche in considerazione della consistenza del suo patrimonio residuo e della presenza di altri creditori.
pagina 9 di 12 Va infine accertato il presupposto della scientia damni anche in capo all'acquirente posto che nel caso di specie l'atto dispositivo è a titolo oneroso. Al riguardo va chiarito che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, per ritenere integrato il requisito in esame è necessario che il terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore;
alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (C.7452/00; C.11763/06), non occorrendo, invece, una specifica intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi) né, tantomeno, una cooperazione del terzo alla frode con proprio particolare profitto.
E' sufficiente, in altre parole, che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengano sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito.
E' inoltre pacifico che l'accertamento di tale elemento possa avvenire tramite presunzioni.
Tanto premesso, si ribadisce che con la vendita impugnata il debitore ha depauperato il proprio patrimonio, distraendo da esso beni immobili e rendendo così difficoltosa e incerta la realizzazione dei crediti vantati dal ricorrente.
Possibilità ulteriormente pregiudicata dalla conclamata condizione di difficoltà economica del debitore e dalla mancata dimostrazione dell'esistenza di altri cespiti immobiliari, redditi o crediti idonei a consentire la soddisfazione coattiva dei crediti del ricorrente.
Quanto alla consapevolezza da parte del terzo acquirente in ordine alla _2 diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore e alla con ssa in pericolo del soddisfacimento delle ragioni creditore, essa si desume da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti che di seguito verranno esposti.
In via preliminare va dato conto che l'apparente alterità ed estraneità dedotta del terzo acquirente rispetto alla persona del ed alla sua ingente posizione debitoria, CP_1 risulta già in fatto smentita dalla stanza che l'amministratore unico della altri non è che il genero del debitore. _2
Risulta per tabulas dalla semplice lettura dell'allegato 16 prodotto da parte attrice che e ( figlia dell'odierno debitore e con esso co-garante Controparte_3 Persona_6 it e vantate da PS) abbiano contratto CP_5 matrimonio nel lontano 2013.
Conseguentemente la circostanza che alla attualità il abbia mantenuto CP_3 formalmente la residenza in quel di Bologna, è dato ne neo a superare la presunzione introdotta dall'attore che questi, in ragione del rapporto di coniugio, fosse verosimilmente a conoscenza non solo della importante posizione debitoria maturata ai danni della di lui moglie e del di lui suocero sin dall'anno 2019 , ma anche della conoscenza o quanto meno della conoscibilità che lo stipulato atto di compravendita del gennaio del 2021 avrebbe potuto pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie oggi azionate da CP_8
pagina 10 di 12 Del pari neutra, o quanto meno inidonea a superare la presunzione di cui sopra, la circostanza che la compravendita immobiliare sia avvenuta a prezzo apparentemente congruo e con modalità di pagamento tutt'affatto anomale, tenuto conto che l'atto dispositivo si colloca in epoca di poco successiva alla notifica degli azionati precetti e decreti ingiuntivi sopra menzionati.
Vieppiù che l'oggetto sociale prevalente svolto dalla è, da visura camerale _2 coralmente depositata in atti, destinato alla installazion i elettrici e radiofonici, restando sullo sfondo il perseguimento di quello secondario destinato alla acquisizione e ristrutturazione di immobili.
Circostanza, che per quanto occorrer possa, anche ove la si volesse ritenere provata, da ritenersi assolutamente inidonea a superare l'accertata conoscenza o conoscibilità da parte del che l'atto di compravendita immobiliare dell'anno 2021 ad un prezzo Controparte_3 pro imato peraltro nell'anno 2019, potesse seriamente compromettere il soddisfacimento delle ragioni creditorie già avanzate nei confronti del suocero.
In ragione di quanto sopra esposto la domanda attorea merita accoglimento, con consequenziale assorbimento di ogni diversa eccezione e deduzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore del credito vantato dall'istante e non sulla base dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 10089/2014), pari ad € 200.000,00 , nonché dell'attività processuale complessivamente svolta che tenuto conto della natura esclusivamente documentale, giustifica il riconoscimento dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di compravendita atto di compravendita stipulato tra
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_1
A, codice fiscale e con sede in C.F._2 _2
Bologna, Zola DO, Via Risorgimento numero 155, codice fiscale e partita IVA
e al R.E.A. con il numero BO-523639, in data 11/01/2021, ai rogiti Notaio P.IVA_2
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Persona_4 P.IVA_3
i 2021 (R.G. 352 – R.P. 240) relativo alla piena proprietà di una porzione di fabbricato plurifamiliare sito in Monteriggioni (SI), via Berrettini n. 71) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni (SI) foglio 1, particella 74 subalterno 5, categoria A/2, classe 1, vani catastali 7 (sette), rendita catastale di euro 632,66; foglio 1, particella 233 subalterno 13, categoria C/2, classe 7, metri quadrati 41 (quarantuno) e rendita catastale di Euro 135,52. pagina 11 di 12 - visto l'art. 2655 c.c., manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per l'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
-Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,99 per spese, € 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
Siena, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., avvenuta alla udienza del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA 281 SEXIES ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2023 promossa da: con sede in Napoli Via Santa Brigida Parte_1
153.674,00i.v., iscritta all' Albo degli P.IVA_1
Intermedia x art. 106 D. lgs. 385/93 al n° 6 (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio dott. di Pt_1 Persona_1 ep. 61.708 racc.), in persona del dott. m Persona_2
Leader, a tanto abilitato in virtù di procura tore delegato della società con atto autenticato per notar in data 18/01/2023 rep. 57.362 - racc. Persona_3
26.786, registrata a Milano DPI in dat 23 al n. 3081 Serie T1, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bianchini ( - - C.F._1 Email_1
5 e Email_2 comunicazioni) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via del Cavallerizzo n° 4 ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2 ente in presentato e difeso dall' Avvocato BE EL, C.F.: , la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi CodiceFiscale_3
e/o comunicazioni ed Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena Via Dei Montanini n. 87 E contro in persona del legale rappresentante pro – tempore con _2 Controparte_3
DO (BO) Via Risorgimento n. 155 rappresentato ato BE EL, C.F.: , la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi CodiceFiscale_3 pagina 1 di 12 e/o comunicazioni all'indirizzo pec ed Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali autorizzate e depositate nel fascicolo telematico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2 conviene in giudizio davanti alla intestata
[...] CP_4 _2 CP_1 onendo azione revocatoria avverso dell' i ndita del stipulato in data 11.1.2021 tra e ai rogiti del Notaio _2 CP_1 [...]
e trascritto presso la at i Immobiliari di Siena Per_4
15/01/2021 (R.G. 352 – R.P. 240) (all. n. 1).
All'esito della complessiva produzione documentale, premette l'attrice che con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, la si è scissa in Controparte_5
, trasferendo a quest'ultim descritto e Pt_1 to nel progetto di scissione per atto del notaio dott. di Siena rep. Persona_5
39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di poli in data 26.11.2020
Del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. 4.
In conseguenza della descritta operazione di scissione è divenuta esclusiva titolare Pt_1 dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Sciss clusi i crediti già vantati da nei confronti della società Badosmare S.r.l. e dei Controparte_5 garanti , , e . CP_1 Persona_6 Persona_7 Parte_3
In particolare deduce ed allega che:
- ha notificato nei confronti della Badosmare S.r.l. e Controparte_5
d e atto di CP_1 Persona_6 Persona_7 Parte_3 precetto (al 3 op iudizio terminato con sentenza di rigetto n. 319/2023 emessa dal Tribunale di Siena, risulta oggi sub iudice presso la competente Corte di Appello di Firenze ( allegato 5);
- ha notificato nei confronti della Controparte_5 CP_6
n e CP_1 Persona_6 Persona_7 Parte_3 atto di precetto (all. n. 9) per l'importo di € 1.502.388,80 in forza di mutuo fondiario (all. n. 10). Detto atto è stato opposto incardinando la procedura R.G. 1397/2019 ed attualmente la causa è in riserva all'esito del deposito della CTU;
pagina 2 di 12 ha, infine, notificato il decreto ingiuntivo n. CP_5 Controparte_5
(all. n. 13) per l'importo di € 352.129,24 ed CP_1 anch'esso non è stato opposto.
Ad abundatiam deduce e produce, ai soli fini della rappresentazione della consistente posizione debitoria maturata dalla famiglia con AN Mps, ulteriori ragioni di CP_1 credito già avanzate nei confronti delle so e società B.r.t., di cui il Controparte_7
è garante, ma non rientranti nei cr ( cfr memoria 171 ter CP_1 Pt_1
n. 2 c.p.c.)
In ragione della avvenuta maturazione delle aspettative di credito sin dall'anno 2019 ( data di notifica dei decreti e del precetto), l'impugnata vendita immobiliare a prezzo non congruo ed in favore di società di capitali solo apparentemente estranea all'ambito familiare del convenuto, ma sostanzialmente rappresentata dal genero del convenuto rende l'atto inequivocabilmente sintomatico della volontà di Controparte_3 cespite alle azioni esecutive destinate al soddisfacimento anche parziale delle indicate ragioni di credito.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale di Siena, in accoglimento della domanda attorea, per le causali di cui sopra, volesse “ revocare ex art. 2901 c.c. il seguente atto: atto di compravendita stipulato tra , nato a [...] il [...], residente a Monteriggioni, CP_1 via del Pozz e con sede in Bologna, Zola C.F._2 _2
DO, Via Risorgimento numero 155, codice fiscale e partita IVA e al R.E.A. con il P.IVA_2 numero BO-523639, in data 11/01/2021, ai rogiti Notaio ( e Persona_4 P.IVA_3 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sie – R.P. 240) e relativo ai seguenti beni immobili: piena proprietà di una porzione di fabbricato plurifamiliare sito in Monteriggioni (SI), via Berrettini n. 71) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni (SI) foglio 1, particella 74 subalterno 5, categoria A/2, classe 1, vani catastali 7 (sette), rendita catastale di euro 632,66; foglio 1, particella 233 subalterno 13, categoria C/2, classe 7, metri quadrati 41 (quarantuno) e rendita catastale di Euro 135,52. Con ogni consequenziale pronuncia e in particolare con ordine di trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siena, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nel costituirsi in giudizio e la con speculari e sovrapponibili CP_1 _2 difese chiedevano la reiezione della domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto, eccependo comunque in via preliminare la nullità delle notificazioni delle citazioni, la carenza di titolarità dei crediti, la carenza di legittimazione processuale e sostanziale di e dei suoi procuratori. Parte_2
Con particolare riferimento al difetto di legittimazione sostanziale ( inteso come potere di ius postulatio) deducevano come manchevole fosse l'allegato A dal quale evincere i solo dedotti poteri attribuiti al Dott. Persona_2
Con diverso riferimento alla carenza di legittimazione processuale rilevavano come la impugnata procura speciale ad agire giudizialmente fosse limitata dallo stesso art. 21 alla pagina 3 di 12 promozione delle azioni “solo nei confronti dei terzi acquirenti di immobili ipotecati, terzi datori di ipoteca e loro successori aventi causa”.
Dedotta infine l'assenza di titolarità della società attrice quanto alle ragioni di credito poste a base della presente azione revocatoria, nel merito eccepivano l'infondatezza della esperita azione a presidio della ricostituzione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., per essere la compravendita immobiliare avvenuta al giusto prezzo stimato ed in favore di società di capitali assolutamente estranea al . CP_1
I convenuti, quindi , concludevano coralmente affinchè il Tribunale di Siena “In via preliminare: ritenere e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa la nullità e/o invalidità e/o improcedibilità dell'atto di citazione e/o della sua notifica e/o delle domande proposte. Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione processuale e sostanziale di
[...]
e dei suoi procuratori anche alle liti e conseguentemente dichiarare inammissibile Parte_2
o invalido l'atto di citazione e/o improcedibili le domande proposte. Nel merito respingere tutte le domande attrici perché infondate in fatto e diritto, In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Istruita la causa mediante sole produzioni documentali, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed discussione orale ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., alla udienza del 13.1.2025.
All'esito, riservata la decisione nel maggior termine previsto, il Tribunale di Siena in composizione monocratica, pronunzia la seguente sentenza.
**** *** ****
In via assolutamente preliminare occorre dar atto della infondatezza delle preliminari eccezioni attinenti ai diversi aspetti della nullità delle notificazione delle citazioni, della carenza di prova della titolarità del credito della odierna società attrice e della successive e conseguenti eccezioni di difetto di legittimazione sostanziale e processuale per come formulate e dedotte nelle comparse di costituzione e risposta.
Sulla nullità della notifica e l'improcedibilità dell'atto di citazione per assoluta mancanza della necessaria asseverazione di conformità delle copie notificate
La difesa della convenute, ha dedotto la nullità della notifiche della citazioni per assoluta mancanza della necessaria asseverazione di conformità di tutti gli atti notificati in violazione dell'art. 16 undecies commi 2, 3 e 3 bis D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge17/12/2012 n. 221 poichè che in nessuna parte del documento informatico trasmesso risulta certificata la conformità degli atti e documenti agli originali.
Solo con le memorie ex art. 171 ter nn 2 e 3 c.p.c., ha chiarito che la predetta eccezione era riferibile solo alla mancanza di attestazione di conformità della copia cartacea notificata per il tramite dell'ufficio postale a rispetto a quella prodotta nel fascicolo CP_1 telematico, convenendo sulla circ ampiamente chiarita dalla difesa di parte attrice con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che quanto alla notifica effettuata a _2
, trattandosi di file nativo “.eml”, per natura non necessita di alcuna asseverazion
[...] senso. pagina 4 di 12 Ebbene, al di là del fatto che la residua eccezione di nullità risulterebbe ampiamente sanata dalla stessa condotta processuale tenuta dalla difesa del che nel costituirsi ha CP_1 comunque avanzato difese nel merito, appare oltre che con l'avvenuta esibizione dell'originale nel corso della udienza del 21.3.24 e la riscontrata assenza di qualsivoglia deduzione da parte dello stesso magistrato in ordine alla rispondenza tra l'atto esibito e quello depositato come copia di cortesia in PC , possa dirsi fugato ogni dubbio in tal senso.
Vieppiù che, come correttamente osservato dalla difesa attorea, tale mancata attestazione sull'originale della citazione notificata al solo quand'anche la si volesse ritenere CP_1 ancora sussiste integra di una mera irregolarità non invalidante l'atto stesso.
Da qui la totale reiezione della relativa eccezione.
Sulla prova della titolarità dei crediti di Parte_2 poste a base della odierna azione ex art. 2901 c.c.
In via assolutamente preliminare e prudenziale questo giudice ritiene di dover confutare l'eccezione di difetto di titolarità attività del credito posto a base della presente azione revocatoria, solo genericamente eccepito dalle odierne parti convenute in comparsa di costituzione e risposta allorquando deducono a pag. 3“ Ne consegue la mancanza di legittimazione ad agire in giudizio da parte di e dei suoi Parte_2 procuratori costituiti, oltre alla carenza in capo alla le. Infatti la medesima nulla prova o documenta in merito alla titolarità di crediti richiamati.”
Ebbene valga osservare che il successore a titolo particolare è legittimato ad agire a tutela del credito originariamente appartenente al proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto all'interno della citazione a giudizio ovvero ancora nelle successive memorie, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte ( cfr. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01).
Poste queste premesse va dato conto come la difesa della abbia versato in atti Pt_1 copiosa documentazione attestante la titolarità dei crediti sot esercizio della azione revocatoria avendo allegato come a seguito di scissione parziale a far data dal 1.12.2020,
ha trasferito ad , le ragioni di credito sottese Controparte_5 Pt_1 alla azione promossa per come descritte e dettagliate nel progetto di scissione per atto del notaio dott. di Siena rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Persona_5
Imprese di li in data 26.11.2020, pubblicato mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 ( cfr allegati 2,3,4,5, 9,10, 13, 21 e 22 di parte attrice).
Del resto, non avendo le parti convenute eccepito alcunchè in merito alle dedotte allegazioni, men che meno dedotto alcuna loro insufficienza ai fini della prova della titolarità del credito con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la relativa contestazione ha mantenuto tutta la sua genericità.
pagina 5 di 12 Conseguentemente la relativa eccezione in ordine al difetto di titolarità del credito in testa ad deve essere reietta. Pt_1
Sulla infondatezza delle eccezioni di legittimazione sostanziale e processuale relative allo ius postuladi di . Pt_1
La questione involge la valutazione della sussistenza di validi poteri di rappresentanza sostanziale in testa al Dr. indicato da parte attrice quale Persona_2 procuratore speciale di . Pt_1
Ebbene la relativa eccezione, costantemente perorata dalla difese delle convenute risulta pacificamente infondata.
Risulta documentalmente provato all'allegato 18 che la società attrice in persona dell'amministratore delegato abbia conferito procura speciale disgiunta Parte_4 ai soggetti nominativamente A della medesima, per l'esercizio di diritti ed azioni anche conservative, diretti ad ottenere la soddisfazione delle ragioni creditorie di cui la è divenuta titolare a seguito della sopra indicata scissione parziale. Pt_1
Ebbene dalla semplice lettura della cennata procura speciale non solo risulta facilmente individuabile il nominativo del Dr. ma del tutto destituita di Persona_2 fondamento appare l'interpretazione rte convenuta circa l'art. 21 che vedrebbe limitato l'esercizio di azioni revocatorie nei confronti soltanto “ dei terzi acquirenti di immobili ipotecati, terzi datori di ipoteca e loro successori aventi causa.
Sia bastevole sotto tale profilo la semplice lettura dell'indicato articolo 21 della scrutinata procura speciale per comprendere come l'ampia e meramente classificatoria indicazione dei soggetti aventi ragioni di debito, fra i quali sono indicati l'obbligato e gli aventi causa, in alcun modo potrebbe deporre nel senso indicato dalle difese dei resistenti essendo peraltro assente l'avverbio “ soltanto”, unico indice chiaramente evocativo di una limitazione all'esercizio di azioni giudiziarie.
Conseguentemente posto che il certamente risulta rientrare tra gli obbligati CP_1 delle ragioni di credito nella titolarità di così come è avente causa la ( Pt_1 _2 non foss'altro perché litisconsorte nece anche le su cennate eccezio ri sono da ritenersi oltremodo infondate.
Sulla fondatezza della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Suprema Corte, l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità: a) l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
b) un'atto dispositivo del debitore;
c) sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); d) la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il proprio atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore ( c.d. consilium fraudis); e) nell'ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso antecedente la nascita del credito,
pagina 6 di 12 consapevolezza del pregiudizio anche da parte del terzo acquirente ( c.d. partecipatio fraudis). Nel caso di specie i detti requisiti, ricorrono tutti.
Quanto all'esistenza del credito, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. ( Cfr. Cass. Civ. n. 1220/1986, Cass. Civ. n.12144/1999, Cass. Civ. n. 2748/2005; Cass. Civ.n. 1413/2006, Cass. Civ. n. 22465/2006, Cass. Civ. n.16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/2011Cass. Civ. n.4044/2013, Cass. Civ. n.5618/2018).
Ai fini della proposizione dell'azione è necessario, quindi, che il creditore provveda ad identificare il credito attraverso l'indicazione del fatto costitutivo sia pure incerto nel fondamento ( da ultimo Cass. Civ. n.3363/2019).
L'art. 2901 c.c. ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicchè anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub iudice) , è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. Civ. n.11755/2018).
La giurisprudenza, infatti, è ormai costante nell'affermare che l'eventuale separata pendenza di un giudizio di accertamento del credito non influisce sul processo per revocatoria, dovendosi escludere che possa sorgere un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e l'eventuale sentenza negativa dell'esistenza del credito ( ex multis Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.9440/2004).
D'altra parte l'aver accolto una nozione così lata di credito non rappresenta, comunque, una minorata tutela per il debitore soggetto a revocatoria, dal momento che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore non costituisce titolo sufficiente per procedere all'esecuzione nei confronti del terzo acquirente;
a tal fine è, infatti, necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto in una causa o con una domanda apposita e non in quella concernente esclusivamente la revocatoria, nella quale la cognizione sul credito è, di norma, meramente incidentale (cfr. Cass. Civ. n.11755/2018).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali può, senza dubbio, ritenersi esistente, ai fini dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., un ingente credito da parte della scissa nei Pt_1 confronti del Sig. CP_1
Sulla sussistenza di un diritto di credito - La società attrice, ha, infatti, provveduto a specificare e provare documentalmente il credito attraverso l'indicazione dei fatto costitutivi dello stesso che come già detto in epigrafe sono rappresentati :
- dal precetto notificato da nei confronti della Controparte_5
Badosmare S.r.l. e dei garant e CP_1 Persona_6 Persona_7 [...]
(all. n. 1) per l'importo di € 1.833.635,53; Pt_3
pagina 7 di 12 - dal precetto notificato da nei confronti della Controparte_5 nonché ai gara e CP_6 CP_1 Persona_6 Persona_7 [...]
di precetto (all. Pt_3 fondiario (all. n. 10);
- il decreto ingiuntivo n. 1054/2019 emesso da Tribunale di Siena avverso il sig. CP_1
(all. n. 13) per l'importo di € 352.129,24 peraltro non opposto.
[...]
