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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2122/2022
Successivamente alle ore 16.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2122/2022; promossa da:
, P.I. Parte_1
, corrente in Strongoli, alla Via Contrada Gangemi, snc, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Domenico Sirianni, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla Via XXV Aprile, n. 55;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
., P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Cutro alla Via III^ Traversa Nazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Franco Brugnano, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla
Via Palestro n. 95;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la stessa, in virtù della propria attività di produzione di semola rimacinata per panificazione di alta qualità, aveva fornito semola rimacinata e farina tenera extra al Pt_2 Parte_1
- la ricorrente era creditrice nei confronti del resistente della somma di €
[...]
7.363,20 per fornitura di cui alle fatture nn. 246/2021 di € 4.097,60 e 290/2021 di €
3.265,60; sulla base di tali premesse, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti del
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., decreto Parte_1 ingiuntivo n. 635/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 23.09.2022, per la somma di euro 7.363,20, oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il
[...] predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, rilevava l'infondatezza ed improcedibilità della pretesa creditoria;
deduceva che nulla doveva alla società opposta, in quanto per la merce fornita aveva effettuato, di volta in volta, ogni pagamento in contanti;
chiedeva dichiararsi l'improcedibilità ed infondatezza della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva altresì la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.03.2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale deduceva che il credito azionato risultava provato per tabulas mediante le fatture elettroniche e le bolle di accompagnamento depositate in atti;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, altresì, in ragione della temerarietà e dilatorietà dell'azione proposta la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281
2 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
La pretesa creditoria trova fondamento nelle fatture e buoni di consegna in atti.
Parte opponente non contesta il rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma sostiene genericamente di aver integralmente pagato il credito vantato dalla società opposta.
7.
Si osserva che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
3 porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che:“ I fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stai esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato la proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri (e ciò perché nel vigente ordinamento non sussiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte “ ( Cfr. Cass. n. 20916/2004).
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili;
se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Pertanto, risultando la fornitura provata alla luce dei principi richiamati, parte opposta è dispensata dalla relativa prova, valendo la mancata contestazione come “relevatio ab onere probandi” (cfr. ex plurimis Cass. n. 22837/2010).
Peraltro, giova aggiungere che la prova della fornitura, per cui è causa, risulta avvalorata dalla prova documentale in atti, con particolare riferimento alle fatture e bolle di consegna, non specificamente contestata o disconosciuta da parte opponente, e confermate dalla prova testimoniale assunta in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 all'udienza del 17.01.2024).
Pertanto, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti in atti, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
L'opponente ha opposto l'avvenuto pagamento della fornitura ma nulla ha dedotto a fondamento del proprio assunto difensivo.
4 In applicazioni dei richiamati principi, che regolano l'onere probatorio, grava su parte opponente la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
Sul punto la giurisprudenza del Supremo Collegio ha chiarito che: “Incombe sul creditore che agisce per il pagamento l'onere di provare il titolo del suo diritto ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (Cfr. Cass. n. 5648/2018; Cass. n. 19527/2012).
La carenza probatoria in ordine ai fatti impeditivi o modificativi del credito impone il rigetto dell'opposizione.
8.
La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta da parte convenuta opposta, non merita accoglimento.
Le ragioni poste a fondamento della decisione non consentono di ritenere integrati i necessari presupposti della responsabilità aggravata, prevista dalla norma citata, che presuppone non solo il requisito della totale soccombenza della controparte ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave.
Giova aggiungere che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede anche la prova, almeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum del danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza dello stesso.
Neppure sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
Occorre premettere che la norma citata prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione richiede, pertanto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo (Cass. n. 24179/2018).
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile un abuso del processo, poiché la domanda, avendo ad oggetto questioni di merito controverse, non appare pretestuosamente proposta e, pertanto, destinata a provocare una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
9.
Assorbita ogni altra questione.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate
5 in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 635/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 23.09.2022 nel procedimento n. 1463/2022
R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della convenuta opposta in euro 2.538,50 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 07.11.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente alle ore 16.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2122/2022; promossa da:
, P.I. Parte_1
, corrente in Strongoli, alla Via Contrada Gangemi, snc, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Domenico Sirianni, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla Via XXV Aprile, n. 55;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
., P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Cutro alla Via III^ Traversa Nazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Franco Brugnano, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla
Via Palestro n. 95;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la stessa, in virtù della propria attività di produzione di semola rimacinata per panificazione di alta qualità, aveva fornito semola rimacinata e farina tenera extra al Pt_2 Parte_1
- la ricorrente era creditrice nei confronti del resistente della somma di €
[...]
7.363,20 per fornitura di cui alle fatture nn. 246/2021 di € 4.097,60 e 290/2021 di €
3.265,60; sulla base di tali premesse, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti del
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., decreto Parte_1 ingiuntivo n. 635/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 23.09.2022, per la somma di euro 7.363,20, oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il
[...] predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, rilevava l'infondatezza ed improcedibilità della pretesa creditoria;
deduceva che nulla doveva alla società opposta, in quanto per la merce fornita aveva effettuato, di volta in volta, ogni pagamento in contanti;
chiedeva dichiararsi l'improcedibilità ed infondatezza della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva altresì la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.03.2023, si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale deduceva che il credito azionato risultava provato per tabulas mediante le fatture elettroniche e le bolle di accompagnamento depositate in atti;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, altresì, in ragione della temerarietà e dilatorietà dell'azione proposta la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281
2 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
La pretesa creditoria trova fondamento nelle fatture e buoni di consegna in atti.
Parte opponente non contesta il rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma sostiene genericamente di aver integralmente pagato il credito vantato dalla società opposta.
7.
Si osserva che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
3 porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che:“ I fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stai esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato la proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri (e ciò perché nel vigente ordinamento non sussiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte “ ( Cfr. Cass. n. 20916/2004).
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili;
se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Pertanto, risultando la fornitura provata alla luce dei principi richiamati, parte opposta è dispensata dalla relativa prova, valendo la mancata contestazione come “relevatio ab onere probandi” (cfr. ex plurimis Cass. n. 22837/2010).
Peraltro, giova aggiungere che la prova della fornitura, per cui è causa, risulta avvalorata dalla prova documentale in atti, con particolare riferimento alle fatture e bolle di consegna, non specificamente contestata o disconosciuta da parte opponente, e confermate dalla prova testimoniale assunta in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 all'udienza del 17.01.2024).
Pertanto, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti in atti, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
L'opponente ha opposto l'avvenuto pagamento della fornitura ma nulla ha dedotto a fondamento del proprio assunto difensivo.
4 In applicazioni dei richiamati principi, che regolano l'onere probatorio, grava su parte opponente la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
Sul punto la giurisprudenza del Supremo Collegio ha chiarito che: “Incombe sul creditore che agisce per il pagamento l'onere di provare il titolo del suo diritto ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (Cfr. Cass. n. 5648/2018; Cass. n. 19527/2012).
La carenza probatoria in ordine ai fatti impeditivi o modificativi del credito impone il rigetto dell'opposizione.
8.
La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta da parte convenuta opposta, non merita accoglimento.
Le ragioni poste a fondamento della decisione non consentono di ritenere integrati i necessari presupposti della responsabilità aggravata, prevista dalla norma citata, che presuppone non solo il requisito della totale soccombenza della controparte ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave.
Giova aggiungere che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede anche la prova, almeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum del danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza dello stesso.
Neppure sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
Occorre premettere che la norma citata prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione richiede, pertanto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo (Cass. n. 24179/2018).
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile un abuso del processo, poiché la domanda, avendo ad oggetto questioni di merito controverse, non appare pretestuosamente proposta e, pertanto, destinata a provocare una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
9.
Assorbita ogni altra questione.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate
5 in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 635/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 23.09.2022 nel procedimento n. 1463/2022
R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della convenuta opposta in euro 2.538,50 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 07.11.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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