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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/09/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2007/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8915/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1435/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 9.5.2025, pendente
TRA
(C.F.: ), da se stesso rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante: “…si riporta a tutti gli scritti difensivi di cui reitera le relative istanze e conclusioni, nonché alla documentazione prodotta.
Precisa, ancora una volta, le conclusioni, chiedendo, previa dichiarazione di responsabilità civile dell'Ente appellato per la produzione dei danni subiti dall'appellante così come descritti in atti, disporsi la condanna dello stesso al pagamento in favore dell'appellante della somma che risulterà dovuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento di tutti i danni dovuti alla perdita di clientela ed alla lesione della reputazione e dell'immagine dell'istante, nonché alle ripercussioni negative in termini di pubblicità, credibilità e decoro, nonché del danno di natura esistenziale patito dall'appellante, il tutto a causa del comportamento omissivo e negligente assunto dall'Ente. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in subordine, si chiede concedersi termine per note conclusionali e rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 13.01.2014 l'avvocato conveniva Parte_1
l' innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
esponendo che esso istante, avvocato che da decenni si occupava del settore previdenziale e assistenziale, riceveva da numerosi clienti, incarichi professionali al fine di far loro conseguire, previo riconoscimento dello status di invalido nelle misure stabilite, i benefici di cui alle leggi 118/71, 18/80, 104/92, 222/84, 382/70, 289/90; in virtù di tali incarichi, espletata la fase stragiudiziale, adiva per ciascuno il Tribunale di Napoli ottenendo provvedimenti favorevoli;
gli assistiti, ciascuno per il proprio giudizio, gli conferivano tutte le facoltà di legge nel sottoscrivere la procura, in cui segnatamente si legge: “Vi delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio, conferendoVi tutte le facoltà di legge. Vi delego, altresì, a rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, nonché in ogni fase delle procedure concorsuali di cui alla Legge
Fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, ed in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo e all'estinzione. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, ... Ritengo per rato e fermo il Vs. operato ed eleggo domicilio con Voi ...”; nello svolgimento dell'incarico provvedeva a notificare l'atto introduttivo con procura a margine all sia presso la sede centrale che presso la sede Controparte_2
provinciale; svoltosi l'iter processuale dinanzi al competente Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro, ciascun giudizio veniva definito con sentenza favorevole;
con tali pronunce l' in ciascun procedimento era condannato alla CP_3
corresponsione del beneficio richiesto per quanto concerne i ratei maturati nonché l'emissione del libretto di pensione, necessario per la riscossione mensile del beneficio;
le sentenze, in forma esecutiva, venivano tutte notificate alla controparte nel domicilio eletto, così come prescrive la legge;
l' pur a conoscenza CP_3
dell'ampiezza del mandato e dell'elezione di domicilio per aver ricevuto la copia notificata dell'atto introduttivo nonché della sentenza, non inviava ad esso istante, comunicazione circa lo stato, i tempi e le fasi atte alla liquidazione delle prestazioni riconosciute giudizialmente;
tale inerzia rendeva estremamente difficoltosa per esso istante, la gestione del rapporto con il proprio assistito, che, edotto circa l'esito positivo del giudizio, si recava spesso presso esso istante per avere informazioni sui tempi e le modalità di pagamento e soprattutto sull'emissione del libretto di pensione;
a fronte di tali richieste esso istante, era costretto a dare risposte vaghe e generiche;
esso istante, più volte aveva sollecitato l' per essere informato tempestivamente CP_3
dello stato delle pratiche e della liquidazione delle relative provvidenze, nell'ottica di realizzare una proficua e necessaria collaborazione;
a tal fine aveva chiesto, direttamente all' anche attraverso propri collaboratori, di poter ricevere presso CP_1
il proprio studio i conteggi delle provvidenze riconosciute a seguito di sentenza, le comunicazioni di liquidazione e il titolo di pagamento in favore dei clienti di cui egli era ancora il procuratore domiciliatario;
l' , non dando seguito a tali richieste, CP_3
comunicava direttamente ai beneficiari la liquidazione delle prestazioni, unitamente agli arretrati, omettendo ogni e dovuta informativa ad esso istante, rappresentante legale e domiciliatario delle parti;
infatti, il Mod. TE08 di liquidazione della prestazione era stato sempre inviato all'indirizzo del beneficiario;
a seguito di ciò gli stessi assistiti, dopo essere stati direttamente pagati dall'Ente, si era recati da esso istante, il quale non avendo avuto alcuna notizia circa l'avvenuta liquidazione appariva loro, suo malgrado, del tutto disinformato venendo meno in tal modo la sua credibilità; per taluni, invece, non avendo notizie circa lo stato della liquidazione, in virtù dell'ampio mandato ricevuto, agiva anche proponendo azione esecutiva e solo all'udienza di assegnazione delle somme esso istante, sull'eccezione di avvenuto pagamento promossa in quella sede dall'Ente, apprendeva tale circostanza;
a causa di tale illegittimo modus operandi dell'Ente, aveva subito danni alla immagine professionale, alla credibilità, al decoro, nonché danni da perdita di chance, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente nonché sofferto danni conseguenti di natura psico - fisica per lo stress accumulato nella gestione dei rapporti con la clientela.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per il pregiudizio patito in capo all'Ente convenuto, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) accertare e dichiarare la responsabilità civile dell' ente CP_3
convenuto, … per la produzione dei danni subiti dall'attore così come sopra descritti;
b) per l'effetto condannare lo stesso convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma che risulterà dovuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nello svolgimento di ogni incarico suindicato, oltre interessi come per legge, nonché condannare lo stesso convenuto al pagamento delle spese di giudizio, munendo la sentenza di provvisoria esecuzione come per legge”.
Si costituiva l' che, in via principale, chiedeva dichiararsi inammissibile la CP_3
domanda per difetto di giurisdizione e, in via subordinata, contestava la fondatezza della stessa invocandone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, all'udienza del
14.05.2019, sulla base delle deduzioni formulate dall'attore, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva: “rigetta l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito;
rigetta la domanda;
condanna l'avv. alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore dell' in persona del Presidente p.t.; spese liquidate in CP_3
complessivi euro 3.627,00 (tremilaseicentoventisette) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 9.10.2019, con citazione notificata in data 10.06.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., tenuto conto della sospensione straordinaria (emergenza coronavirus) che va dal 9.03 all'11.05.2020, interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
18.06.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la responsabilità civile dell ente CP_3
appellato, come sopra rapp.to e difeso per la produzione dei danni subiti dall'appellante così come sopra descritti e segnatamente per non avere l'Ente informato, secondo i dettami della procura alle lite fino al soddisfo, l'avv. Pt_1
, della liquidazione delle prestazioni riconosciute ai propri assistiti a seguito
[...]
dell'espletamento del mandato professionale conferitogli;
2. per l'effetto condannare lo stesso convenuto al pagamento in favore dell'appellante della somma che risulterà dovuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento di tutti i danni dovuti alla perdita di clientela, alla reputazione e all'immagine dell'istante, alle ripercussioni negative in termini di pubblicità, credibilità e decoro. Va ad aggiungersi anche un danno patito di natura esistenziale. Tutti danni da liquidarsi secondo equità3. provvedere come di giustizia per le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Non si costituiva l' benché ritualmente evocato in giudizio. CP_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 18.12.2020 veniva rinviata al 26.02.2021 in prosieguo e rinviata al 9.05.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il 9.05.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 13.06.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“ … Questioni in rito
• La giurisdizione del giudice adito.
Va preliminarmente respinta, perché infondata, l'eccezione sollevata dal convenuto del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, secondo i rilievi di parte convenuta, sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del Giudice Amministrativo in base al combinato disposto di cui agli artt.7 comma IV e 30 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo.
La prima norma così recita: “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma” e la seconda norma così statuisce: “1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del Codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”.
È noto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. tra le molte altre Cass.20350 del 31.07.2018; Cass. n. 21928 del 7.09.2018), ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Ebbene, nel caso sub iudice - come tra l'altro precisato nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c, - l'attore ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni subìti e subendi dall'attore per effetto della CP_3
condotta illecita, concretante responsabilità aquiliana, attribuita al convenuto e che sarebbe consistita non già- come dedotto da controparte - nell'adozione da parte dell' di provvedimenti amministrativi di liquidazione della pensione ritenuti CP_3
illegittimi bensì nel comportamento omissivo di detto Ente consistito nel non aver inviato anche al suo legale - oltre che al diretto beneficiario - il mod.TE08. Detta condotta avrebbe integrato la violazione dell'obbligo di informativa, a carico dell'Ente, derivante dalla procura alle liti.
Sulla base di tali prospettazioni difensive, vertendo la controversia sulla pretesa risarcitoria conseguente a condotta illecita del convenuto, va affermata la giurisdizione del giudice adito.
Merito della controversia.
L'attore fonda la domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell' sulla condotta - ritenuta illecita - dell' nella fase di CP_3 CP_3
liquidazione di 11 sentenze di condanna al pagamento di prestazioni assistenziali.
Nello specifico l'attore ha dedotto, prima nell'atto di citazione e poi ha, meglio, precisato nella prima memoria istruttoria: 1) di essere un avvocato che si occupa da decenni del settore della previdenza ed assistenza;
2) di aver assistito, tra gli altri, alcuni clienti in 11 giudizi, conclusi con sentenze di condanna nei confronti dell' CP_3
a pagare ai propri assistiti i benefici richiesti;
3) di non essere stato tempestivamente informato, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'Ente, dello stato delle pratiche e della liquidazione delle relative provvidenze pur avendone diritto in base ai poteri allo stesso conferiti dalla procura alle liti;
4) che l' aveva provveduto ad CP_3
eseguire le sentenze ed a liquidare direttamente le pensioni a favore dei suoi clienti;
5) che i clienti, dopo essere stati pagati dall'Ente, si erano recati dall'avvocato il quale, essendo disinformato, aveva perso la sua credibilità; 6) che, per alcuni clienti aveva anche iniziato l'azione esecutiva e solo alla data di assegnazione delle somme aveva appreso dell'avvenuto pagamento;
7) che, non avendo avuto comunicazione del Mod TE08, non era stato messo in condizione di svolgere compiutamente la sua ulteriore attività di consulenza stragiudiziale ai suoi assistiti;
8) che da tale condotta dell'Ente erano derivati danni alla reputazione del legale, alla sua immagine professionale da perdita di clientela e danni da stress fisico e psichico.
Il convenuto ha contestato l'esistenza di un obbligo ex lege di comunicazione al legale riguardante il procedimento amministrativo di liquidazione delle provvidenze.
In particolare, atteso che l'obbligo di pagamento delle provvidenze assistenziale consegue all'adozione di un provvedimento amministrativo e cioè la liquidazione della pensione con l'emissione di un relativo libretto, tutte le disposizioni della legge
241/1990 individuano, quale soggetto destinatario delle comunicazioni riguardanti il procedimento amministrativo, sempre e solo il cittadino direttamente interessato all'adozione del provvedimento. Tra l'altro l' ha documentato di aver CP_3
disciplinato con apposite circolari in maniera uniforme per tutti i pensionati la procedura amministrativa di liquidazione delle provvidenze in materia di invalidità civile ed in quella relativa ai casi in esame si prevede l'invito all'interessato a comunicare la modalità di pagamento richiesta ed in mancanza l'ente provvederà ad accreditare la pensione presso l'ufficio postale più vicino alla residenza del destinatario, inviando allo stesso contestuale comunicazione dell'erogazione.
Così ricostruita la vicenda processuale, ai fini della valutazione dell'an della pretesa risarcitoria, questo giudice ritiene non provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.
È noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”. Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo.
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè, tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato (creditore) è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (cfr. tra le molte altre Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass.
n. 11946/2013).
Orbene nel caso in esame non è stata dimostrata la riferibilità in capo all'ente di un comportamento omissivo, inosservante non già di un qualunque dovere di condotta, bensì di uno specifico obbligo posto a suo carico proprio al fine di evitare il verificarsi degli eventi dannosi prospettati.
Ed invero in primo luogo non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale dalla procura alle liti, conferita da ciascun cliente all'odierno attore negli 11 procedimenti giudiziari definiti con le sentenze agli atti, sarebbe scaturito l'obbligo in capo all'Ente di informare detto legale della successiva fase di liquidazione delle provvidenze in modo da consentire al predetto di espletare compiutamene il suo mandato. Detto mandato è prospettato come comprensivo non solo dello svolgimento di tutte le attività necessarie al riconoscimento del diritto ma anche al conseguimento del beneficio e, dunque, con esplicito riferimento a tutte le fasi giudiziali, nonché alle azioni esecutive e comunque a tutte le attività, anche stragiudiziali utili al soddisfo, ivi comprese le facoltà di transigere, quietanzare e ritirare atti.
Ebbene - premesso che le procure contenute negli atti introduttivi degli 11 giudizi non contengono alcun richiamo espresso al conferimento di un potere rappresentativo al legale in relazione ad eventuali ed ulteriori attività stragiudiziali dal momento che anche il riferimento al potere di riscuotere, quietanzare, ritirare atti e documenti e titoli, in nome e per conto del suo assistito, è limitato ad ogni sede giudiziaria - appare dirimente ai fini del decidere il richiamo alla natura giuridica della procura alle liti e dei limitati effetti pubblicistici della stessa.
In altri termini la procura alle liti è espressiva di un tipico negozio giuridico di diritto privato (mandato), destinato a produrre i suoi effetti esclusivamente inter partes.
In relazione a tale atto la funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p. c., ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, ma è destinata a dispiegare i suoi effetti solo nell'ambito del processo. Ne consegue che dalla procura non possono derivare obblighi giuridicamente rilevanti a carico di terzi. Per quanto riguarda la prospettata violazione da parte dell'ente convenuto anche della disposizione di cui all'art.1175 c.c., anche tale richiamo deve ritenersi del tutto inconferente, in relazione alla fattispecie in esame, dal momento che il dovere di correttezza è contemplato dalla norma esclusivamente nei rapporti tra debitore e creditore e, quindi, può essere invocato solo nei rapporti tra l ed il destinatario CP_3
delle provvidenze e non anche rispetto ad un terzo, qual è nel caso in esame,
l'odierno attore per la fase del pagamento delle provvidenze riconosciute con le sentenze in oggetto.
La rilevata carenza di prova dell'an della pretesa azionata esonera questo giudice dal dovere di esaminare il quantum della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da € 26.000,01 a € 52.000,00) in relazione a valori di riferimento ridotti alla metà, per la non particolare complessità della causa e per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta il richiamo alle circolari siccome CP_3
non rappresentano fonti del diritto, ma atti non vincolanti, meramente interni alla
P.A., privi di efficacia normativa esterna ed esclusivamente destinate al personale dipendente dell'Ente; in ogni caso, le circolare citate sono inconferenti, nulla stabilendo circa la procedura di liquidazione delle prestazioni e, peraltro, nelle stesse non vi è alcuna indicazione di esclusione di informativa al procuratore nella fase di erogazione di quanto riconosciuto in sentenza;
anz,i le indicazioni contenute nelle dette circolari mirano a determinare un flusso continuo ed efficiente di informazioni e raccolta dati degli utenti, mediante la procedura SISCO, nella dichiarata finalità di approntare un sistema gestionale e di sviluppare un supporto procedurale che garantisca agli avvocati e agli uffici amministrativi delle strutture territoriali dell'istituto una più organica e reciproca comunicazione e collaborazione;
l'informativa circa il pagamento del credito contenuto in sentenza sarebbe stata necessaria anzitutto all' onde evitare la proposizione di azioni esecutive da CP_1
parte di esso istante, che in virtù della rilasciata procura sino al soddisfo è legittimato a rappresentare gli assistiti anche nella fase successiva di esazione del credito;
inoltre, il Tribunale ha errato nell'assimilare il pagamento di una provvidenza assistenziale dovuto a seguito di un provvedimento amministrativo, con il pagamento della provvidenza dovuto a seguito di un giudizio ove il legale ha la rappresentanza della parte in virtù di una procura ampia, che espressamente abbraccia sia la fase giudiziaria che quella stragiudiziale fino al soddisfo, invocando impropriamente la l.
241/90, che è deputata a disciplinare unicamente il procedimento amministrativo;
conferma il ruolo attivo dell'avvocato nella fase successiva al giudizio di cognizione ed alla notifica del titolo la prassi dello stesso Ente che chiede necessariamente per liquidare il beneficio riconosciuto in sentenza il rilascio di una dichiarazione di responsabilità, cd. al difensore nella quale quest'ultimo dichiari di non CP_4
avere agito in via esecutiva;
esso istante andava informato della liquidazione della prestazione anche per consentirgli una corretta informativa che gli permettesse di espletare il proprio incarico in modo puntuale ed adeguato al mandato ricevuto ed alla generale reputazione e credibilità di esso professionista.
Con il secondo motivo parte appellante adduce che il diritto di essere informato dall' della liquidazione delle chieste prestazioni trova il suo fondamento anche e CP_3
soprattutto nella procura conferita sino al soddisfo, relativa ad ogni grado e fase del giudizio e in quella stragiudiziale;
pertanto, ad esso istante, quale legittimo rappresentante, l'Ente avrebbe dovuto inviare comunicazione e conteggi della prestazione, di cui alla sentenza presupposta;
il mancato invio di tale informativa rappresenta violazione delle norme relative alla rappresentanza processuale e non, ex artt. 83, 84 cpc e art. 1387 e ss. c.c., dunque rappresenta condotta illecita e fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.; la procura è un atto a rilevanza esterna perché incide sui rapporti tra rappresentato e terzi, per cui il conferimento dell'incarico di patrocinio è finalizzato a far sì che ad interloquire direttamente con l
[...] sia soltanto il legale in nome e per conto del proprio cliente sia in sede CP_2
giudiziale che in quella stragiudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
§ 5.
Il primo motivo, a prescindere dalla fondatezza, è privo di rilievo giuridico, posto che se anche le circolari non rappresentano fonti del diritto ovvero la l. 241/20 non è applicabile al caso di specie, alla luce delle stesse deduzioni di parte istante, la circostanza che né le circolari né la l. 241/20 prevedano un obbligo dell' di CP_3
comunicare i provvedimenti di liquidazione all'odierno appellante, quale avvocato dei beneficiari delle prestazioni, è pacifico.
Piuttosto, secondo parte appellante, dalla procura alle liti, siccome conferita sino al soddisfo, si evince un obbligo dell' di comunicare l'esito delle procedure attivate CP_3
siccome atto avente rilevanza esterna.
Ebbene, la procura rappresenta atto unilaterale che ha rilevanza esterna nel senso che attribuisce il potere di rappresentare nei confronti dei terzi il soggetto che la conferisce con effetti vincolanti per quest'ultimo; sottostante alla procura vi è il contratto di mandato, con il quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, contratto dal quale conseguono diritti e obblighi, ma esclusivamente tra il cliente e il professionista (cfr., fra le ante, Cass.
04/09/2024 , n. 23722).
Non sussiste, dunque, un obbligo dell di inviare all'odierno appellante, n.q. di CP_3
avvocato degli utenti beneficiari delle prestazioni previdenziali, le comunicazioni relative alle prestazioni riconosciute in sentenza per la considerazione già espressa dal Tribunale secondo cui dalla procura, ovvero dal contratto di mandato sottostante, non possono derivare obblighi a carico di terzi. Da tanto consegue l'assorbimento dei motivi di gravame relativi al nesso di causalità tra il comportamento omissivo imputato all' e i danni lamentati e in merito all'individuazione e quantificazione CP_3
di quest'ultimi.
§ 6. In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Stante la soccombenza di parte appellata, non vanno regolamentate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 10.06.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara non ripetibili le spese del grado di appello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03.07.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2007/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8915/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1435/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 9.5.2025, pendente
TRA
(C.F.: ), da se stesso rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante: “…si riporta a tutti gli scritti difensivi di cui reitera le relative istanze e conclusioni, nonché alla documentazione prodotta.
Precisa, ancora una volta, le conclusioni, chiedendo, previa dichiarazione di responsabilità civile dell'Ente appellato per la produzione dei danni subiti dall'appellante così come descritti in atti, disporsi la condanna dello stesso al pagamento in favore dell'appellante della somma che risulterà dovuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento di tutti i danni dovuti alla perdita di clientela ed alla lesione della reputazione e dell'immagine dell'istante, nonché alle ripercussioni negative in termini di pubblicità, credibilità e decoro, nonché del danno di natura esistenziale patito dall'appellante, il tutto a causa del comportamento omissivo e negligente assunto dall'Ente. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in subordine, si chiede concedersi termine per note conclusionali e rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 13.01.2014 l'avvocato conveniva Parte_1
l' innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
esponendo che esso istante, avvocato che da decenni si occupava del settore previdenziale e assistenziale, riceveva da numerosi clienti, incarichi professionali al fine di far loro conseguire, previo riconoscimento dello status di invalido nelle misure stabilite, i benefici di cui alle leggi 118/71, 18/80, 104/92, 222/84, 382/70, 289/90; in virtù di tali incarichi, espletata la fase stragiudiziale, adiva per ciascuno il Tribunale di Napoli ottenendo provvedimenti favorevoli;
gli assistiti, ciascuno per il proprio giudizio, gli conferivano tutte le facoltà di legge nel sottoscrivere la procura, in cui segnatamente si legge: “Vi delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio, conferendoVi tutte le facoltà di legge. Vi delego, altresì, a rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, nonché in ogni fase delle procedure concorsuali di cui alla Legge
Fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, ed in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo e all'estinzione. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, ... Ritengo per rato e fermo il Vs. operato ed eleggo domicilio con Voi ...”; nello svolgimento dell'incarico provvedeva a notificare l'atto introduttivo con procura a margine all sia presso la sede centrale che presso la sede Controparte_2
provinciale; svoltosi l'iter processuale dinanzi al competente Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro, ciascun giudizio veniva definito con sentenza favorevole;
con tali pronunce l' in ciascun procedimento era condannato alla CP_3
corresponsione del beneficio richiesto per quanto concerne i ratei maturati nonché l'emissione del libretto di pensione, necessario per la riscossione mensile del beneficio;
le sentenze, in forma esecutiva, venivano tutte notificate alla controparte nel domicilio eletto, così come prescrive la legge;
l' pur a conoscenza CP_3
dell'ampiezza del mandato e dell'elezione di domicilio per aver ricevuto la copia notificata dell'atto introduttivo nonché della sentenza, non inviava ad esso istante, comunicazione circa lo stato, i tempi e le fasi atte alla liquidazione delle prestazioni riconosciute giudizialmente;
tale inerzia rendeva estremamente difficoltosa per esso istante, la gestione del rapporto con il proprio assistito, che, edotto circa l'esito positivo del giudizio, si recava spesso presso esso istante per avere informazioni sui tempi e le modalità di pagamento e soprattutto sull'emissione del libretto di pensione;
a fronte di tali richieste esso istante, era costretto a dare risposte vaghe e generiche;
esso istante, più volte aveva sollecitato l' per essere informato tempestivamente CP_3
dello stato delle pratiche e della liquidazione delle relative provvidenze, nell'ottica di realizzare una proficua e necessaria collaborazione;
a tal fine aveva chiesto, direttamente all' anche attraverso propri collaboratori, di poter ricevere presso CP_1
il proprio studio i conteggi delle provvidenze riconosciute a seguito di sentenza, le comunicazioni di liquidazione e il titolo di pagamento in favore dei clienti di cui egli era ancora il procuratore domiciliatario;
l' , non dando seguito a tali richieste, CP_3
comunicava direttamente ai beneficiari la liquidazione delle prestazioni, unitamente agli arretrati, omettendo ogni e dovuta informativa ad esso istante, rappresentante legale e domiciliatario delle parti;
infatti, il Mod. TE08 di liquidazione della prestazione era stato sempre inviato all'indirizzo del beneficiario;
a seguito di ciò gli stessi assistiti, dopo essere stati direttamente pagati dall'Ente, si era recati da esso istante, il quale non avendo avuto alcuna notizia circa l'avvenuta liquidazione appariva loro, suo malgrado, del tutto disinformato venendo meno in tal modo la sua credibilità; per taluni, invece, non avendo notizie circa lo stato della liquidazione, in virtù dell'ampio mandato ricevuto, agiva anche proponendo azione esecutiva e solo all'udienza di assegnazione delle somme esso istante, sull'eccezione di avvenuto pagamento promossa in quella sede dall'Ente, apprendeva tale circostanza;
a causa di tale illegittimo modus operandi dell'Ente, aveva subito danni alla immagine professionale, alla credibilità, al decoro, nonché danni da perdita di chance, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente nonché sofferto danni conseguenti di natura psico - fisica per lo stress accumulato nella gestione dei rapporti con la clientela.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per il pregiudizio patito in capo all'Ente convenuto, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) accertare e dichiarare la responsabilità civile dell' ente CP_3
convenuto, … per la produzione dei danni subiti dall'attore così come sopra descritti;
b) per l'effetto condannare lo stesso convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma che risulterà dovuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nello svolgimento di ogni incarico suindicato, oltre interessi come per legge, nonché condannare lo stesso convenuto al pagamento delle spese di giudizio, munendo la sentenza di provvisoria esecuzione come per legge”.
Si costituiva l' che, in via principale, chiedeva dichiararsi inammissibile la CP_3
domanda per difetto di giurisdizione e, in via subordinata, contestava la fondatezza della stessa invocandone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, all'udienza del
14.05.2019, sulla base delle deduzioni formulate dall'attore, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva: “rigetta l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito;
rigetta la domanda;
condanna l'avv. alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore dell' in persona del Presidente p.t.; spese liquidate in CP_3
complessivi euro 3.627,00 (tremilaseicentoventisette) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 9.10.2019, con citazione notificata in data 10.06.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., tenuto conto della sospensione straordinaria (emergenza coronavirus) che va dal 9.03 all'11.05.2020, interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
18.06.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la responsabilità civile dell ente CP_3
appellato, come sopra rapp.to e difeso per la produzione dei danni subiti dall'appellante così come sopra descritti e segnatamente per non avere l'Ente informato, secondo i dettami della procura alle lite fino al soddisfo, l'avv. Pt_1
, della liquidazione delle prestazioni riconosciute ai propri assistiti a seguito
[...]
dell'espletamento del mandato professionale conferitogli;
2. per l'effetto condannare lo stesso convenuto al pagamento in favore dell'appellante della somma che risulterà dovuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento di tutti i danni dovuti alla perdita di clientela, alla reputazione e all'immagine dell'istante, alle ripercussioni negative in termini di pubblicità, credibilità e decoro. Va ad aggiungersi anche un danno patito di natura esistenziale. Tutti danni da liquidarsi secondo equità3. provvedere come di giustizia per le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Non si costituiva l' benché ritualmente evocato in giudizio. CP_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 18.12.2020 veniva rinviata al 26.02.2021 in prosieguo e rinviata al 9.05.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il 9.05.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 13.06.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“ … Questioni in rito
• La giurisdizione del giudice adito.
Va preliminarmente respinta, perché infondata, l'eccezione sollevata dal convenuto del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, secondo i rilievi di parte convenuta, sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del Giudice Amministrativo in base al combinato disposto di cui agli artt.7 comma IV e 30 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo.
La prima norma così recita: “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma” e la seconda norma così statuisce: “1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del Codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”.
È noto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. tra le molte altre Cass.20350 del 31.07.2018; Cass. n. 21928 del 7.09.2018), ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Ebbene, nel caso sub iudice - come tra l'altro precisato nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c, - l'attore ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni subìti e subendi dall'attore per effetto della CP_3
condotta illecita, concretante responsabilità aquiliana, attribuita al convenuto e che sarebbe consistita non già- come dedotto da controparte - nell'adozione da parte dell' di provvedimenti amministrativi di liquidazione della pensione ritenuti CP_3
illegittimi bensì nel comportamento omissivo di detto Ente consistito nel non aver inviato anche al suo legale - oltre che al diretto beneficiario - il mod.TE08. Detta condotta avrebbe integrato la violazione dell'obbligo di informativa, a carico dell'Ente, derivante dalla procura alle liti.
Sulla base di tali prospettazioni difensive, vertendo la controversia sulla pretesa risarcitoria conseguente a condotta illecita del convenuto, va affermata la giurisdizione del giudice adito.
Merito della controversia.
L'attore fonda la domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell' sulla condotta - ritenuta illecita - dell' nella fase di CP_3 CP_3
liquidazione di 11 sentenze di condanna al pagamento di prestazioni assistenziali.
Nello specifico l'attore ha dedotto, prima nell'atto di citazione e poi ha, meglio, precisato nella prima memoria istruttoria: 1) di essere un avvocato che si occupa da decenni del settore della previdenza ed assistenza;
2) di aver assistito, tra gli altri, alcuni clienti in 11 giudizi, conclusi con sentenze di condanna nei confronti dell' CP_3
a pagare ai propri assistiti i benefici richiesti;
3) di non essere stato tempestivamente informato, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'Ente, dello stato delle pratiche e della liquidazione delle relative provvidenze pur avendone diritto in base ai poteri allo stesso conferiti dalla procura alle liti;
4) che l' aveva provveduto ad CP_3
eseguire le sentenze ed a liquidare direttamente le pensioni a favore dei suoi clienti;
5) che i clienti, dopo essere stati pagati dall'Ente, si erano recati dall'avvocato il quale, essendo disinformato, aveva perso la sua credibilità; 6) che, per alcuni clienti aveva anche iniziato l'azione esecutiva e solo alla data di assegnazione delle somme aveva appreso dell'avvenuto pagamento;
7) che, non avendo avuto comunicazione del Mod TE08, non era stato messo in condizione di svolgere compiutamente la sua ulteriore attività di consulenza stragiudiziale ai suoi assistiti;
8) che da tale condotta dell'Ente erano derivati danni alla reputazione del legale, alla sua immagine professionale da perdita di clientela e danni da stress fisico e psichico.
Il convenuto ha contestato l'esistenza di un obbligo ex lege di comunicazione al legale riguardante il procedimento amministrativo di liquidazione delle provvidenze.
In particolare, atteso che l'obbligo di pagamento delle provvidenze assistenziale consegue all'adozione di un provvedimento amministrativo e cioè la liquidazione della pensione con l'emissione di un relativo libretto, tutte le disposizioni della legge
241/1990 individuano, quale soggetto destinatario delle comunicazioni riguardanti il procedimento amministrativo, sempre e solo il cittadino direttamente interessato all'adozione del provvedimento. Tra l'altro l' ha documentato di aver CP_3
disciplinato con apposite circolari in maniera uniforme per tutti i pensionati la procedura amministrativa di liquidazione delle provvidenze in materia di invalidità civile ed in quella relativa ai casi in esame si prevede l'invito all'interessato a comunicare la modalità di pagamento richiesta ed in mancanza l'ente provvederà ad accreditare la pensione presso l'ufficio postale più vicino alla residenza del destinatario, inviando allo stesso contestuale comunicazione dell'erogazione.
Così ricostruita la vicenda processuale, ai fini della valutazione dell'an della pretesa risarcitoria, questo giudice ritiene non provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.
È noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”. Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo.
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè, tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato (creditore) è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (cfr. tra le molte altre Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass.
n. 11946/2013).
Orbene nel caso in esame non è stata dimostrata la riferibilità in capo all'ente di un comportamento omissivo, inosservante non già di un qualunque dovere di condotta, bensì di uno specifico obbligo posto a suo carico proprio al fine di evitare il verificarsi degli eventi dannosi prospettati.
Ed invero in primo luogo non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale dalla procura alle liti, conferita da ciascun cliente all'odierno attore negli 11 procedimenti giudiziari definiti con le sentenze agli atti, sarebbe scaturito l'obbligo in capo all'Ente di informare detto legale della successiva fase di liquidazione delle provvidenze in modo da consentire al predetto di espletare compiutamene il suo mandato. Detto mandato è prospettato come comprensivo non solo dello svolgimento di tutte le attività necessarie al riconoscimento del diritto ma anche al conseguimento del beneficio e, dunque, con esplicito riferimento a tutte le fasi giudiziali, nonché alle azioni esecutive e comunque a tutte le attività, anche stragiudiziali utili al soddisfo, ivi comprese le facoltà di transigere, quietanzare e ritirare atti.
Ebbene - premesso che le procure contenute negli atti introduttivi degli 11 giudizi non contengono alcun richiamo espresso al conferimento di un potere rappresentativo al legale in relazione ad eventuali ed ulteriori attività stragiudiziali dal momento che anche il riferimento al potere di riscuotere, quietanzare, ritirare atti e documenti e titoli, in nome e per conto del suo assistito, è limitato ad ogni sede giudiziaria - appare dirimente ai fini del decidere il richiamo alla natura giuridica della procura alle liti e dei limitati effetti pubblicistici della stessa.
In altri termini la procura alle liti è espressiva di un tipico negozio giuridico di diritto privato (mandato), destinato a produrre i suoi effetti esclusivamente inter partes.
In relazione a tale atto la funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p. c., ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, ma è destinata a dispiegare i suoi effetti solo nell'ambito del processo. Ne consegue che dalla procura non possono derivare obblighi giuridicamente rilevanti a carico di terzi. Per quanto riguarda la prospettata violazione da parte dell'ente convenuto anche della disposizione di cui all'art.1175 c.c., anche tale richiamo deve ritenersi del tutto inconferente, in relazione alla fattispecie in esame, dal momento che il dovere di correttezza è contemplato dalla norma esclusivamente nei rapporti tra debitore e creditore e, quindi, può essere invocato solo nei rapporti tra l ed il destinatario CP_3
delle provvidenze e non anche rispetto ad un terzo, qual è nel caso in esame,
l'odierno attore per la fase del pagamento delle provvidenze riconosciute con le sentenze in oggetto.
La rilevata carenza di prova dell'an della pretesa azionata esonera questo giudice dal dovere di esaminare il quantum della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da € 26.000,01 a € 52.000,00) in relazione a valori di riferimento ridotti alla metà, per la non particolare complessità della causa e per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta il richiamo alle circolari siccome CP_3
non rappresentano fonti del diritto, ma atti non vincolanti, meramente interni alla
P.A., privi di efficacia normativa esterna ed esclusivamente destinate al personale dipendente dell'Ente; in ogni caso, le circolare citate sono inconferenti, nulla stabilendo circa la procedura di liquidazione delle prestazioni e, peraltro, nelle stesse non vi è alcuna indicazione di esclusione di informativa al procuratore nella fase di erogazione di quanto riconosciuto in sentenza;
anz,i le indicazioni contenute nelle dette circolari mirano a determinare un flusso continuo ed efficiente di informazioni e raccolta dati degli utenti, mediante la procedura SISCO, nella dichiarata finalità di approntare un sistema gestionale e di sviluppare un supporto procedurale che garantisca agli avvocati e agli uffici amministrativi delle strutture territoriali dell'istituto una più organica e reciproca comunicazione e collaborazione;
l'informativa circa il pagamento del credito contenuto in sentenza sarebbe stata necessaria anzitutto all' onde evitare la proposizione di azioni esecutive da CP_1
parte di esso istante, che in virtù della rilasciata procura sino al soddisfo è legittimato a rappresentare gli assistiti anche nella fase successiva di esazione del credito;
inoltre, il Tribunale ha errato nell'assimilare il pagamento di una provvidenza assistenziale dovuto a seguito di un provvedimento amministrativo, con il pagamento della provvidenza dovuto a seguito di un giudizio ove il legale ha la rappresentanza della parte in virtù di una procura ampia, che espressamente abbraccia sia la fase giudiziaria che quella stragiudiziale fino al soddisfo, invocando impropriamente la l.
241/90, che è deputata a disciplinare unicamente il procedimento amministrativo;
conferma il ruolo attivo dell'avvocato nella fase successiva al giudizio di cognizione ed alla notifica del titolo la prassi dello stesso Ente che chiede necessariamente per liquidare il beneficio riconosciuto in sentenza il rilascio di una dichiarazione di responsabilità, cd. al difensore nella quale quest'ultimo dichiari di non CP_4
avere agito in via esecutiva;
esso istante andava informato della liquidazione della prestazione anche per consentirgli una corretta informativa che gli permettesse di espletare il proprio incarico in modo puntuale ed adeguato al mandato ricevuto ed alla generale reputazione e credibilità di esso professionista.
Con il secondo motivo parte appellante adduce che il diritto di essere informato dall' della liquidazione delle chieste prestazioni trova il suo fondamento anche e CP_3
soprattutto nella procura conferita sino al soddisfo, relativa ad ogni grado e fase del giudizio e in quella stragiudiziale;
pertanto, ad esso istante, quale legittimo rappresentante, l'Ente avrebbe dovuto inviare comunicazione e conteggi della prestazione, di cui alla sentenza presupposta;
il mancato invio di tale informativa rappresenta violazione delle norme relative alla rappresentanza processuale e non, ex artt. 83, 84 cpc e art. 1387 e ss. c.c., dunque rappresenta condotta illecita e fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.; la procura è un atto a rilevanza esterna perché incide sui rapporti tra rappresentato e terzi, per cui il conferimento dell'incarico di patrocinio è finalizzato a far sì che ad interloquire direttamente con l
[...] sia soltanto il legale in nome e per conto del proprio cliente sia in sede CP_2
giudiziale che in quella stragiudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
§ 5.
Il primo motivo, a prescindere dalla fondatezza, è privo di rilievo giuridico, posto che se anche le circolari non rappresentano fonti del diritto ovvero la l. 241/20 non è applicabile al caso di specie, alla luce delle stesse deduzioni di parte istante, la circostanza che né le circolari né la l. 241/20 prevedano un obbligo dell' di CP_3
comunicare i provvedimenti di liquidazione all'odierno appellante, quale avvocato dei beneficiari delle prestazioni, è pacifico.
Piuttosto, secondo parte appellante, dalla procura alle liti, siccome conferita sino al soddisfo, si evince un obbligo dell' di comunicare l'esito delle procedure attivate CP_3
siccome atto avente rilevanza esterna.
Ebbene, la procura rappresenta atto unilaterale che ha rilevanza esterna nel senso che attribuisce il potere di rappresentare nei confronti dei terzi il soggetto che la conferisce con effetti vincolanti per quest'ultimo; sottostante alla procura vi è il contratto di mandato, con il quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, contratto dal quale conseguono diritti e obblighi, ma esclusivamente tra il cliente e il professionista (cfr., fra le ante, Cass.
04/09/2024 , n. 23722).
Non sussiste, dunque, un obbligo dell di inviare all'odierno appellante, n.q. di CP_3
avvocato degli utenti beneficiari delle prestazioni previdenziali, le comunicazioni relative alle prestazioni riconosciute in sentenza per la considerazione già espressa dal Tribunale secondo cui dalla procura, ovvero dal contratto di mandato sottostante, non possono derivare obblighi a carico di terzi. Da tanto consegue l'assorbimento dei motivi di gravame relativi al nesso di causalità tra il comportamento omissivo imputato all' e i danni lamentati e in merito all'individuazione e quantificazione CP_3
di quest'ultimi.
§ 6. In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Stante la soccombenza di parte appellata, non vanno regolamentate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 10.06.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara non ripetibili le spese del grado di appello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03.07.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.