Articolo 45 del Codice del turismo
Articolo 44Articolo 46
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21 giugno 2011
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1 luglio 2018
ART. 45

(( (Obbligo di prestare assistenza). ))

(( L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficolta' anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorita' locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L'organizzatore puo' pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute
Entrata in vigore il 1 luglio 2018
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