Articolo 20 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 19Articolo 21
Versione
20 settembre 1975
Art. 20.
L' articolo 129 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 129 - Diritti dei coniugi in buona fede. - Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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