La circostanza che i primi due precetti siano stati opposti e siano ancora oggi sub iudice conferma, unicamente, la litigiosità del credito che, come sopra detto, non è di ostacolo alla proponibilità ed accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Sull'atto dispositivo del debitore e l'eventus damni - L'attore odierno ha poi allegato e provato che l'atto dispositivo compiuto da parte del , ovvero la CP_1 compravendita avente ad oggetto piena proprietà di una porzione di fabbricato plurifamiliare sito in Monteriggioni (SI), via Berrettini n. 71) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni (SI) foglio 1, particella 74 subalterno 5, categoria A/2, classe 1, vani catastali 7 (sette), è avvenuta in data 11.1.21 e quindi in epoca temporalmente prossima ma successiva alla acquisita consapevolezza della possibilità che l'ingente credito complessivamente vantato da AN PS ( ndr sin dall'anno 2019 potesse trovare Pt_1 definitivo riconoscimento.
Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale.
Di talchè l'atto di compravendita del gennaio 2021, determinando la definitiva uscita dal patrimonio del debitore di un bene immobile, costituisce senza indugio un atto dispositivo pregiudizievole integrante il requisito oggettivo dell'“eventus damni” richiesto dall'art. 2901 c.c..
Il pregiudizio per le ragioni del creditore ricorre tutte le volte in cui è ravvisabile una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza la probabilità) che il patrimonio del debitore sia divenuto insufficiente per la loro soddisfazione. In altri termini non occorre che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto (Cass. Civ. Sez. III, 19963/05 ).
L'onere probatorio del creditore è dunque ristretto alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario fornire la prova dell'entità e della natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione;
compete invece al debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali pagina 8 di 12 da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass., 4.7.2006, n. 15265, in Giust. civ. Mass., 2006, 7-8; Cass., 27.3.2007, n. 7507, in Giust. civ. Mass., 2007, 3).
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica dei creditori, sarebbe spettato al debitore dimostrare, secondo i principi generali e in particolare di quello della vicinanza della prova, la capienza del suo patrimonio residuo, ma tale prova nel caso che ci occupa è del tutto mancata.
Tale ragionamento risulta altresì avvallato dalla funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria che è quella di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica;
da ciò consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 12144/1999 rv. 530823).
Circa la sussistenza dell'elemento soggettivo - Le difese dei convenuti si sono concentrate principalmente nel dimostrare l'insussistenza di tale presupposto.
Si osserva che, essendo l'atto revocando posteriore all'insorgere del credito, l'elemento soggettivo andrà ricercato unicamente nella consapevolezza di ledere il creditore, non essendo necessaria una espressa volontà in tal senso. Sarà pertanto sufficiente ravvisare la sussistenza non già di una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, bensì una situazione di semplice conoscenza (ovvero addirittura di conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (Cass. Civ. Sez. II, 14274/99). Si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. 987/1989 rv. 461959, Cass. 5741/2004 rv. 571415, Cass. 10623/2010 rv. 612755) e non assume rilevanza anche una collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro (Cass. 1007/1990 rv. 465276 e Cass. 11518/1995 rv. 494535).
La condizione soggettiva del debitore e del terzo acquirente è "sostanzialmente analoga" e può essere provata per presunzioni (cfr. CC II 17.8.2011 n. 17327).
Al fine dell'accoglimento della domanda, quindi, è sufficiente accertare se costoro fossero consapevoli del pregiudizio causato al creditore.
Ciò posto non può dunque dubitarsi della sussistenza della scientia damni in capo alla debitrice la quale non poteva ignorare di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori con l'alienazione oggi impugnata, anche in considerazione della consistenza del suo patrimonio residuo e della presenza di altri creditori.
pagina 9 di 12 Va infine accertato il presupposto della scientia damni anche in capo all'acquirente posto che nel caso di specie l'atto dispositivo è a titolo oneroso. Al riguardo va chiarito che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, per ritenere integrato il requisito in esame è necessario che il terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore;
alla conoscenza viene equiparata la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (C.7452/00; C.11763/06), non occorrendo, invece, una specifica intenzione di danneggiare il creditore (animus nocendi) né, tantomeno, una cooperazione del terzo alla frode con proprio particolare profitto.
E' sufficiente, in altre parole, che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengano sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito.
E' inoltre pacifico che l'accertamento di tale elemento possa avvenire tramite presunzioni.
