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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 987 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2024 vertente tra
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con sede in Colle Val D'Elsa Viale Dei Mille n. 72/74, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Chessa c.f.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._1 difensore in Poggibonsi, Viale Marconi n. 66 presso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, via Ignazio Gardella n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Pacini ( ) ed elettivamente domiciliata presso studio del predetto C.F._2 difensore in Firenze, via del Bobolino, 12, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Pagina 1 APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: APPELLO -risarcimento danno -
Con provvedimento del 3.10.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena , previo accoglimento dell'interposto appello, riformare la sentenza nr.144/24 del G.d.P. di Siena nell'ambito del giudizio rubricato al R.G.2254/21 Cron.1487/24 Dep. 26.4.24 notificata il 15.5.24, per l'effetto, ritenere e dichiarare il veicolo tg. GA862JZ esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e condannare la Controparte_3
in persona del legale rapp.te, quale assicuratrice per la RCA di detto veicolo al
[...] risarcimento integrale delle spese occorse per il ripristino dell'auto tg. FB641KP ammontanti ad €. 2.025,00, rivalutazione ed interessi compensativi a decorrere dalla data del sinistro (22.1.21) ponendo altresì le spese della CTP a totale carico della stessa , con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse le spese del C.T.P. €.530,40 , da liquidare direttamente a favore del procuratore antistatario
, previa detrazione di quanto corrisposto in ottemperanza alla impugnata sentenza
“.
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello proposto dall' e confermare integralmente la sentenza del Giudice di Parte_2
Pace di Siena n. 144/2024 depositata in data 26.04.24. Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio”
Fascicolo rimesso in decisione: 03.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dal'art. 132 c.p.c. L'appello non è fondato. 1. La , in qualità di cessionaria del Parte_1 credito del Signor proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_3
144/2024 resa dal Giudice di Pace di Siena, che riconosceva la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro occorso in data 22.01.2021 alle ore 16.00 sull'Autopalio Firenze -Siena (nel tratto tra San Donato e Poggibonsi) fra l'autobus tg. GA862JZ intestato all' Controparte_2
e la W. Golf tg. FB641KP intestata al sig.
[...] Parte_3 condannando la compagnia convenuta a corrispondere la residua somma di € 662,50, oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo. Condannava altresì la
Pagina 2 compagnia convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 700,00 per competenze, in € 125,00 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, compensando tra le parti le spese di CTU. Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza e l'accertamento della integrale responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autobus, con conseguente condanna della propria compagnia assicuratrice al risarcimento integrale del danno subito, pari a residui € 1.363,00 (detratti gli acconti ricevuti) e con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e rifusione integrale delle spese di CTU e CTP. Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall' e la conferma della Parte_2 sentenza impugnata.
2.La dinamica del sinistro non è stata chiarita in modo certo, né dalle testimonianze rese in primo grado, né dalla CTU a firma del geom. CP_5
I due testi, infatti, descrivono una dinamica completamente diversa: il teste Tes_1
escusso all'udienza del 4.10.2022, ha dichiarato di aver assistito al
[...] sinistro in quanto stava percorrendo l'Autopalio in direzione Siena e si trovava un centinaio di metri dietro l'auto del sig. . Ha, quindi, confermato di Parte_3 aver visto la dinamica dell'accaduto, ovvero ha dichiarato di aver visto il bus rientrare dopo il sorpasso e di averlo visto urtare con il fianco posteriore destro la parte anteriore sinistra dell'auto. Il teste ha inoltre affermato che l'autobus non si è fermato e che l'autovettura Tes_1 lo ha seguito suonando il clacson per indurlo a fermarsi. Il teste , che al momento dell'accaduto si trovava a bordo Testimone_2 dell'autobus in qualità di secondo autista, seduto a fianco del conducente, escusso all'udienza del 19.01.2023, ha affermato una diversa dinamica dell'accaduto: ha raccontato, infatti, che è stata la vettura ad invadere la corsia di sorpasso, andando ad urtare il bus che si trovava proprio nella corsia di sorpasso. Posto che non si condivide quanto affermato dal giudice di primo grado, ovvero che la testimonianza resa dal appare lacunosa e contraddittoria, deve ad ogni Tes_1 buon conto rilevarsi che non vi è alcun elemento che possa far ritenere una testimonianza più credibile dell'altra, in quanto nessuno dei due testi può dirsi estraneo alle parti in causa: uno è amico di famiglia dell'odierno appellante, l'altro dipendente della società Autonoleggio di RA PP & c. Neppure la CTU ha chiarito l'effettiva dinamica del sinistro. Il CTU geom. infatti, ha dato atto del fatto “che lo studio dei danni riportati CP_5 dai veicoli coinvolti e la minima incidenza di inclinazione dei mezzi in entrambe le tesi (che fanno sembrare i mezzi antagonisti praticamente paralleli) non permette di indicare con rigore tecnico come certa alcuna delle due ipotesi prospettate dalle parti” (cfr pag. 8 della CTU) e che, pertanto, non è stato possibile ricostruire con ragionevole certezza la cinematica del sinistro. È vero che il CTU afferma che i (pochi) dati a disposizione farebbero propendere per la tesi secondo cui sarebbe stato l'autobus ad urtare la vettura nel corso della manovra di rientro dal sorpasso (cfr. pag. 7 della CTU), ma è anche vero che tale tesi si fonda essenzialmente su supposizioni del CTU, non supportate da alcuna evidenza probatoria.
A sostegno di tale tesi, infatti, il CTU pone due circostanze: la prima, che la posizione del testimone di parte attrice sarebbe più favorevole per osservare la
Pagina 3 dinamica del sinistro, mentre quella del teste di parte convenuta sarebbe più sfavorevole in quanto dall'interno della cellula abitativa dell'autobus non vi è una adeguata visuale, stante la presenza di vetri fissi non apribili;
la seconda, quella secondo cui “in determinate condizioni” l'autista dell'autobus potrebbe aver condotto la manovra di rientro i corsia di marcia senza accorgersi della presenza del veicolo (cfr pag. 6 della CTU); e continua il CTU il suo ragionamento affermando che “data invece la posizione più arretrata della vettura rispetto all'autobus il conducente aveva visuale diretta sulla posizione dell'autobus e difficilmente avrebbe scelto deliberatamente di spostarsi a sinistra per immettersi nella corsia di sorpasso malgrado la certezza dell'urto contro la parete dell'autobus” (cfr pag. 7). Orbene, il ragionamento del CTU, come già accennato, si fonda su considerazioni personali e non suffragate da prove e, pertanto, non può essere utilizzato per ritenere una tesi preferibile rispetto all'altra. Allo stato, dunque, chi giudica non potrà che applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Il ragionamento seguito dal giudice di primo grado appare, pertanto, corretto nel suo complesso. Come si legge in Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 “In caso di scontro tra veicoli, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15376 del 2022). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672 del 2019). Al contrario, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c.” La Cassazione Civile con l'ordinanza n. 16404 del 12 giugno 2024 ha stabilito che non basta accertare, ai fini della presunzione del concorso di colpa nell'incidente stradale, che uno dei conducenti abbia assunto una condotta contraria alle norme di comportamento dettate dal codice della strada, nello specifico invadendo completamente l'opposta corsia. Secondo la Corte, la circostanza che l'altra autovettura viaggi all'interno della propria corsia di pertinenza non è sufficiente da sola a superare la presunzione di colpa di cui all'art 2054 c.c., essendo necessario verificare che il conducente di quest'ultima vettura si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, avendo fatto tutto il possibile per evitare il danno. Già in una precedente decisione (n. 23431/2014), la Corte, aveva stabilito che, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” Pertanto, come si legge in Cass. 30135/23:
Pagina 4 a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. Nel caso di specie non sono emersi elementi in grado di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. L'appellante lamenta anche che la liquidazione delle spese di lite sia avvenuta sulla base del decisum anziché del disputatum e contesta altresì la compensazione delle spese di CTU e CTP. Sul punto, da ultimo rileva la sentenza della Cassazione civile, sentenza n. 23875 del 2025, con cui i giudici hanno chiarito che le spese devono essere liquidate in base all'esito complessivo del giudizio e al valore della lite riconosciuto in sentenza, cioè sul decisum, non su quanto richiesto e non integralmente accolto. L'argomento non ha pregio, infatti è solo in caso di rigetto della domanda attorea che si deve tenere conto di quanto domandato dall'attore al fine di liquidare le spese al convenuto vincitore, ma in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (fra le tante, Cass. 26.04.21 n 10984; Cass. 04.07.2017 n 16440; Cass. 12.01.2011 n. 536; Cass. Sez. Un. 11.09.2007 n. 19014). Come si legge in Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, “il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite.Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).” Parte appellante lamenta, inoltre, che il giudice abbia condannato la Compagnia assicuratrice a pagare la somma di € 662,50 a titolo di integrazione della somma precedentemente corrisposta pari ad € 700,00, che abbia posto le spese della CTU a carico di entrambe e che abbia lasciato a carico di parte odierna appellante le spese di CTP. Tali elementi, a suo avviso, avrebbero sostanzialmente comportato un azzeramento del danno riconosciuto all'attore. La tesi è infondata, in quanto il giudice di prime cure, avendo correttamente applicato al caso di specie la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., ha correttamente ripartito in modo al 50% le spese di CTU ed ha altrettanto correttamente lasciato a carico di parte odierna appellante le spese di CTP. Parte appellante lamenta, infine, che la posta risarcitoria riconosciuta sia stata oggetto di devalutazione e successiva rivalutazione annuale, mentre a suo dire tale procedimento non sarebbe corretto trattandosi di debito di valuta. La tesi di parte appellante è infondata, in quanto è pacifica la natura di debito di valore delle somme dovute a titolo di risarcimento di danno In tal senso si veda Ordinanza Cass. Sez. 3 n. 24417 del 02/09/2025 “Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al
Pagina 5 creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta”. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono porsi a carico di parte appellante per fase di studio, introduttiva e decisoria sui valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 144/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siena;
2)Pone a carico di parte appellante le spese processuali in favore dell'appellata che si liquidano in € 462,00 per compenso, oltre 15% rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge . Così deciso in Siena il 4.12.2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Pagina 6
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2024 vertente tra
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con sede in Colle Val D'Elsa Viale Dei Mille n. 72/74, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Chessa c.f.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._1 difensore in Poggibonsi, Viale Marconi n. 66 presso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, via Ignazio Gardella n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Pacini ( ) ed elettivamente domiciliata presso studio del predetto C.F._2 difensore in Firenze, via del Bobolino, 12, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Pagina 1 APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: APPELLO -risarcimento danno -
Con provvedimento del 3.10.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena , previo accoglimento dell'interposto appello, riformare la sentenza nr.144/24 del G.d.P. di Siena nell'ambito del giudizio rubricato al R.G.2254/21 Cron.1487/24 Dep. 26.4.24 notificata il 15.5.24, per l'effetto, ritenere e dichiarare il veicolo tg. GA862JZ esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e condannare la Controparte_3
in persona del legale rapp.te, quale assicuratrice per la RCA di detto veicolo al
[...] risarcimento integrale delle spese occorse per il ripristino dell'auto tg. FB641KP ammontanti ad €. 2.025,00, rivalutazione ed interessi compensativi a decorrere dalla data del sinistro (22.1.21) ponendo altresì le spese della CTP a totale carico della stessa , con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse le spese del C.T.P. €.530,40 , da liquidare direttamente a favore del procuratore antistatario
, previa detrazione di quanto corrisposto in ottemperanza alla impugnata sentenza
“.
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello proposto dall' e confermare integralmente la sentenza del Giudice di Parte_2
Pace di Siena n. 144/2024 depositata in data 26.04.24. Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio”
Fascicolo rimesso in decisione: 03.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dal'art. 132 c.p.c. L'appello non è fondato. 1. La , in qualità di cessionaria del Parte_1 credito del Signor proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_3
144/2024 resa dal Giudice di Pace di Siena, che riconosceva la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro occorso in data 22.01.2021 alle ore 16.00 sull'Autopalio Firenze -Siena (nel tratto tra San Donato e Poggibonsi) fra l'autobus tg. GA862JZ intestato all' Controparte_2
e la W. Golf tg. FB641KP intestata al sig.
[...] Parte_3 condannando la compagnia convenuta a corrispondere la residua somma di € 662,50, oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo. Condannava altresì la
Pagina 2 compagnia convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 700,00 per competenze, in € 125,00 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, compensando tra le parti le spese di CTU. Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza e l'accertamento della integrale responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autobus, con conseguente condanna della propria compagnia assicuratrice al risarcimento integrale del danno subito, pari a residui € 1.363,00 (detratti gli acconti ricevuti) e con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e rifusione integrale delle spese di CTU e CTP. Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall' e la conferma della Parte_2 sentenza impugnata.
2.La dinamica del sinistro non è stata chiarita in modo certo, né dalle testimonianze rese in primo grado, né dalla CTU a firma del geom. CP_5
I due testi, infatti, descrivono una dinamica completamente diversa: il teste Tes_1
escusso all'udienza del 4.10.2022, ha dichiarato di aver assistito al
[...] sinistro in quanto stava percorrendo l'Autopalio in direzione Siena e si trovava un centinaio di metri dietro l'auto del sig. . Ha, quindi, confermato di Parte_3 aver visto la dinamica dell'accaduto, ovvero ha dichiarato di aver visto il bus rientrare dopo il sorpasso e di averlo visto urtare con il fianco posteriore destro la parte anteriore sinistra dell'auto. Il teste ha inoltre affermato che l'autobus non si è fermato e che l'autovettura Tes_1 lo ha seguito suonando il clacson per indurlo a fermarsi. Il teste , che al momento dell'accaduto si trovava a bordo Testimone_2 dell'autobus in qualità di secondo autista, seduto a fianco del conducente, escusso all'udienza del 19.01.2023, ha affermato una diversa dinamica dell'accaduto: ha raccontato, infatti, che è stata la vettura ad invadere la corsia di sorpasso, andando ad urtare il bus che si trovava proprio nella corsia di sorpasso. Posto che non si condivide quanto affermato dal giudice di primo grado, ovvero che la testimonianza resa dal appare lacunosa e contraddittoria, deve ad ogni Tes_1 buon conto rilevarsi che non vi è alcun elemento che possa far ritenere una testimonianza più credibile dell'altra, in quanto nessuno dei due testi può dirsi estraneo alle parti in causa: uno è amico di famiglia dell'odierno appellante, l'altro dipendente della società Autonoleggio di RA PP & c. Neppure la CTU ha chiarito l'effettiva dinamica del sinistro. Il CTU geom. infatti, ha dato atto del fatto “che lo studio dei danni riportati CP_5 dai veicoli coinvolti e la minima incidenza di inclinazione dei mezzi in entrambe le tesi (che fanno sembrare i mezzi antagonisti praticamente paralleli) non permette di indicare con rigore tecnico come certa alcuna delle due ipotesi prospettate dalle parti” (cfr pag. 8 della CTU) e che, pertanto, non è stato possibile ricostruire con ragionevole certezza la cinematica del sinistro. È vero che il CTU afferma che i (pochi) dati a disposizione farebbero propendere per la tesi secondo cui sarebbe stato l'autobus ad urtare la vettura nel corso della manovra di rientro dal sorpasso (cfr. pag. 7 della CTU), ma è anche vero che tale tesi si fonda essenzialmente su supposizioni del CTU, non supportate da alcuna evidenza probatoria.
A sostegno di tale tesi, infatti, il CTU pone due circostanze: la prima, che la posizione del testimone di parte attrice sarebbe più favorevole per osservare la
Pagina 3 dinamica del sinistro, mentre quella del teste di parte convenuta sarebbe più sfavorevole in quanto dall'interno della cellula abitativa dell'autobus non vi è una adeguata visuale, stante la presenza di vetri fissi non apribili;
la seconda, quella secondo cui “in determinate condizioni” l'autista dell'autobus potrebbe aver condotto la manovra di rientro i corsia di marcia senza accorgersi della presenza del veicolo (cfr pag. 6 della CTU); e continua il CTU il suo ragionamento affermando che “data invece la posizione più arretrata della vettura rispetto all'autobus il conducente aveva visuale diretta sulla posizione dell'autobus e difficilmente avrebbe scelto deliberatamente di spostarsi a sinistra per immettersi nella corsia di sorpasso malgrado la certezza dell'urto contro la parete dell'autobus” (cfr pag. 7). Orbene, il ragionamento del CTU, come già accennato, si fonda su considerazioni personali e non suffragate da prove e, pertanto, non può essere utilizzato per ritenere una tesi preferibile rispetto all'altra. Allo stato, dunque, chi giudica non potrà che applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Il ragionamento seguito dal giudice di primo grado appare, pertanto, corretto nel suo complesso. Come si legge in Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540 “In caso di scontro tra veicoli, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15376 del 2022). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672 del 2019). Al contrario, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c.” La Cassazione Civile con l'ordinanza n. 16404 del 12 giugno 2024 ha stabilito che non basta accertare, ai fini della presunzione del concorso di colpa nell'incidente stradale, che uno dei conducenti abbia assunto una condotta contraria alle norme di comportamento dettate dal codice della strada, nello specifico invadendo completamente l'opposta corsia. Secondo la Corte, la circostanza che l'altra autovettura viaggi all'interno della propria corsia di pertinenza non è sufficiente da sola a superare la presunzione di colpa di cui all'art 2054 c.c., essendo necessario verificare che il conducente di quest'ultima vettura si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, avendo fatto tutto il possibile per evitare il danno. Già in una precedente decisione (n. 23431/2014), la Corte, aveva stabilito che, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” Pertanto, come si legge in Cass. 30135/23:
Pagina 4 a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. Nel caso di specie non sono emersi elementi in grado di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. L'appellante lamenta anche che la liquidazione delle spese di lite sia avvenuta sulla base del decisum anziché del disputatum e contesta altresì la compensazione delle spese di CTU e CTP. Sul punto, da ultimo rileva la sentenza della Cassazione civile, sentenza n. 23875 del 2025, con cui i giudici hanno chiarito che le spese devono essere liquidate in base all'esito complessivo del giudizio e al valore della lite riconosciuto in sentenza, cioè sul decisum, non su quanto richiesto e non integralmente accolto. L'argomento non ha pregio, infatti è solo in caso di rigetto della domanda attorea che si deve tenere conto di quanto domandato dall'attore al fine di liquidare le spese al convenuto vincitore, ma in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (fra le tante, Cass. 26.04.21 n 10984; Cass. 04.07.2017 n 16440; Cass. 12.01.2011 n. 536; Cass. Sez. Un. 11.09.2007 n. 19014). Come si legge in Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, “il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite.Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).” Parte appellante lamenta, inoltre, che il giudice abbia condannato la Compagnia assicuratrice a pagare la somma di € 662,50 a titolo di integrazione della somma precedentemente corrisposta pari ad € 700,00, che abbia posto le spese della CTU a carico di entrambe e che abbia lasciato a carico di parte odierna appellante le spese di CTP. Tali elementi, a suo avviso, avrebbero sostanzialmente comportato un azzeramento del danno riconosciuto all'attore. La tesi è infondata, in quanto il giudice di prime cure, avendo correttamente applicato al caso di specie la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., ha correttamente ripartito in modo al 50% le spese di CTU ed ha altrettanto correttamente lasciato a carico di parte odierna appellante le spese di CTP. Parte appellante lamenta, infine, che la posta risarcitoria riconosciuta sia stata oggetto di devalutazione e successiva rivalutazione annuale, mentre a suo dire tale procedimento non sarebbe corretto trattandosi di debito di valuta. La tesi di parte appellante è infondata, in quanto è pacifica la natura di debito di valore delle somme dovute a titolo di risarcimento di danno In tal senso si veda Ordinanza Cass. Sez. 3 n. 24417 del 02/09/2025 “Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al
Pagina 5 creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta”. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono porsi a carico di parte appellante per fase di studio, introduttiva e decisoria sui valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 144/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siena;
2)Pone a carico di parte appellante le spese processuali in favore dell'appellata che si liquidano in € 462,00 per compenso, oltre 15% rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge . Così deciso in Siena il 4.12.2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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