Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di LI, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 25336 /2022 r.g. tra
C.F: , ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in LI alla Via Toledo, n. 156, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Felaco (C.F. ) dall'Avv. Ugo Fiore (C.F. C.F._2
) e dell'Avv. Mario Coppola ( ), che lo C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura a margine dell'atto di citazione .
- ATTORE
e
(c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Rosita Leone (c.f. ) e dall'avv. C.F._5
Luigi Barone (c.f. ) giusta procura generale alle liti C.F._6
(Rep.55418 – Racc.16104) Notaio del 04.05.22 in atti, Persona_1
elettivamente domiciliati in LI, presso Affari Legali Territoriali Sud, sito alla
Piazza Matteotti n.2,
- CONVENUTA
SENTENZA 1
, CP_2 Controparte_3
in persona di , , rappresentata e difesa, giusta procura agli Controparte_3 atti , dall'Avv. Antonio Sassi (C.F. ) e dall'Avv. Paolo Sassi C.F._7
(C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._8
associato Sassi in LI alla Via Pietro Giannone n. 30,
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 22.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a deduceva quanto Parte_2
segue :
- è stato dipendente di dal 29.12.1984 al Parte_1 Controparte_1
29.04.2022 e in data 25.02.1998 sottoscriveva con la compagnia assicurativa Ina –
Assitalia S.p.A. la polizza assicurativa n. 62300852/80 con scadenza 25.02.2021, riservata ai dipendenti di Controparte_1
- tale contratto assicurativo prevedeva il pagamento mensile di un premio pari ad €
43,90 (£ 85.000), che veniva trattenuto mensilmente con addebito diretto sulla busta paga del Sig. Parte_1
- la durata della polizza era di 23 anni per un totale da ricevere pari ad €12.116,40 per l'importo versato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per un totale pari ad € 23.658,28;
- l'attore in data 01.02.2021 inviava una raccomandata alle Controparte_4
quale Società incorporante della Ina – Assitalia S.p.A., con la quale chiedeva il pagamento del capitale investito alla scadenza prevista del 25.02.2021;
- la compagnia assicurativa nonostante il regolare pagamento Controparte_4
di tutte le rate della suindicata polizza, come si evince dalle buste paga che si allegano, si rifiutava, di procedere alla liquidazione del premio assicurativo per non aver ricevuto i pagamenti dei premi;
SENTENZA
2 -in data 17.05.2021, a seguito della lettera di risarcimento del 15.03.2021, l'istante invitava la Società a partecipare alla mediazione obbligatoria Controparte_4
che si concludeva con esito negativo;
- nonostante gli addebiti in busta paga, la compagnia assicurativa Controparte_4 dichiarava che risultavano pagate solo due annualità e che, pertanto, l'istante
[...]
non aveva diritto alla liquidazione della prestazione come indicato nel contratto;
- a seguito del diniego veniva istaurato giudizio civile ex art. 702. bis c.p.c. innanzi al Tribunale di LI, avente Rg. 25324/2021, che si concludeva con ordinanza
G.U. Dott.ssa Vollero Flora, del 14.06.2022, con cui veniva rigettata la richiesta in quanto dalle buste paga non si evinceva la prova dell'avvenuto pagamento alla compagnia Controparte_4
- con lettera PEC del 16.06.2022, l'attore chiedeva alla Società Controparte_1
certificazione attestante la prova dell'avvenuto pagamento di tutti i premi relativi alla polizza suddetta, per poter proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto ex art. 702 quater c.p.c. entro 30 giorni decorrenti dal 14.06.2022;
- nonostante le PEC di sollecito del 29.06.2022 e del 11.07.2022 non CP_1
provvedeva a trasmette la documentazione richiesta né a dare spiegazione circa la destinazione delle trattenute in busta paga;
- il comportamento della convenuta appare contraria al canone Controparte_1
di buona fede, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento delle rate assicurative, pur provvedendo ad addebitare in busta paga mensilmente dal 25-2-
1998, data inizio polizza, fino al 25-2-2021 il pagamento del relativo premio.
Tanto premesso domandava : “accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
, nonostante le trattenute in busta paga del pagamento del premio Controparte_1
effettuate dalla data del 25.02.1998 fino alla data di scadenza del 25.02.2021, non ha provveduto al pagamento dei premi assicurativi nei confronti dell'Attore , per
l'effetto condannare le in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., alla restituzione di quanto trattenuto indebitamente in busta paga pari alla somma complessiva, di € 12.116,40, oltre rivalutazione monetaria dal 25-2-1998, data inizio polizza fino al 25-2-2021, data fine polizza, pari ad € 23.658,28 oltre interesse e rivalutazione monetaria ovvero a quella somma che sarà ritenuta più
SENTENZA 3 equa e giusta dall'On.le Giudicante nei limiti di Sua competenza oltre i danni da quantificarsi in via equitativa ”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio Controparte_6
contestando l'avversa domanda, deducendo l'insussistenza dei danni lamentati e domandando il rigetto della domanda.
Con ordinanza resa in data 18.02.2023 il gi dott. Paolo Vassallo autorizzava la chiamata in causa di e di e CP_2 Controparte_3 Controparte_3
e provvedeva al differimento dell'udienza . Controparte_3
Con comparsa di costituzione si costituiva la terza chiamata in causa che deduceva:
- Inesistenza della domanda spiegata nei suoi confronti, domandando l'estromissione dal giudizio;
- Improcedibilità della domanda per non aver effettuato il procedimento di
“mediaconciliazione”;
- Esistenza di un giudicato nei confronti di a seguito dell'ordinanza Controparte_4
emessa in data del 14.06.2022 dal Tribunale di LI;
- Inesistenza di pagamenti effettuati nei suoi confronti.
