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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9146 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 24620/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/06/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Monaci presso la quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 7.6.2008, in NA (Bellagio - CO) (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2008; nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano atto n. 932, Parte II, Serie C, R. 1, Anno 2008). In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] l'[...] (c.f. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
- nata a [...] il [...] (c.f. ); Parte_4 CodiceFiscale_4
- nato a [...] il [...] (c.f. ). Parte_5 CodiceFiscale_5 FATTO Con ricorso 27.6.2025 la signora si è rivolta al Tribunale di Milano chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione personale nonché dello scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi il 7.6.2008, in NA (CO); la signora ha altresì allegato al citato ricorso la Parte_1 documentazione richiesta dall'art. 473bis.12 c.p.c.. Il Giudice Delegato ha fissato l'udienza del 20.11.2025, assegnando termine al resistente sino al 10.10.2025 per il deposito della memoria difensiva e dei documenti, richiamando l'art. 473bis. 17 c.p.c. per il deposito delle ulteriori difese. Con istanza congiunta 7.10.2025, le parti, dando atto delle avanzate trattative in corso volte al raggiungimento di un accordo, hanno chiesto un rinvio del termine per il deposito della memoria difensiva da parte del signor rinvio concesso al 20.10.2025. Parte_2
Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo sia sulle condizioni della separazione che su quelle del divorzio e, con comparsa del 20.10.2025, il signor si è costituito in Parte_2 giudizio dando atto altresì dell'accordo raggiunto. Con istanza congiunta 20.10.2025 il signor ha indicato le sue condizioni reddituali, Parte_2 patrimoniali e gli oneri a suo carico;
le parti hanno congiuntamente chiesto al Giudice di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c. e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi, separati di fatto dall'01.03.2023, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Milano, via Filarete n. 3, di proprietà della signora , continuerà ad Parte_1 essere abitata dalla stessa unitamente ai figli per il tempo in cui li avrà con sè. Presso la casa coniugale rimarrà anche la residenza, ai soli fini anagrafici, dei figli e (minori) Pt_4 Pt_5 nonché di (maggiorenne, non autonomo economicamente). Pt_3
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Pt_4 Pt_5 trascorreranno tempi di permanenza paritetici con l'uno e con l'altro genitore. In particolare, e salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, i figli trascorreranno:
- i fine settimana alternati con l'uno e con l'altro genitore (dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena);
- tutte le settimane, dalla domenica sera dopo cena al mercoledì mattina con la madre;
- tutte le settimane, dal mercoledì pomeriggio, all'uscita da scuola, fino al venerdì mattina con il padre. I periodi di vacanza scolastica verranno così suddivisi tra i genitori, fatto salvo diverso e migliore accordo:
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore il primo periodo (dal 24 dicembre al 30 dicembre) con il secondo periodo (dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche), dandosi atto ai fini dell'alternanza che per le vacanze natalizie 2025/2026 il padre trascorrerà con i figli il primo periodo;
- vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, dandosi atto ai fini dell'alternanza che le vacanze pasquali 2025 sono state trascorse con il padre;
- i c.d. 'ponti' adiacenti al week end di competenza dell'uno e dell'altro genitore;
- metà delle vacanze scolastiche estive con l'uno e con l'altro genitore restando inteso che, salvo diversi accordi, i figli trascorreranno il mese di luglio con la madre ed il mese di agosto con il padre;
- eventuali altre festività in via alternata con l'uno e con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti da assumersi con un congruo preavviso di almeno quindici giorni. Resta inteso che, in caso di impegni improrogabili dei genitori e/o dei figli che non consentano di rispettare il suddetto calendario, i genitori concorderanno i tempi e le modalità per il recupero, che viene, sin d'ora, consentito da parte dei medesimi. Ciascun genitore, nel tempo in cui avrà con sé i figli, si impegna a favorire i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore;
4) entrambi i genitori si impegnano a fornire ai figli una educazione fondata su principi condivisi;
a tal fine essi proseguiranno nel comune intento di limitare il più possibile l'utilizzo di dispositivi elettronici, incentivando e sostenendo le attività sportive in attuazione del progetto genitoriale già condiviso. Resta inteso che ove per un genitore non fosse possibile accompagnare un figlio alle relative attività (o prelevarlo al termine delle stesse), prima di incaricare persone terze dell'incombenza, verificherà la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsene;
5) ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento dei figli minori e per il tempo Pt_4 Pt_5 in cui gli stessi figli si troveranno con il genitore. Il SInor e la SInora , inoltre, suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le Parte_2 Parte_1 spese straordinarie per i figli e così come individuate e con le modalità previste dalle Linee Pt_4 Pt_5
Guida del Tribunale di Milano (Ed. giugno 2025) che di seguito si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Con riferimento alle spese extra-assegno per i figli, le parti concordano che i figli e Pt_4 Pt_5 continueranno a frequentare la scuola francese Lycée Stendhal di Milano, con spese (retta e mensa) ad esclusivo carico della madre. Con riferimento al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il quale attualmente Pt_3 vive e frequenta l'Università a Rotterdam (Olanda), i genitori concordano quanto segue: (i) il signor , con decorrenza dal novembre 2025, per i periodi di permanenza a Rotterdam del Parte_2 figlio per gli indicati motivi di studio, corrisponderà direttamente al figlio l'importo mensile di € 200,00, da versarsi a quest'ultimo in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat;
(ii) la signora continuerà a sostenere integralmente i costi della retta universitaria del figlio Parte_1 nonché dell'alloggio e di eventuali ulteriori spese del figlio per il mantenimento ordinario dello stesso;
(iii) entrambi i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio per i tempi in cui il Pt_3 figlio, di rientro in Italia, starà con l'uno e con l'altro genitore e sosterranno al 50% ciascuno le ulteriori spese straordinarie del figlio (ad eccezione di quanto già espressamente disciplinato al precedente punto (ii)) così come individuate e con le modalità previste dalle citate Linee Guida del Tribunale di Milano (Ed. giugno 2025) già trascritte e qui integralmente richiamate;
6) i genitori suddivideranno al 50% l'importo dell'assegno per la celiachia del figlio (per comodità Pt_5 tale assegno verrà trattenuto a mesi alterni dall'uno e dall'altro genitore); l'assegno unico verrà trattenuto integralmente dalla madre fintanto che quest'ultima sosterrà integralmente i costi delle attuali scuole private per i figli e nonché dell'Università o alloggio di;
Pt_5 Pt_4 Pt_3
7) le detrazioni relative ai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori, per le spese effettivamente sostenute dagli stessi;
8) i genitori si rilasciano reciprocamente espressa autorizzazione per la richiesta e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori e impegnandosi a sottoscrivere ogni relativo documento Pt_4 Pt_5 necessario;
9) i beni mobili di proprietà del signor di cui al separato elenco (All. 1) rimarranno nella casa Parte_2 coniugale fintanto che tale casa sarà abitata dai figli, per poi essere prelevati dal signor , a cura Parte_2
e spese dello stesso (e questo anche in caso di eventuale richiesta anticipata da parte della SI.ra , Parte_1 previo preavviso di due mesi); i libri, allo stato collocati nel box, nonché i 3 'sgabelli animali' verranno invece prelevati sin da subito dal signor;
la SI.ra si obbliga a restituire il rubino grezzo Parte_2 Parte_1 al SI. entro il termine che verrà fissato per il deposito delle note scritte in sostituzione Parte_2 dell'udienza;
10) con l'adempimento di quanto qui previsto i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto coniugale, ancorché non manifesta;
11) le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti, e i rispettivi legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 comma ottavo N.L.P.F.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con ordinanza 29.10.2025 il Giudice ha revocato l'udienza del 20.11.2025 e ha concesso termine al 19.11.2025 per il deposito delle note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza entrambe le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volersi separare alle condizioni concordate nell'istanza congiunta 20.10.2025 ed hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza pronunciata alle condizioni concordate;
il signor ha inoltre rinunciato al deposito della documentazione Parte_2 di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. e la signora (che già aveva prodotto la documentazione in Parte_1 allegato al ricorso) ha esonerato il marito dalla produzione. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Le parti hanno anche chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
e che hanno contratto
[...] Parte_1 matrimonio il 7.6.2008, in NA (Bellagio - CO) (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2008; nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano atto n. 932, Parte II, Serie C, R. 1, Anno 2008);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (Bellagio - CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott. Giuseppe Gennari;
