Articolo 17 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 marzo 1958
Art. 17.
Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, e' pari alla somma:
1) della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'art. 4.
Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319 , o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837 , il nuovo importo della relativa maggiorazione e' pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958