Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 9647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9647 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09647/2025REG.PROV.COLL.
N. 06719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6719 del 2025, proposto dalla YM Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2938B4F5B, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Andrea Perani e Pietro Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della NT Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia e Stefano Quadrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 817/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino di Genova e della NT Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. TO RO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. La controversia verte sulla procedura di gara aperta, indetta dall’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per la fornitura in noleggio di sistemi di videoendoscopia otorinolaringoiatrica per un periodo di 60 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi.
Il lotto 2 della procedura è stato oggetto di offerte da parte di YM Italia S.r.l., D.P. Medical S.r.l. e NT Italia S.r.l..
Con Deliberazione n. 250 del 13 febbraio 2025, l’I.R.C.C.S. ha aggiudicato in via definitiva il lotto 2 a NT, la quale si è classificata prima con 98,68 punti. YM si è classificata seconda con 98,03 punti.
YM ha impugnato tale delibera con ricorso presso il TAR Liguria. Successivamente, ha presentato motivi aggiunti per impugnare la nota dell’I.R.C.C.S. del 18 marzo 2025, con cui la stazione appaltante ha respinto l’istanza di riesame presentata da YM e ha confermato l’aggiudicazione in favore di NT.
Complessivamente venivano articolati i seguenti motivi di ricorso.
I. Si lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione perché NT non avrebbe dichiarato i costi della manodopera nell’offerta economica, adempimento ritenuto necessario, a pena d’esclusione ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023.
II. Si deduceva l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto l’offerta di NT prevedeva una garanzia priva del carattere full risk richiesto dal capitolato (art. 2).
III. e IV. Si postulava la sussistenza del vizio già dedotto nel secondo motivo, lamentando dichiarazioni non veritiere sulla garanzia e la formulazione di un’offerta ambigua e contraddittoria.
V. La ricorrente si doleva della mancata attribuzione di 1 punto per l’attività “ Disponibilità di intervento nei giorni festivi ”, a causa di una contraddizione nelle proprie dichiarazioni al riguardo.
VI, VII, VIII e IX. Con questi motivi si contestavano specifici punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione a diversi parametri tecnici, sostenendo che YM avrebbe dovuto ottenere punteggi superiori a NT (per la risoluzione del monitor, l’ergonomia e funzionalità del videolaringoscopio pediatrico, l’ergonomia e funzionalità del videolaringoscopio adulti e del videolaringoscopio adulti con canale operativo).
2. Il TAR, con sentenza n. 817 del 2025, ha respinto il ricorso.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto che l’appalto avesse ad oggetto una fornitura in noleggio. Le prestazioni accessorie come installazione e assistenza, demandate a soggetti terzi (agenti di zona e società esterna), sarebbero qualificabili come costi indiretti della commessa e non come costi di manodopera soggetti all’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 108, comma 9, codice dei contratti pubblici. Inoltre, ad abundantiam , il giudice di primo grado ha rilevato che la mancata dichiarazione non avrebbe comunque potuto portare all’esclusione, poiché la lex specialis non prevedeva tale obbligo a pena d’esclusione e la modulistica di gara non consentiva l’indicazione espressa di tali costi, generando incertezza nell’operatore e rendendo l’adempimento inesigibile.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che le limitazioni previste dalla garanzia offerta da NT (come quelle relative a uso improprio, negligenza, atti dolosi) fossero da considerare fisiologiche e non contrastanti con la tipologia assicurativa onnicomprensiva. Tali limitazioni riguarderebbero casi limite e sarebbero in linea con le pratiche commerciali del settore. Il TAR ha rilevato, in particolare, che la stessa ricorrente YM aveva utilizzato clausole di esclusione del tutto analoghe in appalti pregressi. Di conseguenza anche il terzo e il quarto motivo sono stati respinti.
Il quinto motivo è stato rigettato perché si è ritenuto che la scelta della stazione appaltante di far prevalere la dichiarazione contenuta nel questionario specifico (dove era indicato “ NO ”) rispetto a quella contenuta in altri documenti fosse logica e razionale in base al principio di specialità nell’interpretazione degli atti giuridici. La richiesta di soccorso procedimentale sarebbe stata inammissibile, poiché, di fronte alla palese contraddittorietà delle dichiarazioni, un chiarimento sarebbe sconfinato in una inammissibile modifica dell’offerta.
I motivi dal sesto al nono sono stati dichiarati inammissibili. Mancherebbe, infatti, la prova di resistenza, poiché i punti aggiuntivi richiesti dalla ricorrente non sarebbero stati sufficienti a collocarla al primo posto in graduatoria, anche sommati tra loro, dato che gli altri motivi di ricorso erano stati ritenuti infondati.
Inoltre si è rilevato che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle offerte è limitato ai casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non potendo il giudice esercitare un sindacato sostitutivo sulle valutazioni discrezionali della Commissione di gara.
3. Avverso la suddetta sentenza, la società YM ha proposto appello, affidato a nove motivi.
3.1 Quanto ai primi quattro, possono essere così sintetizzati.
I. NT avrebbe dovuto essere esclusa per non aver indicato i costi della manodopera nella sua offerta economica, in quanto l’appalto era una fornitura con posa in opera. La sentenza del TAR è in contrasto con la legge di gara che qualificava la fornitura come “ chiavi in mano ”, comprensiva di consegna, installazione e posa in opera.
Le attività richieste alle imprese (installazione, collaudo, formazione, assistenza tecnica e manutenzione) erano anche oggetto di valutazione premiale (fino a 11 punti), il che smentisce l’assunto per cui si tratterebbe di una mera fornitura. La stessa documentazione prodotta da NT prova che 11 dei 18 tecnici specializzati sono personale di NT (non di terzi) e svolgono direttamente attività di installazione, collaudo, formazione e manutenzione, smentendo la tesi che l’attività fosse limitata alla sola ricezione guasti o che i costi fossero indiretti. L’art. 108, comma 9, codice dei contratti pubblici ha natura imperativa e portata eterointegrativa. La mancata previsione di un campo sulla piattaforma Sintel o nei moduli di gara M6 e M6-bis (che erano editabili) è irrilevante e non giustifica l’omissione. L’omessa indicazione comporta l’esclusione del concorrente a prescindere dalla previsione di sanzioni nella lex specialis .
II. NT avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto una garanzia non conforme ai requisiti minimi. La lex specialis esigeva una garanzia “ full risk tutto incluso ” o “ omnicomprensiva ” senza limitazioni.
L’unica limitazione o eccezione specifica consentita dal chiaro tenore della legge di gara era relativa ai danni accidentali. In merito ai danni accidentali, il questionario sull’assistenza tecnica stabiliva che la copertura di tali danni era limitata a “ un danno accidentale per ciascun prodotto ”. L’offerta di NT presentava invece una serie di esclusioni (uso improprio, negligenza, abusi). La sentenza del TAR ha, quindi, disatteso le prescrizioni della legge di gara, violando i principi di par condicio e trasparenza. La ragionevolezza delle clausole o la conformità alle prassi del settore invocate dal TAR non possono prevalere sul chiaro dettato della legge di gara. Il riferimento ad altri contratti di YM è irrilevante, in quanto le procedure erano diverse e in quei casi non era richiesta specificamente la formula “ all included ”.
III. A causa della non conformità della garanzia, NT avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso dichiarazioni non veritiere o fuorvianti (dichiarando di presentare garanzia “ full risk tutto incluso ”, pur elencando esclusioni) e per aver presentato un’offerta ambigua, contraddittoria e/o alternativa.
IV. YM è stata ingiustamente penalizzata con 0 punti (anziché 1) per il parametro tabellare “ Disponibilità di intervento nei giorni festivi ”. Sebbene avesse risposto “ SI ” nel questionario tecnico generale, la Commissione ha ritenuto prevalente la risposta “ NO ” contenuta nel questionario specifico sull’assistenza tecnica. L’attribuzione del punto avrebbe portato YM a vincere la gara.
A differenza di quanto ritenuto dal TAR, la lex specialis non stabiliva alcuna gerarchia o prevalenza tra i diversi questionari. La documentazione tecnica deve essere letta nel suo complesso. YM aveva chiaramente espresso la volontà affermativa nel questionario tecnico generale, e tale volontà non poteva essere ignorata. Non sussisteva, quindi, una vera contraddittorietà, e in ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti, poiché la volontà affermativa era già contenuta nell’offerta e una richiesta di chiarimento non avrebbe comportato una modifica sostanziale.
3.2 Vengono poi riproposti i motivi di ricorso dichiarati inammissibili in primo grado, argomentando anche sul fatto che un loro accoglimento porterebbe a superare la prova di resistenza.
In dettaglio, il quinto motivo riguarda il parametro “ Risoluzione ” del monitor di servizio, dove YM ha ricevuto 1 punto, come D.P. Medical - pur avendo un valore di ppi (104,90) superiore a D.P. Medical (98,43) - mentre avrebbe dovuto ottenere almeno 1,5 punti.
I motivi VI, VII e VIII contestano i punteggi per “ Ergonomia e Funzionalità ” dei videolaringoscopi, rilevando che le apparecchiature di YM presentavano caratteristiche superiori non considerate dalla Commissione. Specificamente: per il videolaringoscopio pediatrico (motivo VI), il prodotto YM aveva peso inferiore, migliore ergonomia, e un meccanismo di freno assente in NT (che ha avuto lo stesso punteggio di YM); per il videolaringoscopio adulti (motivo VII), YM offriva caratteristiche come peso inferiore, meccanismo di freno e, soprattutto, la compatibilità con il laser e l’attivazione diretta della modalità laser tramite i tasti dello strumento, assenti nel prodotto NT (che ha avuto lo stesso punteggio di YM); per il videolaringoscopio adulti con canale operativo (motivo VIII), non sarebbero stati adeguatamente considerati la maggiore lunghezza operativa, il peso inferiore, la compatibilità con il laser e una messa a fuoco più precisa del prodotto YM rispetto a quello offerto da NT (che ha avuto un punteggio più basso di quello di YM, punteggio ritenuto, però, comunque troppo alto dall’odierna appellante).
3.3 Infine, con il nono motivo, si chiede la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3.4 L’appellante, inoltre, reitera l’istanza, già proposta in prime cure, di subentro nell’esecuzione del contratto, previa eventuale declaratoria di inefficacia dell’atto negoziale ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, c.p.a.
4. Si sono costituite in giudizio sia NT che l’Amministrazione, entrambe chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello, YM censura la mancata esclusione di NT per non aver indicato nell’offerta i costi della manodopera.
1.1 Al riguardo, l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che, nell’offerta economica, l’operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
1.2 Secondo il TAR l’appalto doveva essere ricondotto ad una fornitura senza posa in opera.
L’appellante contesta tale conclusione richiamando, innanzitutto, l’art. 2 del capitolato, il quale dispone espressamente che: « La fornitura si intende “chiavi in mano”, ossia comprensiva di consegna, installazione e posa in opera nei locali di destinazione ».
Si richiama, inoltre, l’art. 4 del disciplinare, che prevede: « Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati ». L’appellante valorizza il fatto che l’assistenza tecnica e la formazione erano oggetto di valutazione nel giudizio sull’offerta tecnica, il che dimostrerebbe come non si tratti di mero appalto di fornitura.
Il TAR ha ritenuto che i costi per i suddetti servizi accessori, nel caso di NT, sono demandati a soggetti terzi e sono, pertanto, qualificabili come costi indiretti della commessa e non come costi di manodopera.
Inoltre il giudice di prime cure ha rilevato che, in ogni caso, la mancata indicazione dei costi di manodopera non avrebbe potuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria, visto che la modulistica allegata alla lex specialis non prevedeva alcun campo per tale dichiarazione, neppure con riguardo all’offerta economica. Di conseguenza la dichiarazione non poteva costituire un comportamento esigibile da parte dell’operatore economico.
L’appellante sostiene, invece, che parte dei servizi accessori sono svolti da dipendenti di NT e che comunque il ricorso a imprese terze non elimina l’obbligo di dichiarare i costi della manodopera.
Del resto l’indicazione di tali costi non sarebbe stata affatto impossibile, visto che i moduli relativi all’offerta economica erano editabili.
1.3 Il Collegio, confermando sul punto la sentenza del TAR, ritiene che l’indicazione dei costi di manodopera, a prescindere dalla corretta qualificazione dell’appalto, non fosse comunque esigibile da parte degli operatori economici.
Al di là delle eccezioni espressamente previste dalla legge, la giurisprudenza ha ritenuto che l’esclusione automatica dell’operatore economico non può aver luogo quando la legge di gara ha ingenerato confusione o reso materialmente impossibile l’adempimento, vale a dire quando sussistono condizioni che tutelano il legittimo affidamento del concorrente.
Ciò si verifica anche quando, nella lex specialis , si rinviene un divieto, a pena di esclusione, di apportare integrazioni di sorta al modello predisposto unilateralmente dalla stazione appaltante.
Si è anche escluso che la circostanza che uno dei partecipanti “ abbia rispettato gli oneri dichiarativi generando un file in cui oltre alle indicazioni del disciplinare ha aggiunto i costi della manodopera ” smentisca “ l’esistenza di una situazione di ambiguità delle previsioni relative ai detti costi e dei connessi possibili errori nella formulazione dell’offerta che non possono ridondare in danno dei concorrenti che ad esse si sono scrupolosamente attenuti, redigendo l’offerta conformemente al modello predisposto dalla stazione appaltante ” (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 31 dicembre 2024, n. 10547).