Tanto premesso, si ribadisce che con la vendita impugnata il debitore ha depauperato il proprio patrimonio, distraendo da esso beni immobili e rendendo così difficoltosa e incerta la realizzazione dei crediti vantati dal ricorrente.
Possibilità ulteriormente pregiudicata dalla conclamata condizione di difficoltà economica del debitore e dalla mancata dimostrazione dell'esistenza di altri cespiti immobiliari, redditi o crediti idonei a consentire la soddisfazione coattiva dei crediti del ricorrente.
Quanto alla consapevolezza da parte del terzo acquirente in ordine alla _2 diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore e alla con ssa in pericolo del soddisfacimento delle ragioni creditore, essa si desume da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti che di seguito verranno esposti.
In via preliminare va dato conto che l'apparente alterità ed estraneità dedotta del terzo acquirente rispetto alla persona del ed alla sua ingente posizione debitoria, CP_1 risulta già in fatto smentita dalla stanza che l'amministratore unico della altri non è che il genero del debitore. _2
Risulta per tabulas dalla semplice lettura dell'allegato 16 prodotto da parte attrice che e ( figlia dell'odierno debitore e con esso co-garante Controparte_3 Persona_6 it e vantate da PS) abbiano contratto CP_5 matrimonio nel lontano 2013.
Conseguentemente la circostanza che alla attualità il abbia mantenuto CP_3 formalmente la residenza in quel di Bologna, è dato ne neo a superare la presunzione introdotta dall'attore che questi, in ragione del rapporto di coniugio, fosse verosimilmente a conoscenza non solo della importante posizione debitoria maturata ai danni della di lui moglie e del di lui suocero sin dall'anno 2019 , ma anche della conoscenza o quanto meno della conoscibilità che lo stipulato atto di compravendita del gennaio del 2021 avrebbe potuto pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie oggi azionate da CP_8
pagina 10 di 12 Del pari neutra, o quanto meno inidonea a superare la presunzione di cui sopra, la circostanza che la compravendita immobiliare sia avvenuta a prezzo apparentemente congruo e con modalità di pagamento tutt'affatto anomale, tenuto conto che l'atto dispositivo si colloca in epoca di poco successiva alla notifica degli azionati precetti e decreti ingiuntivi sopra menzionati.
Vieppiù che l'oggetto sociale prevalente svolto dalla è, da visura camerale _2 coralmente depositata in atti, destinato alla installazion i elettrici e radiofonici, restando sullo sfondo il perseguimento di quello secondario destinato alla acquisizione e ristrutturazione di immobili.
Circostanza, che per quanto occorrer possa, anche ove la si volesse ritenere provata, da ritenersi assolutamente inidonea a superare l'accertata conoscenza o conoscibilità da parte del che l'atto di compravendita immobiliare dell'anno 2021 ad un prezzo Controparte_3 pro imato peraltro nell'anno 2019, potesse seriamente compromettere il soddisfacimento delle ragioni creditorie già avanzate nei confronti del suocero.
In ragione di quanto sopra esposto la domanda attorea merita accoglimento, con consequenziale assorbimento di ogni diversa eccezione e deduzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore del credito vantato dall'istante e non sulla base dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 10089/2014), pari ad € 200.000,00 , nonché dell'attività processuale complessivamente svolta che tenuto conto della natura esclusivamente documentale, giustifica il riconoscimento dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di compravendita atto di compravendita stipulato tra
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_1
A, codice fiscale e con sede in C.F._2 _2
Bologna, Zola DO, Via Risorgimento numero 155, codice fiscale e partita IVA
e al R.E.A. con il numero BO-523639, in data 11/01/2021, ai rogiti Notaio P.IVA_2
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Persona_4 P.IVA_3
i 2021 (R.G. 352 – R.P. 240) relativo alla piena proprietà di una porzione di fabbricato plurifamiliare sito in Monteriggioni (SI), via Berrettini n. 71) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni (SI) foglio 1, particella 74 subalterno 5, categoria A/2, classe 1, vani catastali 7 (sette), rendita catastale di euro 632,66; foglio 1, particella 233 subalterno 13, categoria C/2, classe 7, metri quadrati 41 (quarantuno) e rendita catastale di Euro 135,52. pagina 11 di 12 - visto l'art. 2655 c.c., manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per l'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
-Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,99 per spese, € 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
Siena, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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