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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8927 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 18669 dell'anno 2020 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Beltrani e Alessandra Le- Parte_1 vito Negrini
- parte opponente - nei confronti di in persona del Presidente della Giunta Regionale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Santina Cucco e Alessandro Gianelli
- parte opposta -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 ss. L. 689/1981 relative a s.a.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 01.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – In data 25.02.2020 notificava a ingiunzione di Controparte_1 Parte_1 pagamento, relativa alla sentenza n. 397/2018 emessa dalla Corte dei conti – Seconda
Sezione Centrale D'Appello, per un importo complessivo di euro 15.091,48 a titolo di danno erariale, rivalutazione e interessi e spese di notifica.
1 Avverso tale ingiunzione la proponeva opposizione chiedendone in via cautela- Pt_1 re la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito, la declaratoria di nullità o l'annullamento e, in ogni caso, la revoca per insussistenza del credito azionato.
Costituitasi in giudizio, invocava il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva infine rinviata all'udienza del 01.07.2025 e ivi trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – L'ingiunzione opposta trae origine dalla sentenza resa nell'ambito del giudizio di responsabilità erariale promosso nei confronti di per spese da lei soste- Parte_1 nute in qualità di consigliere del gruppo “Lega Lombarda – Lega Nord Padania” nel periodo 2008-2010, spese ritenute estranee al mandato consiliare.
Con sentenza del 16.06.2016 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Lombardia condannava la al pagamento della somma di euro 8.455,29, CP_1 Pt_1 oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Il gravame interposto dalla avverso la suddetta decisione veniva respinto dalla Pt_1
Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti con sentenza pubbli- cata il 26.06.2018 che, peraltro, accoglieva parzialmente l'impugnazione del Procura- tore regionale, rideterminando le somme dovute dalla in euro 13.528,32, oltre Pt_1 accessori.
Definito il giudizio di appello, la Procura generale della Corte dei conti presso la Se- zione giurisdizionale per la Lombardia notificava a la sentenza in Controparte_1 forma esecutiva, ai sensi degli artt. 213 ss. del d.lgs. 174/2016. L'Amministrazione regionale si attivava quindi per il recupero della somma liquidata in suo favore, notifi- cando alla l'ingiunzione di pagamento qui opposta. Pt_1
Nelle more, con ordinanza n. 19171 del 15.09.2020 le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiaravano inammissibile il ricorso proposto da avverso la Parte_1 sentenza del giudice contabile d'appello, che pertanto passava in giudicato (all. 1 fasc. opposta).
3. – Così ricostruita la vicenda che fa da sfondo al presente giudizio, vanno ora esa- minate le varie questioni poste all'esame del Tribunale.
2 3.1. – In primo luogo, deve essere disattesa l'istanza con cui l'opponente chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La difesa della ha affermato (pag. 3 della comparsa conclusionale) che Pt_1 quest'ultima avrebbe già provveduto a rateizzare e a pagare regolarmente l'importo ingiunto, corrispondendo l'intera somma richiesta. Al fine di provare la circostanza ha quindi prodotto il piano di rateizzazione.
L'allegazione di parte opponente è stata tuttavia contestata dall'opposta la quale, da un lato, ha replicato che il debito non è stato affatto estinto e, dall'altro, ha eccepito l'inammissibilità del nuovo documento in quanto tardivo.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, po- tendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pro- nuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determi- nare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire (cfr., tra molte, Cass. n.
1043/2024, Cass. n. 21757/2021 e Cass. n. 11962/2005).
Esclusa nella fattispecie la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere, stante la posizione contraria espressa dall'amministrazione regionale, occorre verifica- re se la pretesa azionata con l'ingiunzione sia venuta meno per effetto di pagamenti sopravvenuti.
A tale domanda il Tribunale ritiene di dover dare risposta negativa, non essendo pro- vato il fatto estintivo eccepito dall'opponente.
In primo luogo, il documento che dovrebbe dimostrare tale assunto risale al luglio
2022 ma è stato prodotto per la prima volta il 30.09.2025 con la comparsa conclusio- nale, senza che il deposito sia stato preceduto da formale istanza di rimessione in termini avanzata alla prima occasione utile successiva alla formazione del documento
3 stesso. Né la produzione può ritenersi tempestiva tenendo conto della scadenza dell'ultima rata di pagamento, fissata al 20.02.2025, poiché anche in tal caso la prima occasione utile sarebbe stata (quantomeno) l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.07.2025.
La produzione è pertanto inammissibile, in conformità al principio per cui la richiesta di rimessione in termini deve intervenire nella prima occasione utile successiva al ve- rificarsi del fatto nuovo sopravvenuto: l'istanza, tanto nella versione già prevista dall'art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone infatti la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da in- tendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessi- tà di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 29757/2019; Cass. n.
6102/2019; Cass. n. 23561/2011).
Ad ogni modo, e senza prescindere dal rilievo appena esposto, il documento prove- rebbe solamente l'ammissione della al beneficio della rateizzazione ma non an- Pt_1 che l'estinzione del debito, che discende piuttosto dall'effettivo pagamento secondo le tempistiche indicate nel piano;
pagamento che l'opponente non ha però in alcun modo documentato.
3.2. – Venendo al merito, occorre rammentare che, in sede di opposizione a ingiun- zione di pagamento ex r.d. n. 639/1910, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa creditoria in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dal creditore e contrastati dal soggetto ingiunto.
L'ingiunzione in esame, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, ha infatti conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pre- tesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta sicché, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chie- da la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato (Cass. n. 22792/2011).
4 Nel caso di specie ha allegato un credito verso di Controparte_1 Parte_1 euro 15.091,48 che trova titolo nella sentenza di condanna per responsabilità erariale pronunciata dal giudice contabile e ormai passata in giudicato (cfr. ordinanza delle
Sezioni Unite n. 19171 del 15.09.2020 sub all. 1 fasc. opposta).
L'esistenza di un titolo giudiziale per un importo corrispondente a quello azionato con l'ingiunzione, maggiorato di interessi e spese di notifica, non è peraltro contesta- ta dall'opponente, ragion per cui deve ritenersi pacifica.
Nell'atto di citazione la difesa di si è sostanzialmente limitata a ripro- Parte_1 porre – trascrivendone pedissequamente il contenuto – i motivi di ricorso per cassa- zione avverso la sentenza della Sezione centrale di appello della Corte dei conti, senza svolgere alcuna censura in ordine a eventuali profili di illegittimità formale dell'ingiunzione o di infondatezza della pretesa creditoria che ne costituisce il pre- supposto sostanziale.
L'opposizione, piuttosto, si concentra sulla mera “inopportunità” di emettere un'ingiunzione di pagamento senza attendere l'esito del giudizio di cassazione e senza considerare l'eventualità di una riforma della sentenza contabile in senso favorevole all'ingiunta.
Detti argomenti, tuttavia, non costituiscono validi motivi di opposizione ad una in- giunzione di pagamento, essendo privi dell'attitudine ad elidere la pretesa creditoria derivante da un titolo esecutivo giudiziale non caducato;
e tale conclusione vale ancor più dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione che ha reso in- controvertibile la spettanza del diritto azionato dalla CP_1
Qualunque discussione sul punto è perciò preclusa in questa sede.
3.3. – Inoltre, diversamente da quanto sostiene l'opponente, l'estinzione per prescri- zione del reato ascritto alla (dichiarata con sentenza della Corte di cassazione Pt_1 penale n. 11341/2023) e il conseguente venir meno del diritto al risarcimento del danno liquidato in sede penale a favore di non costituiscono un Controparte_1 fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla pretesa creditoria dedotta in questa sede.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'azione di responsabilità per danno erariale esercitata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dall'amministrazione danneggiata restano recipro-
5 camente indipendenti anche quando investano i medesimi fatti materiali, con la con- seguenza che il dipendente può essere convenuto in giudizio per entrambi i titoli, con il solo limite del cumulo del danno risarcibile.
La reciproca indipendenza e l'autonomia delle azioni “si giustificano in ragione della diver- sità degli interessi rispettivamente tutelati, che in un caso hanno carattere pubblico e generale, perché attengono al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse;
nell'altro restano circo- scritti all'amministrazione attrice, la quale agisce con finalità non sanzionatorie, bensì al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del danno subìto” (cfr. Cass. n. 17634/2024; negli stessi termini, anche in relazione alla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, Cass. S.U. n.
8634/2020 e Cass. S.U. n. 4883/2019; cfr. inoltre, sul concorso delle azioni, Cass.
S.U. n. 4871/2022).
Si tratta di principi recepiti e fatti propri anche dalla Corte costituzionale la quale, sul presupposto dell'autonomia e indipendenza delle azioni anche quando investano i medesimi fatti materiali, ha affermato che “un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l'esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile” (Corte Cost. 28 luglio 2022 n. 203).
Le vicende che riguardano l'azione risarcitoria civile non influiscono pertanto sulla autonoma e distinta azione di responsabilità per danno erariale, fermo il limite deri- vante dal divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie che “impone ovviamente di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede (contabile o civile a seconda della priorità che in concreto si riscontra fra le azioni)” e che può essere eventualmente fatto vale- re dal debitore anche in sede esecutiva (Cass. S.U. n. 4871/2022 cit. che rinvia a Cass.
n. 14632/2015 e a Cass. n. 32929/2018).
Dall'autonomia e indipendenza delle azioni discende altresì l'infondatezza del richia- mo al principio del ne bis in idem compiuto dall'opponente con la seconda memoria istruttoria (pag. 2) e in comparsa conclusionale (pag. 4), essendo già stato ripetuta- mente escluso che detto principio possa venire in rilievo rispetto al rapporto fra le azioni delle quali qui si discute (cfr. Cass. n. 17634/2024 cit. che sul punto richiama
Cass. S.U. n. 14230/2020, Cass. S.U. n. 16722/2020 e Cass. S.U. n. 32523/2023).
6 4. – Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere re- spinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo appli- cazione dei parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
5. – Va altresì disposta la condanna di ai sensi dell'art. 96, terzo com- Parte_1 ma, c.p.c.
Come si è visto, l'opponente ha agito in giudizio sulla base di argomentazioni total- mente eccentriche rispetto al mezzo utilizzato e senza tener conto di principi conso- lidati in giurisprudenza, con i quali non si è minimamente confrontata. Così facendo, ella ha tenuto una condotta processuale temeraria, connotata da grave negligenza nel- la valutazione preventiva della fondatezza delle tesi esposte e delle ragioni fatte valere in giudizio.
Tale condotta risulta poi aggravata dalla allegazione, compiuta per la prima volta con la comparsa conclusionale, di una circostanza (i.e. la sopravvenuta estinzione del de- bito a seguito di rateizzazione) fondata su documentazione tardivamente prodotta e in ogni caso radicalmente inidonea a provare l'effettiva osservanza del piano di pa- gamento. Appare pertanto priva di riscontro – se non falsa, alla luce dei documenti prodotti da con la memoria di replica – sia l'affermazione secon- Controparte_1 do cui la avrebbe “provveduto a […] pagare regolarmente l'importo di cui all'ordinanza di Pt_1 ingiunzione oggi impugnata, corrispondendo l'intera somma richiesta”, sia l'affermazione secon- do cui “il piano ad oggi [cioè al 30.09.2025, n.d.r.] risulta regolarmente rispettato” (pag. 3 della conclusionale di parte opponente).
L'importo del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata va li- quidato in via equitativa in misura pari a quella delle spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigra- fe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pa- Parte_1 gamento notificata da in data 25 febbraio 2020; Controparte_1
b) condanna a rifondere a le spese del presen- Parte_1 Controparte_1 te giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetta- rio nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) condanna a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 5.077,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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