Art. 5. Regime giuridico delle aree e delle opere 1. Le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la loro natura giuridica preesistente, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi.
2. La previsione del comma 1 non si applica ai canali di comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione ne' alle relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorita' concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell' articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica il canone indicato nell'articolo 1, comma 1, per le opere di difficile rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio.
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 28 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano al mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".
2. La previsione del comma 1 non si applica ai canali di comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione ne' alle relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorita' concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell' articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica il canone indicato nell'articolo 1, comma 1, per le opere di difficile rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio.
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 28 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano al mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".