Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00856/2026REG.PROV.COLL.
N. 00931/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bocchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Benevento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 06043/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. EN RD, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento del Questore di Benevento con cui è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accedere per anni sette all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio.
2. Il Tar adito ha rigettato il ricorso perché infondato, in quanto:
“ l’impugnato provvedimento non risulta affatto arbitrario o ingiustificato, risultando, al contrario, basato su una corretta lettura e interpretazione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989, tale da indurre a ritenere che la presenza del ricorrente alle manifestazioni calcistiche, in particolare, della squadra cittadina, possa costituire un motivo di turbativa per il regolare svolgimento delle gare stesse, con pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica di quei luoghi, in vista della tutela della incolumità dei partecipanti alle manifestazioni (cfr. in termini sent. della Sezione del 17 luglio 2023, n. 4324).
Difatti, il ricorrente è gravemente indiziato per il reato di cui all’articolo 73 DPR n. 309/1990 e ci sono una serie di circostanze (come il fatto che era stato precedentemente sottoposto ad analoga misura interdittiva, il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente in proprio possesso, il tentativo di sottrarsi all’arresto, dandosi alla fuga e tentando di occultare l’involucro contenente la cocaina) che inducono a ritenere che possa creare turbativa al regolare svolgimento delle competizioni calcistiche, mettendo a repentaglio l’ordine pubblico e l’ordinato e pacifico svolgimento di gare sportive.
Pertanto, l’impugnato provvedimento non appare arbitrario o ingiustificato, risultando basato su una corretta lettura e interpretazione dell’articolo 6, comma 1 della l. n. 401/1989 ”.
3. Con l’atto di appello il ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza:
- error in iudicando per omessa pronuncia da parte del Giudice di Primo Grado sul secondo, terzo e quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 104/2010 - violazione delle norme in tema di giusto processo in relazione alla mancata pronuncia inerente la violazione di legge di cui ai punti 2 -3 e 4 del ricorso di Primo Grado:
ritenendo la sentenza “ palesemente lesiva del giusto processo, nonché del principio ex art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il Tar completamente omesso di pronunciarsi su ben 3 motivi proposti nel ricorso introduttivo. La sentenza impugnata ha infatti valutato solo l’applicabilità al caso di specie dell’art. 6 L. n. 401/1989 ritenendo la presenza del ricorrente alle manifestazioni calcistiche potesse costituire motivo di turbativa per lo svolgimento delle stesse, sebbene l’articolo in questione si riferisca prevalentemente a fattispecie relative a soggetti che abbiano posto in essere condotte violente. Epperò la sentenza impugnata ha completamente omesso di valutare e motivare tutti gli altri punti di censura del provvedimento impugnato che attenevano alla mancanza intrinseca ed estrinseca di pericolosità sociale dell’appellante nonché vizi sostanziali del provvedimento stesso nonché difetto di proporzionalità e di gradualità della sanzione irrogata. Ciò costituisce un grave error in judicando della sentenza impugnata ”;
- error in iudicando della sentenza nella parte in cui respinge il ricorso - insufficienza e/o erroneità della motivazione - erronea valutazione e travisamento dei fatti - violazione dei principi di diritto e giurisprudenziali in relazione all’art. 6 comma 1 lett. C) L. n. 401/1989 e agli artt. 6 e 7 Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo:
in quanto “ la sentenza impugnata ha ritenuto che nel caso di specie fosse comunque applicabile l’art. 6 comma 1 L. n. 401/1989 sebbene la stessa si riferisse a fattispecie relative a soggetti che abbiano posto in essere condotte violente, ritenendo che potesse estendersi anche a situazioni estranee al contesto sportivo purché tali da arrecare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica negli stadi. Nel caso di specie, trattandosi di presunto spaccio di sostanze stupefacenti, il cd. D.A.SPO. è stato irrogato illegittimamente anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive: il provvedimento impugnato è assolutamente illegittimo in quanto fondato esclusivamente su elementi non afferenti ad eventi sportivi, né riconducibili ad una manifestazione sportiva, tra l'altro per un presunto reato non oggetto di nessun giudizio parziale e/o definitivo che ha già visto la revoca degli arresti domiciliari. Come si evince dall'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida il ricorrente ha confermato che la droga detenuta era solo per fini personali, dimodochè il superamento dei limiti previsti dalla tabella all. 1) D.M. Salute 11/4/06, non può determinare alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale (Cass. pen. 19/9/2019 n. 43262; Cassazione penale sez. IV, 10/12/2019, n. 265). Come è facile intuire, la condotta addebitata al ricorrente non ha alcun riferimento a manifestazioni sportive ed il provvedimento impugnato, senza alcuna prova in ordine all’effettiva colpevolezza del ricorrente, ha automaticamente applicato la misura in questione: ove si ritenesse che il DASPO possa essere applicato per fatti avvenuti fuori del contesto sportivo, la normativa che lo prevede sarebbe contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza poiché non sarebbe dato comprendere la ragione in base alla quale sono stati individuati i reati che consentono l'applicazione della misura ”;
- erroneità della sentenza nella parte in cui respinge il ricorso – difetto di motivazione - erronea valutazione e travisamento dei fatti - violazione dei principi di diritto e giurisprudenziali in relazione agli artt. 6 comma 1 L. n. 401/1989 e 3 L. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti in relazione alla presunta pericolosità sociale ed intrinseca del ricorrente:
in quanto la sentenza “ ha ritenuto legittimo il provvedimento in questione in maniera automatica, senza nemmeno soffermarsi circa la sussistenza o meno di un’eventuale pericolosità sociale del ricorrente, trascurando altresì di considerare l’obbligo di indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto per le quali il soggetto sottoposto a DASPO debba essere considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, obbligo che nel caso di specie non è stato minimamente assolto. Il provvedimento del Questore afferma la pericolosità sociale del -OMISSIS- in relazione ad analogo provvedimento sempre del Questore di Benevento dell'11/10/2012, in occasione della partita di calcio Benevento -Avellino del 21/9/2012. La stessa sentenza impugnata desume la legittimità del DASPO da una serie di circostanze indiziarie quali l’applicazione di una precedente misura interdittiva analoga. Il Questore di Benevento prima e la sentenza del Tar successivamente hanno omesso di considerare che in seguito a sentenza n. -OMISSIS-/2018 del Tribunale Penale di Benevento del 20/6/2018, proprio in relazione ai fatti posti ad oggetto della pericolosità sociale del -OMISSIS-, lo stesso è stato assolto in quanto “ricorre la causa di non punibilità della tenuità del fatto ”;
- error in iudicando della sentenza nella parte in cui respinge il ricorso – difetto di motivazione in relazione alla violazione dell’art. 6 D.L. n. 336/2001 conv. L. n. 377/2001 – eccesso di potere per difetto e manifesta indeterminatezza del provvedimento del Questore in relazione all’omessa esatta indicazione delle manifestazioni sportive inibite e dei luoghi a cui viene vietata l’accesso:
ritenendo che la sentenza abbia “ omesso di considerare che il provvedimento impugnato viola l’art. 6 D.L. n. 336 del 2001 per difetto dei presupposti ed indeterminatezza in merito alle manifestazioni sportive inibite ed ai luoghi d'accesso, transito e trasporto da e per gli impianti sportivi, non essendo specificamente indicati i luoghi cui il ricorrente non deve avvicinarsi. Dalla lettura del provvedimento del Questore infatti non si evince con chiarezza e precisione quali siano i luoghi il cui accesso è stato inibito, che sono individuati solo con riferimento a specifiche vie e piazze della città di Benevento ma del tutto generici ed indeterminati in relazione alle altre città italiane ed addirittura estere. Ed infatti il ripetuto provvedimento si limita ad indicare genericamente “le aree di parcheggio di autovetture, pullman ed altri mezzi di trasporto, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli scali aerei e portuali, i caselli, le aree di servizio autostradali nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli impianti sportivi, nonché i luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni in argomento”. Tuttavia, l'art. 6 comma 1 della L. n. 401/1989 impone la necessità di specificare i luoghi cui si estende il divieto, discendendo la ratio della specificazione dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione. Appare infatti evidente che la misura impugnata incide profondamente sulla libertà di circolazione del ricorrente anche perché il provvedimento gravato non prescrive con precisione le manifestazioni calcistiche alle quali allo stesso è vietato l’accesso, tanto che, in assenza di specificazione, non potrebbe assistere neanche a eventi calcistici amichevoli o partite di beneficenza. Tale genericità comporterebbe per assurdo che il ricorrente per mera coincidenza o per motivi personali o di lavoro potrebbe trovarsi casualmente in qualsiasi città italiana in concomitanza con un evento calcistico di qualsiasi categoria e per ciò solo trasgredire il provvedimento impugnato ”;
- error in iudicando della sentenza nella parte in cui respinge il ricorso – difetto di motivazione in relazione alla violazione degli att. 3 e 10 L. n. 241/90 per evidente sproporzionalità della sanzione irrogata dal Questore – eccesso di potere in relazione al principio di gradualità della sanzione – vizio di motivazione della sentenza:
ritenendo carente la motivazione della sentenza “ in relazione ad un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento questorile afferente all'entità ed estensione della misura interdittiva nonché al difetto di motivazione dello stesso in ordine alla proporzionalità e alla congruità della misura stessa di prevenzione, prescritta per ben anni 7. Dalla semplice lettura del provvedimento del Questore, la commisurazione temporale dell’inflitta interdizione non è supportata da un adeguato conforto motivazionale: sul punto, giurisprudenza ormai costante ritiene che il provvedimento adottato dal Questore per vietare all'interessato l'accesso agli impianti sportivi, deve avere un'adeguata motivazione in ordine alla durata della misura preventiva. D’altro canto, la durata della misura deve essere proporzionata alla gravità della condotta contestata ”.
4. M.I. si è costituito con formula di mero stile.
5. All’udienza pubblica del giorno 11 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Preliminarmente va osservato che la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, lett. c), come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, prevede la possibilità di adottare i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e la sottoposizione all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia in concomitanza con tali manifestazioni anche nei confronti di “ coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 1 e 2, alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5, al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1 e 2 e art. 6-ter della presente legge, per il reato di cui al D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'art. 588, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. f) e h), anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”.
2.2. Si tratta di un provvedimento (c.d. “ DASPO fuori contesto ”), come quello di cui è causa, adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, qualora, per effetto della precedente condanna o anche solo della denuncia per uno dei reati indicati nella disposizione, venga formulato un giudizio di pericolosità per impedire l'accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e imporre anche la misura di prevenzione atipica dell'obbligo di presentazione (cfr. nel senso Consiglio di Stato, III Sez. sent. n. 6719/2025).
3. Ciò posto, nel caso di specie il provvedimento del Questore si basa su circostanze ed elementi:
- oggettivamente tali da giustificare la valutazione di potenziale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, sia in ragione del riferito precedente penale che in relazione ad analogo provvedimento emanato nei confronti dell’appellante;
- del tutto idonei a sostenere la piena legittimità del provvedimento adottato, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado, che ben resiste alle censure dell’appellante.
4.1. Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4.2. La presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante nonché di qualsiasi altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC DI, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
EN RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RD | IC DI |
IL SEGRETARIO