Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14132 del 2024, proposto da
“ Gec ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Giuliano e Manuel Russo, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Giuliano in Roma, corso Vittorio Emanuele II;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Barra ed Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della istanza di riesame del 16.10.2024 adottato e notificato in data del 3.12.2024 (Prot. CMRC-2024-0172260) dal Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- del provvedimento di rigetto di accesso agli atti adottato con Determina Dirigenziale Prot. VQ 45678/2024 del 14.08.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. EP CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto di gravame tempestivamente proposto, la società ricorrente avversava la nota del 3 dicembre 2024 con la quale il difensore civico della Città Metropolitana di Roma Capitale dava riscontro, in termini negativi, all’istanza di riesame avanzata dalla medesima contro il provvedimento del 14 agosto 2024 con cui il Municipio XII di Roma Capitale dava riscontro all’istanza di accesso agli atti avanzata il 2 luglio 2024 consentendo solo parzialmente l’ostensione dei documenti richiesti e, in particolare, non comunicando i dati personali degli autori degli esposti, presentati all’amministrazione e, a partire dai quali, aveva preso avvio l’attività di verifica dell’attività di somministrazione svolta dalla ricorrente e della conformità edilizio-urbanistica dei locali in cui detta attività veniva esercitata.
In via di fatto, essa esponeva di essere destinataria di numerosi esposti che comportavano l’avvio, da parte di Roma Capitale, di un’azione di vigilanza che culminava con l’adozione, il 21 maggio 2024, di un provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande impugnato dinanzi a questo Tribunale ed annullato con sentenza del 16 luglio 2024.
Con istanza del 2 luglio successivo, la ricorrente richiedeva allora a Roma Capitale di ottenere il rilascio di copia di tutti i documenti utilizzati e formati nel corso dell’istruttoria propedeutica all’adozione del provvedimento annullato e, in particolare, di conoscere gli esposti dei cittadini e delle associazioni che avevano dato avvio al procedimento.
In riscontro, Roma Capitale consegnava la documentazione richiesta non comunicando, però, i dati personali degli autori degli esposti, in ragione dell’opposizione avanzata dai controinteressati e, pertanto, dell’asserita esigenza di tutelare la riservatezza di essi.
Tale decisione veniva, poi, confermata, in sede di riesame, anche dal Difensore Civico metropolitano che riscontrava l’assenza di un interesse “ diretto, concreto ed attuale all’ostensione dell’esposto comprensivo dei nominativi degli autori dello stesso ”.
Contro tale determinazione proponeva gravame l’odierna ricorrente affidato ad un unico mezzo di censura con il quale si doleva della violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990 e del difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, sostenendo, in sintesi, che:
- la decisione assunta dal Difensore Civico sia priva di motivazione ed abbia omesso di considerare le specifiche esigenze difensive vantate dalla ricorrente, senza fornire spiegazione alcuna delle ragioni per cui essa non possa conoscere l’identità degli autori dell’esposto;
- la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, invece, si baserebbe su di una generica invocazione della tutela della privacy dei denuncianti senza dare dimostrazione che la rivelazione delle loro generalità potrebbe arrecare loro danni o comprometterne la sicurezza.
Si costituivano in giudizio tanto l’amministrazione capitolina (eccependo l’infondatezza del ricorso), quanto la Città Metropolitana, quest’ultima rilevando, oltre all’infondatezza, nel merito, delle pretese avversarie, anche l’inammissibilità del ricorso in quanto promosso avverso un atto (il diniego di riesame opposto dal Difensore Civico) non impugnabile.
Replicava, con memoria nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente occorre dare atto che il presente contenzioso, introdotto con le forme ordinarie, va qualificato come afferente al rito disciplinato dagli artt. 87, comma 2, lett. c ) e 116, c.p.a., e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., va dato atto del mutamento del rito nelle forme di cui alle norme testé citate.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, a prescindere dalla questione concernente l’ammissibilità stessa del gravame, lo stesso non sia provvisto di positivo fondamento, per le ragioni che si va adesso ad illustrare.
Come ribadito a più riprese in giurisprudenza, ed anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Plen. nn. 19, 20 e 21 del 2020 e 4 del 2021), “ in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare ” ferma restando l’esclusione di qualsivoglia valutazione ultronea sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato da parte dell’amministrazione detentrice del documento o del giudice adito nel giudizio ai sensi dell’art. 116 c.p.a., perché un simile apprezzamento “ compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ”.
Nel caso di specie, per stessa ammissione della parte ricorrente, l’interesse sotteso all’ostensione dei dati personali degli autori degli esposti da cui ha preso le mosse l’attività ispettiva svolta dall’amministrazione risiederebbe nella volontà di “ comprendere le eventuali problematiche (e la loro portata) e quindi di attivarsi per trovare una soluzione in quanto la ricorrente è assolutamente disponibile per una buona relazione con tutti i vicini ”, dal che si comprende come non solamente non sia in corso alcuna iniziativa giudiziaria o stragiudiziale volta a comporre eventualmente le ragioni della ricorrente con quelle dei propri vicini (così contravvenendo all’insegnamento reso dalla pronuncia n. 4 dell’Adunanza Plenaria sopra riportata, a mente del quale “ La volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa ”) ma, oltretutto, l’attività ispettiva avviata a seguito degli esposti dell’identità dei cui autori la ricorrente desidera avere contezza si è conclusa con un provvedimento annullato da questo Tribunale, sicché non si comprende quale nesso di strumentalità leghi la conoscenza dei dati richiesti ad un bisogno di tutela peraltro già soddisfatto in sede giurisdizionale.
Deve allora convenirsi con il Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale allorché ha ritenuto l’istanza della ricorrente priva di un collegamento con un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei nominativi degli autori dell’esposto, di talché si impone la reiezione del gravame proposto.
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), previo mutamento del rito da ordinario a camerale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente
EP CH, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP CH | LO CA |
IL SEGRETARIO