Articolo 19 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 18Articolo 20
Versione
29 gennaio 1981
Art. 19. Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.
La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 16, quinto comma, ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981