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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: ha pronunciato la seguente risarcimento danni per responsabilità SENTENZA extracontrattuale nella causa civile iscritta al n.308/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Normando mandato Parte_1
in atti
Attore opponente
Contro
La società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
termpore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cruciato mandato in atti
Convenuto opposto in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
termpore rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Fortunato e Paola
Fortunato mandato in atti
Chiamata in causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. regolarmente notificato in data
28.03.2024 il sig. conveniva in giudizio La società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-termpore per sentir CP_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la
CP_ responsabilità esclusiva della :D: in persona del legale CP_3 2
rappresentante pro-tempore nel sinistro per cui è causa…. 2) per lo effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal sig.
che si quantificano in complessivi 6.508,69 …. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale preliminarmente eccepiva incompetenza per valore del giudice adito in favore dle giudice di
Pace, nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva di chiamare in causa la al Controparte_2
fine di essere garantita e manlevata.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la CP_4
Integrato il contraddittoria venivano precisate le conclusioni sulla eccezione preliminare di incompetenza per valore.
All'udienza del 21.05.2025 entrambe le parti si riportavano ai propri scritti.
Motivi della decisone
L' eccezione preliminare di incompetenza per valore è fondata e pertanto merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince che effettivamente il valore della domanda avanzata dall'attore è pari ad €. 10.000,00=
E' quindi evidente che ai sensi dell' art. 7 c.p.c. ( post riforma Cartabia)
competente per valore risulta essere l'ufficio del Giudice di Pace
Alle luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace.
Spese interamente compensate.
P.Q.M.
Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
dispone: 3
1)Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di
Pace;
2) assegna al ricorrente giorni 90 per la riassunzione davanti al Giudice
competente.
3) spese interamente compensate tra tutte le parti.
Lecce,21.05.2025
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: ha pronunciato la seguente risarcimento danni per responsabilità SENTENZA extracontrattuale nella causa civile iscritta al n.308/2024 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Normando mandato Parte_1
in atti
Attore opponente
Contro
La società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
termpore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cruciato mandato in atti
Convenuto opposto in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
termpore rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Fortunato e Paola
Fortunato mandato in atti
Chiamata in causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. regolarmente notificato in data
28.03.2024 il sig. conveniva in giudizio La società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-termpore per sentir CP_1
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la
CP_ responsabilità esclusiva della :D: in persona del legale CP_3 2
rappresentante pro-tempore nel sinistro per cui è causa…. 2) per lo effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal sig.
che si quantificano in complessivi 6.508,69 …. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale preliminarmente eccepiva incompetenza per valore del giudice adito in favore dle giudice di
Pace, nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva di chiamare in causa la al Controparte_2
fine di essere garantita e manlevata.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la CP_4
Integrato il contraddittoria venivano precisate le conclusioni sulla eccezione preliminare di incompetenza per valore.
All'udienza del 21.05.2025 entrambe le parti si riportavano ai propri scritti.
Motivi della decisone
L' eccezione preliminare di incompetenza per valore è fondata e pertanto merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince che effettivamente il valore della domanda avanzata dall'attore è pari ad €. 10.000,00=
E' quindi evidente che ai sensi dell' art. 7 c.p.c. ( post riforma Cartabia)
competente per valore risulta essere l'ufficio del Giudice di Pace
Alle luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che dichiarare l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace.
Spese interamente compensate.
P.Q.M.
Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
dispone: 3
1)Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di
Pace;
2) assegna al ricorrente giorni 90 per la riassunzione davanti al Giudice
competente.
3) spese interamente compensate tra tutte le parti.
Lecce,21.05.2025