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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4872/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4872/2022 R.G. LAVORO
TRA nata a [...] il [...] - C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenica Di Lorenzo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Ida Verrengia, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 6.04.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. su proposizione di proprio ricorso, chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la CP_2 sussistenza dei presupposti sanitari utili per il riconoscimento in suo favore del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, con conseguente condanna dell' a pagare i relativi ratei con gli interessi di legge e rivalutazione, CP_1 sin dalla data della domanda amministrativa del 5.02.2018, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_2 specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito, l'infondatezza dello stesso per insussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione richiesta.
Acquisito al fascicolo della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. 10095/2019
R.G.; disposta la riunione dei procedimenti e disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 9.03.2022, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
7.02.2022- cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo in atti- e ricorso introduttivo della presente opposizione depositato nei 30 giorni successivi al dissenso).
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del nominato CTU a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. come integrate dalle note a Persona_1 supplemento di perizia autorizzate e depositate in data 22.02.2025, che questo giudicante fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, dunque, alla conclusione che parte ricorrente risulta affetta da “artrosi polidistrettuale con radiculopatia da ernie discali multiple e deambulazione deficitaria con necessità di supporto di deambulatore -rallentamento psicomotorio da vasculopatia cerebrale cronica in diabetica-cardiopatia ischemico ipertensiva --incontinenza urinaria-
-ipoacusia bilaterale –riduzione visus. In merito ai quesiti circa la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento va rilevato che la ricorrente presenta una condizione di aggravamento psicofisico rispetto alla precedente visita peritale. In particolare, va evidenziata una marcata difficoltà della deambulazione autonoma che necessita di un supporto di terzi e/o di protesi deambulatoria. Concomita inoltre un iniziale declino cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica cui deriva una riduzione delle capacità attentive, della vigilanza e della concentrazione. Il suddetto quadro clinico compromette in misura significativa la autonomia della perizianda sia nella deambulazione sia nella possibilità di svolgere gli atti quotidiani di vita senza valido supporto terzi. (…) Sulla scorta di quanto sopra si può ritenere che la ricorrente presenti i requisiti sanitari atti alla concessione del beneficio della indennità di accompagnamento ed i benefici legge 104 da almeno SEI mesi antecedenti la visita peritale allorquando è stato accertato il grado di gravità delle infermità denunziate”, ossia a decorrere dal 01.06.2024 (cfr. elaborato peritale depositato in data 22.02.2025).
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché anche alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto il perito ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti valevoli per il godimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex
L.104/1992 art.3 c.3 a far data dal 1.06.2024, come indicato dal consulente.
La domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dei ratei è inammissibile, in quanto estranea all'oggetto del rito ex art 445 bis cpc, con cui la controversia è stata incardinata.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del deposito del ricorso per ATP, nonché tenuto conto delle evidenti difficoltà riconnesse all'accertamento del requisito sanitario vengono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto emesso in pari CP_2 data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e dichiara la ricorrente invalida con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.06.2024, nonché disabile ai sensi dell'art.3 c.3 della
L.104/1992 art.3 c.
3. a decorrere dal 1.06.2024;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come CP_2 da separato decreto. Aversa, 20.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4872/2022 R.G. LAVORO
TRA nata a [...] il [...] - C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenica Di Lorenzo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Ida Verrengia, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 6.04.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. su proposizione di proprio ricorso, chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la CP_2 sussistenza dei presupposti sanitari utili per il riconoscimento in suo favore del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, con conseguente condanna dell' a pagare i relativi ratei con gli interessi di legge e rivalutazione, CP_1 sin dalla data della domanda amministrativa del 5.02.2018, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_2 specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito, l'infondatezza dello stesso per insussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione richiesta.
Acquisito al fascicolo della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. 10095/2019
R.G.; disposta la riunione dei procedimenti e disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 9.03.2022, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
7.02.2022- cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo in atti- e ricorso introduttivo della presente opposizione depositato nei 30 giorni successivi al dissenso).
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del nominato CTU a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. come integrate dalle note a Persona_1 supplemento di perizia autorizzate e depositate in data 22.02.2025, che questo giudicante fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, dunque, alla conclusione che parte ricorrente risulta affetta da “artrosi polidistrettuale con radiculopatia da ernie discali multiple e deambulazione deficitaria con necessità di supporto di deambulatore -rallentamento psicomotorio da vasculopatia cerebrale cronica in diabetica-cardiopatia ischemico ipertensiva --incontinenza urinaria-
-ipoacusia bilaterale –riduzione visus. In merito ai quesiti circa la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento va rilevato che la ricorrente presenta una condizione di aggravamento psicofisico rispetto alla precedente visita peritale. In particolare, va evidenziata una marcata difficoltà della deambulazione autonoma che necessita di un supporto di terzi e/o di protesi deambulatoria. Concomita inoltre un iniziale declino cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica cui deriva una riduzione delle capacità attentive, della vigilanza e della concentrazione. Il suddetto quadro clinico compromette in misura significativa la autonomia della perizianda sia nella deambulazione sia nella possibilità di svolgere gli atti quotidiani di vita senza valido supporto terzi. (…) Sulla scorta di quanto sopra si può ritenere che la ricorrente presenti i requisiti sanitari atti alla concessione del beneficio della indennità di accompagnamento ed i benefici legge 104 da almeno SEI mesi antecedenti la visita peritale allorquando è stato accertato il grado di gravità delle infermità denunziate”, ossia a decorrere dal 01.06.2024 (cfr. elaborato peritale depositato in data 22.02.2025).
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché anche alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto il perito ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti valevoli per il godimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex
L.104/1992 art.3 c.3 a far data dal 1.06.2024, come indicato dal consulente.
La domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dei ratei è inammissibile, in quanto estranea all'oggetto del rito ex art 445 bis cpc, con cui la controversia è stata incardinata.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del deposito del ricorso per ATP, nonché tenuto conto delle evidenti difficoltà riconnesse all'accertamento del requisito sanitario vengono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto emesso in pari CP_2 data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e dichiara la ricorrente invalida con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.06.2024, nonché disabile ai sensi dell'art.3 c.3 della
L.104/1992 art.3 c.
3. a decorrere dal 1.06.2024;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come CP_2 da separato decreto. Aversa, 20.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano