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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NG, ha pronunciato, in esito all' udienza del 17 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4748/2018
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tribulato, giusta procura in atti;
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Marco Cuttone e Mario Di Mulo, giusta procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Cambio appalto e diritto di assunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3 ottobre 2018, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva: Parte_1
- di essere stato dipendente a tempo indeterminato full-time della con Parte_2 decorrenza giuridica ed economica 14 novembre 2009, stabilmente utilizzato da tale data presso i servizi di guardiania appaltati dall' ; Controparte_2
- nel 2018, a seguito di procedura di cambio appalto, era stato assegnato alla tenuta Controparte_1 ad assumere, per passaggio diretto, tutto il personale proveniente dalla precedente gestione in considerazione del fatto che l'appalto era migliorativo rispetto alle condizioni pregresse;
- con verbale redatto presso la D.T.L. di in data 2 luglio 2018 la si era CP_2 Controparte_1 obbligata ad assumere n. 7 guardie particolari giurate tra cui egli stesso, ai medesimi patti ed alle medesime condizioni del contratto in essere (nel rispetto delle procedure regolamentate dagli artt. 24,
25, 26 e 27 del CCNL degli istituti di vigilanza privata);
- tra il personale che doveva essere assunto a tempo indeterminato, rectius, che doveva transitare senza soluzione di continuità (passaggio diretto) alle dipendenze della vi era anche Controparte_1 egli ricorrente, come provato anche dalla nota n. prot. GC7rv/319/2018 dell'1 agosto 2018 della nella quale la società cessante la gestione dell'appalto, confermava di Parte_2 avere concordato il passaggio alla di n. 7 lavoratori tra cui egli e conseguentemente Controparte_1 di avere comunicato al centro per l'impiego la risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro;
- la a seguito della procedura di cambio appalto, aveva provveduto ad assumere n. Controparte_1
5 PG e non egli che risultava disoccupato a far data dal 15 luglio 2018;
- a seguito dell'atto stragiudiziale notificato in data 27 luglio 2018, la con la nota del Controparte_1
31 luglio 2018 aveva riconosciuto il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato a seguito della procedura di cambio appalto, ma aveva manifestato nel contempo la propria contrarietà alla assunzione per “ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, nonché di carattere soggettivo”, evidenziando in particolare “Sotto il profilo oggettivo la società scrivente ritiene non utile l'integrazione del soggetto per lo svolgimento del servizio, mentre sotto il profilo soggettivo, il sig. dal subentro della scrivente società nel servizio, si è subito distinto per gravi condotte Pt_1 denotanti un atteggiamento minaccioso e litigioso. Ciò determina l'insussistenza di quel profilo di fiducia che deve reggere e accompagnare in via preliminare, la costituzione di un rapporto di lavoro”;
- pur se non specificato espressamente nella missiva, per la sarebbe stato ostativo Controparte_1 alla assunzione il comportamento da egli posto in essere nella giornata di sabato 14 luglio 2018, data in cui avrebbe avuto un diverbio verbale con altro dipendente, il sig. , per questioni Persona_1
(smarrimento chiavi) relative a quest'ultimo e la sig.ra , sorella dell'odierno ricorrente Persona_2 ed a sua volta dipendente della Controparte_1
- la aveva negato il diritto alla assunzione senza sentire la sua posizione e senza Controparte_1 dargli la possibilità di riscontrare a propria difesa una eventuale contestazione mai pervenuta;
- a seguito del verbale del 2 luglio 2018, la società aveva assunto in data 20 luglio 2018 n. 5 guardie particolari giurate, tutti colleghi dell'istante in servizio presso la Parte_2 rifiutandosi ad oggi di assumerlo.
Tutto ciò premesso, rilevava che il suo diritto soggettivo alla assunzione per passaggio diretto dalla alla a seguito del cambio appalto dei servizi di guardiania Parte_2 Controparte_1 svolti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, era sancito negli artt. 24, 25, 26 e 27 del CCNL di categoria (vigilanza privata) nonché nel verbale all'uopo redatto presso la DTL di dove la società vincitrice dell'appalto dei servizi di guardiania, odierna CP_2 resistente, si era obbligata ad assumere n. 7 guardie particolari giurate provenienti dalla precedente gestione, tra cui egli stesso.
Evidenziava che la società resistente, anche in ipotesi di sussistenza di ragioni soggettive impeditive alla prosecuzione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto comunque provvedere alla sua assunzione e previa eventuale sospensione cautelare dal servizio (art. 102 del CCNL) avviare la procedura per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per le ipotesi disciplinate dall'art. 101 del CCNL di settore, previa applicazione delle garanzie procedurali previste all'art. 7, l. 300/70 mentre invece la l'aveva valutato inidoneo a ricoprire l'incarico, rectius, a proseguire nelle mansioni Controparte_1 svolte sin dal 14 novembre 2009, senza peraltro essere destinatario di alcun provvedimento disciplinare.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dalla con contratto full-time, qualifica di guardia Controparte_1 particolare giurata, livello 4 del CCNL di categoria, con decorrenza giuridica ed economica 14 novembre 2009 (pari condizioni del contratto in essere con la , presso la Parte_2 sede di nei servizi di guardiania svolti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria CP_2
Policlinico ET Martino di e che venisse ordinata alla la immediata CP_2 Controparte_1 ripresa del servizio alle condizioni indicate, nonché la condanna della al pagamento Controparte_1 di ogni retribuzione dovuta a far data dal 15 luglio 2018, e comunque dalla data di messa in mora con offerta della prestazione lavorativa (27 luglio 2018), sino alla data di effettiva ripresa del servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- La in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio, CP_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e di legittimazione passiva di essa società.
Contestava, poi, nel merito la fondatezza del ricorso e ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito delle di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, si condividono le argomentazioni di cui all'ordinanza collegiale del 5 settembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 3463/2019 R.G. e che si richiamano.
Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di all'assunzione a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze della con contratto full-time, qualifica di guardia Controparte_1 particolare giurata, con decorrenza giuridica ed economica 14 novembre 2009, alle stesse condizioni del contratto in essere con la presso la sede di nei servizi di Parte_2 CP_2 guardiania svolti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ET Martino di Messina. L'A.O.U. Policlinico G. Martino di nel 2009 ha indetto una procedura aperta per CP_2
l'affidamento dei servizi di sosta, bus vigilanza, rimozione forzata e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata.
Il servizio è stato affidato a per una periodo di sette anni. Parte_2
L , alla scadenza del precedente appalto, con delibera 12 Parte_3 aprile 2017, n. 546, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione delle aree sosta, guardiania armata, servizio di bus navetta, reception ed altri servizi accessori da svolgersi all'interno dell' per dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori Parte_3 dodici mesi.
Alla procedura aperta di gara hanno partecipato due concorrenti: l' e Controparte_3
l' Controparte_4 Controparte_1
Il servizio è stato affidato all'Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l. per un importo di euro
136.000,00 per dodici mesi.
L ha presentato ricorso avverso l'aggiudicazione disposta. Controparte_3 CP_3
anche a causa del ricorso presentato, non ha preso servizio, poiché l'AOU Controparte_1
“Policlinico – G. Martino” di ha disposto una proroga in favore di CP_2 Parte_2
Il TAR Catania, con sentenza n. 2952/2017, ha accolto il ricorso proposto dall' Parte_4 con conseguente annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore dell'
[...] [...]
Controparte_4 Controparte_1
Parte
L “Policlinico – G. Martino” di ha proposto appello avverso la citata sentenza CP_2 dinnanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.
L'AOU – G. Martino” di nelle more della definizione del procedimento CP_2 CP_2
d'appello, con deliberazione 28 febbraio 2018, n. 315, ha disposto l'affidamento del servizio all'
[...]
con la condizione risolutiva espressa in caso di esito negativo per CP_3 Parte_4 quest'ultimo del giudizio pendente dinanzi al CGA.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con sentenza n. 344/2018, pubblicata il 7 giugno 2018, ha accolto il ricorso presentato dall' ” di con Parte_3 CP_2 conseguente aggiudicazione della procedura aperta in argomento in favore del RTI Parknet s.r.l. -
Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l..
Con missiva dell'11 giugno 2018 indirizzata a tutte le O.O.S.S., all' Controparte_5
e all'impresa subentrante, l'impresa uscente preso atto
[...] Parte_2 dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell' ha provveduto ai sensi Controparte_1 degli artt. 24 e s.s. del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari e del d.lgs. 50/2016, ad avviare la procedura di cambio appalto nei confronti della suddetta aggiudicataria, fornendo alla stessa l'elenco dei nominativi, livello di inquadramento, codice fiscale e anzianità lavorativa del personale impiegato nell'appalto, nonché del monte ore di servizio previsti.
Nell'elenco del personale addetto ai servizi di vigilanza sono ricomprese n. 12 guardie giurate, tra cui il ricorrente.
Con verbale redatto presso la D.T.L. di in data 2 luglio 2018, è stato stabilito, in attuazione CP_2 della clausola sociale prevista nel CCNL sopra citato, il passaggio di n. 7 guardie giurate dalla alla , agli stessi patti e condizioni del contratto in essere. Parte_2 CP_1
La , a seguito della procedura di cambio appalto, ha proceduto all'assunzione di 5 guardie CP_1 particolari giurate e non del ricorrente.
A seguito dell'atto stragiudiziale di impugnativa della cessazione del rapporto di lavoro disposta dalla e di contestuale diffida nei confronti di all'assunzione del Parte_2 Controparte_1 ricorrente a tempo indeterminato a seguito della procedura di cambio appalto, la Parte_2 con nota GC/RV/319/2018 dell'1 agosto 2018 ha confermato di aver concordato il passaggio di 7 lavoratori tra cui alla società ed ha affermato di avere per tale motivo Parte_1 CP_1 comunicato al Centro per l'impiego la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con lo stesso.
La con la nota del 31 luglio 2018 ha riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente Controparte_1 all'assunzione a tempo indeterminato a seguito della procedura di cambio appalto, ma ha manifestato nel contempo la propria contrarietà alla assunzione per “ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, nonché di carattere soggettivo”, affermando la sussistenza di profili di grave incompatibilità oggettiva e soggettiva che impediscono l'armonizzazione dello stesso con l'organizzazione imprenditoriale della . CP_1
In particolare, l'impresa subentrante ha motivato il rifiuto di assumere il affermando che: “Sotto Pt_1 il profilo oggettivo la società scrivente ritiene non utile l'integrazione del soggetto per lo svolgimento del servizio, mentre sotto il profilo soggettivo, il sig. dal subentro della scrivente società nel Pt_1 servizio, si è subito distinto per gravi condotte denotanti un atteggiamento minaccioso e litigioso. Ciò determina l'insussistenza di quel profilo di fiducia che deve reggere e accompagnare in via preliminare, la costituzione di un rapporto di lavoro”.
Tanto precisato in ordine ai fatti di causa, occorre rilevare che gli artt. 24 e ss. del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari provvedono a regolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 50 del d.lgs.
50/2016, la procedura di cambio appalto ai fini del mantenimento dei livelli di occupazione e altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate.
In particolare l'art. 27 del suindicato CCNL (Modalità di attuazione della procedura) prevede:
“L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68. […] Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo al CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro…”.
Nel caso di specie l'impresa subentrante nell'appalto per la gestione delle aree sosta, guardiania Parte armata, servizio di bus navetta, reception ed altri servizi accessori presso l' “Policlinico G.
Martino, a seguito della sentenza del CGA n. 334/2018 è Controparte_1
La stessa è subentrata nell'appalto a e non, contrariamente a quanto Parte_2 sostenuto dalla resistente, a CP_3
Quest'ultima infatti è stata provvisoriamente affidataria del servizio dal febbraio al luglio 2018 in forza della deliberazione 28 febbraio 2018, n. 315 dell' che, nelle more Parte_3 della definizione del giudizio di appello, ha disposto l'affidamento del servizio all' CP_3
– con la condizione risolutiva espressa in caso di esito negativo per quest'ultimo del Parte_4 giudizio pendente dinanzi al CGA.
La sentenza n. 344/2018 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha riformato la sentenza del Tar n. 2952/2017, che aveva annullato l'aggiudicazione disposta dall' in favore dell' di Privata Parte_3 Controparte_4 CP_4
Europolice s.r.l..
La stessa ha stabilito espressamente al punto 9 che: “…dalla riforma della sentenza discende, quale effetto espansivo cd. esterno (art. 336 c.p.c.), l'inefficacia dei provvedimenti e degli atti da essa dipendenti, in forza dei quali il servizio risulta essere stato sinora eseguito provvisoriamente da
. CP_3
Da ciò deriva che nell'appalto in oggetto all'impresa uscente ( è subentrata, senza Parte_2 soluzione di continuità, poiché per effetto della riforma della sentenza di primo Controparte_1 grado sono divenuti inefficaci tutti gli atti precedentemente posti in essere in forza dei quali CP_3
aveva assunto provvisoriamente la gestione del servizio.
[...]
A riprova di ciò, con la missiva sopra citata dell'11 giugno 2018, l'impresa uscente
[...]
preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell' Parte_2 Controparte_1 ha provveduto ai sensi dell'art. 25 del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari e d.lgs. 50/2016, ad avviare la procedura di cambio appalto nei confronti della suddetta aggiudicataria, fornendo alla stessa l'elenco dei nominativi, livello di inquadramento, codice fiscale e anzianità lavorativa del personale impiegato nell'appalto, nonché del monte ore di servizio previsti, includendo il ricorrente nell'elenco.
Successivamente alla presenza delle O.O.S.S. è stato redatto presso la Direzione Territoriale del lavoro il verbale di cambio appalto tra ed in cui Parte_2 Controparte_1 quest'ultima si è impegnata ad assumere 7 guardie particolari giurate in attuazione di quanto disposto dagli artt. 24 e ss. del CCNL vigente.
Al fine di escludere che il cambio appalto sia avvenuto tra e non Parte_2 Controparte_1 rileva il fatto che con lettera del 12 luglio 2018 abbia provveduto ad avviare a sua volta la CP_3 procedura di cambio appalto nei confronti di ciò costituisce infatti inevitabile Controparte_1 conseguenza del disposto della sentenza del CGA, che riformando la sentenza di primo grado, ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in capo ad con conseguente inefficacia CP_1 degli atti in forza dei quali il servizio era stato temporaneamente affidato a e obbligo di CP_3 assorbimento da parte dell'impresa subentrante del personale impiegato da nell'appalto in CP_3 questione.
Posto che va qualificata come impresa subentrante nell'appalto, va ritenuta la Controparte_1 sussistenza del diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di quale guardia particolare giurata CP_1
Ciò in applicazione degli artt. 24 e s.s. del CCNL vigente, che prevedono la c.d. clausola sociale a tutela della salvaguardia dell'occupazione per l'ipotesi di cambio appalto, in base alla quale l'impresa subentrante nell'appalto è obbligata ad assumere con passaggio diretto ed immediato, il personale precedentemente impiegato nel servizio e a parità di condizioni, mantenendo l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nei limiti indicati dall'art. 111 del suddetto CCNL.
Con riferimento all'interpretazione della clausola sociale, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Nelle gare pubbliche la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto;
la suddetta clausola deve quindi essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente;
l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali, ma la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.” (ex multis
Cons. Stato sentenza n. 2078/2017).
L'impresa subentrante nell'appalto può, quindi, rifiutarsi di assumere il lavoratore proveniente dall'impresa uscente, ma deve provare la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che impediscono l'inserimento dello stesso nell'organigramma aziendale.
La resistente, nel caso di specie, si è invece limitata a sostenere una generica incompatibilità dell'assunzione del con l'organizzazione aziendale, senza dare prova dell'impossibilità di Pt_1 inserire lo stesso nel proprio organigramma e adducendo, altresì, ragioni di carattere soggettivo che non rientrano nella sfera di discrezionalità dell'impresa subentrante nell'assunzione dei dipendenti dell'impresa uscente, ma potrebbero essere al più oggetto di contestazione disciplinare ex art. 7 legge n. 604/1966.
È, altresì, irrilevante, al fine di escludere il diritto all'assunzione del ricorrente, la mancata menzione dello stesso nel verbale di cambio appalto stipulato presso la DTL di essendo il CP_2 Pt_1 indicato nell'elenco dei 12 lavoratori della addetti al servizio di vigilanza inviato alla Parte_2
ai fini di dare avvio alla procedura di cambio appalto in conformità all'art. 25 del CCNL, CP_1
e richiamato dallo stesso verbale.
In ragione di quanto esposto, va, dunque, affermato il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze di con contratto full time a tempo indeterminato, con la qualifica di Controparte_1 guardia particolare giurata livello 4 del CCNL di categoria e con riconoscimento di anzianità giuridica ed economica dal 14 novembre 2009, presso la sede di nei servizi di guardiania svolti presso CP_2
l' di Parte_3 CP_2
5.- Parte ricorrente agisce, inoltre, al fine di ottenere la condanna della al pagamento Controparte_1 di ogni retribuzione dovuta a far data dal 15 luglio 2018 e comunque dalla data di messa in mora con offerta della prestazione lavorativa (27 luglio 2018), sino alla data di effettiva ripresa del servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Dagli atti di causa risulta che con la Deliberazione n. 1083 del Commissario dell'AOU Policlinico G.
Martino del 10 luglio 2018, prodotta dalla stessa parte resistente, veniva così disposto: “Art.
3 - in esecuzione della sentenza del CGA n. 334/2018, confermare l'aggiudicazione definitiva, già disposta con delibera n. n. 1081 del 14 luglio 2017, ed autorizzare conseguentemente l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta (circa n.
1.200 posti auto complessivi), guardiania armata, servizio di bus-navetta, reception ed altri servizi accessori da svolgersi all'interno dell' per Pt_3 dodici mesi con facoltà di rinnovo per un massimo di ulteriori dodici mesi, a favore del R.T.I. costituendo mandataria - Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l. Controparte_6 mandante, che ha offerto l'importo di €136.000,00 con la percentuale a rialzo del 172% calcolata sull'importo fissato a base d'asta di € 50.000,00; Art.
4 - per l'effetto autorizzare l'avvio del servizio entro il 13 luglio 2018, Art. 5 – dichiarare la cessazione degli effetti della delibera n.315 del 28 febbraio 2018, con decorrenza dalla data di immissione in servizio del RTI Parknet s.r.l. - Istituto di
Vigilanza Privata Europolice s.r.l.”.
Iniltre, come risulta dalle dichiarazioni in atti, emerge che la ha avviato Pt_5 Controparte_1 il servizio nel mese di luglio 2018, procedendo alle assunzioni, e, tenuto conto della risoluzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la in data 18 luglio 2018, come Parte_2 risultante dall'estratto contributivo, il diritto all'assunzione del ricorrente alle dipendenze della va riconosciuto dal 19 luglio 2018. Controparte_1
Dal riconoscimento del diritto all'assunzione, pertanto, discende, altresì, il diritto del ricorrente, a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse stato assunto tempestivamente.
6.- In ordine all'aliunde perceptum, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente dal 4 agosto 2018 al 15 settembre 2019 ha percepito la somma di € 23666,67 a titolo di indennità Naspi.
A giudizio di questo decidente, tale somma non va detratta dalla somma spettante a titolo risarcitorio;
al riguardo si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione condiviso da questo decidente secondo “non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass.
9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18)” (Cass. civ., sez. VI, 5.3.2020, n. 6369; Trib Messina,
Sez. Lav., n. 201/2024).
Il ricorrente ha quindi diritto, a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle retribuzioni che gli sarebbero spettate durante il periodo in cui si è protratta l'inadempienza del datore di lavoro e fino alla data dell'effettiva presa di servizio, ossia alle retribuzioni dovute e non corrisposte a far data dal
19 luglio 2018 fino alla data di effettiva ripresa del servizio (14 ottobre 2019). 7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali, anche relative alla fase cautelare, vengono poste a carico di parte resistente e liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) ordina ad di assumere alle proprie dipendenze di con Controparte_1 Parte_1 contratto a tempo indeterminato e con riconoscimento di anzianità giuridica ed economica dal
14 novembre 2009, con la qualifica di Guardia particolare Giurata addetta all'appalto per i servizi di guardiania svolto presso l' di Parte_3 CP_2
2) condanna, altresì, la resistente al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente, delle retribuzioni non corrisposte dal 19 luglio 2018 fino alla data di effettiva ripresa del servizio,
14 ottobre 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del ricorrente, che liquida per il presente giudizio in euro 9257,00 per onorario oltre iva cpa e rimborso spese generali e per la complessiva fase cautelare in euro 4780,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe
Tribulato.
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NG, ha pronunciato, in esito all' udienza del 17 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4748/2018
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tribulato, giusta procura in atti;
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Marco Cuttone e Mario Di Mulo, giusta procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Cambio appalto e diritto di assunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3 ottobre 2018, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva: Parte_1
- di essere stato dipendente a tempo indeterminato full-time della con Parte_2 decorrenza giuridica ed economica 14 novembre 2009, stabilmente utilizzato da tale data presso i servizi di guardiania appaltati dall' ; Controparte_2
- nel 2018, a seguito di procedura di cambio appalto, era stato assegnato alla tenuta Controparte_1 ad assumere, per passaggio diretto, tutto il personale proveniente dalla precedente gestione in considerazione del fatto che l'appalto era migliorativo rispetto alle condizioni pregresse;
- con verbale redatto presso la D.T.L. di in data 2 luglio 2018 la si era CP_2 Controparte_1 obbligata ad assumere n. 7 guardie particolari giurate tra cui egli stesso, ai medesimi patti ed alle medesime condizioni del contratto in essere (nel rispetto delle procedure regolamentate dagli artt. 24,
25, 26 e 27 del CCNL degli istituti di vigilanza privata);
- tra il personale che doveva essere assunto a tempo indeterminato, rectius, che doveva transitare senza soluzione di continuità (passaggio diretto) alle dipendenze della vi era anche Controparte_1 egli ricorrente, come provato anche dalla nota n. prot. GC7rv/319/2018 dell'1 agosto 2018 della nella quale la società cessante la gestione dell'appalto, confermava di Parte_2 avere concordato il passaggio alla di n. 7 lavoratori tra cui egli e conseguentemente Controparte_1 di avere comunicato al centro per l'impiego la risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro;
- la a seguito della procedura di cambio appalto, aveva provveduto ad assumere n. Controparte_1
5 PG e non egli che risultava disoccupato a far data dal 15 luglio 2018;
- a seguito dell'atto stragiudiziale notificato in data 27 luglio 2018, la con la nota del Controparte_1
31 luglio 2018 aveva riconosciuto il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato a seguito della procedura di cambio appalto, ma aveva manifestato nel contempo la propria contrarietà alla assunzione per “ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, nonché di carattere soggettivo”, evidenziando in particolare “Sotto il profilo oggettivo la società scrivente ritiene non utile l'integrazione del soggetto per lo svolgimento del servizio, mentre sotto il profilo soggettivo, il sig. dal subentro della scrivente società nel servizio, si è subito distinto per gravi condotte Pt_1 denotanti un atteggiamento minaccioso e litigioso. Ciò determina l'insussistenza di quel profilo di fiducia che deve reggere e accompagnare in via preliminare, la costituzione di un rapporto di lavoro”;
- pur se non specificato espressamente nella missiva, per la sarebbe stato ostativo Controparte_1 alla assunzione il comportamento da egli posto in essere nella giornata di sabato 14 luglio 2018, data in cui avrebbe avuto un diverbio verbale con altro dipendente, il sig. , per questioni Persona_1
(smarrimento chiavi) relative a quest'ultimo e la sig.ra , sorella dell'odierno ricorrente Persona_2 ed a sua volta dipendente della Controparte_1
- la aveva negato il diritto alla assunzione senza sentire la sua posizione e senza Controparte_1 dargli la possibilità di riscontrare a propria difesa una eventuale contestazione mai pervenuta;
- a seguito del verbale del 2 luglio 2018, la società aveva assunto in data 20 luglio 2018 n. 5 guardie particolari giurate, tutti colleghi dell'istante in servizio presso la Parte_2 rifiutandosi ad oggi di assumerlo.
Tutto ciò premesso, rilevava che il suo diritto soggettivo alla assunzione per passaggio diretto dalla alla a seguito del cambio appalto dei servizi di guardiania Parte_2 Controparte_1 svolti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, era sancito negli artt. 24, 25, 26 e 27 del CCNL di categoria (vigilanza privata) nonché nel verbale all'uopo redatto presso la DTL di dove la società vincitrice dell'appalto dei servizi di guardiania, odierna CP_2 resistente, si era obbligata ad assumere n. 7 guardie particolari giurate provenienti dalla precedente gestione, tra cui egli stesso.
Evidenziava che la società resistente, anche in ipotesi di sussistenza di ragioni soggettive impeditive alla prosecuzione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto comunque provvedere alla sua assunzione e previa eventuale sospensione cautelare dal servizio (art. 102 del CCNL) avviare la procedura per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per le ipotesi disciplinate dall'art. 101 del CCNL di settore, previa applicazione delle garanzie procedurali previste all'art. 7, l. 300/70 mentre invece la l'aveva valutato inidoneo a ricoprire l'incarico, rectius, a proseguire nelle mansioni Controparte_1 svolte sin dal 14 novembre 2009, senza peraltro essere destinatario di alcun provvedimento disciplinare.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dalla con contratto full-time, qualifica di guardia Controparte_1 particolare giurata, livello 4 del CCNL di categoria, con decorrenza giuridica ed economica 14 novembre 2009 (pari condizioni del contratto in essere con la , presso la Parte_2 sede di nei servizi di guardiania svolti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria CP_2
Policlinico ET Martino di e che venisse ordinata alla la immediata CP_2 Controparte_1 ripresa del servizio alle condizioni indicate, nonché la condanna della al pagamento Controparte_1 di ogni retribuzione dovuta a far data dal 15 luglio 2018, e comunque dalla data di messa in mora con offerta della prestazione lavorativa (27 luglio 2018), sino alla data di effettiva ripresa del servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- La in persona del legale rappresentante pro tempore, costituendosi in giudizio, CP_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e di legittimazione passiva di essa società.
Contestava, poi, nel merito la fondatezza del ricorso e ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito delle di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, si condividono le argomentazioni di cui all'ordinanza collegiale del 5 settembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 3463/2019 R.G. e che si richiamano.
Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di all'assunzione a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze della con contratto full-time, qualifica di guardia Controparte_1 particolare giurata, con decorrenza giuridica ed economica 14 novembre 2009, alle stesse condizioni del contratto in essere con la presso la sede di nei servizi di Parte_2 CP_2 guardiania svolti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ET Martino di Messina. L'A.O.U. Policlinico G. Martino di nel 2009 ha indetto una procedura aperta per CP_2
l'affidamento dei servizi di sosta, bus vigilanza, rimozione forzata e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata.
Il servizio è stato affidato a per una periodo di sette anni. Parte_2
L , alla scadenza del precedente appalto, con delibera 12 Parte_3 aprile 2017, n. 546, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione delle aree sosta, guardiania armata, servizio di bus navetta, reception ed altri servizi accessori da svolgersi all'interno dell' per dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori Parte_3 dodici mesi.
Alla procedura aperta di gara hanno partecipato due concorrenti: l' e Controparte_3
l' Controparte_4 Controparte_1
Il servizio è stato affidato all'Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l. per un importo di euro
136.000,00 per dodici mesi.
L ha presentato ricorso avverso l'aggiudicazione disposta. Controparte_3 CP_3
anche a causa del ricorso presentato, non ha preso servizio, poiché l'AOU Controparte_1
“Policlinico – G. Martino” di ha disposto una proroga in favore di CP_2 Parte_2
Il TAR Catania, con sentenza n. 2952/2017, ha accolto il ricorso proposto dall' Parte_4 con conseguente annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore dell'
[...] [...]
Controparte_4 Controparte_1
Parte
L “Policlinico – G. Martino” di ha proposto appello avverso la citata sentenza CP_2 dinnanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.
L'AOU – G. Martino” di nelle more della definizione del procedimento CP_2 CP_2
d'appello, con deliberazione 28 febbraio 2018, n. 315, ha disposto l'affidamento del servizio all'
[...]
con la condizione risolutiva espressa in caso di esito negativo per CP_3 Parte_4 quest'ultimo del giudizio pendente dinanzi al CGA.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con sentenza n. 344/2018, pubblicata il 7 giugno 2018, ha accolto il ricorso presentato dall' ” di con Parte_3 CP_2 conseguente aggiudicazione della procedura aperta in argomento in favore del RTI Parknet s.r.l. -
Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l..
Con missiva dell'11 giugno 2018 indirizzata a tutte le O.O.S.S., all' Controparte_5
e all'impresa subentrante, l'impresa uscente preso atto
[...] Parte_2 dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell' ha provveduto ai sensi Controparte_1 degli artt. 24 e s.s. del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari e del d.lgs. 50/2016, ad avviare la procedura di cambio appalto nei confronti della suddetta aggiudicataria, fornendo alla stessa l'elenco dei nominativi, livello di inquadramento, codice fiscale e anzianità lavorativa del personale impiegato nell'appalto, nonché del monte ore di servizio previsti.
Nell'elenco del personale addetto ai servizi di vigilanza sono ricomprese n. 12 guardie giurate, tra cui il ricorrente.
Con verbale redatto presso la D.T.L. di in data 2 luglio 2018, è stato stabilito, in attuazione CP_2 della clausola sociale prevista nel CCNL sopra citato, il passaggio di n. 7 guardie giurate dalla alla , agli stessi patti e condizioni del contratto in essere. Parte_2 CP_1
La , a seguito della procedura di cambio appalto, ha proceduto all'assunzione di 5 guardie CP_1 particolari giurate e non del ricorrente.
A seguito dell'atto stragiudiziale di impugnativa della cessazione del rapporto di lavoro disposta dalla e di contestuale diffida nei confronti di all'assunzione del Parte_2 Controparte_1 ricorrente a tempo indeterminato a seguito della procedura di cambio appalto, la Parte_2 con nota GC/RV/319/2018 dell'1 agosto 2018 ha confermato di aver concordato il passaggio di 7 lavoratori tra cui alla società ed ha affermato di avere per tale motivo Parte_1 CP_1 comunicato al Centro per l'impiego la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con lo stesso.
La con la nota del 31 luglio 2018 ha riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente Controparte_1 all'assunzione a tempo indeterminato a seguito della procedura di cambio appalto, ma ha manifestato nel contempo la propria contrarietà alla assunzione per “ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, nonché di carattere soggettivo”, affermando la sussistenza di profili di grave incompatibilità oggettiva e soggettiva che impediscono l'armonizzazione dello stesso con l'organizzazione imprenditoriale della . CP_1
In particolare, l'impresa subentrante ha motivato il rifiuto di assumere il affermando che: “Sotto Pt_1 il profilo oggettivo la società scrivente ritiene non utile l'integrazione del soggetto per lo svolgimento del servizio, mentre sotto il profilo soggettivo, il sig. dal subentro della scrivente società nel Pt_1 servizio, si è subito distinto per gravi condotte denotanti un atteggiamento minaccioso e litigioso. Ciò determina l'insussistenza di quel profilo di fiducia che deve reggere e accompagnare in via preliminare, la costituzione di un rapporto di lavoro”.
Tanto precisato in ordine ai fatti di causa, occorre rilevare che gli artt. 24 e ss. del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari provvedono a regolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 50 del d.lgs.
50/2016, la procedura di cambio appalto ai fini del mantenimento dei livelli di occupazione e altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate.
In particolare l'art. 27 del suindicato CCNL (Modalità di attuazione della procedura) prevede:
“L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68. […] Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo al CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro…”.
Nel caso di specie l'impresa subentrante nell'appalto per la gestione delle aree sosta, guardiania Parte armata, servizio di bus navetta, reception ed altri servizi accessori presso l' “Policlinico G.
Martino, a seguito della sentenza del CGA n. 334/2018 è Controparte_1
La stessa è subentrata nell'appalto a e non, contrariamente a quanto Parte_2 sostenuto dalla resistente, a CP_3
Quest'ultima infatti è stata provvisoriamente affidataria del servizio dal febbraio al luglio 2018 in forza della deliberazione 28 febbraio 2018, n. 315 dell' che, nelle more Parte_3 della definizione del giudizio di appello, ha disposto l'affidamento del servizio all' CP_3
– con la condizione risolutiva espressa in caso di esito negativo per quest'ultimo del Parte_4 giudizio pendente dinanzi al CGA.
La sentenza n. 344/2018 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha riformato la sentenza del Tar n. 2952/2017, che aveva annullato l'aggiudicazione disposta dall' in favore dell' di Privata Parte_3 Controparte_4 CP_4
Europolice s.r.l..
La stessa ha stabilito espressamente al punto 9 che: “…dalla riforma della sentenza discende, quale effetto espansivo cd. esterno (art. 336 c.p.c.), l'inefficacia dei provvedimenti e degli atti da essa dipendenti, in forza dei quali il servizio risulta essere stato sinora eseguito provvisoriamente da
. CP_3
Da ciò deriva che nell'appalto in oggetto all'impresa uscente ( è subentrata, senza Parte_2 soluzione di continuità, poiché per effetto della riforma della sentenza di primo Controparte_1 grado sono divenuti inefficaci tutti gli atti precedentemente posti in essere in forza dei quali CP_3
aveva assunto provvisoriamente la gestione del servizio.
[...]
A riprova di ciò, con la missiva sopra citata dell'11 giugno 2018, l'impresa uscente
[...]
preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell' Parte_2 Controparte_1 ha provveduto ai sensi dell'art. 25 del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari e d.lgs. 50/2016, ad avviare la procedura di cambio appalto nei confronti della suddetta aggiudicataria, fornendo alla stessa l'elenco dei nominativi, livello di inquadramento, codice fiscale e anzianità lavorativa del personale impiegato nell'appalto, nonché del monte ore di servizio previsti, includendo il ricorrente nell'elenco.
Successivamente alla presenza delle O.O.S.S. è stato redatto presso la Direzione Territoriale del lavoro il verbale di cambio appalto tra ed in cui Parte_2 Controparte_1 quest'ultima si è impegnata ad assumere 7 guardie particolari giurate in attuazione di quanto disposto dagli artt. 24 e ss. del CCNL vigente.
Al fine di escludere che il cambio appalto sia avvenuto tra e non Parte_2 Controparte_1 rileva il fatto che con lettera del 12 luglio 2018 abbia provveduto ad avviare a sua volta la CP_3 procedura di cambio appalto nei confronti di ciò costituisce infatti inevitabile Controparte_1 conseguenza del disposto della sentenza del CGA, che riformando la sentenza di primo grado, ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in capo ad con conseguente inefficacia CP_1 degli atti in forza dei quali il servizio era stato temporaneamente affidato a e obbligo di CP_3 assorbimento da parte dell'impresa subentrante del personale impiegato da nell'appalto in CP_3 questione.
Posto che va qualificata come impresa subentrante nell'appalto, va ritenuta la Controparte_1 sussistenza del diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di quale guardia particolare giurata CP_1
Ciò in applicazione degli artt. 24 e s.s. del CCNL vigente, che prevedono la c.d. clausola sociale a tutela della salvaguardia dell'occupazione per l'ipotesi di cambio appalto, in base alla quale l'impresa subentrante nell'appalto è obbligata ad assumere con passaggio diretto ed immediato, il personale precedentemente impiegato nel servizio e a parità di condizioni, mantenendo l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nei limiti indicati dall'art. 111 del suddetto CCNL.
Con riferimento all'interpretazione della clausola sociale, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Nelle gare pubbliche la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto;
la suddetta clausola deve quindi essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente;
l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali, ma la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.” (ex multis
Cons. Stato sentenza n. 2078/2017).
L'impresa subentrante nell'appalto può, quindi, rifiutarsi di assumere il lavoratore proveniente dall'impresa uscente, ma deve provare la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che impediscono l'inserimento dello stesso nell'organigramma aziendale.
La resistente, nel caso di specie, si è invece limitata a sostenere una generica incompatibilità dell'assunzione del con l'organizzazione aziendale, senza dare prova dell'impossibilità di Pt_1 inserire lo stesso nel proprio organigramma e adducendo, altresì, ragioni di carattere soggettivo che non rientrano nella sfera di discrezionalità dell'impresa subentrante nell'assunzione dei dipendenti dell'impresa uscente, ma potrebbero essere al più oggetto di contestazione disciplinare ex art. 7 legge n. 604/1966.
È, altresì, irrilevante, al fine di escludere il diritto all'assunzione del ricorrente, la mancata menzione dello stesso nel verbale di cambio appalto stipulato presso la DTL di essendo il CP_2 Pt_1 indicato nell'elenco dei 12 lavoratori della addetti al servizio di vigilanza inviato alla Parte_2
ai fini di dare avvio alla procedura di cambio appalto in conformità all'art. 25 del CCNL, CP_1
e richiamato dallo stesso verbale.
In ragione di quanto esposto, va, dunque, affermato il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze di con contratto full time a tempo indeterminato, con la qualifica di Controparte_1 guardia particolare giurata livello 4 del CCNL di categoria e con riconoscimento di anzianità giuridica ed economica dal 14 novembre 2009, presso la sede di nei servizi di guardiania svolti presso CP_2
l' di Parte_3 CP_2
5.- Parte ricorrente agisce, inoltre, al fine di ottenere la condanna della al pagamento Controparte_1 di ogni retribuzione dovuta a far data dal 15 luglio 2018 e comunque dalla data di messa in mora con offerta della prestazione lavorativa (27 luglio 2018), sino alla data di effettiva ripresa del servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Dagli atti di causa risulta che con la Deliberazione n. 1083 del Commissario dell'AOU Policlinico G.
Martino del 10 luglio 2018, prodotta dalla stessa parte resistente, veniva così disposto: “Art.
3 - in esecuzione della sentenza del CGA n. 334/2018, confermare l'aggiudicazione definitiva, già disposta con delibera n. n. 1081 del 14 luglio 2017, ed autorizzare conseguentemente l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta (circa n.
1.200 posti auto complessivi), guardiania armata, servizio di bus-navetta, reception ed altri servizi accessori da svolgersi all'interno dell' per Pt_3 dodici mesi con facoltà di rinnovo per un massimo di ulteriori dodici mesi, a favore del R.T.I. costituendo mandataria - Istituto di Vigilanza Privata Europolice s.r.l. Controparte_6 mandante, che ha offerto l'importo di €136.000,00 con la percentuale a rialzo del 172% calcolata sull'importo fissato a base d'asta di € 50.000,00; Art.
4 - per l'effetto autorizzare l'avvio del servizio entro il 13 luglio 2018, Art. 5 – dichiarare la cessazione degli effetti della delibera n.315 del 28 febbraio 2018, con decorrenza dalla data di immissione in servizio del RTI Parknet s.r.l. - Istituto di
Vigilanza Privata Europolice s.r.l.”.
Iniltre, come risulta dalle dichiarazioni in atti, emerge che la ha avviato Pt_5 Controparte_1 il servizio nel mese di luglio 2018, procedendo alle assunzioni, e, tenuto conto della risoluzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la in data 18 luglio 2018, come Parte_2 risultante dall'estratto contributivo, il diritto all'assunzione del ricorrente alle dipendenze della va riconosciuto dal 19 luglio 2018. Controparte_1
Dal riconoscimento del diritto all'assunzione, pertanto, discende, altresì, il diritto del ricorrente, a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse stato assunto tempestivamente.
6.- In ordine all'aliunde perceptum, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente dal 4 agosto 2018 al 15 settembre 2019 ha percepito la somma di € 23666,67 a titolo di indennità Naspi.
A giudizio di questo decidente, tale somma non va detratta dalla somma spettante a titolo risarcitorio;
al riguardo si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione condiviso da questo decidente secondo “non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass.
9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18)” (Cass. civ., sez. VI, 5.3.2020, n. 6369; Trib Messina,
Sez. Lav., n. 201/2024).
Il ricorrente ha quindi diritto, a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle retribuzioni che gli sarebbero spettate durante il periodo in cui si è protratta l'inadempienza del datore di lavoro e fino alla data dell'effettiva presa di servizio, ossia alle retribuzioni dovute e non corrisposte a far data dal
19 luglio 2018 fino alla data di effettiva ripresa del servizio (14 ottobre 2019). 7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali, anche relative alla fase cautelare, vengono poste a carico di parte resistente e liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) ordina ad di assumere alle proprie dipendenze di con Controparte_1 Parte_1 contratto a tempo indeterminato e con riconoscimento di anzianità giuridica ed economica dal
14 novembre 2009, con la qualifica di Guardia particolare Giurata addetta all'appalto per i servizi di guardiania svolto presso l' di Parte_3 CP_2
2) condanna, altresì, la resistente al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente, delle retribuzioni non corrisposte dal 19 luglio 2018 fino alla data di effettiva ripresa del servizio,
14 ottobre 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del ricorrente, che liquida per il presente giudizio in euro 9257,00 per onorario oltre iva cpa e rimborso spese generali e per la complessiva fase cautelare in euro 4780,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe
Tribulato.
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NG