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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. ES GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 278/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNIN Parte_1 C.F._1
MO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PAGNIN MO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZEO Controparte_1 C.F._2
GA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MAZZEO GA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice:
“Ciò premesso, si insiste per la modifica dei punti c) e d) del provvedimento citato, per i motivi specificati in narrativa.
Il ricorrente indica, a suo avviso, queste nuove condizioni ma si rimette al Tribunale affinchè in caso siano stabilite le diverse modifiche ritenute di giustizia:
c) Modalità di visita:
pagina 1 di 9 rimarrà ciascun genitore a settimane alterne, fino alle 19 della domenica. Per_1
Per le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non continuativi: le parti si impegnano a concordare ed a comunicarsi reciprocamente dove e quando intendono portare la figlia in vacanza entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso in cui la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore, questi si impegnerà a mantenersi reperibile per comunicazioni inerenti la minore
e per permettere il contatto telefonico con la figlia e il genitore assente;
per quanto attiene alle festività tradizionali, la figlia trascorrerà con i genitori le festività e il compleanno con il Per_1 criterio dell'alternanza, sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis.
trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni (1 novembre e 29 aprile), Per_1 mentre il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre.
La festa della mamma e la festa del papà verrà trascorsa con i rispettivi genitori.
I genitori precisano che, previo accordo e con un congruo preavviso, le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate in funzione delle necessità, cercando di far intercorrere tra loro la massima comunicazione al fine di migliorare sempre più il rapporto di collaborazione necessario per individuare le scelte migliori ed idonee ad assicurare a una Per_1 crescita più sana e serena.
In subordine, fermo il resto:
rimarrà con il padre un fine settimana a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19.00 fino Per_1 al lunedì mattina allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola (o presso la madre entro le ore
10.00 nei periodi festivi); durante la settimana la figlia trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanale, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.00, con pernotto, sino alla successiva mattina allorquando il padre la accompagnerà a scuola o presso la madre.
d) Contributo al mantenimento: nulla sarà dovuto visto che l'affidamento è paritario;
per le spese straordinarie al 50% tra i genitori e si chiede l'applicazione del Protocollo in uso;
in subordine, ridursi il contributo ora stabilito nella misura ritenuta di giustizia.
Spese e competenze di lite rifuse in caso di opposizione.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, il ricorrente chiede prova per testimoni sui periodi di cui in narrativa, preceduti dalle parole “vero che “o in caso riformulati, con Per_ testi: (ed in caso la sua fidanzata ) presso il papà”. Testimone_1
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso avversario per le molteplici ragioni argomentate in tutti i precedenti scritti difensivi;
in particolare attesa la palese violazione, ad opera del ricorrente, degli artt. 121 e 125 c.p.c. per avere omesso l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali avrebbe dovuto necessariamente fondarsi la domanda, ed altresì per la palese violazione dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c. lettera a) avendo il ricorrente deliberatamente omesso la produzione in giudizio dei documenti imposti dalla legge (e ciò oltre ad aver dedotto di circostanze dimostratesi totalmente inveritiere;
in particolare sulla capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente, invero significativamente migliorata a dispetto di quanto invece inveritieramente addotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
NEL MERITO:
- Respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le molteplici motivazioni dedotte ed argomentate nei precedenti scritti difensivi, conseguentemente, e per l'effetto, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Condannare il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero quantomeno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 96 c.p.c., avendo il sig. agito temerariamente ed Parte_1 in palese mala fede per i molteplici motivi argomentati in tutti i precedenti scritti difensivi.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di causa, con la maggiorazione del 30% come normativamente prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014.
Con perfetta osservanza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “conclude per il rigetto del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/1/2025, chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata in [...] Persona_3
7/4/2013 dal matrimonio con , contratto in data 30/12/2002 in Bosnia- Controparte_1
Erzegovina.
L'attore esponeva che: (i) dopo il matrimonio la coppia aveva avuto un primo figlio , Persona_4 nato in data [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(ii) la coppia attraversava una pagina 3 di 9 crisi matrimoniale per effetto della quale chiedeva al Tribunale di Doboj in data 29/6/2012 lo scioglimento del matrimonio, definito con sentenza del 14/9/2012; (iii) nel 2013 la coppia ricostituiva l'unione e così nasceva la figlia in data 7/4/2013; (iv) dal 2014 la famiglia riprendeva a vivere Per_1 nell'immobile di proprietà dell'attore sita in Vicenza viale Sant'Agostino n. 122, parte su cui gravava il mutuo di euro 350,00 mensili;
(v) tuttavia le parti decidevano definitivamente di lasciarsi alle condizioni congiunte rassegnate nel procedimento iscritto al n. RG 249/2024 del Tribunale di Vicenza, definito con sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla minore del 26/2/2024;
(vi) successivamente alla sentenza del Tribunale, il padre notava nella figlia l'assunzione di Per_1 atteggiamenti ombrosi e difficoltà scolastiche;
(vii) che in effetti a fine 2024 litigava con Per_1 un'amica, attuando una sorte di avvelenamento della stessa, i genitori così venivano convocati e nel giudizio finale veniva scritto che “ è molto brava a scuola ma, in comportamento, si legge Per_1 un'annotazione non positiva”; (viii) che nell'anno scolastico 2024/2025 la situazione pareva comunque migliorata;
(ix) le parti decidevano di rivolgersi a delle terapeute nel giugno 2024, a seguito del quale l'attore proseguiva a titolo personale presso la dott.ssa ; (x) in quella circostanza emergevano Per_5 divergenze tra i genitori anche relativamente alle frequentazioni estive delle parti, con comportamenti a volte inadeguati da parte della minore;
(xi) viveva con la madre presso la casa della nonna Per_1 materna, tuttavia la casa era molto affollata per essere ivi convivente anche la famiglia della sorella di lei;
(xii) nella casa materna si erano verificati fatti gravi rispetto ad alcuni parenti stretti della famiglia;
(xiii) continuava a mostrare comportamenti inadeguati per la sua età motivo per cui si rendeva Per_1 necessario provvedere nel senso di modificare il regime di regolamentazione di e il contributo Per_1 al mantenimento a carico di ciascuno dei genitori;
(xiv) era proprietario dell'immobile citato e aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con busta paga di euro 1.650,00 mensili;
possedeva anche un'automobile; (xv) la convenuta invece non era proprietaria di alcun immobile e aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma part time ed era proprietaria di una autovettura.
Per tutte queste ragioni, l'attore chiedeva l'affido condiviso della minore con collocamento paritario tra i genitori, ovvero in via gradata con frequentazione padre-figlia a weekend alterni e due pomeriggi infrasettimanali, e dunque mantenimento diretto, ovvero in via gradata riduzione del contributo al mantenimento da sé versato a favore della convenuta per la figlia, in sentenza deciso pari ad euro
600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 10/4/2025 si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_2 conferma del precedente regime di regolamentazione e dunque il rigetto della chiesta modifica. Oltre alla condanna dell'avversario processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vuoi al co. 3 vuoi al co.
1. Oltre all'aumento dei compensi del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali. pagina 4 di 9 La convenuta esponeva che: (i) la chiesta modifica era destituita di fondamento in fatto ed in diritto, anzi pure pretestuosa, avendo l'attore avanzato rivendicazioni di modifica appena 15 giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Vicenza, per il tramite di comunicazione email datata
30/4/2024; (ii) di non essersi mai opposta, come da comunicazione del 20/5/2024, ad un percorso di psicoterapia in favore della figlia nella speranza che il suo rapporto con il padre migliorasse;
(iii) il padre in realtà aveva mantenuto un comportamento inadeguato e pregiudizievole verso la figlia, denigrando costantemente lei e la sua famiglia davanti alla minore che reagiva con grande disagio a siffatte esternazioni;
(iv) il padre aveva altresì direttamente fatto pressioni sulla figlia al fine di Per_1 chiederle di ampliare il proprio diritto di visita, recandole ulteriore disagio, ingiustificatamente;
(v) anche la dott.ssa , psicologa, aveva evidenziato che l'atteggiamento del padre stava recando Tes_2 nocumento alla minore, causandole ansia e stress, oltreché recandole profonda agitazione interiore;
(vi) la domanda attorea era sfornita della produzione dei documenti reddituali;
(vii) la domanda attorea era priva anzitutto della chiara allegazione delle circostanze di fatto a conforto della richiesta di modifica;
(viii) la domanda attorea era comunque infondata perché non era stata provata la sussistenza di alcun cambiamento di fatto che rendesse necessario rivedere, per mutate circostanze, le precedenti condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, dovendosi escludere all'uopo la rilevanza di quelle anche solo modeste o a carattere temporaneo;
(ix) la richiesta era comunque infondata a fronte del disagio manifestato dalla minore alla frequentazione con il padre;
(x) quanto alla capacità reddituale dall'attore, evidenziava che da giugno 2024 egli non era nemmeno più onerato del pagamento del mutuo di euro 350,00 al mese, nel frattempo estinto;
(xi) di poter ella medesima contare su un contratto a tempo indeterminato part time come domestica con busta paga di circa euro 900,00; (x) anzi, la propria capacità economica era addirittura diminuita, potendo contare su un assegno unico ridotto da euro 220,00 ad euro 60,00; (xi) la domanda attorea era pretestuosa e volta ad aggirare l'accordo raggiunto in sede di sentenza che contemplava la propria rinuncia all'assegnazione della casa coniugale con diritto ad un assegno di mantenimento per la prole di euro 600,00 ragione per la quale avanzava richiesta di condanna per lite temeraria.
Alla udienza di comparizione delle parti del 13/5/2025 esse rilasciavano le dichiarazioni di cui a verbale e parte attrice insisteva per le istanze istruttorie formulate in atti;
il Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza pronunciata in data 15/5/2025 il Tribunale rigettava le istanze di prova chieste e ritenuta la causa matura per la sua definizione fissava udienza per la rimessione al Collegio, che sostituiva con deposito di note scritte, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
In data 19/5/2025 il PM concludeva per il rigetto del ricorso e dopo il deposito degli scritti conclusivi, pagina 5 di 9 con ordinanza del 13/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale concorda con le conclusioni del PM, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito enunciate.
La modifica di una precedente regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su minore, nel caso di specie sulla figlia delle parti , nata il [...], Persona_3
è fondata allorché la parte che ne fa richiesta provi l'intervenuto mutamento delle circostanze di fatto che impongano di provvedere diversamente in ordine alle condizioni di affido e collocamento, ovvero di mantenimento, della prole, nell'esclusivo e preminente interesse di quest'ultima, restando all'uopo irrilevanti circostanze di fatto pregresse ed anteriori al precedente provvedimento giurisdizionale emesso e passato in giudicato, poiché in difetto di appello (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2023,
n.6639: “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato”).
Alla luce di tutto quanto precede, vanno allora svolte le seguenti considerazioni.
L'attore chiede la modifica della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia n. 15/2024 del 15/4/2024, nel senso che chiede di provvedere ad un Per_1 collocamento paritario della minore presso ambo i genitori, modificando il precedente collocamento prevalente presso la madre, con dunque pari modifica delle statuizioni inerenti al suo mantenimento, che da assegno da versare alla madre di euro 600,00 mensili vorrebbe fosse mantenimento diretto da parte dei genitori.
A sostegno della propria domanda, deduce la prospettata sopravvenuta Parte_1 circostanza della modifica degli atteggiamenti della figlia che sarebbero poi divenuti Per_1
“ombrosi” ed inadeguati anche in sede scolastica, laddove avrebbe a fine anno 2024 litigato con un'amica e si sarebbe resa colpevole di un fatto di “avvelenamento in danno della compagna di classe”
(cfr. ricorso, p. 4), salvo poi evidenziare che “nell'anno scolastico 2024/2025, la situazione pare per ora essere migliorata” (cfr. ricorso, p. 4). Altresì a sostegno della chiesta modifica i fatti nuovi rilevanti dovrebbero rinvenirsi per prospettazione attorea: (i) nel fatto che la convenuta avrebbe deciso di portare la figlia in vacanza in estate con il nuovo compagno nonostante la psicologa lo avesse sconsigliato;
(ii) pagina 6 di 9 nel fatto che la convenuta continuerebbe a vivere con la figlia dalla nonna materna e con la famiglia della sorella;
(iii) nel fatto che la madre avrebbe deciso di portare la figlia con sé per le vacanze natalizie in Calabria dal nuovo compagno;
(iv) nel fatto che la famiglia materna avrebbe vissuto accadimenti gravi quali la fuga di casa di una sorella in tenera età, un suicidio ed una dipendenza da farmaci (cfr. ricorso, p. 5). Tutto ciò avrebbe cagionato disagio e malessere nella figlia.
Nella prima memoria istruttoria, l'attore a sostegno della domanda deduce altresì la litigiosità delle parti in ordine alla necessità delle cure ortodontiche di specifica che l'inadeguatezza della casa Per_1 ove ella vive starebbe nel fatto che si tratta di un appartamento bicamere e specifica che la famiglia della convenuta sarebbe stata affetta da alcune patologie mentali (cfr. prima memoria, p. 2).
A tal riguardo, tuttavia, va rilevato che si tratta di circostanze vuoi allegate genericamente vuoi ininfluenti al fine della decisione, perché relative ad un passato (non recente) da collocare in un tempo ben precedente alla sentenza n. 15/2024 relativa alla precedente regolamentazione (del 15/4/2024).
In effetti, da un lato, nonostante la menzione di un grave disagio e malessere a scuola che Per_1 avrebbe manifestato anche per il tramite di un litigio con la compagna di classe e suo tentativo di avvelenamento, la allegazione – nonostante la sua assoluta gravità - resta assai generica e sfornita di prova;
si intende dire, che data la gravità dell'episodio narrato, la circostanza avrebbe dovuto essere ben delineata in punto di tempo e luogo e contesto al fine di poterla esaminare nel presente giudizio, invece non viene specificata quale la compagna di classe (parrebbe dedursi la figlia del nuovo compagno della convenuta), in che cosa sia consistito l'atto di avvelenamento, per mezzo di quali sostanze, non chiarisce come la minore ne sarebbe venuta in possesso, ed il tempo e luogo dell'esecuzione, genericamente riferita alla fine del 2024. Nemmeno si comprende e viene dedotto in atti perché sarebbe oppositiva a frequentare la figlia del nuovo compagno della madre, né Per_1 perché tale frequentazione sarebbe per lei da evitare perché pregiudizievole. Dall'altro lato, l'attore comunque conclude che per l'anno scolastico 2024-2025 ha vissuto un miglioramento, con ciò Per_1 annullando la rilevanza delle precedenti deduzioni volte, dunque, a denunciare un malessere e scarso rendimento della stessa in ambito scolastico.
Quanto alle restanti circostanze dedotte, relative alle vacanze estive ed invernali passate dalla madre con la figlia presso o con il nuovo compagno, non viene allegata con precisione l'incidenza che detto periodo di tempo trascorso avrebbe avuto sulla salute psicofisica della minore, posto che l'attore si limita a riferire di un di lei malessere, senza specificare attraverso quali specifici episodi concreti tale malessere sia consistito e soprattutto perché legato al tempo trascorso durante le vacanze con la madre.
Quanto poi alle allegazioni attinenti all'ambiente familiare materno, va evidenziato che si tratta di allegazioni generiche, ma soprattutto relative a fatti, quand'anche provati e rilevanti, che sono ben pagina 7 di 9 precedenti alla sentenza di regolamentazione già citata, poiché relative al passato della famiglia della convenuta: si tratta delle allegazioni relative alla composizione dell'appartamento in cui vive Per_1 con la madre e la nonna (la zia di ha effettivamente trasferito altrove la residenza: cfr. doc. 39 Per_1 convenuta), appartamento presso cui la convenuta si è trasferita per effetto dell'accordo raggiunto e oggetto della precedente decisione del Tribunale, nonché dell'asserito stato di salute di alcuni componenti della famiglia della convenuta, che nemmeno vengono precisati. La circostanza poi da ultimo dedotta dall'attore per cui la casa in questione resterebbe “affollata” per essere ivi presente anche il padre di una cugina della convenuta, sig. pur non risultando residente, che non CP_3 andrebbe d'accordo con l'attore, va reputata irrilevante laddove viene precisato che non andrebbe d'accordo con l'attore, ma ad ogni modo non provata. Quanto invece alla documentazione da ultimo prodotta relativa al suicidio di due familiari della convenuta, basti osservare che riguarda fatti che risalgono nell'un caso al 2006, anno del primo decesso, e nell'altro caso al 2015, anno del secondo decesso (cfr. doc. 9 attore), sicché fatti certamente non sopravvenuti e nuovi rispetto alla sentenza resa da questo Tribunale nel 2024.
Quanto all'asserita litigiosità dei genitori rispetto alle cure odontoiatriche di l'attore precisa Per_1 che porta l'apparecchio dal 2022 (tre apparecchi dal 2022 al 2024) e che ella aveva bisogno di Per_1 essere seguita nel periodo successivo senza che ciò sia avvenuto. Sicché va evidenziato che le cure odontoiatriche di risalgono al 2022, periodo ben antecedente la precedente sentenza, e che la Per_1 allegazione sia circa la necessità di un periodo di monitoraggio successivo sia circa il fatto che la madre l'avrebbe omesso è ampiamente generica, dovendosi peraltro ricordare sul punto che la madre non ha affido esclusivo della minore, sicché entrambi i genitori, anche il padre, avrebbe dovuto monitorare l'eventuale periodo successivo alle cure, ma il fatto che il padre sia ostacolato in questo dalla madre non è circostanza nemmeno allegata.
Per tutte queste ragioni, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio è stata respinta perché esplorativa, essendo privo il dibattito processuale di elementi di fatto nuovi da sottoporre ad indagine con riferimento al regime di collocamento della prole. Nemmeno il coinvolgimento dei Servizi Sociali è stato reputato dunque parimenti necessario.
Le chieste prove orali dell'attore parimenti sono state respinte dal Tribunale con ordinanza del
15/5/2024, cui in questa sede pure si rinvia in virtù di motivazione per relationem, tenuto conto vuoi della genericità delle circostanze allegate, vuoi della loro irrilevanza per la decisione, e tenuto conto del fatto che non è stata offerta capitolazione ai sensi dell'art. 244 c.p.c. essendosi la parte limitata a riferire “il ricorrente chiede prova per testimoni sui periodi di cui in narrativa”, senza nemmeno specificare quali i periodi in questione (cfr. ricorso, p. 8). Nessuna ulteriore specificazione sul punto è pagina 8 di 9 stata offerta con la prima memoria istruttoria.
Un'ultima precisazione.
Avendo la convenuta chiesto la conferma, e non la modifica, del precedente regime di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le circostanze dalla stessa dedotte in atti circa i comportamenti invero inadeguati che l'attore avrebbe tenuto verso la figlia vanno intese nel senso di provvedere, per l'appunto, compatibilmente con le richieste processuali svolte, ad una sua conferma e non ad una sua modifica.
Il ricorso è allora infondato e va respinto.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'attore in qualità di parte soccombente in giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., cause di valore indeterminabile a complessità bassa, importi medi per ogni fase non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Non sussistono i presupposti per una condanna per lite temeraria dell'attore, in virtù della delicatezza degli interessi attinenti alla salute e sviluppo psicofisico della prole, direttamente coinvolti nel procedimento e rispetto ai quali i genitori ben possono attivarsi in via giurisdizionale allorché ritengano sussistenti profili di pregiudizio per la stessa, pur infondatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda rigettata e respinta:
1. RIGETTA il ricorso.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali;
Iva e CP_1
Cassa professionale come per legge.
3. SI COMUNICHI.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
Il GIUDICE EST.
ES RA
Il PRESIDENTE
EL LA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. EL SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. ES GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 278/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNIN Parte_1 C.F._1
MO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PAGNIN MO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZEO Controparte_1 C.F._2
GA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MAZZEO GA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice:
“Ciò premesso, si insiste per la modifica dei punti c) e d) del provvedimento citato, per i motivi specificati in narrativa.
Il ricorrente indica, a suo avviso, queste nuove condizioni ma si rimette al Tribunale affinchè in caso siano stabilite le diverse modifiche ritenute di giustizia:
c) Modalità di visita:
pagina 1 di 9 rimarrà ciascun genitore a settimane alterne, fino alle 19 della domenica. Per_1
Per le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non continuativi: le parti si impegnano a concordare ed a comunicarsi reciprocamente dove e quando intendono portare la figlia in vacanza entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso in cui la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore, questi si impegnerà a mantenersi reperibile per comunicazioni inerenti la minore
e per permettere il contatto telefonico con la figlia e il genitore assente;
per quanto attiene alle festività tradizionali, la figlia trascorrerà con i genitori le festività e il compleanno con il Per_1 criterio dell'alternanza, sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis.
trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni (1 novembre e 29 aprile), Per_1 mentre il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà ad anni alterni con il padre o con la madre.
La festa della mamma e la festa del papà verrà trascorsa con i rispettivi genitori.
I genitori precisano che, previo accordo e con un congruo preavviso, le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate in funzione delle necessità, cercando di far intercorrere tra loro la massima comunicazione al fine di migliorare sempre più il rapporto di collaborazione necessario per individuare le scelte migliori ed idonee ad assicurare a una Per_1 crescita più sana e serena.
In subordine, fermo il resto:
rimarrà con il padre un fine settimana a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 19.00 fino Per_1 al lunedì mattina allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola (o presso la madre entro le ore
10.00 nei periodi festivi); durante la settimana la figlia trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanale, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.00, con pernotto, sino alla successiva mattina allorquando il padre la accompagnerà a scuola o presso la madre.
d) Contributo al mantenimento: nulla sarà dovuto visto che l'affidamento è paritario;
per le spese straordinarie al 50% tra i genitori e si chiede l'applicazione del Protocollo in uso;
in subordine, ridursi il contributo ora stabilito nella misura ritenuta di giustizia.
Spese e competenze di lite rifuse in caso di opposizione.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, il ricorrente chiede prova per testimoni sui periodi di cui in narrativa, preceduti dalle parole “vero che “o in caso riformulati, con Per_ testi: (ed in caso la sua fidanzata ) presso il papà”. Testimone_1
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso avversario per le molteplici ragioni argomentate in tutti i precedenti scritti difensivi;
in particolare attesa la palese violazione, ad opera del ricorrente, degli artt. 121 e 125 c.p.c. per avere omesso l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali avrebbe dovuto necessariamente fondarsi la domanda, ed altresì per la palese violazione dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c. lettera a) avendo il ricorrente deliberatamente omesso la produzione in giudizio dei documenti imposti dalla legge (e ciò oltre ad aver dedotto di circostanze dimostratesi totalmente inveritiere;
in particolare sulla capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente, invero significativamente migliorata a dispetto di quanto invece inveritieramente addotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
NEL MERITO:
- Respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le molteplici motivazioni dedotte ed argomentate nei precedenti scritti difensivi, conseguentemente, e per l'effetto, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Condannare il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero quantomeno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 96 c.p.c., avendo il sig. agito temerariamente ed Parte_1 in palese mala fede per i molteplici motivi argomentati in tutti i precedenti scritti difensivi.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di causa, con la maggiorazione del 30% come normativamente prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014.
Con perfetta osservanza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “conclude per il rigetto del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/1/2025, chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata in [...] Persona_3
7/4/2013 dal matrimonio con , contratto in data 30/12/2002 in Bosnia- Controparte_1
Erzegovina.
L'attore esponeva che: (i) dopo il matrimonio la coppia aveva avuto un primo figlio , Persona_4 nato in data [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(ii) la coppia attraversava una pagina 3 di 9 crisi matrimoniale per effetto della quale chiedeva al Tribunale di Doboj in data 29/6/2012 lo scioglimento del matrimonio, definito con sentenza del 14/9/2012; (iii) nel 2013 la coppia ricostituiva l'unione e così nasceva la figlia in data 7/4/2013; (iv) dal 2014 la famiglia riprendeva a vivere Per_1 nell'immobile di proprietà dell'attore sita in Vicenza viale Sant'Agostino n. 122, parte su cui gravava il mutuo di euro 350,00 mensili;
(v) tuttavia le parti decidevano definitivamente di lasciarsi alle condizioni congiunte rassegnate nel procedimento iscritto al n. RG 249/2024 del Tribunale di Vicenza, definito con sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla minore del 26/2/2024;
(vi) successivamente alla sentenza del Tribunale, il padre notava nella figlia l'assunzione di Per_1 atteggiamenti ombrosi e difficoltà scolastiche;
(vii) che in effetti a fine 2024 litigava con Per_1 un'amica, attuando una sorte di avvelenamento della stessa, i genitori così venivano convocati e nel giudizio finale veniva scritto che “ è molto brava a scuola ma, in comportamento, si legge Per_1 un'annotazione non positiva”; (viii) che nell'anno scolastico 2024/2025 la situazione pareva comunque migliorata;
(ix) le parti decidevano di rivolgersi a delle terapeute nel giugno 2024, a seguito del quale l'attore proseguiva a titolo personale presso la dott.ssa ; (x) in quella circostanza emergevano Per_5 divergenze tra i genitori anche relativamente alle frequentazioni estive delle parti, con comportamenti a volte inadeguati da parte della minore;
(xi) viveva con la madre presso la casa della nonna Per_1 materna, tuttavia la casa era molto affollata per essere ivi convivente anche la famiglia della sorella di lei;
(xii) nella casa materna si erano verificati fatti gravi rispetto ad alcuni parenti stretti della famiglia;
(xiii) continuava a mostrare comportamenti inadeguati per la sua età motivo per cui si rendeva Per_1 necessario provvedere nel senso di modificare il regime di regolamentazione di e il contributo Per_1 al mantenimento a carico di ciascuno dei genitori;
(xiv) era proprietario dell'immobile citato e aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con busta paga di euro 1.650,00 mensili;
possedeva anche un'automobile; (xv) la convenuta invece non era proprietaria di alcun immobile e aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma part time ed era proprietaria di una autovettura.
Per tutte queste ragioni, l'attore chiedeva l'affido condiviso della minore con collocamento paritario tra i genitori, ovvero in via gradata con frequentazione padre-figlia a weekend alterni e due pomeriggi infrasettimanali, e dunque mantenimento diretto, ovvero in via gradata riduzione del contributo al mantenimento da sé versato a favore della convenuta per la figlia, in sentenza deciso pari ad euro
600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 10/4/2025 si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_2 conferma del precedente regime di regolamentazione e dunque il rigetto della chiesta modifica. Oltre alla condanna dell'avversario processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vuoi al co. 3 vuoi al co.
1. Oltre all'aumento dei compensi del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali. pagina 4 di 9 La convenuta esponeva che: (i) la chiesta modifica era destituita di fondamento in fatto ed in diritto, anzi pure pretestuosa, avendo l'attore avanzato rivendicazioni di modifica appena 15 giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Vicenza, per il tramite di comunicazione email datata
30/4/2024; (ii) di non essersi mai opposta, come da comunicazione del 20/5/2024, ad un percorso di psicoterapia in favore della figlia nella speranza che il suo rapporto con il padre migliorasse;
(iii) il padre in realtà aveva mantenuto un comportamento inadeguato e pregiudizievole verso la figlia, denigrando costantemente lei e la sua famiglia davanti alla minore che reagiva con grande disagio a siffatte esternazioni;
(iv) il padre aveva altresì direttamente fatto pressioni sulla figlia al fine di Per_1 chiederle di ampliare il proprio diritto di visita, recandole ulteriore disagio, ingiustificatamente;
(v) anche la dott.ssa , psicologa, aveva evidenziato che l'atteggiamento del padre stava recando Tes_2 nocumento alla minore, causandole ansia e stress, oltreché recandole profonda agitazione interiore;
(vi) la domanda attorea era sfornita della produzione dei documenti reddituali;
(vii) la domanda attorea era priva anzitutto della chiara allegazione delle circostanze di fatto a conforto della richiesta di modifica;
(viii) la domanda attorea era comunque infondata perché non era stata provata la sussistenza di alcun cambiamento di fatto che rendesse necessario rivedere, per mutate circostanze, le precedenti condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, dovendosi escludere all'uopo la rilevanza di quelle anche solo modeste o a carattere temporaneo;
(ix) la richiesta era comunque infondata a fronte del disagio manifestato dalla minore alla frequentazione con il padre;
(x) quanto alla capacità reddituale dall'attore, evidenziava che da giugno 2024 egli non era nemmeno più onerato del pagamento del mutuo di euro 350,00 al mese, nel frattempo estinto;
(xi) di poter ella medesima contare su un contratto a tempo indeterminato part time come domestica con busta paga di circa euro 900,00; (x) anzi, la propria capacità economica era addirittura diminuita, potendo contare su un assegno unico ridotto da euro 220,00 ad euro 60,00; (xi) la domanda attorea era pretestuosa e volta ad aggirare l'accordo raggiunto in sede di sentenza che contemplava la propria rinuncia all'assegnazione della casa coniugale con diritto ad un assegno di mantenimento per la prole di euro 600,00 ragione per la quale avanzava richiesta di condanna per lite temeraria.
Alla udienza di comparizione delle parti del 13/5/2025 esse rilasciavano le dichiarazioni di cui a verbale e parte attrice insisteva per le istanze istruttorie formulate in atti;
il Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza pronunciata in data 15/5/2025 il Tribunale rigettava le istanze di prova chieste e ritenuta la causa matura per la sua definizione fissava udienza per la rimessione al Collegio, che sostituiva con deposito di note scritte, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
In data 19/5/2025 il PM concludeva per il rigetto del ricorso e dopo il deposito degli scritti conclusivi, pagina 5 di 9 con ordinanza del 13/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale concorda con le conclusioni del PM, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito enunciate.
La modifica di una precedente regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale su minore, nel caso di specie sulla figlia delle parti , nata il [...], Persona_3
è fondata allorché la parte che ne fa richiesta provi l'intervenuto mutamento delle circostanze di fatto che impongano di provvedere diversamente in ordine alle condizioni di affido e collocamento, ovvero di mantenimento, della prole, nell'esclusivo e preminente interesse di quest'ultima, restando all'uopo irrilevanti circostanze di fatto pregresse ed anteriori al precedente provvedimento giurisdizionale emesso e passato in giudicato, poiché in difetto di appello (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2023,
n.6639: “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato”).
Alla luce di tutto quanto precede, vanno allora svolte le seguenti considerazioni.
L'attore chiede la modifica della sentenza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia n. 15/2024 del 15/4/2024, nel senso che chiede di provvedere ad un Per_1 collocamento paritario della minore presso ambo i genitori, modificando il precedente collocamento prevalente presso la madre, con dunque pari modifica delle statuizioni inerenti al suo mantenimento, che da assegno da versare alla madre di euro 600,00 mensili vorrebbe fosse mantenimento diretto da parte dei genitori.
A sostegno della propria domanda, deduce la prospettata sopravvenuta Parte_1 circostanza della modifica degli atteggiamenti della figlia che sarebbero poi divenuti Per_1
“ombrosi” ed inadeguati anche in sede scolastica, laddove avrebbe a fine anno 2024 litigato con un'amica e si sarebbe resa colpevole di un fatto di “avvelenamento in danno della compagna di classe”
(cfr. ricorso, p. 4), salvo poi evidenziare che “nell'anno scolastico 2024/2025, la situazione pare per ora essere migliorata” (cfr. ricorso, p. 4). Altresì a sostegno della chiesta modifica i fatti nuovi rilevanti dovrebbero rinvenirsi per prospettazione attorea: (i) nel fatto che la convenuta avrebbe deciso di portare la figlia in vacanza in estate con il nuovo compagno nonostante la psicologa lo avesse sconsigliato;
(ii) pagina 6 di 9 nel fatto che la convenuta continuerebbe a vivere con la figlia dalla nonna materna e con la famiglia della sorella;
(iii) nel fatto che la madre avrebbe deciso di portare la figlia con sé per le vacanze natalizie in Calabria dal nuovo compagno;
(iv) nel fatto che la famiglia materna avrebbe vissuto accadimenti gravi quali la fuga di casa di una sorella in tenera età, un suicidio ed una dipendenza da farmaci (cfr. ricorso, p. 5). Tutto ciò avrebbe cagionato disagio e malessere nella figlia.
Nella prima memoria istruttoria, l'attore a sostegno della domanda deduce altresì la litigiosità delle parti in ordine alla necessità delle cure ortodontiche di specifica che l'inadeguatezza della casa Per_1 ove ella vive starebbe nel fatto che si tratta di un appartamento bicamere e specifica che la famiglia della convenuta sarebbe stata affetta da alcune patologie mentali (cfr. prima memoria, p. 2).
A tal riguardo, tuttavia, va rilevato che si tratta di circostanze vuoi allegate genericamente vuoi ininfluenti al fine della decisione, perché relative ad un passato (non recente) da collocare in un tempo ben precedente alla sentenza n. 15/2024 relativa alla precedente regolamentazione (del 15/4/2024).
In effetti, da un lato, nonostante la menzione di un grave disagio e malessere a scuola che Per_1 avrebbe manifestato anche per il tramite di un litigio con la compagna di classe e suo tentativo di avvelenamento, la allegazione – nonostante la sua assoluta gravità - resta assai generica e sfornita di prova;
si intende dire, che data la gravità dell'episodio narrato, la circostanza avrebbe dovuto essere ben delineata in punto di tempo e luogo e contesto al fine di poterla esaminare nel presente giudizio, invece non viene specificata quale la compagna di classe (parrebbe dedursi la figlia del nuovo compagno della convenuta), in che cosa sia consistito l'atto di avvelenamento, per mezzo di quali sostanze, non chiarisce come la minore ne sarebbe venuta in possesso, ed il tempo e luogo dell'esecuzione, genericamente riferita alla fine del 2024. Nemmeno si comprende e viene dedotto in atti perché sarebbe oppositiva a frequentare la figlia del nuovo compagno della madre, né Per_1 perché tale frequentazione sarebbe per lei da evitare perché pregiudizievole. Dall'altro lato, l'attore comunque conclude che per l'anno scolastico 2024-2025 ha vissuto un miglioramento, con ciò Per_1 annullando la rilevanza delle precedenti deduzioni volte, dunque, a denunciare un malessere e scarso rendimento della stessa in ambito scolastico.
Quanto alle restanti circostanze dedotte, relative alle vacanze estive ed invernali passate dalla madre con la figlia presso o con il nuovo compagno, non viene allegata con precisione l'incidenza che detto periodo di tempo trascorso avrebbe avuto sulla salute psicofisica della minore, posto che l'attore si limita a riferire di un di lei malessere, senza specificare attraverso quali specifici episodi concreti tale malessere sia consistito e soprattutto perché legato al tempo trascorso durante le vacanze con la madre.
Quanto poi alle allegazioni attinenti all'ambiente familiare materno, va evidenziato che si tratta di allegazioni generiche, ma soprattutto relative a fatti, quand'anche provati e rilevanti, che sono ben pagina 7 di 9 precedenti alla sentenza di regolamentazione già citata, poiché relative al passato della famiglia della convenuta: si tratta delle allegazioni relative alla composizione dell'appartamento in cui vive Per_1 con la madre e la nonna (la zia di ha effettivamente trasferito altrove la residenza: cfr. doc. 39 Per_1 convenuta), appartamento presso cui la convenuta si è trasferita per effetto dell'accordo raggiunto e oggetto della precedente decisione del Tribunale, nonché dell'asserito stato di salute di alcuni componenti della famiglia della convenuta, che nemmeno vengono precisati. La circostanza poi da ultimo dedotta dall'attore per cui la casa in questione resterebbe “affollata” per essere ivi presente anche il padre di una cugina della convenuta, sig. pur non risultando residente, che non CP_3 andrebbe d'accordo con l'attore, va reputata irrilevante laddove viene precisato che non andrebbe d'accordo con l'attore, ma ad ogni modo non provata. Quanto invece alla documentazione da ultimo prodotta relativa al suicidio di due familiari della convenuta, basti osservare che riguarda fatti che risalgono nell'un caso al 2006, anno del primo decesso, e nell'altro caso al 2015, anno del secondo decesso (cfr. doc. 9 attore), sicché fatti certamente non sopravvenuti e nuovi rispetto alla sentenza resa da questo Tribunale nel 2024.
Quanto all'asserita litigiosità dei genitori rispetto alle cure odontoiatriche di l'attore precisa Per_1 che porta l'apparecchio dal 2022 (tre apparecchi dal 2022 al 2024) e che ella aveva bisogno di Per_1 essere seguita nel periodo successivo senza che ciò sia avvenuto. Sicché va evidenziato che le cure odontoiatriche di risalgono al 2022, periodo ben antecedente la precedente sentenza, e che la Per_1 allegazione sia circa la necessità di un periodo di monitoraggio successivo sia circa il fatto che la madre l'avrebbe omesso è ampiamente generica, dovendosi peraltro ricordare sul punto che la madre non ha affido esclusivo della minore, sicché entrambi i genitori, anche il padre, avrebbe dovuto monitorare l'eventuale periodo successivo alle cure, ma il fatto che il padre sia ostacolato in questo dalla madre non è circostanza nemmeno allegata.
Per tutte queste ragioni, la chiesta consulenza tecnica d'ufficio è stata respinta perché esplorativa, essendo privo il dibattito processuale di elementi di fatto nuovi da sottoporre ad indagine con riferimento al regime di collocamento della prole. Nemmeno il coinvolgimento dei Servizi Sociali è stato reputato dunque parimenti necessario.
Le chieste prove orali dell'attore parimenti sono state respinte dal Tribunale con ordinanza del
15/5/2024, cui in questa sede pure si rinvia in virtù di motivazione per relationem, tenuto conto vuoi della genericità delle circostanze allegate, vuoi della loro irrilevanza per la decisione, e tenuto conto del fatto che non è stata offerta capitolazione ai sensi dell'art. 244 c.p.c. essendosi la parte limitata a riferire “il ricorrente chiede prova per testimoni sui periodi di cui in narrativa”, senza nemmeno specificare quali i periodi in questione (cfr. ricorso, p. 8). Nessuna ulteriore specificazione sul punto è pagina 8 di 9 stata offerta con la prima memoria istruttoria.
Un'ultima precisazione.
Avendo la convenuta chiesto la conferma, e non la modifica, del precedente regime di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le circostanze dalla stessa dedotte in atti circa i comportamenti invero inadeguati che l'attore avrebbe tenuto verso la figlia vanno intese nel senso di provvedere, per l'appunto, compatibilmente con le richieste processuali svolte, ad una sua conferma e non ad una sua modifica.
Il ricorso è allora infondato e va respinto.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'attore in qualità di parte soccombente in giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., cause di valore indeterminabile a complessità bassa, importi medi per ogni fase non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Non sussistono i presupposti per una condanna per lite temeraria dell'attore, in virtù della delicatezza degli interessi attinenti alla salute e sviluppo psicofisico della prole, direttamente coinvolti nel procedimento e rispetto ai quali i genitori ben possono attivarsi in via giurisdizionale allorché ritengano sussistenti profili di pregiudizio per la stessa, pur infondatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda rigettata e respinta:
1. RIGETTA il ricorso.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali;
Iva e CP_1
Cassa professionale come per legge.
3. SI COMUNICHI.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
Il GIUDICE EST.
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Il PRESIDENTE
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