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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4193/ 2024 R.G. promosso da
nato a [...]/SP (Brasile) in data 20.08.1945; e residente in [...]Parte_1
Pedro Pomponazzi 209, San Paolo/SP (Brasile); nato a [...] Parte_2
Paolo/SP (Brasile) in data 27.09.1976 e residente in [...]165, San Paolo/SP
(Brasile); nato a [...]/SP (Brasile) in data 27.09.1976 in proprio Controparte_1
e, unitamente a nata a [...]/SP (Brasile) il 10.02.1974, Controparte_2
quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore Persona_1
nato a [...]/SP (Brasile) il 03.04.2006 e residente in [...]. Da Serenidade 60, Parnaiba/SP
(Brasile); nato a [...]/SP (Brasile) in data 29.07.1973, in proprio e, Parte_3
unitamente a nata a [...]/SP (Brasile) il 24.11.1977, quali genitori esercenti la CP_3
responsabilità sul figlio minore nato a [...]/SP Persona_2
(Brasile) il 16.12.2009, residenti in [...]256, San Paolo/SP (Brasile);; rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), come C.F._1
da procure in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Pag. 1 di 8 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “- nel merito: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita
– in favore del sig. nato a [...]/SP (Brasile) in data 20.08.1945; Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 27.09.1976; Parte_2 CP_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 27.09.1976, e del figlio minore
[...] Persona_1
nato a [...]/SP (Brasile) il 03.04.2006; nato a [...]
[...] Parte_3
Paolo/SP (Brasile) in data 29.07.1973, e del figlio minore Persona_2
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per
l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_4 Controparte_5
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”” In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 10/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
, nato il [...] a [...]., figlio di e Persona_3 Persona_4 Per_5
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita,
[...]
(all.2-3).
Con decreto del 21/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 7/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
All'esito, con ordinanza comunicata il 10/03/2025, previa declaratoria di contumacia del CP_4
convenuto, i ricorrenti venivano invitati ad indicare le rispettive residenze estere con fissazione di una nuova udienza di trattazione per il giorno 27 giugno 2025 con assegnazione di nuovi termini ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 8 La difesa ha ottemperato con le note di trattazione depositate il 26/06/2025.
La presente controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27/03/2025, (art.1 lett. b)
D.L. 14 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver provveduto ad adire la Pubblica Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a San
Paolo – senza per contro ottenere a tutt'oggi alcuna convocazione dalla quale evincere la data certa in cui la loro documentazione sarebbe stata esaminata. In realtà agli atti è presente un file denominato
“tentativi iscrizione consolato” riportante un paio di tentativi di prenotazione effettuati nel novembre
2023 sulla piattaforma denominata “prenot@mi” che hanno avuto esito negativo per mancanza di
Pag. 3 di 8 posti disponibili. La difesa ha inoltre fatto presente come dalle informazioni reperibili sul sito internet della predetta Autorità consolare, a causa dell'elevatissimo numero delle richieste, non sia possibile avere alcuna certezza in ordine al se ed al quando le domande dei ricorrenti potrebbero essere esaminate, (Cfr. documenti prodotti con note del 26/06/2025).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si trovino in una Parte_4
situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite , (conosciuto Persona_3
anche come , contraeva matrimonio in data 15 luglio 1897 nel Comune di Persona_3
Firenze (FI), con (all.4). Successivamente la coppia si trasferiva in Persona_6
Brasile dove il giorno 13 ottobre 1912, a San Paolo/SP, nasceva il loro figlio Persona_7
(all.5). Questi contraeva matrimonio in data 19 giugno 1943 a Lapa/SP (Brasile), con Persona_8
, (all.6), con la quale generava l'odierno ricorrente nato il 20
[...] Parte_1 agosto 1945 a San Paolo/SP (Brasile), (all.7). Quest'ultimo, in data 18 dicembre 1971 a São Caetano do Sul/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra , (all.8), con la quale Persona_9
generava i ricorrenti, nati tutti nella città di San Paolo/SP, Brasile: il 10 Controparte_1
Pag. 4 di 8 luglio 1972, (all.9); il 29 luglio 1973 (all.10); Parte_3 Parte_2
il giorno 27 settembre 1976, il quale in data 3 febbraio 2018 a Ipiranga/SP (Brasile), ha contratto matrimonio con , (all.11). Persona_10
ha contratto matrimonio con in data 10 Controparte_1 Controparte_2
novembre 2001 a San Paolo/SP (Brasile), (all.12), con la quale ha generato il ricorrente
[...]
nato a [...]/SP (Brasile), il giorno 3 aprile 2006, oggi Persona_1
maggiorenne, (all.13).
Dall'unione naturale fra la sig.ra è nato a [...]/SP (Brasile), Parte_3 CP_3
il giorno 16 dicembre 2009 il ricorrente (all.14), Persona_2
minorenne rappresentato dai genitori come da procura in atti.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_3
brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (all.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno Persona_7
contrario, è stato in grado di trasmetterla al figlio e ricorrente padre Parte_1
e nonno degli altri ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un
Pag. 5 di 8 provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del richiedente dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_3 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi
Pag. 6 di 8 elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_4
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] Parte_1
Paolo/SP (Brasile) il 20.08.1945, nato a [...]/SP Parte_2
(Brasile) il 27.09.1976, nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_1
27.09.1976, nato a [...]/SP (Brasile) il Persona_1
03.04.2006, nato a [...]/SP (Brasile) il 29.07.1973 e Parte_3 [...]
nato a San Paolo/SP (Brasile) il 16.12.2009 sono cittadini Persona_2
italiani jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Pag. 7 di 8 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_4
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone dichiaratasi antistataria, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.7.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4193/ 2024 R.G. promosso da
nato a [...]/SP (Brasile) in data 20.08.1945; e residente in [...]Parte_1
Pedro Pomponazzi 209, San Paolo/SP (Brasile); nato a [...] Parte_2
Paolo/SP (Brasile) in data 27.09.1976 e residente in [...]165, San Paolo/SP
(Brasile); nato a [...]/SP (Brasile) in data 27.09.1976 in proprio Controparte_1
e, unitamente a nata a [...]/SP (Brasile) il 10.02.1974, Controparte_2
quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore Persona_1
nato a [...]/SP (Brasile) il 03.04.2006 e residente in [...]. Da Serenidade 60, Parnaiba/SP
(Brasile); nato a [...]/SP (Brasile) in data 29.07.1973, in proprio e, Parte_3
unitamente a nata a [...]/SP (Brasile) il 24.11.1977, quali genitori esercenti la CP_3
responsabilità sul figlio minore nato a [...]/SP Persona_2
(Brasile) il 16.12.2009, residenti in [...]256, San Paolo/SP (Brasile);; rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), come C.F._1
da procure in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Pag. 1 di 8 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “- nel merito: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita
– in favore del sig. nato a [...]/SP (Brasile) in data 20.08.1945; Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 27.09.1976; Parte_2 CP_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 27.09.1976, e del figlio minore
[...] Persona_1
nato a [...]/SP (Brasile) il 03.04.2006; nato a [...]
[...] Parte_3
Paolo/SP (Brasile) in data 29.07.1973, e del figlio minore Persona_2
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per
l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_4 Controparte_5
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”” In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 10/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
[...]
, nato il [...] a [...]., figlio di e Persona_3 Persona_4 Per_5
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita,
[...]
(all.2-3).
Con decreto del 21/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 7/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
All'esito, con ordinanza comunicata il 10/03/2025, previa declaratoria di contumacia del CP_4
convenuto, i ricorrenti venivano invitati ad indicare le rispettive residenze estere con fissazione di una nuova udienza di trattazione per il giorno 27 giugno 2025 con assegnazione di nuovi termini ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 8 La difesa ha ottemperato con le note di trattazione depositate il 26/06/2025.
La presente controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27/03/2025, (art.1 lett. b)
D.L. 14 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver provveduto ad adire la Pubblica Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a San
Paolo – senza per contro ottenere a tutt'oggi alcuna convocazione dalla quale evincere la data certa in cui la loro documentazione sarebbe stata esaminata. In realtà agli atti è presente un file denominato
“tentativi iscrizione consolato” riportante un paio di tentativi di prenotazione effettuati nel novembre
2023 sulla piattaforma denominata “prenot@mi” che hanno avuto esito negativo per mancanza di
Pag. 3 di 8 posti disponibili. La difesa ha inoltre fatto presente come dalle informazioni reperibili sul sito internet della predetta Autorità consolare, a causa dell'elevatissimo numero delle richieste, non sia possibile avere alcuna certezza in ordine al se ed al quando le domande dei ricorrenti potrebbero essere esaminate, (Cfr. documenti prodotti con note del 26/06/2025).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si trovino in una Parte_4
situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite , (conosciuto Persona_3
anche come , contraeva matrimonio in data 15 luglio 1897 nel Comune di Persona_3
Firenze (FI), con (all.4). Successivamente la coppia si trasferiva in Persona_6
Brasile dove il giorno 13 ottobre 1912, a San Paolo/SP, nasceva il loro figlio Persona_7
(all.5). Questi contraeva matrimonio in data 19 giugno 1943 a Lapa/SP (Brasile), con Persona_8
, (all.6), con la quale generava l'odierno ricorrente nato il 20
[...] Parte_1 agosto 1945 a San Paolo/SP (Brasile), (all.7). Quest'ultimo, in data 18 dicembre 1971 a São Caetano do Sul/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra , (all.8), con la quale Persona_9
generava i ricorrenti, nati tutti nella città di San Paolo/SP, Brasile: il 10 Controparte_1
Pag. 4 di 8 luglio 1972, (all.9); il 29 luglio 1973 (all.10); Parte_3 Parte_2
il giorno 27 settembre 1976, il quale in data 3 febbraio 2018 a Ipiranga/SP (Brasile), ha contratto matrimonio con , (all.11). Persona_10
ha contratto matrimonio con in data 10 Controparte_1 Controparte_2
novembre 2001 a San Paolo/SP (Brasile), (all.12), con la quale ha generato il ricorrente
[...]
nato a [...]/SP (Brasile), il giorno 3 aprile 2006, oggi Persona_1
maggiorenne, (all.13).
Dall'unione naturale fra la sig.ra è nato a [...]/SP (Brasile), Parte_3 CP_3
il giorno 16 dicembre 2009 il ricorrente (all.14), Persona_2
minorenne rappresentato dai genitori come da procura in atti.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_3
brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (all.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno Persona_7
contrario, è stato in grado di trasmetterla al figlio e ricorrente padre Parte_1
e nonno degli altri ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un
Pag. 5 di 8 provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del richiedente dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_3 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi
Pag. 6 di 8 elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_4
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] Parte_1
Paolo/SP (Brasile) il 20.08.1945, nato a [...]/SP Parte_2
(Brasile) il 27.09.1976, nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_1
27.09.1976, nato a [...]/SP (Brasile) il Persona_1
03.04.2006, nato a [...]/SP (Brasile) il 29.07.1973 e Parte_3 [...]
nato a San Paolo/SP (Brasile) il 16.12.2009 sono cittadini Persona_2
italiani jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Pag. 7 di 8 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_4
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone dichiaratasi antistataria, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.7.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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