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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2824/2022 R.G.L., cui è riunita la causa n. 2826/2022
R.G.L., vertente tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(p.i. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe
[...] P.IVA_1
Giallombardo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 5 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 marzo 2022 (introduttivo della causa n. 2824/2022 r.g.l.)
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- Controparte_1
000031667 (prot. n. 5500.11/02/2022.0112634) e n. OI -000032472 (prot. CP_2 CP_2
5500.11/02/2022.0113029) con cui gli veniva richiesto il pagamento in solido della somma
1 di € 19.500,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa sanzionatoria perché, all'esito della violazione riscontrata, era stata già richiesta ed accordata la rateizzazione del debito previdenziale, così da risultare integrata la condizione di non punibilità prevista dall'art. 2 del d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 gennaio 2024 l' premettendo di CP_2 aver rideterminato (riducendolo) l'importo della sanzione, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il pagamento del debito contributivo sarebbe avvenuto oltre il termine di tre mesi previsto per la non punibilità dell'illecito, rimanendo irrilevante l'accordata rateizzazione dei pagamenti (cfr. memoria).
Con ricorso depositato il 23 marzo 2022 (introduttivo della causa n. 2826/2022 r.g.l.)
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- Controparte_1
000025709 (prot. n. 5500.08/02/2022.0102226) e n. OI -000025125 (prot. CP_2 CP_2
5500.08/02/2022.0102162) con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 21.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese, chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, anche in questo caso, ha eccepito l'illegittimità della pretesa sanzionatoria per la rateizzazione del debito previdenziale, integrante la condizione di non punibilità prevista dall'art. 2 del d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.
638/1983 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 dicembre 2023 l' premettendo di CP_2
aver rideterminato (riducendolo) l'importo della sanzione, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il pagamento del debito contributivo sarebbe avvenuto oltre il termine di tre mesi previsto per la non punibilità dell'illecito, rimanendo irrilevante l'accordata rateizzazione dei pagamenti (cfr. memoria).
Con ordinanza del 29 marzo 2024 i due procedimenti sono stati riuniti perché vertenti tra le stesse parti e sulla medesima questione controversa.
Ciò detto, entrambi i ricorsi vanno rigettati perché la tesi attorea non convince.
2 E' pacifico che la e la non estinguevano il debito Parte_1 Controparte_1
contributivo nel termine di tre mesi previsto per la non punibilità del trasgressore, perché chiedevano ed ottenevano la possibilità di pagare quanto dovuto a rate (cfr. i rispettivi scritti difensivi, prestando attenzione che la sentenza citata dai ricorrenti con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 5 dicembre 2025, almeno in base a quanto emerge dalla relativa motivazione, riguardava la fattispecie del tutto diversa in cui il pagamento rateale si concludeva prima dell'atto di accertamento della violazione e, quindi, evidentemente entro i successivi tre mesi).
La rateizzazione del debito contributivo corrisponde ad una mera facoltà del debitore e non incide automaticamente sulla sorte della responsabilità per l'inadempimento commesso: il rapporto contributivo e quello sanzionatorio, infatti, sono connessi, ma autonomi.
In conseguenza della pacifica inesistenza della causa di non punibilità vantata dai ricorrenti, i ricorsi, come già anticipati, vanno respinti ed i soccombenti vanno condannati al rimborso delle spese giudiziali dell' che si liquidano come in dispositivo in un CP_2
importo parametrato sulle sanzioni così come doverosamente rideterminate in corso di causa dall'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta i due ricorsi riuniti;
condanna , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che Controparte_1 CP_2 liquida complessivamente per entrambe le cause riunite in € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2824/2022 R.G.L., cui è riunita la causa n. 2826/2022
R.G.L., vertente tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(p.i. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe
[...] P.IVA_1
Giallombardo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 5 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 marzo 2022 (introduttivo della causa n. 2824/2022 r.g.l.)
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- Controparte_1
000031667 (prot. n. 5500.11/02/2022.0112634) e n. OI -000032472 (prot. CP_2 CP_2
5500.11/02/2022.0113029) con cui gli veniva richiesto il pagamento in solido della somma
1 di € 19.500,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa sanzionatoria perché, all'esito della violazione riscontrata, era stata già richiesta ed accordata la rateizzazione del debito previdenziale, così da risultare integrata la condizione di non punibilità prevista dall'art. 2 del d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 gennaio 2024 l' premettendo di CP_2 aver rideterminato (riducendolo) l'importo della sanzione, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il pagamento del debito contributivo sarebbe avvenuto oltre il termine di tre mesi previsto per la non punibilità dell'illecito, rimanendo irrilevante l'accordata rateizzazione dei pagamenti (cfr. memoria).
Con ricorso depositato il 23 marzo 2022 (introduttivo della causa n. 2826/2022 r.g.l.)
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- Controparte_1
000025709 (prot. n. 5500.08/02/2022.0102226) e n. OI -000025125 (prot. CP_2 CP_2
5500.08/02/2022.0102162) con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 21.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese, chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, anche in questo caso, ha eccepito l'illegittimità della pretesa sanzionatoria per la rateizzazione del debito previdenziale, integrante la condizione di non punibilità prevista dall'art. 2 del d.l. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.
638/1983 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 dicembre 2023 l' premettendo di CP_2
aver rideterminato (riducendolo) l'importo della sanzione, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il pagamento del debito contributivo sarebbe avvenuto oltre il termine di tre mesi previsto per la non punibilità dell'illecito, rimanendo irrilevante l'accordata rateizzazione dei pagamenti (cfr. memoria).
Con ordinanza del 29 marzo 2024 i due procedimenti sono stati riuniti perché vertenti tra le stesse parti e sulla medesima questione controversa.
Ciò detto, entrambi i ricorsi vanno rigettati perché la tesi attorea non convince.
2 E' pacifico che la e la non estinguevano il debito Parte_1 Controparte_1
contributivo nel termine di tre mesi previsto per la non punibilità del trasgressore, perché chiedevano ed ottenevano la possibilità di pagare quanto dovuto a rate (cfr. i rispettivi scritti difensivi, prestando attenzione che la sentenza citata dai ricorrenti con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 5 dicembre 2025, almeno in base a quanto emerge dalla relativa motivazione, riguardava la fattispecie del tutto diversa in cui il pagamento rateale si concludeva prima dell'atto di accertamento della violazione e, quindi, evidentemente entro i successivi tre mesi).
La rateizzazione del debito contributivo corrisponde ad una mera facoltà del debitore e non incide automaticamente sulla sorte della responsabilità per l'inadempimento commesso: il rapporto contributivo e quello sanzionatorio, infatti, sono connessi, ma autonomi.
In conseguenza della pacifica inesistenza della causa di non punibilità vantata dai ricorrenti, i ricorsi, come già anticipati, vanno respinti ed i soccombenti vanno condannati al rimborso delle spese giudiziali dell' che si liquidano come in dispositivo in un CP_2
importo parametrato sulle sanzioni così come doverosamente rideterminate in corso di causa dall'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta i due ricorsi riuniti;
condanna , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che Controparte_1 CP_2 liquida complessivamente per entrambe le cause riunite in € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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