CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 4926/2023 tra
(c.f. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM) rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Cicchetti del Foro di Roma (c.f.
), presso il cui elettivamente domicilia, in Roma, Largo C.F._2
Bernardino da Feltre n. 1
APPELLANTE
e nata a [...], il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Camilli, C.F.: del Foro C.F._4 di Velletri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Albano Laziale Borgo Garibaldi n° 94
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 720/23 del Tribunale di Velletri, emessa in data 05/04/2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 1042/2017 – separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza N.720 del 05.04.2023, pubblicata il 12.04.2023, non notificata presso il domicilio eletto, emessa dal Tribunale Civile di Velletri in Composizione Collegiale, Giudice estensore/relatore Dr.ssa Carlotta Bruno, accogliere il presente gravame ed in riforma del superiore arresto.
1) conferire all'appellante, per le motivazioni tutte sopra esposte, la casa che fu coniugale, sita in Albano Laziale (RM) Via Donizetti, 66.
2) Indi, prevedere che l'appellata, latrice di redditi propri, come accertato nel procedimento di primo grado ed ammesso ex adverso, versi direttamente in favore del figlio, maggiorenne non economicamente indipendente, l'importo di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, ovvero la somma che di giustizia sarà ritenuta equa. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, ridurre ad € 250,00 l'importo dovuto dal padre direttamente al figlio
, così come ricondurre la partecipazione alle spese straordinarie come da noto Per_1
Protocollo, alla quota del 50%. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per l'appellata:
“rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n° 720/2023 Parte_1 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 5/04/2023, perché inammissibile e completamente infondato. Con la sua conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario, IVA ed oneri previdenziali”.
Il P.G. in data 30 maggio 2025 ha rilevato il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni e pertanto non si ritiene di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale, che è immune da vizi di legittimità.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Velletri aveva così pronunciato:
“1. pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1 CP_1
[...]
2. addebita la separazione a Controparte_1
3. assegna a la casa familiare;
Controparte_1
4. pone a carico di un assegno mensile di € 360,00 per il Parte_1 mantenimento del figlio , da corrispondere direttamente a quest'ultimo entro i Per_1 primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 75%;
5. rigetta le altre domande;
6. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 elle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.972,00 per compensi”
[...] L'appellante si è lamentato esclusivamente della disposta assegnazione della casa familiare alla e dell'importo del contributo posto a suo carico per il CP_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal Per_1 punto di vista economico, formulando i seguenti motivi:
- Erroneità della decisione, in merito alla assegnazione della casa coniugale alla dovendo detto immobile, secondo la prospettazione dell'appellante, essere CP_1 assegnato al ricorrente in quanto, sebbene cointestato a entrambi i coniugi, acquistato con danaro riconducibile quasi esclusivamente al (€ 15.000 conferiti dai Pt_1 genitori del € 18.000,00 conferiti dal mediante anticipazione del TFR, Pt_1 Pt_1 mutuo fondiario le cui rate erano state interamente versate dal , ad eccezione Pt_1 di soli € 10.000,00 conferiti dalla resistente, ed essendo ormai il figlio Per_1 maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente in quanto studente universitario;
- Eccessività del contributo stabilito dal primo giudice a carico dell'appellante per il mantenimento del figlio (€ 360,00 al mese oltre al 75% delle spese Per_1 straordinarie), non essendosi a tal fine tenuto conto delle effettive condizioni economiche del dipendente della Angel Sat Vigilanza s.r.l. con un reddito Pt_1 mensile di circa € 1.500,00, gravato da alcuni finanziamenti e obbligato al pagamento di un canone mensile di locazione di € 470,00, né della condizione economica della resistente, anch'ella percettrice di reddito.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto del 23 ottobre 2023 il Presidente di Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28 novembre 2024.
Con memoria depositata telematicamente il 27 giugno 2024 si è costituita in giudizio
, la quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'appello, Controparte_1 ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., in quanto genericamente formulato. Nel merito, ha rilevato che la sentenza gravata era stata correttamente motivata e risultava immune da vizi logici e/o giuridici che potessero inficiare la decisione, avendo il Tribunale di Velletri, dopo attento esame della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, analiticamente indicato nella parte motiva gli elementi di diritto sulla base dei quali aveva emesso la propria decisione, laddove, invece, i rilievi formulati dall'appellante si limitavano ad una generica contestazione delle motivazioni esposte dal primo giudice.
La appellata ha poi evidenziato che il gravame era stato proposto dalla parte che in primo grado aveva visto accogliere la domanda di addebito della separazione, non riconoscere l'assegno di mantenimento mensile in favore della moglie e condannare quest'ultima alle spese.
Con decreto del 16 maggio 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di brevi note, fino al giorno antecedente alla data di udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Il P.G. in data 30 maggio 2025 ha evidenziato il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni e pertanto non si ritiene di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale, che è immune da vizi di legittimità.
Entrambe le parti hanno depositato note sostitutive dell'udienza, riportandosi ciascuna alle conclusioni già formulate.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione della suddetta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c., formulate dall'appellata nella propria memoria di costituzione.
Quanto alla prima, rileva questa Corte che l'articolo 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio 2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che con i due motivi di gravame intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla assegnazione della casa coniugale che all'importo del contributo paterno per il mantenimento del figlio, e suggerendo una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia.
In tal modo, deve ritenersi che l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita dal con Pt_1 riferimento ai due motivi di gravame articolati nel ricorso introduttivo.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento.
Relativamente alla seconda eccezione, è noto che l'articolo 348 bis c.p.c., per quanto di rilievo ai fini della presente disamina, così stabilisce: Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel caso di specie, rileva questa Corte che l'atto di appello contiene una numerosa serie di argomentazioni difensive che introducono questioni di fatto e problematiche giuridiche tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa.
Anche questa eccezione deve essere, pertanto, rigettata.
Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che nel non disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che l'immobile, sia pure intestato a entrambi i coniugi, era stata acquistato con danaro proveniente quasi esclusivamente dal (€ 15.000,00 Pt_1 provenienti dai suoi genitori, € 18.000,00 ottenuti quale anticipo del TFR e rate di mutuo interamente da lui versate), ad eccezione del solo conferimento di € 10.000,00 da parte della Inoltre, non vi era prova che il figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 ancora autosufficiente dal punto di vista economico, in quanto studente universitario, avesse continuato a convivere con la madre successivamente alla fase presidenziale, all'esito della quale la casa familiare era stata assegnata alla CP_1
La appellata ha eccepito la novità della domanda, rilevando che per la prima volta in appello, il aveva sostenuto di aver acquistato interamente con i propri risparmi Pt_1
e con l'aiuto dei propri genitori l'abitazione coniugale sita in Albano Laziale, via Donizetti n.66, e inoltre aveva affermato che tale circostanza non era mai stata contestata dalla resistente.
Rileva questa Corte che la domanda di assegnazione della casa coniugale al on Pt_1 costituisce domanda nuova, essendo stata formulata dal ricorrente sin dall'atto introduttivo di primo grado e non rilevando, in senso contrario, il fatto che a sostegno di tale pretesa l'interessato non avesse dedotto, in primo grado, le circostanze di fatto esposte in grado di appello nell'ambito del primo motivo di gravame (avvenuto acquisto dell'immobile con danaro di provenienza quasi esclusiva del ricorrente).
In ogni caso, giova richiamare il principio giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui Poiché la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte, in modo da comprendere le domande che, pur se non espressamente e formalmente proposte, si trovino in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi" della domanda proposta senza estenderne l'ambito di riferimento, nella richiesta di rigetto espressa in ordine alla pretesa avversaria circa l'assegnazione, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, della casa familiare deve intendersi compresa anche la negazione del diritto dell'altro coniuge a permanere nel godimento dell'immobile e, quindi, la relativa pretesa al rilascio di quest'ultimo, la quale può essere, di conseguenza, espressamente formulata in appello senza incorrere nel divieto di domande nuove stabilito dall'art. 345 c.p.c. (Cassazione civile sez. I, 06/07/2004, n.12309).
Nel merito, il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Il primo giudice, nel disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ha CP_1 richiamato l'ordinanza presidenziale del 18/05/2017, con la quale tale assegnazione era stata disposta in ragione della convivenza della suddetta con i figli, rilevando che risultava ammesso da entrambe le parti che il figlio , studente universitario, Per_1 era maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico e sottolineando che successivamente alla fase presidenziale “Non sono infatti state prospettate, né sono emerse aliunde, circostanze ulteriori e successive che impongono la modifica delle condizioni stabilite in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale citata”.
Ritiene questa Corte che sul punto la sentenza non meriti alcuna censura.
Ed invero, il primo giudice, a sostegno della disposta assegnazione della casa coniugale alla odierna appellata, ha tenuto conto della situazione di fatto esistente e non contestata, circa la non autosufficienza economica del figlio , convivente con la madre, Per_1 confermando quanto sullo specifico punto già stabilito in sede presidenziale, in mancanza di prova circa la sopravvenienza di fatti nuovi.
La decisione è corretta e deve essere pienamente condivisa.
Al riguardo, va osservato che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo tale assegnazione (art. 337sexies c.c.) finalizzata a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo loro di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti.
Nel caso in esame, è incontestata tra le parti, ed è stata anzi specificamente ancora una volta ammessa dall'appellante nel ricorso introduttivo del presente grado del giudizio, la condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne , Per_1 studente universitario. Inoltre, non è stato dimostrato, a cura della parte che in questa sede invoca la modifica dell'assegnazione della casa coniugale, che il suddetto non sia ora più convivente con la madre. Ciò comporta che correttamente la domanda di assegnazione della casa in favore del marito non sia stata accolta in primo grado.
La questione relativa alla riconducibilità dell'acquisto dell'immobile a esborsi che secondo la prospettazione dell'appellante sarebbero stati da lui quasi esclusivamente sostenuti non può certamente incidere sulla assegnazione del bene in questione, esulando completamente dalla competenza funzionale del giudice della separazione e dovendo, di conseguenza, tale questione essere proposta in sede di cognizione ordinaria (cfr. Cass. 18440/2013).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la pronuncia del primo giudice, nella parte in cui è stato posto a suo carico l'assegno mensile di € 360,00, oltre al 75% delle spese straordinarie, quale contributo per il mantenimento del figlio . A tal fine, Per_1
l'appellante lamenta che il Tribunale di Roma, nello stabilire l'importo di tale contributo, non avrebbe tenuto conto dell'effettiva situazione reddituale dell'obbligato, Vigilantes in un'impresa privata, con un reddito netto medio mensile di circa € 1.5000,00 ma gravato dall'onere di numerosi finanziamenti e dal pagamento del canone mensile di locazione di € 470,00, il tutto per un importo complessivo pari o addirittura superiore alla sua retribuzione. Inoltre, sempre secondo l'assunto dell'appellante, il primo giudice avrebbe omesso di valutare la situazione reddituale dell'appellata.
Va osservato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v., tra le tante, Cass. 10-7-2013 n. 17089).
L'art. 337 ter comma 4 c.c., norma cardine della regola di commisurazione del dovere di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, indica il principio di proporzionalità come canone fondamentale, ancorandone l'applicazione a criteri concreti di determinazione (...Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrami i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..).
Ciò presuppone che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass.,1.3.2018 n. 4811).
Ritiene questa Corte che il primo giudice abbia correttamente ricostruito la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, sulla scorta delle dichiarazioni da loro rese in sede presidenziale e della documentazione prodotta in giudizio. In particolare, ai fini della determinazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio, il primo giudice ha tenuto conto anche dell'importo del canone di locazione a carico del (€ Pt_1
470,00 al mese).
In grado di appello, il ha depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di Pt_1 notorietà rilasciata il 22 maggio 2024, nella quale si legge che negli ultimi tre anni il suddetto ha percepito i seguenti redditi netti: nel 2020 € 25.085,00 (Mod. 730/2021), nel 2021 € 24.184,00 (Mod 730/2022); nel 2022 € 24.556,00 (Mod. 730/2023). Sono state inoltre depositate sei buste paga (dal mese di novembre 2023 al mese di aprile 2024) che riportano le seguenti retribuzioni nette: novembre 2023 € 1.801,00; dicembre 2023
€ 1.411,00; gennaio 2024 € 1.908,00; febbraio 2024 € 1.741,00; marzo 2024 € 1.823,00; aprile 2024 € 1.967,00. Le dichiarazioni dei redditi relative al 2020, 2021 e 2022 confermano i dati riportati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
In sostanza, la disponibilità netta mensile del su dodici mensilità, deve essere Pt_1 calcolata in circa € 2.000,00, da cui vanno detratti € 450,00 per canone di locazione ed
€ 128,00 quale rata di un finanziamento con scadenza al luglio 2027, con una disponibilità residua di circa € 1.420,00.
La in grado di appello ha dichiarato di svolgere solo lavoretti saltuari CP_1 percependo una retribuzione mensile di circa € 300,00.
I coniugi sono comproprietari, ciascuno per la quota del 50%, dell'appartamento in Albano Laziale, Via Donizetti n. 66, assegnato alla CP_1 Ritiene questa Corte che in ragione della condizione reddituale dei coniugi, delle esigenze e dell'età del figlio studente universitario di ventidue anni, l'importo Per_1 stabilito dal primo giudice a titolo di contributo del padre al mantenimento del ragazzo (€ 360,00) sia del tutto congruo, così come del tutto congrua, stante il notevole divario reddituale esistente tra i genitori, è la quota di partecipazione del padre alle spese straordinarie per il figlio stabilita dal primo giudice (75%).
L'appello va pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, in ragione della soccombenza, devono essere interamente poste a carico dell'appellante. Ai sensi dell'articolo 133 D.P.R. 115/2002 le spese devono essere liquidate in favore dell'Erario, essendo la parte appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il Parte_1
10 ottobre 2023, avverso la sentenza n. 720/2023 emessa il 5 aprile 2023 dal Tribunale di Velletri, nel procedimento di separazione dei coniugi e Parte_1 iscritto al n. R.G. 1042/2017, acquisito il parere del P.G., così dispone: Controparte_1
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente grado, che liquida in € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)