Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2734 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PASQUINO MARIANGELA
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PASQUINO MARIANGELA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, per tal motivo, il SI.
ha già reperito nuova abitazione dove fissare la propria residenza Controparte_1 nel più breve tempo possibile, lasciando la casa coniugale, in comproprietà con la moglie SI.ra a quest'ultima che vi abiterà con i due figli. Il Parte_1 mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione verrà corrisposto da entrambi i coniugi in pari misura, versando, così, la rata mensile in misura del 50% ovvero € 525,00 ciascuno fino alla completa estinzione. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni variazione dei propri recapiti.
2. il figlio sarà affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3. I figli e manterranno la residenza presso la casa famigliare, ove Per_2 Per_1 continueranno ad abitare con la madre mentre il padre, che per motivi di lavoro è costretto a recarsi fuori città per molti giorni anche consecutivi, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola fino Per_1 al lunedì successivo all'ingresso a scuola. Ad ogni buon conto, il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà e potrà previo accordo con la madre e nel rispetto Per_1
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avendo cura di trascorrere il Giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ogni genitore potrà trascorrere con i figli quindici giorni anche non consecutivi, avendo cura di comunicare il piano ferie all'altro genitore entro e non oltre il giorno 30 aprile di ogni anno.
4. Il SI. inoltre, si impegna a corrispondere a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma complessiva pari a € 600,00
(seicento//00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e si impegna a sostenere, in via esclusiva, le spese sportive del figlio Il SI. inoltre, Per_1 CP_1 si impegna, in via esclusiva, a sostenere: - il pagamento delle rate mensili afferenti il finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autoveicolo Nissan Micra targata GL307WH, in comproprietà con la moglie ma in uso a quest'ultima, fino alla sua estinzione mentre la spesa di assicurazione dell'auto verrà sostenuta da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno - il pagamento delle rate mensili afferenti il finanziamento ottenuto per l'installazione dell'impianto di condizionamento della casa coniugale, fino alla sua estinzione, - il pagamento delle rate mensili afferenti il finanziamento ottenuto per l'installazione delle infieriate per gli infissi della casa coniugale, fino alla sua estinzione
- il pagamento delle spese relative ad abbonamenti internet e netflix che servono la casa coniugale - il pagamento del servizio ” fino alla scadenza naturale del Parte_2 contratto a suo tempo sottoscritto.
5. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere tutte le spese straordinarie relative i figli in ragione del 50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara che prevede, nello specifico: spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogato dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante.
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche pressi strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): A) tempo prolungato, B) mensa scolastica, C) attività sportive ludico ed artistiche per le quali è previsto un tetto massimo di € 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter, a cui si farà ricorso solamente in caso in impossibilità oggettiva di entrambi i genitori, campi estivi.
6. I risparmi accantonati dalla famiglia e ammontanti a complessivi € 35.000,00 verranno suddivisi equamente tra i due coniugi che potranno disporne liberamente.
7. Ogni altro eventuale rapporto economico verrà regolato fra le parti in separata sede.
pagina 2 di 3 Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto Per_1 dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Capo d'Orlando.
Ferrara, 11 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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