1.4 Nel caso di specie, il par. 15.2.3 del disciplinare di gara prevedeva: « Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, così composta: 1. indicare a Sistema, per ciascun lotto, nell’apposito campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in Euro, IVA esclusa, con cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre – per l’intera durata contrattuale pari a 60 mesi, comprensivo dell’importo dei costi afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivante da interferenze di cui ai successivi punti 2, 3 e 4. Tale importo dovrà collimare con l’importo complessivo offerto del Modello M6 bis_” dettaglio prezzi unitari offerti”. […] 4. Allegare a Sistema, nell’apposito campo denominato “Dichiarazione di offerta economica”, la dichiarazione di offerta economica conforme al modello allegato (Modello M.6) al presente Disciplinare. […] 5. Allegare a Sistema, nell’apposito campo denominato “Dettaglio prezzi unitari”, il file Excel denominato Dettaglio Prezzi Unitari conforme al modello M-6 bis Excel allegato al presente Disciplinare di Gara. Il predetto modello (M-6.bis Excel) deve essere scaricato sul proprio computer, compilato ed inserito a sistema sia in formato editabile sia in formato pdf. […]».
Il sistema informatico non prevedeva, dunque, alcuno spazio per l’inserimento dei costi della manodopera autonomamente considerati, mentre erano previsti appositi campi per l’indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza. Peraltro questi ultimi erano necessariamente pari a zero “ trattandosi di mera fornitura senza installazione ” (così l’art. 4 del disciplinare).
Anche gli allegati dovevano essere conformi ai modelli M6 e M6-bis, che, a loro volta, non prevedevano campi dedicati ai costi della manodopera.
Benché i file fossero modificabili, non può negarsi che, tanto la legge di gara, quanto la allegata modulistica abbiano potuto trarre in confusione gli operatori economici. Del resto è significativo che, dei tre partecipanti alla gara, il solo appellante abbia modificato uno dei moduli per aggiungervi l’indicazione dei costi del personale.
1.5 Accertato che l’indicazione dei costi della manodopera fosse, in concreto, inesigibile, viene meno l’interesse dell’appellante a coltivare le doglianze relative alla astratta sussistenza dell’obbligo. Pertanto il primo motivo di appello deve essere rigettato.
2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L’art. 2 del capitolato prevedeva che fosse garantita una “ garanzia full risk omnicomprensiva del sistema per un periodo minimo di 5 (cinque) anni ”.
Dunque era necessario che gli operatori si assumessero l’onere di mantenere le apparecchiature in perfetta efficienza per tutto il periodo previsto, assumendo tutti i costi di manutenzione e riparazione. La copertura doveva estendersi evidentemente a qualsiasi guasto o danno, inclusi quelli derivanti da difetti di fabbricazione, uso normale, usura o eventi accidentali.
Non potevano però ritenersi vietate delle esclusioni che riproducessero limiti già risultanti dalla ratio dell’impegno negoziale assunto.
In particolare NT ha escluso interventi dovuti a “ Uso improprio (utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato lo strumento in questione) ” e “ Negligenza o abusi, atti dolosi ”.
Si tratta di limitazioni ragionevoli, che non escludono il carattere “ full risk ” della garanzia, secondo quanto tipicamente avviene nella pratica commerciale. Del resto, diversamente opinando, si giungerebbe a una completa deresponsabilizzazione dell’utilizzatore, che potrebbe esigere l’intervento del fornitore anche a fronte di danni provocati da propri comportamenti non in linea con le modalità ordinarie di utilizzo delle apparecchiature.
Le statuizioni del TAR, che hanno preso in considerazione garanzie offerte da YM nell’ambito di altri appalti, non mirano ad avallare una commistione tra le diverse leggi di gara delle varie procedure, quanto piuttosto ad offrire elementi utili a ricostruire la tipicità sociale del modello di garanzia in discussione.
3. Il rigetto del secondo motivo implica anche il rigetto del terzo, perché, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la garanzia offerta da NT può essere qualificata come full risk .
4. Il quarto motivo di appello è anch’esso infondato.
La stazione appaltante, a fronte di dichiarazioni contraddittorie dell’odierna appellante, ha correttamente negato l’attribuzione del punteggio previsto per la disponibilità all’intervento nei giorni festivi. Peraltro, come già evidenziato dal TAR, l’indicazione negativa era contenuta nello specifico questionario dedicato all’assistenza tecnica (mentre quella affermativa nel più generico questionario tecnico).
Neppure poteva ritenersi doveroso il ricorso al soccorso procedimentale di cui all’art. 101, comma 3, codice dei contratti pubblici. Tale istituto consente di superare le eventuali ambiguità dell’offerta, solo ove le stesse siano frutto di errori o imprecisioni immediatamente percepibili. Quando invece l’offerta si palesi irrimediabilmente contraddittoria, una correzione ex post violerebbe la par condicio tra i concorrenti, poiché permetterebbe di calibrare l’offerta stessa nel modo più utile per l’ottenimento dell’aggiudicazione.
5. Quanto ai motivi di appello che ripropongono le censure avverso i punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, essi vanno accolti limitatamente alla questione della prova di resistenza, fermo restando l’esame nel merito di ciascuno di essi.
Infatti risulta incontestato tra le parti che, ove i punteggi attribuiti dalla Commissione fossero sostituti da quelli che l’appellante considera corretti, l’appellante stesso conseguirebbe l’aggiudicazione dell’appalto.
6. Il quinto motivo di appello è infondato.
La legge di gara prevedeva che fossero attribuiti massimo due punti per il criterio della risoluzione del monitor delle apparecchiature. Era previsto che il monitor con il valore massimo di risoluzione avrebbe ottenuto il “ maggior punteggio ”, ma non si prevedeva affatto che vi fosse necessariamente una sorta di graduatoria con punteggi differenziati per ciascun offerente, anche sulla base di una differenza minima di ppi (pixel per pollice, unità di misura per la densità di pixel di uno schermo).
Alla NT, che ha offerto il monitor con la risoluzione maggiore, sono stati attribuiti due punti, mentre agli altri due operatori un punto ciascuno.
La stazione appaltante, nella propria memoria del 9 settembre 2025, ha ribadito che “ la decisione della Commissione di assegnare un punto sia a YM che a D.P. Medical è ragionevole e giustificata, avendo i due concorrenti indicato valori di risoluzione in ppi del monitor sostanzialmente equivalenti (YM 102,65 ppi, D.P. Medical 98,43), mentre quello indicato dall’aggiudicataria NT (137,68 ppi) è incontestabilmente superiore ”.
L’assunto non è smentito dall’appellante, la cui censura sembrerebbe sottendere il principio per cui a ogni scostamento di ppi dovrebbe inevitabilmente conseguire uno scostamento di punteggio. Così non è, ed appare, quindi, ragionevole che, a fronte di una risoluzione simile, ai due operatori sia stato attribuito il medesimo punteggio.
7. Parimenti sono infondati anche i rimanenti motivi di appello.
Come già evidenziato dal TAR, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 4 marzo 2024, n. 2109, anche per il rinvio ad ulteriori precedenti).
Nel caso di specie l’appellante non deduce vizi tali da far ritenere illegittime le valutazioni della commissione di gara.
7.1 Quanto al criterio dell’ergonomia e funzionalità del videolaringoscopio pediatrico, la stazione appaltante ha attribuito il punteggio massimo a YM e a NT, sulla base del fatto che entrambe le apparecchiature avevano un’impugnatura tale da consentire l’utilizzo in qualunque posizione.
Le altre caratteristiche cui fa riferimento l’appellante sono state ritenute irrilevanti (ad esempio la differenza di peso è stata considerata non sufficiente ad apportare un effettivo miglioramento della funzionalità) o, comunque, non pertinenti, senza che, sul punto, il Collegio possa sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione.
7.2 Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il criterio dell’ergonomia e funzionalità del videolaringoscopio per adulti, in cui a fronte del medesimo punteggio (massimo) attribuito dalla commissione, l’appellante esprime doglianze volte a sostituire la propria valutazione a quella espressa dall’Amministrazione.
7.3 Per quanto concerne il criterio dell’ergonomia e funzionalità del videolaringoscopio per adulti con canale operativo, l’appellante ha ottenuto il punteggio massimo (4 punti), mentre NT ha ottenuto 3 punti. Secondo YM, tuttavia, tale differenza non sarebbe sufficiente a dare conto delle caratteristiche superiori del proprio prodotto.
Anche in questo caso deve richiamarsi l’impossibilità, per il giudice, di sostituire la valutazione dell’Amministrazione con la propria, tanto più che la commissione ha già riconosciuto la superiorità del prodotto dell’appellante e non vi sono elementi che portino a ritenere che il punteggio attribuito a NT sia irragionevole o macroscopicamente errato.
8. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere complessivamente rigettato. La complessità delle questioni trattate giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL GR, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
TO RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RO | EL GR |
IL SEGRETARIO