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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6836/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto FIDEIUSSIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA, pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARAMAGNI II CORTILE N. 17 SAN GIUSEPPE VESUVIANO, presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO FILOMENA (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in atti OPPONENTE E (C.F. ), difeso da sé Controparte_1 C.F._3 stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla VIA ROMA, 103 SARNO OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 7/12/2017,
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1922/2017, del 13/10/2017 e notificato il 27/10/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma di € 23.100,00, a titolo di Controparte_2
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 canoni di locazione in parte non versati ed in parte versati in misura ridotta, da lui dovuti in qualità di garante della società conduttrice. Parte opponente disconosceva la firma apposta sul contratto ed eccepiva l'inosservanza dell'art. 1957 c.c. (dovendosi applicare il termine semestrale alla scadenza di ogni singola rata non versata) e la sussistenza di un accordo di riduzione del canone tra il locatore opposto e la debitrice principale.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese, con attribuzione.
In data 18/4/2018, si costituiva evidenziando Controparte_1 quanto segue:
- l'opponente aveva apposto la sua sottoscrizione in presenza di testimoni e dopo aver fornito le proprie generalità, con volontà di volersi avvalersi della scrittura e proponendo istanza di verificazione;
- l'errore nell'indicazione del cognome era dovuto a mero errore materiale;
- l'inoperatività dell'eccepita decadenza.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese, con attribuzione.
Istruita la causa, escussi i testi di parte opposta, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va rilevato come correttamente l'opposizione sia stata instaurata con il rito ordinario e non con il rito locatizio. Secondo la Cassazione (Cass. 28827/2019), la controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale;
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). L'opposto è proprietario-locatore di un negozio terraneo con retrostante deposito ed accessorio, sito in Sarno alla via Roma n.84, della superficie di circa 120 mq. in catasto fol.19- p.lla n.240 sub.15, prospiciente uno spiazzo privato, confinante con la pubblica via Roma, già condotto in locazione dalla CP_2
[...]
Risulta prodotto in atti il contratto di locazione del 20/02/12 (registrato a Pagani col n.9058 serie 3/N) che prevedeva un canone di € 1.500,00, a partire dal terzo anno mentre, per i primi due anni, era fissato rispettivamente in € 1.300,00 e € 1.400,00, con durata di anni sei, a decorrere dal 1° marzo 2012, con scadenza il 28 febbraio 2018 e con facoltà della conduttrice di recedere anticipatamente, previo preavviso di 6 mesi. Dal contratto risulta che sottoscriveva lo Parte_1 stesso, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla conduttrice
. Controparte_2
Risulta incontestato che la conduttrice aveva pagato il dovuto canone di € 1300,00 solo per il primo anno e successivamente aveva ridotto lo stesso, prima ad €1.000,00, da aprile 2013 e, poi, dal gennaio 2014 ad € 800,00, fino al 31 dicembre 2015. Risulta, altresì incontestato che, a fine febbraio 2016, la CP_2 aveva abbandonato l'immobile senza pagare nemmeno
[...] le due ultime mensilità. Parte opposta, pertanto, con il decreto ingiuntivo opposto, richiedeva il pagamento dei canoni come segue:
- dall'1/4/2013 al 31/12/2013, della somma di € 3.600,00 (dovuto €12.000,00/versato € 9.000,00);
- dall'1/1/2014 al 31/12/2014, €.8.100,00 (dovuto € 17.700,00/versato €9.600,00);
- dall'1/1/2015 al 31/12/2015, €.8.400,00 (dovuto € 18.000,00/versato €.9.600,00), per un totale di differenza canoni di €.20.100,00, oltre i canoni di gennaio e febbraio 2016 per ulteriori €.3.000,00, per un totale complessivo di € 23.100,00. Con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione, va rilevato che l'opposto ha tempestivamente proposto istanza di
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 verificazione. Per la proposizione dell'istanza di verificazione in via incidentale non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente anche la semplice richiesta di prova testimoniale. Con riguardo all'istruttoria ed alla decisione del procedimento di verificazione, la Cassazione (16551/2015, 15686/2015), ha chiarito che il giudice, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del comportamento complessivo tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Si è evidenziato, sotto quest'ultimo profilo, che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c. Nel caso di specie, deve ritenersi che la prova testimoniale di
, resa all'udienza del 27/54/2021, le cui Testimone_1 dichiarazioni devono ritenersi attendibili, in quanto logiche e coerenti, abbia dimostrato l'autenticità della sottoscrizione, apposta dall'opponente, previa verifica della sua identità, alla presenza del testimone. Con riguardo all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., va affrontata la questione se il dies a quo del termine semestrale di decadenza dalla fideiussione (: “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) vada individuato, agli effetti dell'art. 1957 c.c., in quello di scadenza delle singole prestazioni o in quello dell'intero rapporto, qualora, come nel caso del contratto di locazione, il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotate di un grado di autonomia. Le decisioni della giurisprudenza di legittimità sono per la prima soluzione, affermando che “in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, (…) il dies a quo va[…] individuato (…) in quello di scadenza delle singole prestazioni e
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fidejussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fidejussore” (così, da ultimo, Cass. 19160/2018). Va rilevato, altresì che, in tema di fideiussione, le "istanze" che il creditore deve proporre contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per evitare la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore, devono essere di natura giudiziaria e non possono consistere in mere richieste stragiudiziali di pagamento o in atti di costituzione in mora, i quali sono idonei ad interrompere la prescrizione ma non ad impedire la decadenza prevista dalla norma. In caso di obbligazioni a scadenze periodiche, quali i canoni di locazione, il termine di sei mesi decorre autonomamente dalla scadenza di ciascuna singola prestazione. Una volta decorso il termine di sei mesi senza che siano state proposte istanze giudiziali, l'obbligazione del fideiussore si estingue definitivamente e non può rivivere per effetto di provvedimenti successivi adottati nei confronti del debitore principale (App. Lecce 1655/2015). Nel caso di specie, va rilevato come il locatore abbia agito giudizialmente nei confronti del fideiussore solo con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 17/2/2017, oltre il termine semestrale previsto per legge. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6836/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto FIDEIUSSIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA, pendente tra , , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1922/2017 del 13/10/2017;
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 3. condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU TO
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6836/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto FIDEIUSSIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA, pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARAMAGNI II CORTILE N. 17 SAN GIUSEPPE VESUVIANO, presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO FILOMENA (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in atti OPPONENTE E (C.F. ), difeso da sé Controparte_1 C.F._3 stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla VIA ROMA, 103 SARNO OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 7/12/2017,
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1922/2017, del 13/10/2017 e notificato il 27/10/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, a favore della della somma di € 23.100,00, a titolo di Controparte_2
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 canoni di locazione in parte non versati ed in parte versati in misura ridotta, da lui dovuti in qualità di garante della società conduttrice. Parte opponente disconosceva la firma apposta sul contratto ed eccepiva l'inosservanza dell'art. 1957 c.c. (dovendosi applicare il termine semestrale alla scadenza di ogni singola rata non versata) e la sussistenza di un accordo di riduzione del canone tra il locatore opposto e la debitrice principale.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese, con attribuzione.
In data 18/4/2018, si costituiva evidenziando Controparte_1 quanto segue:
- l'opponente aveva apposto la sua sottoscrizione in presenza di testimoni e dopo aver fornito le proprie generalità, con volontà di volersi avvalersi della scrittura e proponendo istanza di verificazione;
- l'errore nell'indicazione del cognome era dovuto a mero errore materiale;
- l'inoperatività dell'eccepita decadenza.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese, con attribuzione.
Istruita la causa, escussi i testi di parte opposta, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va rilevato come correttamente l'opposizione sia stata instaurata con il rito ordinario e non con il rito locatizio. Secondo la Cassazione (Cass. 28827/2019), la controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale;
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). L'opposto è proprietario-locatore di un negozio terraneo con retrostante deposito ed accessorio, sito in Sarno alla via Roma n.84, della superficie di circa 120 mq. in catasto fol.19- p.lla n.240 sub.15, prospiciente uno spiazzo privato, confinante con la pubblica via Roma, già condotto in locazione dalla CP_2
[...]
Risulta prodotto in atti il contratto di locazione del 20/02/12 (registrato a Pagani col n.9058 serie 3/N) che prevedeva un canone di € 1.500,00, a partire dal terzo anno mentre, per i primi due anni, era fissato rispettivamente in € 1.300,00 e € 1.400,00, con durata di anni sei, a decorrere dal 1° marzo 2012, con scadenza il 28 febbraio 2018 e con facoltà della conduttrice di recedere anticipatamente, previo preavviso di 6 mesi. Dal contratto risulta che sottoscriveva lo Parte_1 stesso, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla conduttrice
. Controparte_2
Risulta incontestato che la conduttrice aveva pagato il dovuto canone di € 1300,00 solo per il primo anno e successivamente aveva ridotto lo stesso, prima ad €1.000,00, da aprile 2013 e, poi, dal gennaio 2014 ad € 800,00, fino al 31 dicembre 2015. Risulta, altresì incontestato che, a fine febbraio 2016, la CP_2 aveva abbandonato l'immobile senza pagare nemmeno
[...] le due ultime mensilità. Parte opposta, pertanto, con il decreto ingiuntivo opposto, richiedeva il pagamento dei canoni come segue:
- dall'1/4/2013 al 31/12/2013, della somma di € 3.600,00 (dovuto €12.000,00/versato € 9.000,00);
- dall'1/1/2014 al 31/12/2014, €.8.100,00 (dovuto € 17.700,00/versato €9.600,00);
- dall'1/1/2015 al 31/12/2015, €.8.400,00 (dovuto € 18.000,00/versato €.9.600,00), per un totale di differenza canoni di €.20.100,00, oltre i canoni di gennaio e febbraio 2016 per ulteriori €.3.000,00, per un totale complessivo di € 23.100,00. Con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione, va rilevato che l'opposto ha tempestivamente proposto istanza di
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 verificazione. Per la proposizione dell'istanza di verificazione in via incidentale non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente anche la semplice richiesta di prova testimoniale. Con riguardo all'istruttoria ed alla decisione del procedimento di verificazione, la Cassazione (16551/2015, 15686/2015), ha chiarito che il giudice, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del comportamento complessivo tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Si è evidenziato, sotto quest'ultimo profilo, che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c. Nel caso di specie, deve ritenersi che la prova testimoniale di
, resa all'udienza del 27/54/2021, le cui Testimone_1 dichiarazioni devono ritenersi attendibili, in quanto logiche e coerenti, abbia dimostrato l'autenticità della sottoscrizione, apposta dall'opponente, previa verifica della sua identità, alla presenza del testimone. Con riguardo all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., va affrontata la questione se il dies a quo del termine semestrale di decadenza dalla fideiussione (: “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) vada individuato, agli effetti dell'art. 1957 c.c., in quello di scadenza delle singole prestazioni o in quello dell'intero rapporto, qualora, come nel caso del contratto di locazione, il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotate di un grado di autonomia. Le decisioni della giurisprudenza di legittimità sono per la prima soluzione, affermando che “in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, (…) il dies a quo va[…] individuato (…) in quello di scadenza delle singole prestazioni e
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fidejussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fidejussore” (così, da ultimo, Cass. 19160/2018). Va rilevato, altresì che, in tema di fideiussione, le "istanze" che il creditore deve proporre contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per evitare la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore, devono essere di natura giudiziaria e non possono consistere in mere richieste stragiudiziali di pagamento o in atti di costituzione in mora, i quali sono idonei ad interrompere la prescrizione ma non ad impedire la decadenza prevista dalla norma. In caso di obbligazioni a scadenze periodiche, quali i canoni di locazione, il termine di sei mesi decorre autonomamente dalla scadenza di ciascuna singola prestazione. Una volta decorso il termine di sei mesi senza che siano state proposte istanze giudiziali, l'obbligazione del fideiussore si estingue definitivamente e non può rivivere per effetto di provvedimenti successivi adottati nei confronti del debitore principale (App. Lecce 1655/2015). Nel caso di specie, va rilevato come il locatore abbia agito giudizialmente nei confronti del fideiussore solo con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 17/2/2017, oltre il termine semestrale previsto per legge. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6836/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto FIDEIUSSIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA, pendente tra , , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1922/2017 del 13/10/2017;
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 3. condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU TO
N.R.G. 6836/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7