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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/11/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio ex art. 158 c.c. e 473 bis.49-51 cpc
[...]
nata il [...] a [...] e residente in [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Roberto Terenzio, presso C.F._1 il quale è elettivamente domiciliata
E nato a [...], il [...] e residente in [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Roberto Terenzio CodiceFiscale_2 presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04 febbraio 2025 i signori e premettendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Sersale (CZ) il 14 marzo 2010 (trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RI (CZ) al n. 2 parte II Serie B - anno 2010) e che da tale unione sono nati due figli, (31/08/2010) e Per_1 Per_2
(21/01/2013), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del
PM, il Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Via Milano n. 70, RI (CZ), è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi;
Pt_1
GENITORIALE CP_2
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la sig.ra , genitore collocatario;
Pt_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nel corso di ciascuna settimana, due pomeriggi a settimana, CP_1 dall'uscita da scuola sino alla sera e potrà tenerle con sé nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera, nonché tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e della sig.ra concordandone preventivamente giorni e modalità. Pt_1
I figli trascorreranno le festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua) ed il periodo delle ferie estive, secondo modalità che verranno di volta in volta concordate, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con i figli.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra ed entro la fine di ogni mese, l'assegno di € CP_1 Pt_1
200,00 (duecento/00) mensili per il mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6. Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa — purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Al fine di una corretta individuazione, le Parti faranno riferimento al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
7. Il sig. , trasferisce ai due figli per la quota del 50% cadauno, l'immobile sito nel Comune di RI CP_1
(CZ), distinto in catasto al foglio 17 -Part. 779 sub 4;
8. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene richiesto reciprocamente a titolo di mantenimento per il coniuge;
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
La sig.ra , nata il [...] a [...], C.F.: , e il sig. Parte_1 C.F._3 CP_1 nato a [...], il [...], C.F.: , entrambi residenti in [...]
Milano n. 70, volendo provvedere alla definizione di tutti loro rapporti patrimoniali ed economici, di comune accordo e per gli effetti dell'art. 1376 c.c. convengono quanto segue.
Il sig. trasferisce, in capo ai figli , nato il [...] in [...], e CP_1 Persona_3 Per_4
nato il [...] in [...], l'immobile per civile abitazione contraddistinto sito nel Comune di
[...]
RI (CZ), alla via Milano n. 70
L'immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di RI, al foglio 17 — Particella 779 sub 4,
Categoria A/3, classe 2, Vani 6,5, Rendita euro 238,34.
Le parti dichiarano, ex art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario.
La proprietà dell'immobile di cui sopra è pervenuta al sig. per atto di compravendita a rogito del Notaio CP_1
, del 12/01/2012, repertorio n. 154627. Persona_5
L'immobile oggetto del presente trasferimento è stato realizzato in base ed in conformità alla concessione edilizia presente nell'atto di compravendita del 11 gennaio 2011 rep. N. 154627 a rogito del Notaio dott Persona_5
Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ed eventuali servitù attive e passive, in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza.
Il sig. presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, e disponibilità e libertà di quanto viene CP_1 trasferito da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali”.
In allegato alle note per la trattazione scritta per l'udienza del 04/06/2025, i ricorrenti depositavano un accordo integrativo contenente le seguenti condizioni aggiuntive:
“Il sig. nell'impegnarsi a trasferire, in capo ai figli nato il [...] in [...]_3
VE (CZ), e nato il [...] in [...], l'immobile per civile abitazione sito nel Persona_4
Comune di RI (CZ) - riportato nel Catasto Fabbicati del Comune di RI, al foglio 17 – Particella 779 sub 4, Categoria A/3, classe 2, Vani 6,5, Rendita euro 238,34, mantiene il diritto di usufrutto dell'immobile a titolo gratuito. La sig.ra accetta e riconosce espressamente tale diritto”. Parte_1 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (Atto n. 2 Parte 2 Parte_1 CP_1
Serie B - anno 2010 - reg. Atti Matrimonio del Comune di RI);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sersale (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio ex art. 158 c.c. e 473 bis.49-51 cpc
[...]
nata il [...] a [...] e residente in [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Roberto Terenzio, presso C.F._1 il quale è elettivamente domiciliata
E nato a [...], il [...] e residente in [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Roberto Terenzio CodiceFiscale_2 presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04 febbraio 2025 i signori e premettendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Sersale (CZ) il 14 marzo 2010 (trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RI (CZ) al n. 2 parte II Serie B - anno 2010) e che da tale unione sono nati due figli, (31/08/2010) e Per_1 Per_2
(21/01/2013), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del
PM, il Tribunale si riservava la decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Via Milano n. 70, RI (CZ), è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi;
Pt_1
GENITORIALE CP_2
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la sig.ra , genitore collocatario;
Pt_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nel corso di ciascuna settimana, due pomeriggi a settimana, CP_1 dall'uscita da scuola sino alla sera e potrà tenerle con sé nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera, nonché tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e della sig.ra concordandone preventivamente giorni e modalità. Pt_1
I figli trascorreranno le festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua) ed il periodo delle ferie estive, secondo modalità che verranno di volta in volta concordate, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i genitori di trascorrere pari tempo con i figli.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra ed entro la fine di ogni mese, l'assegno di € CP_1 Pt_1
200,00 (duecento/00) mensili per il mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6. Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa — purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Al fine di una corretta individuazione, le Parti faranno riferimento al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
7. Il sig. , trasferisce ai due figli per la quota del 50% cadauno, l'immobile sito nel Comune di RI CP_1
(CZ), distinto in catasto al foglio 17 -Part. 779 sub 4;
8. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene richiesto reciprocamente a titolo di mantenimento per il coniuge;
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
La sig.ra , nata il [...] a [...], C.F.: , e il sig. Parte_1 C.F._3 CP_1 nato a [...], il [...], C.F.: , entrambi residenti in [...]
Milano n. 70, volendo provvedere alla definizione di tutti loro rapporti patrimoniali ed economici, di comune accordo e per gli effetti dell'art. 1376 c.c. convengono quanto segue.
Il sig. trasferisce, in capo ai figli , nato il [...] in [...], e CP_1 Persona_3 Per_4
nato il [...] in [...], l'immobile per civile abitazione contraddistinto sito nel Comune di
[...]
RI (CZ), alla via Milano n. 70
L'immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di RI, al foglio 17 — Particella 779 sub 4,
Categoria A/3, classe 2, Vani 6,5, Rendita euro 238,34.
Le parti dichiarano, ex art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario.
La proprietà dell'immobile di cui sopra è pervenuta al sig. per atto di compravendita a rogito del Notaio CP_1
, del 12/01/2012, repertorio n. 154627. Persona_5
L'immobile oggetto del presente trasferimento è stato realizzato in base ed in conformità alla concessione edilizia presente nell'atto di compravendita del 11 gennaio 2011 rep. N. 154627 a rogito del Notaio dott Persona_5
Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ed eventuali servitù attive e passive, in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza.
Il sig. presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, e disponibilità e libertà di quanto viene CP_1 trasferito da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali”.
In allegato alle note per la trattazione scritta per l'udienza del 04/06/2025, i ricorrenti depositavano un accordo integrativo contenente le seguenti condizioni aggiuntive:
“Il sig. nell'impegnarsi a trasferire, in capo ai figli nato il [...] in [...]_3
VE (CZ), e nato il [...] in [...], l'immobile per civile abitazione sito nel Persona_4
Comune di RI (CZ) - riportato nel Catasto Fabbicati del Comune di RI, al foglio 17 – Particella 779 sub 4, Categoria A/3, classe 2, Vani 6,5, Rendita euro 238,34, mantiene il diritto di usufrutto dell'immobile a titolo gratuito. La sig.ra accetta e riconosce espressamente tale diritto”. Parte_1 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (Atto n. 2 Parte 2 Parte_1 CP_1
Serie B - anno 2010 - reg. Atti Matrimonio del Comune di RI);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sersale (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo