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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 5457 / 2021
All'udienza del 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 17/06/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 5457/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5457/2021 promossa da:
, in persona dell'amministratore pro-tempore, CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA PASSO DI ACI 77 CATANIA , P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. SPITALERI ANTONIO DOMENICO che lo difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. MARCO SPITALERI, giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, CF: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Via Dante 28 , presso P.IVA_2 CP_1
l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. MIANO GIOVANNA , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in Camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.04.2021, il ricorrente ha impugnato le ordinanze ingiunzioni di pagamento n. 62 del 20/03/2021 e n. 63 del 20/03/2021, emesse dal
Comune di , in quanto “da ispezione effettuata in un cumulo di rifiuti CP_1
depositato nello spazio di pertinenza si riscontrava che al loro interno CP_2
erano presenti rifiuti di tipo indifferenziato abbandonati al di fuori dei cassonetti ed in
modo incontrollato, ed accertando la presenza di materiale riconducibile al
in oggetto”. Parte_1
In particolare il ricorrente eccepisce che i provvedimenti impugnati sono affetti da vari vizi: 1) incompletezza formale delle ordinanze ingiunzioni opposte, perché dalla lettura delle stesse non risulta chiaro quale sia la normativa violata, così impedendo all'ingiunto di esercitare compiutamente dinnanzi al Giudice competente il proprio diritto di difesa, in violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 18 co. 2 L. 689/1981;
2) Violazione dell'art. 3 L. 689/1981 in quanto la responsabilità amministrativa è personale ed inoltre al condominio non si può applicare il principio sancito dall'art. 6
L. 689/1981.
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha chiesto il rigetto della Controparte_3
spiegata opposizione e la conferma dei provvedimenti impugnati.
3 Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame , è necessario prendere le mosse dall'art 262 Dlgs 152/2006 che statuisce al I comma: “Fatte salve le altre disposizioni della legge 689/1981, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226,
comma 1, per le quali è competente il comune.”.
Come si evince dal testo della detta legge che regolamenta la gestione dei rifiuti, il ha un potere sanzionatorio, limitatamente alla fattispecie disciplinata dall'art. CP_1
226 I comma Dlgs 152/2006, che riguarda lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.
Orbene la fattispecie del presente giudizio, trattandosi di abbandono di rifiuti, non rientra tra quelle ipotesi per cui il Dlgs 152/2006 attribuisce al il potere di CP_1
irrogare le sanzioni.
Come si evince dalla lettura dei provvedimenti impugnati, l'erogazione della multa trova il suo fondamento nell'ordinanza sindacale n° 101 del 28.03.2019, prodotta da parte resistente.
Tale ordinanza introduce un'ipotesi sanzionatoria non prevista da alcuna norma di legge, in un ambito in cui il non ha alcun potere sanzionatorio. CP_1
Sul punto la S.C. ha statuito il seguente principio: “ In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie
4 dell'illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge, con la
conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia prevista direttamente da una
fonte normativa secondaria, quest'ultima deve considerarsi illegittima, ed il giudice ha
il potere di disapplicarla anche d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
disapplicato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del CP_4
nella parte in cui, in assenza di fonte primaria attributiva del potere sanzionatorio,
introduceva una sanzione per la violazione dell'obbligo degli utenti o
dell'amministratore di condominio di custodire ed utilizzare in modo corretto i
contenitori dei rifiuti loro assegnati). (Cass. 29427/2023)
Orbene, in mancanza di una norma legislativa che conferisca ai Comuni il potere di irrogare sanzioni in materia di abbandono di rifiuti, l'ordinanza sindacale adottata dal per la gestione dei rifiuti urbani, che prevede delle sanzioni Controparte_1
per l'abbandono dei rifiuti, va considerata illegittima limitatamente alla parte in cui prevede l'irrogazione di sanzioni non disciplinate dalla legge, con la conseguenza che la stessa va disapplicata.
Sul rilievo officioso dell'illegittimità dell'ordinanza sindacale de quo, effettuato da questo Giudice, la S.C. ha avuto modo di precisare i contorni ed i limiti di tale potere statuendo quanto appresso: “ Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui
all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce
cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluta,
essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt.
