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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7617 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.10.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 22861/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lipardi, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024, l'opponente in epigrafe indicata – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto in condizione di disabilità – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica anche successiva all'accertamento peritale che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte. CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. , Persona_1 all'udienza del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione, depositate la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al D.M. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano l'incidenza delle patologie da cui è affetta la ricorrente sulla sua autonomia e sulla sua capacità a deambulare.
Il CTU, dott. valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato Per_1
l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetta da: “- Scoliosi sinistro- convessa cervicodorsale e dx convessa dorsolombare. Ipercifosi dorsale. Spondiloartrosi e demineralizzazione diffuse. Gonartrosi e Coxartrosi severa (protesizzata). Esiti di TIA, Vasculopatia cerebrale. Vertigini e parestesie per protusioni. La deambulazione è incerta e molto limitata a causa delle patologie ortopediche. -Miocardiopatia sclerotica II classe NYHA. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. -Esofagite da ernia iatale- gastrite iperemica. gastrica. - CP_2
Aterosclerosi carotidea di grado lieve, non emodinamicamente significativa. - Cerebropatia vascolare cronica con sofferenza tissutale su base ipossica cronica associata a lieve deficit cognitivo ed alterazione del tono dell'umore con stato ansioso-depressivo. -Cataratta bilaterale . -Incontinenza urinaria.”. L'ausiliare ha dunque precisato che “Tali Patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico devono essere stimate in misura del
100% di invalidità civile. Nel contempo, si può ipotizzare che la sig.ra , risulti Parte_1
incapace di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di espletare con adeguata sufficienza le attività strumentali relative (la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione, la spesa, l'igiene personale e della domus , la gestione delle proprie finanze , pagamenti ed acquisti, la gestione della propria terapia , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.).
Dunque, in riferimento a quanto richiesto dalla ricorrente potrà esserle riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento fin dal gennaio 2024, ovvero tre mesi prima della visita geritrica del dott. dell'Ospedale dei Colli di Napoli. Fino ad allora la sig.ra non ha Per_2 Parte_1
dimostrato, con documentata certificazione, uno stato di necessità di asssitenza continua nelle funzioni elementari e attività strumentali di vita quotidiana. Inoltre le patologie di cui soffre la sig.ra
, riducono l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario Parte_1
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per cui assumono connotazione di gravità fin dal gennaio 2024”.
Il CTU ha pertanto concluso che “ , nata a [...] il [...], sia da considerare Parte_1
Invalida civile ultasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 e 124/98) grave 100%)--nonché portatore di Handicap ai sensi del comma
3 art. 3 L. 104/92 - con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Fin dal 12/04/2024.”.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza dal 12 aprile 2024.
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza- possono essere compensate per la metà e la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
a) in accoglimento della opposizione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza dal 12 aprile 2024; b) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1
che liquida in complessivi €1200,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 23.10.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 22861/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lipardi, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024, l'opponente in epigrafe indicata – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto in condizione di disabilità – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica anche successiva all'accertamento peritale che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte. CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. , Persona_1 all'udienza del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione, depositate la causa è stata decisa.
***
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al D.M. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano l'incidenza delle patologie da cui è affetta la ricorrente sulla sua autonomia e sulla sua capacità a deambulare.
Il CTU, dott. valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato Per_1
l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetta da: “- Scoliosi sinistro- convessa cervicodorsale e dx convessa dorsolombare. Ipercifosi dorsale. Spondiloartrosi e demineralizzazione diffuse. Gonartrosi e Coxartrosi severa (protesizzata). Esiti di TIA, Vasculopatia cerebrale. Vertigini e parestesie per protusioni. La deambulazione è incerta e molto limitata a causa delle patologie ortopediche. -Miocardiopatia sclerotica II classe NYHA. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. -Esofagite da ernia iatale- gastrite iperemica. gastrica. - CP_2
Aterosclerosi carotidea di grado lieve, non emodinamicamente significativa. - Cerebropatia vascolare cronica con sofferenza tissutale su base ipossica cronica associata a lieve deficit cognitivo ed alterazione del tono dell'umore con stato ansioso-depressivo. -Cataratta bilaterale . -Incontinenza urinaria.”. L'ausiliare ha dunque precisato che “Tali Patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico devono essere stimate in misura del
100% di invalidità civile. Nel contempo, si può ipotizzare che la sig.ra , risulti Parte_1
incapace di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di espletare con adeguata sufficienza le attività strumentali relative (la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione, la spesa, l'igiene personale e della domus , la gestione delle proprie finanze , pagamenti ed acquisti, la gestione della propria terapia , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.).
Dunque, in riferimento a quanto richiesto dalla ricorrente potrà esserle riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento fin dal gennaio 2024, ovvero tre mesi prima della visita geritrica del dott. dell'Ospedale dei Colli di Napoli. Fino ad allora la sig.ra non ha Per_2 Parte_1
dimostrato, con documentata certificazione, uno stato di necessità di asssitenza continua nelle funzioni elementari e attività strumentali di vita quotidiana. Inoltre le patologie di cui soffre la sig.ra
, riducono l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario Parte_1
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per cui assumono connotazione di gravità fin dal gennaio 2024”.
Il CTU ha pertanto concluso che “ , nata a [...] il [...], sia da considerare Parte_1
Invalida civile ultasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 e 124/98) grave 100%)--nonché portatore di Handicap ai sensi del comma
3 art. 3 L. 104/92 - con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Fin dal 12/04/2024.”.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza dal 12 aprile 2024.
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza- possono essere compensate per la metà e la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
a) in accoglimento della opposizione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza dal 12 aprile 2024; b) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1
che liquida in complessivi €1200,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori