TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 478/2024 RG avente ad oggetto:
«prestazione: rendita superstiti – malattia professionale»
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati CORNELIO CLAUDIA e Parte_1
CORNELIO ENRICO, , ed Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore –
[...] rappresentato e difeso dagli Avvocati CAPPELLUTI FRANCESCO e
SCHIAVULLI PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso S. CROCE CP_1
712 30135 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto l' chiedendo « dichiarata la natura di CP_1 malattia professionale del tumore alla laringe metastatizzato al polmone che ha colpito il signor ed il nesso causale tra tale malattia e la morte, Pt_4 condannarsi l all'istituzione della rendita ai superstiti alla signora CP_1 Pt_1
1 con arretrati decorrenti dalla data di morte dello stesso ed accessori ex art. 429 successivi al 4° mese dalla nostra domanda amministrativa. (...)Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014,
n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della
Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018».
Nel costituirsi l'
[...]
ha contestato la Controparte_1 pretesa della ricorrente dedotto ed eccepito «1) in via preliminare ed assorbente, - dichiarare prescritta l'azione intentata dalla ricorrente;
2) sempre in via preliminare ed assorbente, - dichiarare improponibile e/o improcedibile la domanda svolta dalla ricorrente;
3) in via subordinata, nel merito, - respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. - Spese e compensi del giudizio come per legge».
Il giudizio è stato poi sospeso con ordinanza a verbale d'udienza del
2/7/2024 per incompletezza del procedimento amministrativo e riassunta in data 3/9/2024.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti anche su ordine del Giudice.
*** *** ***
1. La ricorrente ha esposto di essere vedova di , nato a Persona_1
Venezia il 28.12.40 e deceduto in Mestre il 24.3.15, per tumore maligno della laringe poi metastatizzato al polmone;
che il marito era un lavoratore della
CLP presso RI PO (doc. 5) – dal 1/1/1974 al 31/5/1996 - e che per le mansioni svolte e per l'ambiente in cui aveva dovuto lavorare era sempre stato esposto ad inalazione di polvere di amianto;
di avere inoltrato in data
28/8/2023, avendo saputo solo recentemente che il tumore alla laringe era una malattia asbesto correlata, la richiesta di rendita ai superstiti.
2. L' ha eccepito la prescrizione triennale del diritto e la CP_1 improponibilità improcedibilità della domanda atteso che a fronte dell'inoltro
2 della domanda di costituzione della rendita del 28/8/2023 da parte della ricorrente, a mezzo pec del suo difensore ( doc. n. 5), in data 12/9/2023 l' CP_1 aveva chiesto espressamente a mezzo pec allo stesso difensore il libretto del CP_ lavoro e l'estratto contributivo del de cuius ( doc. n. 6), per poter attivare la conseguente attività amministrativa ( alla domanda amministrativa erano allegate solo le cartelle cliniche dei due ricoveri del sig. dell'11.4.2014 Pt_4
e del 20.1.2015 presso l'ospedale di Pieve di Soligo, che non c'entravano nulla con il suo decesso, in quanto relative a ricoveri effettuati quando lo stesso sig.
era ancora in vita) e l' solo a seguito della richiesta di visibilità Pt_4 CP_1 del fascicolo era riuscito ad essere posto a conoscenza delle mansioni e dell'attività lavorativa svolta dal de cuius.
3. Quanto alla prescrizione, oltre a quanto sintetizzato dall' nella CP_1
Istruzioni Operative del 28/11/2005, va altresì rammentato che secondo la più recente giurisprudenza della S.C. «In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro)» (vd Cass. L.,
3 n. 13806/2023; in ordine alla circostanza che «la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia» vd Cass. n. 31919/2022).
4. Ciò posto vi è sa rilevare che nelle note del medico, dott. Per_2 che ha stilato il primo certificato medico in data 11/1/2024 si legge CP_1
«COMUNICAZIONE PI DI VENEZIA 24 MARZO 2015 :PER
L'INSORGENZA DEL TUMORE DELLA LARINGE I FATTORI DI RISCHIO
SONO RAPPRESENTATI DAL FUMO DI SIGARETTA E DALL'ESPOSIZIONE
AD AMIANTO ENTRAMBI PRESENTI NEL CASO IN ESAME SI RITIENE CHE
ALMENO UN RUOLO DI CONCAUSA NELL'INSORGENZA DEL TUMORE
DELLA LARINGE SIA DA ATTRIBUIRE ALL'ESPOSIZIONE LAVORATIVA AD
AMIANTO NELL'ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO AL PORTO DI VE;
SI
RITIENE PERTANTO NECESSARIO SEGNALARE IL DECESSO ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA; IARC MONOGRAPHS ASBESTOS 2018/06 IL TEAM DI
ESPERTI IARC HA STABILITO UN RAPPORTO CAUSALE TRA ESPOSIZIONE
AD AMIANTO E TUMORI DELLA LARINGE SI AGGIUNGE IL RISCONTRO
AUTOPTICO DI PLACCHE PLEURICHE BILATERALI».
5. A seguito della richiesta di questo Giudice è emerso che sulla segnalazione dello PI del 24/3/2015 è stato avviato procedimento penale ed è stato svolto esame autoptico a cura della dott.ssa la Persona_3 quale ha rilevato e concluso « (...) il paziente mostrava inoltre fibroenfisema di tipo fumo-correlato, steatosi, miocardiosclerosi, spongiosi cerebrale su base vasculopatica cronica, nefropatia cistica. Da quanto accertato emerge che il signor è deceduto per insufficienza respiratoria acuto-cronica, Pt_4 complicanze infettive e cachessia da neoplasia laringea con metastasi locali e multiple recidive, e neoplasia primitiva del polmone (microcitoma) con metastasi toraciche estese. Venendo alla VALUTAZIONE DEI FATTORI DI
RISCHIO, la neoplasia laringea riconosce un nesso eziologico (sulla base di dati di cancerogenicità e di rilievi epidemiologici) con l'esposizione a fumo di sigaretta, fattore di rischio accertato nel caso di specie, anche a esposizioni quantitativamente rilevanti. Di esso, non vi sono solo spunti anamnestici, ma si riscontrano anche markers biologici d'esposizione e di suscettibilità
4 individuale. Per quanto attiene l'esposizione ad amianto, si sono riscontrati blandi markers biologici (placche pleuriche bilaterali a disposizione focale); assente fibrosi polmonare, cosiccome non soddisfatti i criteri per la diagnosi di asbestosi. Negativa la ricerca bidimensionale di corpi dell'asbesto alle sezioni polmonari spesse, che pongono il caso ben lungi dal rispettare i criteri di
Roggli. Coerentemente con questo dato, la conta dei corpi di amianto su campioni polmonari digeriti in ipoclorito, ha riscontrato un carico di amianto assai modesto (400 C.A. per grammo secco), compatibile con esposizione poco più che ambientale o indiretta (ovvero non professionale). Per le caratteristiche complessive dei dati a disposizione, non si rilevano i presupposti per procedere alle indagini di microscopia elettronica, assai costose e non giustificate in questo caso dai rilievi preliminari poco sopra discussi. Il dato quantitativo di stima espositiva all'amianto, inoltre, ha riscontato livelli che sono certamente ben lontani da quelli ammessi dalla letteratura scientifica specialistica come idonei a produrre un apprezzabile aumento di rischio di neoplasia polmonare.
In tal senso si discute quanto prospettato dall'attività dello PI, che dava innesco alla presente indagine medico legale. Infatti, il ragionamento proposto dal medico PI era in sé corretto, in quanto il fumo di sigaretta e l'amianto agiscono in cooperazione moltiplicativa nell'aumentare il rischio per carcinoma polmonare. Affinché però ciascuno dei due fattori possa essere ritenuto significativo, occorre che esso, preso singolarmente, presenti un rilievo quantitativo sufficiente da caratterizzarsi come noxa rilevante. Ebbene, se è vero che il medico PI aveva a disposizione, per il fumo di sigaretta, un dato anamnestico di sicuro rilievo, egli non disponeva del dato quantitativo inerente l'amianto; inoltre, la conoscenza di una storia lavorativa potenzialmente "interessante" (CLP), poneva il medico PI nel dovere di segnalare il caso alla Procura della Repubblica come meritevole di approfondimento. L'esito dell'autopsia ha però consentito di stimare il "peso" del fattore amianto, quantificando meglio l'esposizione e rilevando come essa sia stata di fatto assai poco rilevante in termini eziologici (nemmeno in cooperazione con il fumo). CONCLUDENDO, le neoplasie da cui affetto il signor e che lo hanno portato al decesso, riconoscono quale più Pt_4
5 probabile causa l'esposizione a fumo di sigaretta e la diatesi oncologica del soggetto. L'esposizione ad amianto è stata modesta, ed ha prodotto nel Pt_4 solo lo sviluppo di placche pleuriche, patologia indennizzabile».
6. Nella relazione della dott.ssa si dà atto anche della Per_3 partecipazione alle operazioni della consulente tecnica della persona offesa.
7. Orbene, a parte ricorrente era stato rappresentato dallo PI già a marzo 2015 la esposizione ad amianto del proprio congiunto nel corso dell'attività lavorativa che poteva aver causato, unitamente al fumo, il tumore alla laringe.
8. Della esposizione ad amianto ha dato atto anche la consulente del
PM la quale non ha negato il nesso causale sic et sempliciter per ignoranza della letteratura scientifica in materia ma lo ha escluso dando ben conto delle ragioni e cioè che mentre il fumo di sigaretta era certamente causa del tumore alla laringe l'esposizione ad amianto lo era, anche operando in sinergia con il fumo di sigaretta, solo quando vi fossero elementi per poter ritenere l'esposizione qualificata, ciò che nel caso in esame era invece da escludere.
9. Risulta, pertanto, documentalmente che parte ricorrente avesse piena conoscenza della esposizione ad amianto del proprio congiunto e della possibile origine professionale della patologia già il 28/7/2015 data della relazione della dott.ssa . Per_3
10. Non inoltrare la domanda all è stato pertanto il frutto di una CP_1 scelta – aderire alle conclusioni del consulente del PM - e non della ignoranza della esposizione ad amianto del congiunto e della possibile origine professionale della malattia, con la conseguenza che a far data dal 28/7/2015 è decorso il termine triennale di prescrizione per la presentazione della domanda.
11. La circostanza che il « tumore alla laringe» sia stato inserito nelle
Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura con Decreto interministeriale 10 ottobre 2023 non rimette in termini, per così dire, la ricorrente che, va ribadito, aveva piena conoscenza della esposizione ad amianto del proprio congiunto e della possibile origine professionale della malattia da luglio 2015.
6 12. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione per intero atteso che la particolare situazione di fatto (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l.
132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che dalla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro
(cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”) seppur il mancato rispetto della procedura amministrativa, la carenza di allegazioni documentali, il non aver rappresentato sin da subito al giudicante essere stato promosso processo penale con effettuazione di consulenza ben potrebbe far concludere diversamente.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la domanda inammissibile;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
7