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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5833/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5833/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_6 C.F._6
dall'avv. NICASTRO DEL LAGO GIORGIO
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, ex lege, dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità da emotrasfusioni pagina 1 di 12 All'udienza del 6.3.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del maggio 2021, gli attori in epigrafe, figli e nipoti di deceduta Parte_7
in data 1.2.2010, hanno riferito che nell'anno 1988 la stessa era stata ricoverata presso l'ospedale
Umberto I di Siracusa per eseguire un intervento per un gozzo adenomatoso colloide multiplo ed era stata sottoposta a ripetute trasfusioni di sangue;
deducevano che il 13.5.2002 era stata ricoverata presso il medesimo ospedale per “colelitiasi in HCV” e dal 12.3.2007 al 17.3.2007 presso l'ospedale di
Augusta ove le era stata diagnosticata “ cirrosi epatica HCV relata con splenomgalia e segni di ipersplenismo funzionale..” e poi ancora presso l'ospedale di Siracusa dal 20.11.2008 al 25.11.2008 per
“epatite C cronica senza menzione di coma epatico. Cirrosi epatica HCV correlata”. Riferivano, ancora,
che la sig.ra in data 30.7.2007 aveva presentato istanza per ottenere i benefici di cui alla L n. Pt_7
210/1992 e che la CMO 2^ di Messina, pur ritenendo la tardività della domanda, aveva ritenuto l'esistenza di nesso causale tra le trasfusioni e la contrazione dell'epatopatia; allegando l'esistenza di nesso causale tra il decesso e la patologia epatica e richiamando, evidenziavano la responsabilità del per i danni conseguenti al reperimento ed impiego terapeutico di sangue umano Controparte_1
e derivati, in assenza di un piano del sangue e di controlli efficaci e puntuali sui canali di approvvigionamento, sulla distribuzione e modalità e cautele seguite nella distribuzione del sangue;
allegavano il proprio diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e chiedevano,
pertanto, ritenersi la responsabilità del nella produzione dell'evento mortale Controparte_1
occorso alla sig.ra da porsi in rapporto causale e/o concausale in misura pari al 100% Parte_7
con il trattamento sanitario trasfusionale effettuato nell'anno 1988; chiedevano altresì condannarsi il al risarcimento del danno biologico e morale compreso il danno tanatologico, ex Controparte_1
pagina 2 di 12 art. 2043 e 2059 cc patito per la perdita della congiunta quantificato nei seguenti importi : - €
284.394,30, per ( figlia); € 274.587,60, per ( figlia supersite); - € Parte_1 Parte_3
274.587,60, per ( figlia); € 196.134,00, per ( nipote); € 196.134,00, Parte_2 Parte_4
per ( nipote); € 196.134,00, per ( nipote), con vittoria di spese e Parte_5 Parte_6
compensi.
Si costituiva il , eccependo genericamente l'infondatezza della domanda ed Controparte_1
evidenziando che gli attori avevano conseguito l'indennizzo ex L n.210/1992, opponendo dunque il detto importo in compensazione con l'eventuale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
chiedeva infine il rigetto di ogni domanda ed in subordine la riduzione della somma richiesta.
La controversia istruita documentalmente e per mezzo della ctu, veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025 con assegnazione alle parti dei temini per il deposito delle comparse e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
In via preliminare, può richiamarsi quanto di recente affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato “ in tema di infezioni riferibili a emotrasfusioni effettuate in epoca antecedente al 1978 (anno in cui fu disponibile il test per l'identificazione del virus HBV), la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell'affermazione che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in Controparte_1
epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto pagina 3 di 12 il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica;
la medesima giurisprudenza individua la fonte della responsabilità del in una pluralità di fonti CP_1
normative speciali (per un elenco esaustivo delle quali si rimanda a Cass. n. 18520 e a Cass. n.
8495/2020) che, a partire dall'anno 1958, lo onerano della vigilanza e dei controlli sul sangue utilizzato per le trasfusioni e per la produzione di emoderivati;
a fronte di tali principi, questa Corte ha ritenuto potersi configurare la responsabilità del per infezioni conseguenti a trasfusioni effettuate a CP_1
partire dalla metà degli anni Sessanta (cfr., tra le altre, Cass. n. 21145/2021,
concernente emotrasfusioni risalenti al 1965; Cass. n. 8495/2020, non massimata, relativa a fatti del
1968; Cass. n. 1566/2019, relativa a trasfusioni risalenti al 1970); …con la L. 14 luglio 1967, n. 592,
(pubblicata nella G.U. del successivo 31 luglio) furono previste specifiche attribuzioni del in CP_1
materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano"; in particolare: - l'art. 1
attribuiva al le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento CP_1
dei servizi inerenti alla raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e - altresì - per l'esercizio della relativa vigilanza;
- l'art. 20 attribuiva al il compito di proporre l'emanazione di norme relative CP_1
all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, nonché alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
- l'art. 21 attribuiva al il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di CP_1
sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;
- l'art. 22 attribuiva al
Ministero il potere di autorizzare l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina non autorizzati;
alla luce di tali attribuzioni e dello stato delle conoscenze scientifiche pagina 4 di 12 dell'epoca (che già dalla metà degli anni Sessanta escludevano dalla possibilità di donare il sangue coloro che presentassero valori alterati della funzionalità epatica), può senz'altro ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 592 del 1967, il fosse tenuto a compiere controlli finalizzati CP_1
ad evitare l'impiego di sangue infetto per le trasfusioni e per la produzione di emoderivati;
deve dunque affermarsi che soltanto a partire dalla pubblicazione della L. n. 592 del 1967, sono risultati integrati gli obblighi di cautela la cui violazione consente di considerare colposa l'omissione della vigilanza e del controllo da parte del;
peraltro, tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente Controparte_1
occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo, può individuarsi nel 1 gennaio 1968 la data oltre la quale è predicabile la responsabilità del in relazione a patologie correlate CP_1
all'impiego di sangue infetto;
“ ( cfr Corte Cass. sent. n. 14748/2022).
Nel caso che occupa, non è oggetto di contestazione che le trasfusioni cui è stata sottoposta la sig.ra risalgano all'anno 1988 quando erano già pienamente vigenti gli obblighi di vigilanza e Pt_7
controllo incombenti sul Ministero della Salute.
Occorre dunque analizzare gli esiti della ctu.
I consulenti dopo aver analizzato la vicenda clinica della sig.ra e dopo aver Parte_7
dettagliatamente e scrupolosamente descritto e interpretato la documentazione medica presente in atti,
hanno così argomentato e concluso: “ Il collegio peritale è in grado di affermare che l' emotrasfusione somministrata il 25/01/1988 alla sig.ra è stata, secondo un serio e ragionevole criterio di Pt_7
probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite C, quantificabile in maggior misura percentuale (70%) rispetto ai precedenti possibili fattori di rischio, documentati nei riferimenti anamnestici, costituiti da degenze ospedaliere ed interventi chirurgici intervenuti in epoca antecedente il 1988, configuranti possibili fattori di rischio a minore incidenza statistica. Per quanto pagina 5 di 12 precedentemente vagliato, il decesso della sig. ra era ascrivibile, secondo un serio e ragionevole Pt_7
criterio di probabilità scientifica, al grave scompenso epatico in pz affetta da cirrosi epatica in classe C
10 secondo Child e Pugh ed alla sopravvenuta sindrome epato-renale, attesa la compromissione metabolica e soprattutto idro-elettrolitica conseguente alla patologia epatica ed epato-renale, che hanno configurato la causa di morte per arresto cardiaco”.
Le conclusioni dei ccttuu non sono state contestate dalle parti del processo.
Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati, va ritenuta la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti del . Controparte_1
Gli attori hanno chiesto condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno parentale.
La Cassazione ha affermato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 5452/2020); la Corte di Legittimità ha inoltre affermato che “L'uccisione di una
persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori,
al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non
convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai
fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e
superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia
causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 (Rv. 648035 - 02).
pagina 6 di 12 Al fine di quantificare il danno patito dagli attori, occorre anzitutto tener conto del recente orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “ Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” ( Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2024, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità.
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_1
anni ), dell'età della figlia attrice (38 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti (
altri figli della vittima primaria), possono essere attribuiti 52 punti , cui si giunge sommando : 16 punti età della vittima primaria, 22 punti età della vittima secondaria (figlia), 9 punti per la presenza di più
familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00, Parte_1
ha diritto all'importo di € 202.372,00.
[...]
Per quanto concerne la somma cui ha diritto tenendo conto dell'età della vittima Parte_3
(70 anni ), dell'età della figlia attrice (47 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti
( altri figli della vittima primaria), possono essere attribuiti 50 punti , cui si giunge sommando : 16
pagina 7 di 12 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria (figlia), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00,
ha diritto all'importo di € 195.550,00. Parte_3
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_2
anni ), dell'età della figlia attrice (49 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti (
altri figli della vittima primaria), possono essere attribuiti 50 punti , cui si giunge sommando : 16 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria (figlia), 9 punti per la presenza di più
familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00, Parte_2
ha diritto all'importo di € 195.550,00.
[...]
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_4
anni ), dell'età del nipote attore (21 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti ( altri nipoti della vittima primaria e ascendenti della vittima secondaria), possono essere attribuiti 42 punti ,
cui si giunge sommando : 10 punti età della vittima primaria, 18 punti età della vittima secondaria
(nipote), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 1698,00, ha diritto all'importo di € 71.316,00. Parte_4
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_5
anni ), dell'età del nipote attore (13 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti ( altri nipoti della vittima primaria e ascendenti della vittima secondaria), possono essere attribuiti 44 punti ,
cui si giunge sommando : 10 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria
(nipote), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 1698,00, ha diritto all'importo di € 74.712,00. Parte_5
pagina 8 di 12 Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_6
anni ), dell'età del nipote attore (16 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti ( altri nipoti della vittima primaria e ascendenti della vittima secondaria), possono essere attribuiti 44 punti ,
cui si giunge sommando : 10 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria
(nipote), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 1698,00, ha diritto all'importo di € 74.712,00. Parte_6
Va osservato, tuttavia, che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e,
pertanto, la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore,
destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento
dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione
monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici
pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità
economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione
finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla
cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se
tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che
liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto
stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre-
visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo
pagina 9 di 12 all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del
debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni
dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Dalle somme dovute in favore di , e , va detratto Parte_1 Parte_3 Parte_8
l'importo di € 15.908,52, ottenuto a titolo di indennizzo ex L n. 201/1992; sul punto appare sufficiente quanto argomentato da Corte di Legittimità “ Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue
[...]
infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge.” ( Cfr Cass. Civ. sent. n.
8773/2022).
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dai valori minimi del quinto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Le spese di ctu, già liquidate, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, condanna il , in persona del legale Controparte_1
pagina 10 di 12 rappresentante pt, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da Parte_1
ed a corrispondere alla stessa la complessiva somma di € 186.463,48 in valori attuali,
[...]
oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla Parte_3
stessa la complessiva somma di € 186.463,48 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010
alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla stessa Parte_2
la complessiva somma di € 186.463,48 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere allo stesso Parte_4
la complessiva somma di € 71.316 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della pagina 11 di 12 sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla stessa Parte_5
la complessiva somma di € 74.712,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla stessa Parte_6
la complessiva somma di € 74.712,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- rigetta ogni altra domanda;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_1
liquidate in complessivi € 14.103,00 per compensi ed € 1713,00 per spese vive, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 21.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5833/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_6 C.F._6
dall'avv. NICASTRO DEL LAGO GIORGIO
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, ex lege, dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità da emotrasfusioni pagina 1 di 12 All'udienza del 6.3.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del maggio 2021, gli attori in epigrafe, figli e nipoti di deceduta Parte_7
in data 1.2.2010, hanno riferito che nell'anno 1988 la stessa era stata ricoverata presso l'ospedale
Umberto I di Siracusa per eseguire un intervento per un gozzo adenomatoso colloide multiplo ed era stata sottoposta a ripetute trasfusioni di sangue;
deducevano che il 13.5.2002 era stata ricoverata presso il medesimo ospedale per “colelitiasi in HCV” e dal 12.3.2007 al 17.3.2007 presso l'ospedale di
Augusta ove le era stata diagnosticata “ cirrosi epatica HCV relata con splenomgalia e segni di ipersplenismo funzionale..” e poi ancora presso l'ospedale di Siracusa dal 20.11.2008 al 25.11.2008 per
“epatite C cronica senza menzione di coma epatico. Cirrosi epatica HCV correlata”. Riferivano, ancora,
che la sig.ra in data 30.7.2007 aveva presentato istanza per ottenere i benefici di cui alla L n. Pt_7
210/1992 e che la CMO 2^ di Messina, pur ritenendo la tardività della domanda, aveva ritenuto l'esistenza di nesso causale tra le trasfusioni e la contrazione dell'epatopatia; allegando l'esistenza di nesso causale tra il decesso e la patologia epatica e richiamando, evidenziavano la responsabilità del per i danni conseguenti al reperimento ed impiego terapeutico di sangue umano Controparte_1
e derivati, in assenza di un piano del sangue e di controlli efficaci e puntuali sui canali di approvvigionamento, sulla distribuzione e modalità e cautele seguite nella distribuzione del sangue;
allegavano il proprio diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e chiedevano,
pertanto, ritenersi la responsabilità del nella produzione dell'evento mortale Controparte_1
occorso alla sig.ra da porsi in rapporto causale e/o concausale in misura pari al 100% Parte_7
con il trattamento sanitario trasfusionale effettuato nell'anno 1988; chiedevano altresì condannarsi il al risarcimento del danno biologico e morale compreso il danno tanatologico, ex Controparte_1
pagina 2 di 12 art. 2043 e 2059 cc patito per la perdita della congiunta quantificato nei seguenti importi : - €
284.394,30, per ( figlia); € 274.587,60, per ( figlia supersite); - € Parte_1 Parte_3
274.587,60, per ( figlia); € 196.134,00, per ( nipote); € 196.134,00, Parte_2 Parte_4
per ( nipote); € 196.134,00, per ( nipote), con vittoria di spese e Parte_5 Parte_6
compensi.
Si costituiva il , eccependo genericamente l'infondatezza della domanda ed Controparte_1
evidenziando che gli attori avevano conseguito l'indennizzo ex L n.210/1992, opponendo dunque il detto importo in compensazione con l'eventuale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
chiedeva infine il rigetto di ogni domanda ed in subordine la riduzione della somma richiesta.
La controversia istruita documentalmente e per mezzo della ctu, veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025 con assegnazione alle parti dei temini per il deposito delle comparse e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
In via preliminare, può richiamarsi quanto di recente affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato “ in tema di infezioni riferibili a emotrasfusioni effettuate in epoca antecedente al 1978 (anno in cui fu disponibile il test per l'identificazione del virus HBV), la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell'affermazione che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in Controparte_1
epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto pagina 3 di 12 il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica;
la medesima giurisprudenza individua la fonte della responsabilità del in una pluralità di fonti CP_1
normative speciali (per un elenco esaustivo delle quali si rimanda a Cass. n. 18520 e a Cass. n.
8495/2020) che, a partire dall'anno 1958, lo onerano della vigilanza e dei controlli sul sangue utilizzato per le trasfusioni e per la produzione di emoderivati;
a fronte di tali principi, questa Corte ha ritenuto potersi configurare la responsabilità del per infezioni conseguenti a trasfusioni effettuate a CP_1
partire dalla metà degli anni Sessanta (cfr., tra le altre, Cass. n. 21145/2021,
concernente emotrasfusioni risalenti al 1965; Cass. n. 8495/2020, non massimata, relativa a fatti del
1968; Cass. n. 1566/2019, relativa a trasfusioni risalenti al 1970); …con la L. 14 luglio 1967, n. 592,
(pubblicata nella G.U. del successivo 31 luglio) furono previste specifiche attribuzioni del in CP_1
materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano"; in particolare: - l'art. 1
attribuiva al le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento CP_1
dei servizi inerenti alla raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e - altresì - per l'esercizio della relativa vigilanza;
- l'art. 20 attribuiva al il compito di proporre l'emanazione di norme relative CP_1
all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, nonché alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
- l'art. 21 attribuiva al il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di CP_1
sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;
- l'art. 22 attribuiva al
Ministero il potere di autorizzare l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina non autorizzati;
alla luce di tali attribuzioni e dello stato delle conoscenze scientifiche pagina 4 di 12 dell'epoca (che già dalla metà degli anni Sessanta escludevano dalla possibilità di donare il sangue coloro che presentassero valori alterati della funzionalità epatica), può senz'altro ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 592 del 1967, il fosse tenuto a compiere controlli finalizzati CP_1
ad evitare l'impiego di sangue infetto per le trasfusioni e per la produzione di emoderivati;
deve dunque affermarsi che soltanto a partire dalla pubblicazione della L. n. 592 del 1967, sono risultati integrati gli obblighi di cautela la cui violazione consente di considerare colposa l'omissione della vigilanza e del controllo da parte del;
peraltro, tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente Controparte_1
occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo, può individuarsi nel 1 gennaio 1968 la data oltre la quale è predicabile la responsabilità del in relazione a patologie correlate CP_1
all'impiego di sangue infetto;
“ ( cfr Corte Cass. sent. n. 14748/2022).
Nel caso che occupa, non è oggetto di contestazione che le trasfusioni cui è stata sottoposta la sig.ra risalgano all'anno 1988 quando erano già pienamente vigenti gli obblighi di vigilanza e Pt_7
controllo incombenti sul Ministero della Salute.
Occorre dunque analizzare gli esiti della ctu.
I consulenti dopo aver analizzato la vicenda clinica della sig.ra e dopo aver Parte_7
dettagliatamente e scrupolosamente descritto e interpretato la documentazione medica presente in atti,
hanno così argomentato e concluso: “ Il collegio peritale è in grado di affermare che l' emotrasfusione somministrata il 25/01/1988 alla sig.ra è stata, secondo un serio e ragionevole criterio di Pt_7
probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite C, quantificabile in maggior misura percentuale (70%) rispetto ai precedenti possibili fattori di rischio, documentati nei riferimenti anamnestici, costituiti da degenze ospedaliere ed interventi chirurgici intervenuti in epoca antecedente il 1988, configuranti possibili fattori di rischio a minore incidenza statistica. Per quanto pagina 5 di 12 precedentemente vagliato, il decesso della sig. ra era ascrivibile, secondo un serio e ragionevole Pt_7
criterio di probabilità scientifica, al grave scompenso epatico in pz affetta da cirrosi epatica in classe C
10 secondo Child e Pugh ed alla sopravvenuta sindrome epato-renale, attesa la compromissione metabolica e soprattutto idro-elettrolitica conseguente alla patologia epatica ed epato-renale, che hanno configurato la causa di morte per arresto cardiaco”.
Le conclusioni dei ccttuu non sono state contestate dalle parti del processo.
Ciò premesso e richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati, va ritenuta la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti del . Controparte_1
Gli attori hanno chiesto condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno parentale.
La Cassazione ha affermato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 5452/2020); la Corte di Legittimità ha inoltre affermato che “L'uccisione di una
persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori,
al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non
convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai
fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e
superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia
causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 (Rv. 648035 - 02).
pagina 6 di 12 Al fine di quantificare il danno patito dagli attori, occorre anzitutto tener conto del recente orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “ Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” ( Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2024, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità.
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_1
anni ), dell'età della figlia attrice (38 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti (
altri figli della vittima primaria), possono essere attribuiti 52 punti , cui si giunge sommando : 16 punti età della vittima primaria, 22 punti età della vittima secondaria (figlia), 9 punti per la presenza di più
familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00, Parte_1
ha diritto all'importo di € 202.372,00.
[...]
Per quanto concerne la somma cui ha diritto tenendo conto dell'età della vittima Parte_3
(70 anni ), dell'età della figlia attrice (47 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti
( altri figli della vittima primaria), possono essere attribuiti 50 punti , cui si giunge sommando : 16
pagina 7 di 12 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria (figlia), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00,
ha diritto all'importo di € 195.550,00. Parte_3
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_2
anni ), dell'età della figlia attrice (49 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti (
altri figli della vittima primaria), possono essere attribuiti 50 punti , cui si giunge sommando : 16 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria (figlia), 9 punti per la presenza di più
familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 3911,00, Parte_2
ha diritto all'importo di € 195.550,00.
[...]
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_4
anni ), dell'età del nipote attore (21 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti ( altri nipoti della vittima primaria e ascendenti della vittima secondaria), possono essere attribuiti 42 punti ,
cui si giunge sommando : 10 punti età della vittima primaria, 18 punti età della vittima secondaria
(nipote), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 1698,00, ha diritto all'importo di € 71.316,00. Parte_4
Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_5
anni ), dell'età del nipote attore (13 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti ( altri nipoti della vittima primaria e ascendenti della vittima secondaria), possono essere attribuiti 44 punti ,
cui si giunge sommando : 10 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria
(nipote), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 1698,00, ha diritto all'importo di € 74.712,00. Parte_5
pagina 8 di 12 Per quanto concerne la somma cui ha diritto , tenendo conto dell'età della vittima (70 Parte_6
anni ), dell'età del nipote attore (16 anni), in assenza di convivenza, tenuto dei familiari superstiti ( altri nipoti della vittima primaria e ascendenti della vittima secondaria), possono essere attribuiti 44 punti ,
cui si giunge sommando : 10 punti età della vittima primaria, 20 punti età della vittima secondaria
(nipote), 9 punti per la presenza di più familiari superstiti e 5 punti per il parametro D;
poiché il valore punto è pari ad € 1698,00, ha diritto all'importo di € 74.712,00. Parte_6
Va osservato, tuttavia, che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e,
pertanto, la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore,
destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento
dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione
monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici
pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità
economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione
finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla
cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se
tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che
liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto
stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre-
visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo
pagina 9 di 12 all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del
debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni
dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Dalle somme dovute in favore di , e , va detratto Parte_1 Parte_3 Parte_8
l'importo di € 15.908,52, ottenuto a titolo di indennizzo ex L n. 201/1992; sul punto appare sufficiente quanto argomentato da Corte di Legittimità “ Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue
[...]
infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge.” ( Cfr Cass. Civ. sent. n.
8773/2022).
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dai valori minimi del quinto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Le spese di ctu, già liquidate, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, condanna il , in persona del legale Controparte_1
pagina 10 di 12 rappresentante pt, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da Parte_1
ed a corrispondere alla stessa la complessiva somma di € 186.463,48 in valori attuali,
[...]
oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla Parte_3
stessa la complessiva somma di € 186.463,48 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010
alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla stessa Parte_2
la complessiva somma di € 186.463,48 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere allo stesso Parte_4
la complessiva somma di € 71.316 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della pagina 11 di 12 sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla stessa Parte_5
la complessiva somma di € 74.712,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del Controparte_1
danno da lesione del rapporto parentale patito da ed a corrispondere alla stessa Parte_6
la complessiva somma di € 74.712,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal 1.2.2010 alla data del presente provvedimento sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- rigetta ogni altra domanda;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_1
liquidate in complessivi € 14.103,00 per compensi ed € 1713,00 per spese vive, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 21.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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