Art. 10.
Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli art. 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo e' assegnata al proprietario od utente, a cui si applichera' tale divieto, una proporzionata indennita' da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'art. 14 successive.
Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli art. 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo e' assegnata al proprietario od utente, a cui si applichera' tale divieto, una proporzionata indennita' da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'art. 14 successive.