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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4470/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4470/2023 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 13,23 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per ed l'avv. CENTOFANTI SIRO il quale si Parte_1 Parte_2 riporta al ricorso ed alle memorie depositate e chiede decisione.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI Controparte_1 ed il dott. MARCO BELLUCCI che si riportano alla propria comparsa ed alle note ed insistono per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 16,03, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza e della contestuale motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 10 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 4470/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e Parte_2
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Roma, Viale Carso n. 12, in persona
[...] P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, rappresentante legale protempore, Sig. , entrambi Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Siro Centofanti, con Studio in , Via Cesare Fani n. CP_1
14, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ o al n. di fax 075-5726881, presso cui all'indirizzo pec Email_1 sono elettivamente domiciliati per delega in calce e allegata al ricorso.
Ricorrenti
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… in linea preliminare confermare, con ordinanza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 469 del 26.9.2023; in tesi annullare per tutti i motivi indicati nel ricorso e in generale per ogni motivo di legge
l'ordinanza-ingiunzione n. 469 del 26.9.2023; in mera ipotesi subordinata ridurre ogni sanzione al minimo edittale;
pagina 2 di 9 in ogni caso condannare l al pagamento del Controparte_1 compenso professionale, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.”.
Conclusioni parte resistente: “…rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere
e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 469 del 26.09.2023 resa nei confronti di
e della ditta “ e gli atti pregressi, in quanto risultano Parte_1 Parte_2 infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 … ".
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art. 6 D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2023, il Sig. in proprio e quale Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante della , ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 469 del 26/09/2023, emanata dall CP_1
di per un importo pari ad € 47.382,52, comprensivo delle spese di notifica,
[...] CP_1 chiedendone l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività, o, in subordine, di ridurne l'importo.
Le violazioni contestate traevano origine dalle contestazioni di addebito di cui al verbale di accertamento n. PG00000/2019-070-01 del 31.1.2019, prot. n. VO/055/4750 del 19/02/2019, riprodotte nell'O.I. opposta, peraltro difformemente da quelle contenute nel verbale, come di seguito indicate:
“1. Art. 4 bis primo periodo, comma 2 D. Lgs. 181/00 come modificato dall'art. 6, comma 1
D. Lgs. 297/02 e successivamente modificato dall'alt. 5 comma 3 lettere a) e b) L. 183/2010 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori indicati nell'allegato 1, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente l'indicazione delle caratteristiche specifiche del rapporto di lavoro subordinato come meglio specificato nelle
Risultanze dell'accertamento di cui al verbale di illecito sopra indicato (sanzione pecuniaria amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00, art. 19 comma 2 D. Lgs. 276/03);
2. Art. 4 bis comma 5 D. Lgs. 181/00 come modificato dall'art. 6, comma 1 D. Lgs. 297/02 come integrato dall'art. 1 comma 1183 L. 296/06 come modificato dall'art. 5 comma 4 L.
183/2010 - punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori indicati nell'allegato 1, una pagina 3 di 9 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente l'indicazione delle caratteristiche specifiche del rapporto di lavoro subordinato come meglio specificato nelle Risultanze dell'accertamento di cui al verbale di illecito sopra indicato (sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 500,00, art. 19 comma 3 D. Lgs. 276/03);
3. Art. 30 L. 843/1978 - punto 3) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver fornito all'INPS dati inesatti o incompleti per i periodi di lavoro riferiti a ciascun lavoratore indicato nell'allegato elenco di cui al verbale di accertamento (sanzione amministrativa prevista in € 125,00 per ogni lavoratore dipendente ex medesima disposizione di legge).”.
Formulavano i ricorrente i seguenti motivi di opposizione:
1- assenza di responsabilità in capo al Sig. per fatti anteriori alla nomina di Parte_1 amministratore unico del 6.10.15;
2- errata applicazione di due distinte sanzioni per uno stesso fatto;
3- insussistenza delle violazioni riferite all'unità produttiva di Gubbio, chiusa il 1.4.16;
4- mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto per la notifica delle violazioni;
5- idoneità dei contratti stipulati ad integrare i dati di cui alla lettera di assunzione;
6- inapplicabilità del contratto a progetto, abrogato dall'art. 52 del D. Lgs. 81/2015 e sostanziale autonomia dei rapporti di lavoro per n. 6 lavoratori;
7- rideterminazione della sanzione applicata nella misura minima;
8- incongruità dell'importo addebitato per le spese di notifica.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per il motivo di seguito indicato.
È opportuno affrontare per primo il motivo di ricorso riferito alla dedotta violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981: “Art. 14 (Contestazione e notificazione) La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
pagina 4 di 9 residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
…. omissis …. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
La decorrenza del termine previsto per la contestazione della violazione è inscindibilmente legata alla complessiva durata dell'intero procedimento sanzionatorio, che trova un unico reale limite nel termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 della Legge 689/81.
La Corte Costituzionale (cfr.: Sentenza n. 151 dell'11 maggio - 12 luglio 2021 (GU 1a Serie
Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 14-7-2021) ha evidenziato che l'eccessiva durata dell'accertamento e di contestazione delle violazioni amministrative collide con il contrapposto interesse soggettivo dell'incolpato alla celere definizione della propria posizione debitoria in tempi congrui.
Quanto precede al fine di consentire al predetto un'efficace opposizione alla pretesa sanzionatoria della P.A., garantendogli in tal modo l'esercizio effettivo del proprio diritto di difesa, nel rispetto sia dell'art. 24 della Costituzione che del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97.
È evidente, dunque, che non può soddisfare tale esigenza l'eventuale superamento di fatto del termine di novanta giorni, di cui all'art. 14 della Legge 689/81, indicato a pena di decadenza dal Legislatore per la notifica del verbale di accertamento e contestazione, in quanto predisposto, unitamente al termine previsto per la prescrizione dall'art. 28 della
Legge 689/81, per garantire il pieno diritto di difesa del ricorrente.
Sebbene all'apparenza il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, peraltro di carattere perentorio, sia stato puntualmente definito dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981, non viene tuttavia indicato con sufficiente certezza il momento in cui tale limite temporale inizia a decorrere, posto che la costante giurisprudenza fa genericamente riferimento anche al tempo necessario per la valutazione e ponderazione dei dati acquisiti nel corso dell'accertamento, la cui congruità è rimessa alla valutazione del giudice, che dunque dovrà valutare quale sia nel caso concreto il tempo necessario all'amministrazione per la notifica del verbale: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica
pagina 5 di 9 di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (in tal senso fra le più recenti Cass. 28.10.2014 n. 22837).
E' stato evidenziato, infatti, che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella del presunto autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (così in motivazione Cass.
2.4.2014 n. 7681).” Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n.
7681.
Pertanto, sebbene i 90 giorni previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, iniziano a decorrere dal momento della conclusione dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito e dunque debbono ricomprendere anche il tempo necessario per la valutazione degli elementi acquisiti durante l'accertamento, non potrà certo essere ammessa la possibilità di procrastinare artatamente lo spazio temporale consentito attraverso la fittizia “diluizione” delle attività di indagine.
Appare perciò ragionevole verificare in primo luogo se sia stato immotivatamente superato il termine perentorio di 90 giorni ed in particolare se, attraverso una parvenza di attività di accertamento, il termine predetto sia stato nella sostanza eluso.
Nel caso di specie, nonostante che tra una attività di indagine e la successiva non sia mai decorso il termine di 90 giorni previsto dalla norma, non può non rilevarsi che la fase di accertamento delle violazioni ha subito una notevole “parcellizzazione”, caratterizzata pagina 6 di 9 dall'acquisizione, diluita nel tempo, di elementi di prova a notevole distanza tra loro, tale da vanificare di fatto l'esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione dell'accertamento, oltreché del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost..
Non è infrequente infatti che, magari attraverso la redazione di un verbale interlocutorio, si tenda a rinviare la conclusione dell'accertamento semplicemente acquisendo un documento, a volte di importanza marginale o che poteva essere acquisito prima, che consenta di fatto di scongiurare il superamento del termine perentorio imposto dal
Legislatore tra una attività ispettiva e la successiva.
Nel caso di specie appare emblematica la sequenza delle attività espletate a decorrere dal
09/06/2016, data del primo accesso ispettivo, sino alla data del verbale di contestazione elevato nei confronti del sig. il 31.1.2019 ed in particolare di quelle attività riferite alla Pt_1 fase finale dell'accertamento espletate tra la data di notifica di un primo verbale definitivo di accertamento dell'11.12.2017, elevato nei confronti del precedente amministratore della società ricorrente e quello di notifica del secondo verbale di accertamento, elevato nei confronti dell'incolpato (presunto trasgressore) sig. del 21.02.2019. Pt_1
Nonostante l'unico primo accesso ispettivo presso i locali della società del 09/06/2016, si è giunti ad un primo accertamento in data 11.12.2017, cui è seguita la fase di decisione del ricorso proposto in via ammnistrativa dal precedente amministratore al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e, successivamente si è proseguito nella acquisizione dei documenti sino ad elevare il verbale di accertamento definitivo nei confronti dell'odierno ricorrente secondo le date indicate dalla resistente Amministrazione:
- verbale di primo accesso n. 055-072 del 09/06/2016 (all. 5)
- verbale conclusivo Cesd- Bernasconi n. PG00002/2017-468-01 dell'11.12.2017 (all. 18)
- n. 11 Lettere di risposta ai lavoratori denuncianti CESD del 13.12.17 (all. 19)
- documentazione acquisita presso il CPI Città di Castello/Gubbio il 6.2.18 e il 14.2.18 (all. 20)
- integrazione al verbale CESD del 7.2.2018 (all. 21)
- esame ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro pervenuto il 16.2.18 (all. 22)
- estrazione documenti 20.2.2018 (all. 23)
- mail 20.2.2018 invio documentazione istruttoria per decisione del ricorso e relazione (all. 24)
- mail 26.3.18 di richiesta al servizio per l'impiego della Regione Umbria dei nominativi lavoratori assunti con co co pro impiegati presso le sedi della Provincia Parte_2 di come teleoperatori telemarketing (all. 25) CP_1
pagina 7 di 9 - verbale interlocutorio degli accertamenti 055-072 del 5.4.2018 e dichiarazione assunta in pari data (all. 26)
- nota dell'azienda del 6.4.2018 che comunica disponibilità a tentativo di conciliazione (all.
27)
- nota dell'azienda di risposta a verbale interlocutorio del 14.6.18 ricevuta il 18.6.18 prot.
16054 del 18.6.18 (all. 28)
- programma settimanale di missione ispettiva 9-15/7/2018 (all. 29)
- mail invio certificati storici da Regione Umbria 27.7.2018 (all. 30)
- programma settimanale di missione ispettiva 6-12/8/2018 (all. 31)
- documentazione acquisita presso il CPI Città di Castello/Gubbio il 18.9.18 con programma settimanale di missione (all. 32)
- mail del 17.12.18 di richiesta documenti lavoratori alla regione dell'Umbria e n. 5 mail di risposta con allegati (all. 33)
- documento acquisito presso il CPI Città di Castello/Gubbio il 15.1.19 (all. 34)
- rendicontazione pratica al 15.1.2019 elaborata a mano dagli ispettori (all. 35)
- elenco aggiornato lavoratori al 12.2.2019 e relativa bozza per Parte_2 conteggio (all. 36)
- verbale n. PG00000/2019-070-01 del 31.1.2019 prot. n. VO/055/4750 del 19/02/2019, notificato al Sig. il 21.02.2019, come risulta dalla cartolina verde allegata al verbale e Pt_1 non il 21.10.2019 (all. 37)
L'Amministrazione ha impiegato circa un anno e mezzo per giungere a formulare una contestazione di addebito alla resistente e poi, nonostante la fase di Parte_2 accertamento predetta avesse riguardato la medesima società, seppure con riferimento alla gestione di un precedente amministratore, ha impiegato ulteriori due anni (oltre 22 mesi) per formulare la contestazione di addebito nei confronti della stessa società e del successivo amministratore Pt_1
Peraltro, le attività svolte in tale seconda fase di accertamento sono riferite in numerosi casi ad attività di acquisizione di documentazione che certamente poteva essere ottenuta anche in precedenza ed oltretutto simultaneamente, anziché essere richiesta di volta in volta a distanza di qualche giorno o settimana dalla precedente acquisizione.
Molte delle voci indicate sopra sono poi riferite ad adempimenti inconferenti rispetto all'indagine, quali ad esempio i programmi settimanali di ispezione.
pagina 8 di 9 La fase di accertamento si è dunque protratta ingiustificatamente, tenendo conto che la verifica ispettiva, spesso anche attraverso l'adozione di verbali interlocutori che sembrerebbero necessitati, in taluni casi, semplicemente dall'eccesivo prolungarsi dell'accertamento, non può essere diluita artatamente al fine di giustificare la durata dell'accertamento, proprio perché si tratta di attività che, pur in teoria necessarie, di fatto, tendono ad evitare “surrettiziamente” lo spirare del termine di 90 giorni previsto.
Deve anche evidenziarsi che la durata complessiva della intera fase ispettiva si è protratta dal giugno 2016 al febbraio 2019 per un totale di 56 mesi norma e ciò rende certamente ancor più fondata la doglianza avanzata dalla parte ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere accolto per il motivo anzidetto, da ritenersi assorbente rispetto ai residui indicati in ricorso e pertanto deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con il favore delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 469 del
26.09.2023 emanata nei confronti di e della ditta Scuola Radio Elettra Srl Parte_1 dall;
Controparte_1
− pone le spese di lite a carico della resistente Amministrazione che qui si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di €. 518,00 per spese e di €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
Perugia, 10 Marzo 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4470/2023 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
Controparte_1
Resistente
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 13,23 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per ed l'avv. CENTOFANTI SIRO il quale si Parte_1 Parte_2 riporta al ricorso ed alle memorie depositate e chiede decisione.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI Controparte_1 ed il dott. MARCO BELLUCCI che si riportano alla propria comparsa ed alle note ed insistono per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 16,03, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza e della contestuale motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 10 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 4470/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e Parte_2
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Roma, Viale Carso n. 12, in persona
[...] P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, rappresentante legale protempore, Sig. , entrambi Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Siro Centofanti, con Studio in , Via Cesare Fani n. CP_1
14, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ o al n. di fax 075-5726881, presso cui all'indirizzo pec Email_1 sono elettivamente domiciliati per delega in calce e allegata al ricorso.
Ricorrenti
Contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da separata delega.
Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… in linea preliminare confermare, con ordinanza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 469 del 26.9.2023; in tesi annullare per tutti i motivi indicati nel ricorso e in generale per ogni motivo di legge
l'ordinanza-ingiunzione n. 469 del 26.9.2023; in mera ipotesi subordinata ridurre ogni sanzione al minimo edittale;
pagina 2 di 9 in ogni caso condannare l al pagamento del Controparte_1 compenso professionale, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.”.
Conclusioni parte resistente: “…rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere
e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 469 del 26.09.2023 resa nei confronti di
e della ditta “ e gli atti pregressi, in quanto risultano Parte_1 Parte_2 infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 … ".
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione - art. 6 D. Lgs. 150/2011
Fatto.
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2023, il Sig. in proprio e quale Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante della , ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 469 del 26/09/2023, emanata dall CP_1
di per un importo pari ad € 47.382,52, comprensivo delle spese di notifica,
[...] CP_1 chiedendone l'annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività, o, in subordine, di ridurne l'importo.
Le violazioni contestate traevano origine dalle contestazioni di addebito di cui al verbale di accertamento n. PG00000/2019-070-01 del 31.1.2019, prot. n. VO/055/4750 del 19/02/2019, riprodotte nell'O.I. opposta, peraltro difformemente da quelle contenute nel verbale, come di seguito indicate:
“1. Art. 4 bis primo periodo, comma 2 D. Lgs. 181/00 come modificato dall'art. 6, comma 1
D. Lgs. 297/02 e successivamente modificato dall'alt. 5 comma 3 lettere a) e b) L. 183/2010 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori indicati nell'allegato 1, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente l'indicazione delle caratteristiche specifiche del rapporto di lavoro subordinato come meglio specificato nelle
Risultanze dell'accertamento di cui al verbale di illecito sopra indicato (sanzione pecuniaria amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00, art. 19 comma 2 D. Lgs. 276/03);
2. Art. 4 bis comma 5 D. Lgs. 181/00 come modificato dall'art. 6, comma 1 D. Lgs. 297/02 come integrato dall'art. 1 comma 1183 L. 296/06 come modificato dall'art. 5 comma 4 L.
183/2010 - punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per non aver consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori indicati nell'allegato 1, una pagina 3 di 9 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente l'indicazione delle caratteristiche specifiche del rapporto di lavoro subordinato come meglio specificato nelle Risultanze dell'accertamento di cui al verbale di illecito sopra indicato (sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 500,00, art. 19 comma 3 D. Lgs. 276/03);
3. Art. 30 L. 843/1978 - punto 3) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver fornito all'INPS dati inesatti o incompleti per i periodi di lavoro riferiti a ciascun lavoratore indicato nell'allegato elenco di cui al verbale di accertamento (sanzione amministrativa prevista in € 125,00 per ogni lavoratore dipendente ex medesima disposizione di legge).”.
Formulavano i ricorrente i seguenti motivi di opposizione:
1- assenza di responsabilità in capo al Sig. per fatti anteriori alla nomina di Parte_1 amministratore unico del 6.10.15;
2- errata applicazione di due distinte sanzioni per uno stesso fatto;
3- insussistenza delle violazioni riferite all'unità produttiva di Gubbio, chiusa il 1.4.16;
4- mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto per la notifica delle violazioni;
5- idoneità dei contratti stipulati ad integrare i dati di cui alla lettera di assunzione;
6- inapplicabilità del contratto a progetto, abrogato dall'art. 52 del D. Lgs. 81/2015 e sostanziale autonomia dei rapporti di lavoro per n. 6 lavoratori;
7- rideterminazione della sanzione applicata nella misura minima;
8- incongruità dell'importo addebitato per le spese di notifica.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per il motivo di seguito indicato.
È opportuno affrontare per primo il motivo di ricorso riferito alla dedotta violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981: “Art. 14 (Contestazione e notificazione) La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
pagina 4 di 9 residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
…. omissis …. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
La decorrenza del termine previsto per la contestazione della violazione è inscindibilmente legata alla complessiva durata dell'intero procedimento sanzionatorio, che trova un unico reale limite nel termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 della Legge 689/81.
La Corte Costituzionale (cfr.: Sentenza n. 151 dell'11 maggio - 12 luglio 2021 (GU 1a Serie
Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 14-7-2021) ha evidenziato che l'eccessiva durata dell'accertamento e di contestazione delle violazioni amministrative collide con il contrapposto interesse soggettivo dell'incolpato alla celere definizione della propria posizione debitoria in tempi congrui.
Quanto precede al fine di consentire al predetto un'efficace opposizione alla pretesa sanzionatoria della P.A., garantendogli in tal modo l'esercizio effettivo del proprio diritto di difesa, nel rispetto sia dell'art. 24 della Costituzione che del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97.
È evidente, dunque, che non può soddisfare tale esigenza l'eventuale superamento di fatto del termine di novanta giorni, di cui all'art. 14 della Legge 689/81, indicato a pena di decadenza dal Legislatore per la notifica del verbale di accertamento e contestazione, in quanto predisposto, unitamente al termine previsto per la prescrizione dall'art. 28 della
Legge 689/81, per garantire il pieno diritto di difesa del ricorrente.
Sebbene all'apparenza il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, peraltro di carattere perentorio, sia stato puntualmente definito dall'art. 14 della L. n. 689 del 1981, non viene tuttavia indicato con sufficiente certezza il momento in cui tale limite temporale inizia a decorrere, posto che la costante giurisprudenza fa genericamente riferimento anche al tempo necessario per la valutazione e ponderazione dei dati acquisiti nel corso dell'accertamento, la cui congruità è rimessa alla valutazione del giudice, che dunque dovrà valutare quale sia nel caso concreto il tempo necessario all'amministrazione per la notifica del verbale: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica
pagina 5 di 9 di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (in tal senso fra le più recenti Cass. 28.10.2014 n. 22837).
E' stato evidenziato, infatti, che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella del presunto autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (così in motivazione Cass.
2.4.2014 n. 7681).” Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n.
7681.
Pertanto, sebbene i 90 giorni previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, iniziano a decorrere dal momento della conclusione dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito e dunque debbono ricomprendere anche il tempo necessario per la valutazione degli elementi acquisiti durante l'accertamento, non potrà certo essere ammessa la possibilità di procrastinare artatamente lo spazio temporale consentito attraverso la fittizia “diluizione” delle attività di indagine.
Appare perciò ragionevole verificare in primo luogo se sia stato immotivatamente superato il termine perentorio di 90 giorni ed in particolare se, attraverso una parvenza di attività di accertamento, il termine predetto sia stato nella sostanza eluso.
Nel caso di specie, nonostante che tra una attività di indagine e la successiva non sia mai decorso il termine di 90 giorni previsto dalla norma, non può non rilevarsi che la fase di accertamento delle violazioni ha subito una notevole “parcellizzazione”, caratterizzata pagina 6 di 9 dall'acquisizione, diluita nel tempo, di elementi di prova a notevole distanza tra loro, tale da vanificare di fatto l'esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione dell'accertamento, oltreché del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost..
Non è infrequente infatti che, magari attraverso la redazione di un verbale interlocutorio, si tenda a rinviare la conclusione dell'accertamento semplicemente acquisendo un documento, a volte di importanza marginale o che poteva essere acquisito prima, che consenta di fatto di scongiurare il superamento del termine perentorio imposto dal
Legislatore tra una attività ispettiva e la successiva.
Nel caso di specie appare emblematica la sequenza delle attività espletate a decorrere dal
09/06/2016, data del primo accesso ispettivo, sino alla data del verbale di contestazione elevato nei confronti del sig. il 31.1.2019 ed in particolare di quelle attività riferite alla Pt_1 fase finale dell'accertamento espletate tra la data di notifica di un primo verbale definitivo di accertamento dell'11.12.2017, elevato nei confronti del precedente amministratore della società ricorrente e quello di notifica del secondo verbale di accertamento, elevato nei confronti dell'incolpato (presunto trasgressore) sig. del 21.02.2019. Pt_1
Nonostante l'unico primo accesso ispettivo presso i locali della società del 09/06/2016, si è giunti ad un primo accertamento in data 11.12.2017, cui è seguita la fase di decisione del ricorso proposto in via ammnistrativa dal precedente amministratore al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e, successivamente si è proseguito nella acquisizione dei documenti sino ad elevare il verbale di accertamento definitivo nei confronti dell'odierno ricorrente secondo le date indicate dalla resistente Amministrazione:
- verbale di primo accesso n. 055-072 del 09/06/2016 (all. 5)
- verbale conclusivo Cesd- Bernasconi n. PG00002/2017-468-01 dell'11.12.2017 (all. 18)
- n. 11 Lettere di risposta ai lavoratori denuncianti CESD del 13.12.17 (all. 19)
- documentazione acquisita presso il CPI Città di Castello/Gubbio il 6.2.18 e il 14.2.18 (all. 20)
- integrazione al verbale CESD del 7.2.2018 (all. 21)
- esame ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro pervenuto il 16.2.18 (all. 22)
- estrazione documenti 20.2.2018 (all. 23)
- mail 20.2.2018 invio documentazione istruttoria per decisione del ricorso e relazione (all. 24)
- mail 26.3.18 di richiesta al servizio per l'impiego della Regione Umbria dei nominativi lavoratori assunti con co co pro impiegati presso le sedi della Provincia Parte_2 di come teleoperatori telemarketing (all. 25) CP_1
pagina 7 di 9 - verbale interlocutorio degli accertamenti 055-072 del 5.4.2018 e dichiarazione assunta in pari data (all. 26)
- nota dell'azienda del 6.4.2018 che comunica disponibilità a tentativo di conciliazione (all.
27)
- nota dell'azienda di risposta a verbale interlocutorio del 14.6.18 ricevuta il 18.6.18 prot.
16054 del 18.6.18 (all. 28)
- programma settimanale di missione ispettiva 9-15/7/2018 (all. 29)
- mail invio certificati storici da Regione Umbria 27.7.2018 (all. 30)
- programma settimanale di missione ispettiva 6-12/8/2018 (all. 31)
- documentazione acquisita presso il CPI Città di Castello/Gubbio il 18.9.18 con programma settimanale di missione (all. 32)
- mail del 17.12.18 di richiesta documenti lavoratori alla regione dell'Umbria e n. 5 mail di risposta con allegati (all. 33)
- documento acquisito presso il CPI Città di Castello/Gubbio il 15.1.19 (all. 34)
- rendicontazione pratica al 15.1.2019 elaborata a mano dagli ispettori (all. 35)
- elenco aggiornato lavoratori al 12.2.2019 e relativa bozza per Parte_2 conteggio (all. 36)
- verbale n. PG00000/2019-070-01 del 31.1.2019 prot. n. VO/055/4750 del 19/02/2019, notificato al Sig. il 21.02.2019, come risulta dalla cartolina verde allegata al verbale e Pt_1 non il 21.10.2019 (all. 37)
L'Amministrazione ha impiegato circa un anno e mezzo per giungere a formulare una contestazione di addebito alla resistente e poi, nonostante la fase di Parte_2 accertamento predetta avesse riguardato la medesima società, seppure con riferimento alla gestione di un precedente amministratore, ha impiegato ulteriori due anni (oltre 22 mesi) per formulare la contestazione di addebito nei confronti della stessa società e del successivo amministratore Pt_1
Peraltro, le attività svolte in tale seconda fase di accertamento sono riferite in numerosi casi ad attività di acquisizione di documentazione che certamente poteva essere ottenuta anche in precedenza ed oltretutto simultaneamente, anziché essere richiesta di volta in volta a distanza di qualche giorno o settimana dalla precedente acquisizione.
Molte delle voci indicate sopra sono poi riferite ad adempimenti inconferenti rispetto all'indagine, quali ad esempio i programmi settimanali di ispezione.
pagina 8 di 9 La fase di accertamento si è dunque protratta ingiustificatamente, tenendo conto che la verifica ispettiva, spesso anche attraverso l'adozione di verbali interlocutori che sembrerebbero necessitati, in taluni casi, semplicemente dall'eccesivo prolungarsi dell'accertamento, non può essere diluita artatamente al fine di giustificare la durata dell'accertamento, proprio perché si tratta di attività che, pur in teoria necessarie, di fatto, tendono ad evitare “surrettiziamente” lo spirare del termine di 90 giorni previsto.
Deve anche evidenziarsi che la durata complessiva della intera fase ispettiva si è protratta dal giugno 2016 al febbraio 2019 per un totale di 56 mesi norma e ciò rende certamente ancor più fondata la doglianza avanzata dalla parte ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere accolto per il motivo anzidetto, da ritenersi assorbente rispetto ai residui indicati in ricorso e pertanto deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con il favore delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 469 del
26.09.2023 emanata nei confronti di e della ditta Scuola Radio Elettra Srl Parte_1 dall;
Controparte_1
− pone le spese di lite a carico della resistente Amministrazione che qui si liquidano in favore della parte ricorrente nella misura di €. 518,00 per spese e di €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
Perugia, 10 Marzo 2025
IL GIUDICE On. di Pace
Carlo Gambucci
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