Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/1974, n. 2731
CASS
Sentenza 9 ottobre 1974

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La parte convenuta puo chiamare in giudizio un terzo non soltanto al fine di essere rilevata dalle conseguenze della causa, ma anche a quello della propria liberazione, con l'individuazione di altro soggetto responsabile. In tal caso, data la comunione di causa, se l'attore estenda anche implicitamente la propria domanda al terzo intervenuto e questi abbia accettato il contraddittorio, formulando conclusioni di merito ed assumendo la qualita di parte, il giudice puo emettere direttamente nei suoi confronti una pronunzia di condanna e porre a suo carico il pagamento delle spese processuali a favore dell'attore, senza incorrere nel vizio di extrapetizione. ( V 811'72, mass n 356983; 2408'71, mass n 353361; ( V 2455'70, mass n 348723; 577'62; 2114'59).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/1974, n. 2731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2731
    Data del deposito : 9 ottobre 1974

    Testo completo