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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/10/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 61-1/2025 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di VI, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Paone Giudice relatore
Dott.ssa Giuliana Gaudiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso sulla base del ricorso presentato in data 03.10.2025, con l'assistenza del gestore nominato dall'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di VI, dott. Ettore Di Dieco, da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata di tutti i suoi Parte_1
beni, costituiti da un ciclo motore e dal proprio stipendio, da cui decurtare, tuttavia,
l'importo necessario per il sostentamento della famiglia, quantificato in € 1.645,00 nel ricorso e in € 1.855,00 nella relazione redatta dal gestore nominato dall'O.C.C.;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e che contiene l'attestazione in merito alla possibilità di acquisire attivo da distribuire tra i creditori;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osservato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28
C.C.I.I., dato che il centro degli interessi principali del ricorrente è situato in
VI, ove il ricorrente medesimo risiede;
• sussiste, inoltre, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c)
C.C.I.I., posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione e come peraltro desumibile dalla rilevante esposizione debitoria (quantificata in
€ 128.691,99 nel ricorso e in € 173.434,84 nella relazione redatta dal gestore nominato dall'OCC) a fronte di un reddito mensile netto (quantificato nella relazione redatta dal gestore nominato dall'OCC in € 2.698,00) chiaramente insufficiente ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori;
- ritenuto, quindi, che, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269
C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;
- ritenuto, tuttavia, che l'indicazione, contenuta in ricorso, della porzione di reddito messa mensilmente a disposizione dei creditori non sia vincolante, a ciò dovendo procedere, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, il giudice, su richiesta del liquidatore, una volta aperta la procedura;
- ritenuto che il gestore che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda e che ha redatto la relazione ex art. 270, co. 2 C.C.I.I. debba essere confermato quale liquidatore;
- ritenuto, quanto al compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, che la quantificazione operata nella relazione ex art. 269, co. 2 CCII non sia vincolante per il giudice e che, pertanto, tale compenso sarà liquidato solo all'esito della procedura di liquidazione;
- ritenuto, pertanto, che il liquidatore, al momento della redazione del progetto di stato passivo, non debba ivi inserire il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.;
P.Q.M.
1) dichiara aperta la liquidazione controllata di (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in C.F._1
VI (CS), via del Cerviero n. 9;;
2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Paone;
3) nomina liquidatore il dott. Ettore Di Dieco, con studio in VI, Corso
Garibaldi n. 93, Pec: già gestore nominato Email_1
dall'O.C.C.;
4) ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) autorizza il debitore, sino al momento della vendita, ad utilizzare il ciclomotore marca modello LX 125, targato FF77762; CP_1
7) ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti gli altri beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 CCII;
8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) dispone che la presente sentenza sia comunicata al liquidatore, il quale dovrà notificare la stessa al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
11) avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
12) avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.I., come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento dello stesso e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
13) avverte che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 C.C.I.I. in merito alla amministrazione dei beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 C.C.I.I. in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
14) avverte il debitore che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, in presenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;
15) dispone che il liquidatore: a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co.
4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.; b) richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare del debitore); c) entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 C.C.I.I.; d) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione – che dovrà assicurare la ragionevole durata della procedura – per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
e) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo, in cui non inserirà il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.; f) eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitore medesimo in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
g) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.; h) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
i) riferisca, con apposita relazione da depositare allorquando sarà richiesta la chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione; 16) avverte il liquidatore: a) che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
b) che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
c) che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
d) che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, anche quale liquidatore;
e) che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultanti dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; f) che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.;
17) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
VI, 07.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Paone dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di VI, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Paone Giudice relatore
Dott.ssa Giuliana Gaudiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso sulla base del ricorso presentato in data 03.10.2025, con l'assistenza del gestore nominato dall'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di VI, dott. Ettore Di Dieco, da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata di tutti i suoi Parte_1
beni, costituiti da un ciclo motore e dal proprio stipendio, da cui decurtare, tuttavia,
l'importo necessario per il sostentamento della famiglia, quantificato in € 1.645,00 nel ricorso e in € 1.855,00 nella relazione redatta dal gestore nominato dall'O.C.C.;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e che contiene l'attestazione in merito alla possibilità di acquisire attivo da distribuire tra i creditori;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osservato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi degli artt. 27 e 28
C.C.I.I., dato che il centro degli interessi principali del ricorrente è situato in
VI, ove il ricorrente medesimo risiede;
• sussiste, inoltre, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c)
C.C.I.I., posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione e come peraltro desumibile dalla rilevante esposizione debitoria (quantificata in
€ 128.691,99 nel ricorso e in € 173.434,84 nella relazione redatta dal gestore nominato dall'OCC) a fronte di un reddito mensile netto (quantificato nella relazione redatta dal gestore nominato dall'OCC in € 2.698,00) chiaramente insufficiente ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori;
- ritenuto, quindi, che, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269
C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;
- ritenuto, tuttavia, che l'indicazione, contenuta in ricorso, della porzione di reddito messa mensilmente a disposizione dei creditori non sia vincolante, a ciò dovendo procedere, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, il giudice, su richiesta del liquidatore, una volta aperta la procedura;
- ritenuto che il gestore che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda e che ha redatto la relazione ex art. 270, co. 2 C.C.I.I. debba essere confermato quale liquidatore;
- ritenuto, quanto al compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, che la quantificazione operata nella relazione ex art. 269, co. 2 CCII non sia vincolante per il giudice e che, pertanto, tale compenso sarà liquidato solo all'esito della procedura di liquidazione;
- ritenuto, pertanto, che il liquidatore, al momento della redazione del progetto di stato passivo, non debba ivi inserire il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.;
P.Q.M.
1) dichiara aperta la liquidazione controllata di (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in C.F._1
VI (CS), via del Cerviero n. 9;;
2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Paone;
3) nomina liquidatore il dott. Ettore Di Dieco, con studio in VI, Corso
Garibaldi n. 93, Pec: già gestore nominato Email_1
dall'O.C.C.;
4) ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) autorizza il debitore, sino al momento della vendita, ad utilizzare il ciclomotore marca modello LX 125, targato FF77762; CP_1
7) ordina al debitore la consegna o il rilascio di tutti gli altri beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 CCII;
8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) dispone che la presente sentenza sia comunicata al liquidatore, il quale dovrà notificare la stessa al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
11) avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
12) avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.I., come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento dello stesso e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
13) avverte che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 C.C.I.I. in merito alla amministrazione dei beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 C.C.I.I. in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
14) avverte il debitore che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, in presenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;
15) dispone che il liquidatore: a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co.
4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.; b) richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare del debitore); c) entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 C.C.I.I.; d) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione – che dovrà assicurare la ragionevole durata della procedura – per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
e) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo, in cui non inserirà il compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.; f) eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitore medesimo in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
g) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.; h) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
i) riferisca, con apposita relazione da depositare allorquando sarà richiesta la chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione; 16) avverte il liquidatore: a) che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
b) che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
c) che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
d) che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, anche quale liquidatore;
e) che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultanti dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; f) che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.;
17) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
VI, 07.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Paone dott.ssa Beatrice Magarò