23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario,
affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio
5 della funzione giurisdizionale (ex plurimis Sez. 2, n. 4962 del 2020; Sez. 2, n. 17403
del 2008, conf. Sez. 2, n. 35791 del 2021, non massimata). Si è osservato, infatti, che,
se pure il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato dalla legge,
nelle sue linee essenziali, in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto
dal principio della domanda, con conseguente divieto per il giudice di pronunciarsi su
motivi di opposizione o su eccezioni non dedotte dalle parti, tale principio, tuttavia,
non può essere applicato in maniera acritica ed automatica, ma deve essere coordinato
con i principi informatori della disciplina posta dalla legge in materia di sanzioni
amministrative, in particolare con il principio di legalità espresso dall'art. 1 della l.
n. 689 del 1981, in forza del quale nessuno può essere assoggettato a sanzione
amministrativa se non in forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha
commesso il fatto. Di conseguenza la sua attuazione non può rimanere, sul piano
giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita
dall'esercizio della stessa funzione giurisdizionale, con obbligo del giudice di rilevare
d'ufficio la sua eventuale violazione.” ( cfr pagg.
4-5 motivazione sent. 29427/2023)
“Sotto altro e concorrente profilo, uno dei molti corollari che possono farsi discendere
dal principio di legalità può essere espresso con l'affermazione secondo cui lo stesso
potere di irrogazione della sanzione amministrativa deve trovare il suo fondamento
giuridico ineliminabile nella disposizione di legge che vieta e punisce la condotta
sanzionata. Il che, mutando solo prospettiva, equivale a dire che l'indagine in ordine
alla esistenza e vigenza della norma di legge che vieta e quindi sanziona il
comportamento ascritto al ricorrente nel provvedimento amministrativo investe il tema
della sussistenza, in generale, dello stesso potere sanzionatorio e, quindi, del
fondamento giuridico stesso del provvedimento opposto e non si risolve, pertanto,
6 nell'accertamento di una mera causa di illegittimità dell'atto. Ne è prova la
considerazione che il giudice, quando pronuncia sulla fondatezza o infondatezza
dell'opposizione, non può non pronunciarsi - ovviamente in via del tutto implicita
laddove la questione non sia stata espressamente sollevata - anche sulla esistenza e
sull'applicazione della norma che sanziona quel determinato comportamento e che,
specularmente, gli stessi motivi di opposizione investono sempre anche il tema
dell'accertamento dell'esistenza della norma di legge su cui l'autorità che ha adottato
l'ordinanza ingiunzione giustifica la sanzione irrogata. L'indagine circa la esistenza
della norma di legge sanzionatoria costituisce pertanto un presupposto - logico e
giuridico insieme - implicito di qualsiasi decisione giudiziaria in materia di
opposizione a sanzione ed è operazione manifestamente diversa da quella che si svolge
ai fini dell'accertamento dei vizi del provvedimento sanzionatorio, la quale,
risolvendosi nella verifica della presenza di cause di difformità del provvedimento
opposto rispetto allo schema delineato dalla legge, presuppone pur sempre la
sussistenza di un modello legale cui ricondurre il contenuto del provvedimento. Inoltre,
deve precisarsi che, trattandosi di una questione di puro diritto non è necessario
stimolare il contraddittorio. Infatti, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio
sulle questioni rilevate d'ufficio, non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto
(ex plurimis Sez. 2, n. 1617 del 2022).” ( Cass. 29427/2023 Motivazione pagg. 4-5-6)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che nella fattispecie in esame, manchi una norma di rango primario che attribuisca al il potere di irrogare sanzioni in CP_1
materia di abbandono di rifiuti, in quanto il Dlgs 152/2006, con l'art. 221, attribuisce espressamente tale competenza alla , sottraendolo all'ente comunale. CP_5
Trattandosi di una questione di puro diritto, come sancito dalla S.C., non è necessario
7 stimolare il contraddittorio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si annullano le ordinanze-ingiunzioni impugnate nel presente giudizio per carenza del potere sanzionatorio da parte dell'ente emittente.
Visto il rilievo officioso e poichè la questione dibattuta è nuova, si ritiene di dover compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni n° n. 62 del
20/03/2021 e n. 63 del 20/03/2021adottate dal Comune di . CP_3
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 17/06/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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