Articolo 2 della Legge 25 maggio 1954, n. 304
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 luglio 1954
Art. 2.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell'articolo precedente, nonche' le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.
Entrata in vigore il 7 luglio 1954