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/06/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Monaci presso la quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 7.6.2008, in NA (Bellagio - CO) (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2008; nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano atto n. 932, Parte II, Serie C, R. 1, Anno 2008). In regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] l'[...] (c.f. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
- nata a [...] il [...] (c.f. ); Parte_4 CodiceFiscale_4
- nato a [...] il [...] (c.f. ). Parte_5 CodiceFiscale_5 FATTO Con ricorso 27.6.2025 la signora si è rivolta al Tribunale di Milano chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione personale nonché dello scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi il 7.6.2008, in NA (CO); la signora ha altresì allegato al citato ricorso la Parte_1 documentazione richiesta dall'art. 473bis.12 c.p.c.. Il Giudice Delegato ha fissato l'udienza del 20.11.2025, assegnando termine al resistente sino al 10.10.2025 per il deposito della memoria difensiva e dei documenti, richiamando l'art. 473bis. 17 c.p.c. per il deposito delle ulteriori difese. Con istanza congiunta 7.10.2025, le parti, dando atto delle avanzate trattative in corso volte al raggiungimento di un accordo, hanno chiesto un rinvio del termine per il deposito della memoria difensiva da parte del signor rinvio concesso al 20.10.2025. Parte_2
Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo sia sulle condizioni della separazione che su quelle del divorzio e, con comparsa del 20.10.2025, il signor si è costituito in Parte_2 giudizio dando atto altresì dell'accordo raggiunto. Con istanza congiunta 20.10.2025 il signor ha indicato le sue condizioni reddituali, Parte_2 patrimoniali e gli oneri a suo carico;
le parti hanno congiuntamente chiesto al Giudice di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c. e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi, separati di fatto dall'01.03.2023, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Milano, via Filarete n. 3, di proprietà della signora , continuerà ad Parte_1 essere abitata dalla stessa unitamente ai figli per il tempo in cui li avrà con sè. Presso la casa coniugale rimarrà anche la residenza, ai soli fini anagrafici, dei figli e (minori) Pt_4 Pt_5 nonché di (maggiorenne, non autonomo economicamente). Pt_3
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Pt_4 Pt_5 trascorreranno tempi di permanenza paritetici con l'uno e con l'altro genitore. In particolare, e salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, i figli trascorreranno:
- i fine settimana alternati con l'uno e con l'altro genitore (dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena);
- tutte le settimane, dalla domenica sera dopo cena al mercoledì mattina con la madre;
- tutte le settimane, dal mercoledì pomeriggio, all'uscita da scuola, fino al venerdì mattina con il padre. I periodi di vacanza scolastica verranno così suddivisi tra i genitori, fatto salvo diverso e migliore accordo:
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con l'uno e con l'altro genitore il primo periodo (dal 24 dicembre al 30 dicembre) con il secondo periodo (dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche), dandosi atto ai fini dell'alternanza che per le vacanze natalizie 2025/2026 il padre trascorrerà con i figli il primo periodo;
- vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, dandosi atto ai fini dell'alternanza che le vacanze pasquali 2025 sono state trascorse con il padre;
- i c.d. 'ponti' adiacenti al week end di competenza dell'uno e dell'altro genitore;
- metà delle vacanze scolastiche estive con l'uno e con l'altro genitore restando inteso che, salvo diversi accordi, i figli trascorreranno il mese di luglio con la madre ed il mese di agosto con il padre;
- eventuali altre festività in via alternata con l'uno e con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti da assumersi con un congruo preavviso di almeno quindici giorni. Resta inteso che, in caso di impegni improrogabili dei genitori e/o dei figli che non consentano di rispettare il suddetto calendario, i genitori concorderanno i tempi e le modalità per il recupero, che viene, sin d'ora, consentito da parte dei medesimi. Ciascun genitore, nel tempo in cui avrà con sé i figli, si impegna a favorire i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore;
4) entrambi i genitori si impegnano a fornire ai figli una educazione fondata su principi condivisi;
a tal fine essi proseguiranno nel comune intento di limitare il più possibile l'utilizzo di dispositivi elettronici, incentivando e sostenendo le attività sportive in attuazione del progetto genitoriale già condiviso. Resta inteso che ove per un genitore non fosse possibile accompagnare un figlio alle relative attività (o prelevarlo al termine delle stesse), prima di incaricare persone terze dell'incombenza, verificherà la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsene;
5) ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento dei figli minori e per il tempo Pt_4 Pt_5 in cui gli stessi figli si troveranno con il genitore. Il SInor e la SInora , inoltre, suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le Parte_2 Parte_1 spese straordinarie per i figli e così come individuate e con le modalità previste dalle Linee Pt_4 Pt_5
Guida del Tribunale di Milano (Ed. giugno 2025) che di seguito si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Con riferimento alle spese extra-assegno per i figli, le parti concordano che i figli e Pt_4 Pt_5 continueranno a frequentare la scuola francese Lycée Stendhal di Milano, con spese (retta e mensa) ad esclusivo carico della madre. Con riferimento al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il quale attualmente Pt_3 vive e frequenta l'Università a Rotterdam (Olanda), i genitori concordano quanto segue: (i) il signor , con decorrenza dal novembre 2025, per i periodi di permanenza a Rotterdam del Parte_2 figlio per gli indicati motivi di studio, corrisponderà direttamente al figlio l'importo mensile di € 200,00, da versarsi a quest'ultimo in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat;
(ii) la signora continuerà a sostenere integralmente i costi della retta universitaria del figlio Parte_1 nonché dell'alloggio e di eventuali ulteriori spese del figlio per il mantenimento ordinario dello stesso;
(iii) entrambi i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio per i tempi in cui il Pt_3 figlio, di rientro in Italia, starà con l'uno e con l'altro genitore e sosterranno al 50% ciascuno le ulteriori spese straordinarie del figlio (ad eccezione di quanto già espressamente disciplinato al precedente punto (ii)) così come individuate e con le modalità previste dalle citate Linee Guida del Tribunale di Milano (Ed. giugno 2025) già trascritte e qui integralmente richiamate;
6) i genitori suddivideranno al 50% l'importo dell'assegno per la celiachia del figlio (per comodità Pt_5 tale assegno verrà trattenuto a mesi alterni dall'uno e dall'altro genitore); l'assegno unico verrà trattenuto integralmente dalla madre fintanto che quest'ultima sosterrà integralmente i costi delle attuali scuole private per i figli e nonché dell'Università o alloggio di;
Pt_5 Pt_4 Pt_3
7) le detrazioni relative ai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori, per le spese effettivamente sostenute dagli stessi;
8) i genitori si rilasciano reciprocamente espressa autorizzazione per la richiesta e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori e impegnandosi a sottoscrivere ogni relativo documento Pt_4 Pt_5 necessario;
9) i beni mobili di proprietà del signor di cui al separato elenco (All. 1) rimarranno nella casa Parte_2 coniugale fintanto che tale casa sarà abitata dai figli, per poi essere prelevati dal signor , a cura Parte_2
e spese dello stesso (e questo anche in caso di eventuale richiesta anticipata da parte della SI.ra , Parte_1 previo preavviso di due mesi); i libri, allo stato collocati nel box, nonché i 3 'sgabelli animali' verranno invece prelevati sin da subito dal signor;
la SI.ra si obbliga a restituire il rubino grezzo Parte_2 Parte_1 al SI. entro il termine che verrà fissato per il deposito delle note scritte in sostituzione Parte_2 dell'udienza;
10) con l'adempimento di quanto qui previsto i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto coniugale, ancorché non manifesta;
11) le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti, e i rispettivi legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 comma ottavo N.L.P.F.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con ordinanza 29.10.2025 il Giudice ha revocato l'udienza del 20.11.2025 e ha concesso termine al 19.11.2025 per il deposito delle note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza entrambe le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volersi separare alle condizioni concordate nell'istanza congiunta 20.10.2025 ed hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza pronunciata alle condizioni concordate;
il signor ha inoltre rinunciato al deposito della documentazione Parte_2 di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. e la signora (che già aveva prodotto la documentazione in Parte_1 allegato al ricorso) ha esonerato il marito dalla produzione. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Le parti hanno anche chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
e che hanno contratto
[...] Parte_1 matrimonio il 7.6.2008, in NA (Bellagio - CO) (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2008; nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano atto n. 932, Parte II, Serie C, R. 1, Anno 2008);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (Bellagio - CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott. Giuseppe Gennari;
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG