Art. 8.
I cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':
a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
b) certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;
c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato B dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, puo' essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro il termine di quindici giorni.
La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione.
I cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':
a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
b) certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;
c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato B dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, puo' essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro il termine di quindici giorni.
La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione.