Art. 17.
Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, e' pari alla somma:
1) della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'art. 4.
Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319 , o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837 , il nuovo importo della relativa maggiorazione e' pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.
Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, e' pari alla somma:
1) della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'art. 4.
Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319 , o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837 , il nuovo importo della relativa maggiorazione e' pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.