Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 9565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9565 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09565/2025REG.PROV.COLL.
N. 03615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3615 del 2025, proposto da
Comune di Siniscola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Flaminia, n. 79;
contro
RC TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pasquale Cannas e Domenica Porcu, con domicilio digitale di pec come in atti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00296/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RC TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. RO GI e uditi per le parti gli avvocati Lubrano, Cannas e Pisani, in sostituzione dell'avvocato Porcu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di ripetuti contrasti tra il sig. RC TA - Presidente del Consiglio Comunale di Siniscola - e la maggioranza di governo dell’ente, alcuni consiglieri comunali hanno presentato una mozione con cui ne hanno chiesto la revoca dalla carica, ai sensi dell’art. 8 bis del regolamento per il funzionamento del consiglio, introdotto con la deliberazione consiliare 14/6/2024, n. 34, in base al quale, la mozione di revoca del Presidente del Consiglio dev’essere “ motivata da elementi di accertata violazione delle regole comportamentali di imparzialità e rappresentanza istituzionale che presiedono l’esercizio del suo ufficio ”.
A sostegno della mozione i proponenti hanno addotto che il Presidente TA avrebbe “ripetutamente rinunciato al suo ruolo di imparzialità al di sopra delle parti e degli schieramenti politici” per assumere, “attraverso una serie di condotte politiche, … un atteggiamento incompatibile” con il proprio ruolo istituzionale, idoneo a far venir meno la “ fiducia politica ”.
In particolare nella mozione si fa dettagliato riferimento a numerose dichiarazioni critiche verso l’operato della maggioranza, rese, sia in ambito consiliare, sia attraverso comunicati stampa.
La mozione è stata approvata con delibera 3/10/2024, n. 53, con la quale il Consiglio Comunale ha disposto la revoca del sig. TA dalla carica di Presidente del medesimo organo collegiale
Ritenendo sia la delibera di revoca, sia quella che ha introdotto il menzionato art. 8 bis , illegittime, il sig. TA le ha impugnate con ricorso al T.A.R. Sardegna, il quale, con sentenza 7/4/2025, n. 296, lo ha accolto in parte, annullando la sola delibera concernente la revoca dalla carica.
Avvero la pronuncia ha proposto appello il Comune di Siniscola.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il sig. TA.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 6/11/2025 la causa è passata in decisione.
Con un primo, articolato, motivo di gravame, si critica l’appellata sentenza nella parte in cui afferma che i fatti addebitati al sig. TA, quand’anche provati, indicherebbero “ una forte conflittualità tra le forze politiche in campo, di cui lo stesso TA è stato in alcuni casi partecipe ”, ma non evidenzierebbero “ comportamenti dello stesso ricorrente realmente sconfinanti dal novero della lecita manifestazione del pensiero politico, sia all’esterno che nell’ambito dell’attività consiliare ”, per cui non potrebbero essere considerati sufficienti a giustificare la revoca, << trattandosi, piuttosto, di episodi rientranti nel “normale”, ancorché in alcuni casi “imperfetto”, svolgimento dei lavori consiliari >>.
Secondo il Tribunale, infatti, “ una decisione delicata come quella di revocare il Presidente dell’Organo consiliare - la cui stabilità in carica e di per sé garanzia del corretto svolgimento dei lavori consiliari - deve trovare fondamento in fatti realmente significativi e non in episodi occasionali e/o di semplice “imperfetto esercizio” delle relative funzioni ”.
Orbene le argomentazioni spese dal giudice di prime cure a sostegno dell’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso evidenzierebbero l’errore in cui il medesimo sarebbe incorso.
In primo luogo, non avrebbe accertato, per sua stessa ammissione, l’effettiva sussistenza delle condotte imputate al sig. TA.
In ogni caso gli addebiti a quest’ultimo mossi sarebbero stati tutti puntualmente elencati e comprovati, con riferimento ai verbali delle sedute e/o a una ampia documentazione desumibile dalla stampa locale e la loro sussistenza, quantomeno nella loro dimensione materiale, non sarebbe stata messa in dubbio (se non in minima parte) nemmeno dall’odierno appellato, il quale, come riconosciuto dal medesimo organo giudicante, ne avrebbe contestato unicamente la rilevanza ai fini della revoca.
In secondo luogo, ritenendo che i comportamenti posti in essere dal Presidente del Consiglio non sarebbero qualificabili come “ realmente sconfinanti dal novero della lecita manifestazione del pensiero politico, sia all’esterno che nell’ambito dell’attività consiliare ”, avrebbe esercitato un potere di valutazione riservato all’amministrazione.
E invero, il sindacato del giudice amministrativo sull’atto di revoca, dovrebbe estrinsecarsi in una mera verifica estrinseca imperniata sulla sussistenza dei fatti, sulla non arbitrarietà e sulla plausibilità dell’apprezzamento compiuto dall'organo consiliare, ma non potrebbe sovrapporsi o sostituirsi a esso, pena, altrimenti, lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale nell’ambito del potere valutativo riservato all’amministrazione.
Il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza del Consiglio di Stato che avrebbe chiarito la differenza di ruolo esistente tra Presidente del consiglio comunale e semplici consiglieri, precisando come al primo, su cui graverebbe un onere di neutralità e imparzialità istituzionale, sarebbe precluso esprimersi attraverso severe critiche politiche che, invece, sarebbero consentite ai singoli consiglieri.
Le critiche rivolte alla maggioranza che guida l’ente avrebbero compromesso il ruolo istituzionalmente neutrale proprio del Presidente del consiglio e avrebbero incrinato il rapporto di fiducia che sarebbe stato alla base della sua elezione alla carica.
La doglianza così sinteticamente riassunta merita accoglimento.
L’art. 39, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), stabilisce che: “ I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio ”.
Avendo il Comune di Siniscola meno di 15.000 abitanti la carica di Presidente del Consiglio è stata espressamente prevista dall’art. 11 dello statuto comunale.
Il successivo art. 12 del detto statuto, in linea con quanto disposto dall’art. 39 del T.U.E.L., assegna al Presidente del Consiglio poteri direttivi, di iniziativa e di impulso necessari al funzionamento dell’organo collegiale.
Considerate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio, deve annettersi a tale figura rilievo istituzionale.
Più in particolare sula base di una condivisibile giurisprudenza della Sezione va affermato che:
i) la funzione del Presidente del Consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politica, essendo posta dall’ordinamento a garanzia del corretto funzionamento dell’organo e della corretta dialettica tra maggioranza e opposizione, per cui la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio della detta funzione, che sia tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di valutazioni fiduciarie di tipo strettamente politico (Cons. Stato, Sez. V, 26/11/2013, n. 5605);
ii) possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca in questione tutti quei comportamenti, tenuti o meno all'interno dell'organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità e imparzialità inerenti all'ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell'originaria elezione del presidente (Cons. Stato, Sez. V, 18/1/2006, n. 114);
iii) sia l’elezione a Presidente del Consiglio Comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell'organo consiliare, con la quale queste, rispettivamente, convergono verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento della scelta inizialmente compiuta;
iv) la revoca (come del resto l'elezione) trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo, comunque, sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico- amministrativo dell'ente comunale;
v) a differenza dell'elezione, che costituisce un atto favorevole e non è preceduta da verifiche sull'operato del titolare dell'ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell'esercizio delle funzioni presidenziali e dalla conseguente valutazione che i componenti dell'organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell'iniziale investitura;
vi) sotto questo profilo, il sindacato giurisdizionale sugli atti di revoca in parola, può svolgersi apprezzandone la congruenza rispetto al suddetto fine, attraverso l'esame delle tipiche figure sintomatiche dell'eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l'ingiustizia ed illogicità di quest'ultima;
vii) il giudice amministrativo è, quindi, chiamato a un duplice ordine di verifiche:
1) in primo luogo, deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento;
2) in secondo luogo, deve apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l'organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull'idoneità a ricoprire la funzione;
viii) quest'ultimo apprezzamento, come la giurisprudenza della Sezione ha avuto modo di stabilire, non può che arrestarsi a una verifica meramente estrinseca, limitata, cioè, al piano dell'evidente irragionevolezza e ingiustizia della decisione, pena altrimenti lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati a opinabili, ma non per questo illegittime, valutazioni politico-discrezionali (Cons. Stato, Sez. V, 5/6/2017, n. 2678; 3/3/2004, n.1042).
Alla luce delle illustrate coordinate di diritto può procedersi a delibare il motivo d’appello qui in esame.
La mozione di revoca, approvata con la delibera n. 53/2024, si basa su svariate circostanze di fatto alcune delle quali o risultano comprovate dalla documentazione agli atti o non sono state adeguatamente smentite dall’appellato.
In particolare si fa qui riferimento:
a) a quanto avvenuto nella seduta consiliare del 25/7/2023, dove, come emerge anche dal relativo verbale, il sig. TA, nella sua veste di Presidente dell’organo, ha espresso vibrate critiche all’operato della maggioranza al governo dell’ente;
b) al comunicato stampa del 22/12/2023, sottoscritto anche dal sig. TA, assieme ad altri componenti del gruppo consiliare di minoranza, recante analoghe critiche, nel quale, tra l’altro, si afferma: “ Probabilmente Sindaco, assessori e consiglieri non si rendono conto della gravità dell’atto commesso per il quale, come anticipato in consiglio, ci vediamo costretti ad informare l’autorità giudiziaria in quanto riteniamo che la condotta adottata possa costituire reato. All’attenzione del consiglio anche l’ordine del giorno presentato dall’opposizione in ordine al piano governativo di individuazione delle aree da adibire a deposito scorie nucleari ...Come più volte rimarcato certifichiamo la
totale assenza ed incapacità della classe politica che governa Siniscola incapace di programmare e proporre soluzioni, auspichiamo in un sussulto di dignità dell’amministrazione IS affinché prenda atto della propria incompetenza e lasci posto a chi si vuole veramente dedicare con abnegazione alla corretta gestione della città ”;
c) ad altro comunicato stampa del dicembre 2023, sottoscritto anche dal sig. TA, nel quale l’azione di governo del comune viene censurata con riguardo ai profili del dimensionamento della rete scolastica;
d) alle dichiarazioni del sig. TA, riportate sul quotidiano “La Nuova Sardegna” del 29/10/2023, nel quale si rimprovera alla Giunta municipale, di non aver erogato, a distanza di alcuni anni dal relativo stanziamento regionale, il c.d. bonus pane e formaggio, istituito per dare concreto sostegno alle famiglie e alle aziende in difficoltà.
Sulla base degli indicati elementi di fatto, la mozione conclude nel senso del venir meno della neutralità istituzionale che deve caratterizzare la condotta del Presidente del Consiglio e della conseguente interruzione del rapporto fiduciario che ne aveva determinato l’elezione.
La mozione poi approvata con la delibera n. 53 del 2024, si basa, quindi, su circostanze che denotano, inequivocabilmente, una perdita, da parte del sig. TA, del ruolo di rappresentante neutrale dell'istituzione consiliare. Le sue dichiarazioni, difatti, si inseriscono nello scontro creatosi, in seno all’amministrazione comunale, fra coalizioni politiche di maggioranza e di minoranza, palesando la violazione del dovere di estraneità che il presidente del consiglio comunale deve mantenere rispetto alla dialettica delle forze politiche in esso rappresentate.
La critica politica, se consentita ai singoli consiglieri, perché complessivamente riconducibile alle prerogative di controllo politico sull'amministrazione di detto ufficio (art. 43 T.U.E.L.), è evidentemente preclusa al rappresentante istituzionale dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.
Quest'ultimo ha, infatti, il dovere di rimanere estraneo alla contesa politica, sia nell'esercizio della funzione presidenziale, sia quale esponente di un partito politico presente in consiglio, altrimenti venendo meno quelle esigenze di tutela della stabilità della carica istituzionale rispetto a possibili arbitri delle altre forze partitiche.
Nel contesto fattuale sopra descritto, l’adottata delibera di revoca non risulta inficiata da manifesta illogicità, mentre, per contro, il diverso apprezzamento espresso dal Tribunale, in ordine all’idoneità delle contestazioni mosse al sig. TA a giustificarne la revoca dalla carica, configura un evidente sconfinamento del sindacato giurisdizionale nell’ambito delle valutazioni rimesse all’organo consiliare.
E invero, come più sopra puntualizzato, il detto sindacato per un verso non può prescindere da fatti specifici inerenti il concreto svolgimento della carica e dalla conseguente valutazione che i componenti dell'organo traggono da tali fatti in ordine alla persistente sussistenza dei requisiti che avevano determinato l'originaria investitura, per altro verso, è necessariamente circoscritto all'apprezzamento della congruenza di tali fatti rispetto allo svolgimento della funzione, apprezzamento che si sostanzia, necessariamente, in una verifica estrinseca imperniata sulla sussistenza dei fatti, sulla non arbitrarietà e sulla plausibilità della valutazione compiutane dall'organo consiliare.
L’appello va, quindi, accolto.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore del comune appellante, liquidandole, forfettariamente, in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO TI, Presidente
RO GI, Consigliere, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO GI | GO TI |
IL SEGRETARIO