CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
IN FA, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3971/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89133 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2994/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/02/2023, la sig.ra Resistente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. 39/2022 emesso dal Comune di Reggio Calabria per omesso pagamento TARI relativo alle annualità 2017,
2018, 2019 e 2020. La contribuente aveva dedotto la non tenutezza al pagamento poiché la proprietaria dell'immobile, sig.ra Nominativo_2, aveva già provveduto al versamento del tributo per le medesime annualità, in parte tramite compensazione con crediti professionali e in parte tramite pagamenti diretti. Il Comune di Reggio Calabria si era costituito nel primo grado sostenendo che la sig.ra Nominativo_2 non fosse il soggetto passivo e che la sig.ra Resistente_1, quale conduttrice, non avesse mai presentato la dovuta dichiarazione di occupazione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con sentenza n. 2994/2024, aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando l'atto per gli anni 2017, 2018 e 2020, ritenendo provato l'avvenuto pagamento o l'insussistenza del debito, e aveva confermato la pretesa solo per l'anno 2019. Il giudice di prime cure aveva inoltre condannato l'Ente al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente.
Avverso tale pronuncia interponeva appello il Comune di Reggio Calabria, dolendosi dell'erroneità della decisione. L'appellante lamentava che il giudice di primo grado non avesse considerato che i pagamenti effettuati dalla proprietaria erano parametrati su soli 2 occupanti, mentre l'accertamento a carico della conduttrice prevedeva un nucleo di 5 persone. Pertanto, l'Ufficio sosteneva che la pretesa tributaria fosse legittima e, in linea con la proposta di mediazione, richiedeva la differenza di imposta dovuta. Evidenziava inoltre che l'attività impositiva si rendeva necessaria a causa dell'omessa dichiarazione della contribuente. La sig.ra Resistente_1, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello effettuata via PEC in data 28/11/2024, non si costituiva nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte osserva che l'intera vicenda trae origine dall'omessa dichiarazione della contribuente
Resistente_1, la quale, occupando l'immobile dal 14/07/2017, è venuta meno all'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 36 del regolamento comunale TARI. Ne consegue che il Comune, ignorando il mutamento nella detenzione per colpa della contribuente, ha continuato a inviare i bollettini alla proprietaria Nominativo_2 sulla base delle risultanze anagrafiche allora esistenti, le quali prevedevano solo 2 occupanti.
Il pagamento di tali bollettini da parte del proprietario dell'immobile non estingue l'obbligazione tributaria del conduttore, che per legge è l'unico reale soggetto passivo del tributo in quanto occupante l'utenza. Tale principio è rafforzato dalla circostanza che la sig.ra Resistente_1 fosse colpevolmente inadempiente all'obbligo dichiarativo, impedendo all'Ente di parametrare correttamente il tributo sulla reale capacità contributiva dell'utenza (5 occupanti anziché 2). Ne consegue che l'importo di cui all'avviso di accertamento n. 39/2022 era corretto e legittimo ed andava versato integralmente dalla contribuente obbligata, sig.ra
Resistente_1 (salvo il diritto al rimborso di quanto versato dalla proprietaria sig.ra Nominativo_2). La Corte dà atto che l'amministrazione comunale, in applicazione del principio di leale collaborazione con il contribuente ed al fine di definire la controversia ed evitare il proseguire del contenzioso, dopo avere ricevuto il ricorso- reclamo, ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92, ha proposto alla contribuente di versare la somma di € 1.355,00, così come rideterminata mediante il riconoscimento delle somme versate dalla locatrice Nominativo_2 e l'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni al 35%, giusto provvedimento prot. 270794 del 16/12/2022.
In tale misura va accolto l'appello.
L'accoglimento parziale e la contumacia in secondo grado della contribuente giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello del Comune di Reggio Calabria e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2994/2024 della CGT di primo grado, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento n. 39/2022, riconosce in favore della contribuente il parziale versamento del tributo effettuato per l'immobile in oggetto e, per l'effetto, dichiara dovuta la residua differenza d'imposta come quantificata nella proposta di mediazione formulata dall'Ente con provvedimento n. 270794 del 16/12/2022. Spese compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
IN FA, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3971/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Comune di Reggio Di Calabria - Via Michele Barillaro Pal. Ce.dir. 89133 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_1. Serv.contenzioso Tributario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2994/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/02/2023, la sig.ra Resistente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. 39/2022 emesso dal Comune di Reggio Calabria per omesso pagamento TARI relativo alle annualità 2017,
2018, 2019 e 2020. La contribuente aveva dedotto la non tenutezza al pagamento poiché la proprietaria dell'immobile, sig.ra Nominativo_2, aveva già provveduto al versamento del tributo per le medesime annualità, in parte tramite compensazione con crediti professionali e in parte tramite pagamenti diretti. Il Comune di Reggio Calabria si era costituito nel primo grado sostenendo che la sig.ra Nominativo_2 non fosse il soggetto passivo e che la sig.ra Resistente_1, quale conduttrice, non avesse mai presentato la dovuta dichiarazione di occupazione. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con sentenza n. 2994/2024, aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando l'atto per gli anni 2017, 2018 e 2020, ritenendo provato l'avvenuto pagamento o l'insussistenza del debito, e aveva confermato la pretesa solo per l'anno 2019. Il giudice di prime cure aveva inoltre condannato l'Ente al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente.
Avverso tale pronuncia interponeva appello il Comune di Reggio Calabria, dolendosi dell'erroneità della decisione. L'appellante lamentava che il giudice di primo grado non avesse considerato che i pagamenti effettuati dalla proprietaria erano parametrati su soli 2 occupanti, mentre l'accertamento a carico della conduttrice prevedeva un nucleo di 5 persone. Pertanto, l'Ufficio sosteneva che la pretesa tributaria fosse legittima e, in linea con la proposta di mediazione, richiedeva la differenza di imposta dovuta. Evidenziava inoltre che l'attività impositiva si rendeva necessaria a causa dell'omessa dichiarazione della contribuente. La sig.ra Resistente_1, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello effettuata via PEC in data 28/11/2024, non si costituiva nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte osserva che l'intera vicenda trae origine dall'omessa dichiarazione della contribuente
Resistente_1, la quale, occupando l'immobile dal 14/07/2017, è venuta meno all'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 36 del regolamento comunale TARI. Ne consegue che il Comune, ignorando il mutamento nella detenzione per colpa della contribuente, ha continuato a inviare i bollettini alla proprietaria Nominativo_2 sulla base delle risultanze anagrafiche allora esistenti, le quali prevedevano solo 2 occupanti.
Il pagamento di tali bollettini da parte del proprietario dell'immobile non estingue l'obbligazione tributaria del conduttore, che per legge è l'unico reale soggetto passivo del tributo in quanto occupante l'utenza. Tale principio è rafforzato dalla circostanza che la sig.ra Resistente_1 fosse colpevolmente inadempiente all'obbligo dichiarativo, impedendo all'Ente di parametrare correttamente il tributo sulla reale capacità contributiva dell'utenza (5 occupanti anziché 2). Ne consegue che l'importo di cui all'avviso di accertamento n. 39/2022 era corretto e legittimo ed andava versato integralmente dalla contribuente obbligata, sig.ra
Resistente_1 (salvo il diritto al rimborso di quanto versato dalla proprietaria sig.ra Nominativo_2). La Corte dà atto che l'amministrazione comunale, in applicazione del principio di leale collaborazione con il contribuente ed al fine di definire la controversia ed evitare il proseguire del contenzioso, dopo avere ricevuto il ricorso- reclamo, ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92, ha proposto alla contribuente di versare la somma di € 1.355,00, così come rideterminata mediante il riconoscimento delle somme versate dalla locatrice Nominativo_2 e l'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni al 35%, giusto provvedimento prot. 270794 del 16/12/2022.
In tale misura va accolto l'appello.
L'accoglimento parziale e la contumacia in secondo grado della contribuente giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello del Comune di Reggio Calabria e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2994/2024 della CGT di primo grado, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento n. 39/2022, riconosce in favore della contribuente il parziale versamento del tributo effettuato per l'immobile in oggetto e, per l'effetto, dichiara dovuta la residua differenza d'imposta come quantificata nella proposta di mediazione formulata dall'Ente con provvedimento n. 270794 del 16/12/2022. Spese compensate per quanto in motivazione.