Sentenza 9 ottobre 1974
Massime • 1
La parte convenuta puo chiamare in giudizio un terzo non soltanto al fine di essere rilevata dalle conseguenze della causa, ma anche a quello della propria liberazione, con l'individuazione di altro soggetto responsabile. In tal caso, data la comunione di causa, se l'attore estenda anche implicitamente la propria domanda al terzo intervenuto e questi abbia accettato il contraddittorio, formulando conclusioni di merito ed assumendo la qualita di parte, il giudice puo emettere direttamente nei suoi confronti una pronunzia di condanna e porre a suo carico il pagamento delle spese processuali a favore dell'attore, senza incorrere nel vizio di extrapetizione. ( V 811'72, mass n 356983; 2408'71, mass n 353361; ( V 2455'70, mass n 348723; 577'62; 2114'59).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/1974, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1974 |
Testo completo
La parte convenuta puo chiamare in giudizio un terzo non soltanto al fine di essere rilevata dalle conseguenze della causa, ma anche a quello della propria liberazione, con l'individuazione di altro soggetto responsabile. In tal caso, data la comunione di causa, se l'attore estenda anche implicitamente la propria domanda al terzo intervenuto e questi abbia accettato il contraddittorio, formulando conclusioni di merito ed assumendo la qualita di parte, il giudice puo emettere direttamente nei suoi confronti una pronunzia di condanna e porre a suo carico il pagamento delle spese processuali a favore dell'attore, senza incorrere nel vizio di extrapetizione. ( V 811'72, mass n 356983; 2408'71, mass n 353361; ( V 2455'70, mass n 348723; 577'62; 2114'59).*