- Ciò posto concludevano : 1) Dichiarare la domanda proposta nei confronti della chiamata in causa inesistente, e per l'effetto estromettere la chiamata in causa dal giudizio;
2) Dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile la chiamata in causa perché mancante di petitum e di causa petendi, e per l'effetto estromettere la chiamata in causa dal giudizio;
prendere i provvedimenti di cui al D.Lgs.
28/2010 previsti per mancato esperimento del procedimento di mediaconciliazione nei confronti della chiamata in causa;
In ogni caso non ammettere nessuna successiva domanda formulata nei confronti della chiamata in causa, su cui fin da ora non si accetta il contraddittorio;
Senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio su una chiamata in causa inesistente, inammissibile, improponibile
e improcedibile, rigettare ogni domanda eventualmente invalidamente formulata nei confronti della chiamata in causa, perché vi è un giudicato tra il e la Parte_1
mandante della chiamata in causa – – , perché non vi è prova Controparte_4
dei versamenti asseriti salvo i 16 indicati in narrativa, perché anche quei 16, ammontanti in totale a € 702,40, non sono più nella disponibilità della chiamata in
SENTENZA 4 causa, ma di e perché la chiamata in causa, agente generale Controparte_4
di , è comunque del tutto estranea alla questione sollevata in questo Controparte_4
processo, in quanto Agente generale di una compagnia diversa da quella che appare aver stipulato la polizza («ass. pop. Ina») ed in quanto non ha mai avuto detta polizza nel suo portafoglio;
Condannare il chiamante in causa o chi di ragione a rimborsare alla chiamata in causa le spese e competenze professionali oltre IVA e CPA.” .
In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente .
Assegnati i termini di cui all'art 183 VI cp.c. , ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in data 4.12.2024 la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c
Ciò posto, passando all'esame del merito della domanda spiegata nei confronti della convenuta la stessa è da ritenersi, alla luce della Controparte_7
documentazione agli atti, provata e come tale meritevole di accoglimento .
Ed invero, sul punto mette conto evidenziare in materia di riparto dell'onere che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Orbene, nella fattispecie in esame, è da ritenersi provato, in quanto non specificamente contestato ex art 115 cp.c. dalla convenuta , l'esistenza di un rapporto di lavoro con dal 29.12.1984 al 29.04.2022, la stipula in Controparte_6
data 25.02.1998 di un contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa Ina
– Assitalia S.p.A. avente n. 62300852/80 con scadenza 25.02.2021 (v. copia polizza allegata alla memoria ex art 181 VI cp.c depositata dall'attore ) riservata ai dipendenti di ed infine l'addebito in busta paga dal Controparte_1
SENTENZA 5 25.02.1998 al 25.02.2021 dell'importo di euro 43,90 al mese a titolo di rate del premio assicurativo da corrispondersi a cura del datore di lavoro , rectius
[...]
alla compagnia assicuratrice ( v. copia buste paga allegate all'atto di Controparte_1
citazione ).
La fattispecie in esame è infatti riconducibile allo schema della delegazione di pagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità del delegato nei confronti del delegante per mancato pagamento al delegatrio, è soggetta alla disciplina del mandato, la quale, a sua volta, si correla a quella generale prevista dall' art. 1218 c.c.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'attore, avendo provato il rapporto su cui si fonda la pretesa e allegando l'altrui inadempimento abbia, dunque, assolto all'onus probandi su di lui incombente, alla luce del cd principio di vicinanza della prova innanzi evidenziato.
, dal canto suo, limitandosi a contestare genericamente la Controparte_8
domanda e i fatti posti a fondamento della stessa , alcuna prova ha fornito in merito all'avvenuto pagamento di tali importi all'assicurazione.
Nè a conclusioni di segno contrario conduce l'esame dei documenti prodotti in giudizio dalla convenuta ( v. doc.ti allegati alla comparsa di costituzione ) , trattandosi, invero, di mere tabelle che di per sé sole alcun valore probatorio assumono.
A cio' deve aggiungersi che con ordinanza resa in data 14.06.2022 il Tribunale di
LI , ha accertato il mancato pagamento dei suddetti importi, rigettando la domanda spiegata dall'attore nei confronti della compagnia assicuratrice.
Ciò posto, deve ritenersi provata la condotta contestata alla convenuta consistente nel mancato pagamento dei ratei del premio assicurativo addebitato in busta paga.
La domanda è da ritenersi provata anche sotto il profilo del quantum debeatur, non avendo la convenuta formulato alcuna contestazione specifica in merito all'importo totale addebito in busta paga e non corrisposto alla compagnia assicuratrice.
In conclusione , è da ritenersi provato il danno patrimoniale subito dall'istante nella misura di euro 12.116,40 riconducibile sotto il profilo causale all'inadempimento posto in essere da Controparte_8
SENTENZA 6 Il Tribunale, dunque, accoglie la domanda e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'istante dell'importo di euro 12.116,40 oltre
[...]
interessi ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
In merito alla domanda spiegata nei confronti della terza chiamata in causa va precisato quanto segue .
In primis, la stessa è da ritenersi procedibile, non essendo richiesto il previo esperimento della mediazione ex art 5 del dlgs 28/2010, non versandosi in materia di contratti assicurativi.
La domanda, tuttavia, pur se procedibile, ad avviso del Tribunale, è da ritenersi infondata, stante il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa , non essendo la stessa parte del rapporto su cui si fonda la domanda risarcitoria estesa dall'attore nei suoi confronti.
Il Tribunale, dunque, rigetta la domanda spiegata nei confronti di e CP_2
e perché infondata . Controparte_3 Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di LI, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e e
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
e , ogni contraria istanza ed Controparte_3 Controparte_3
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta nei confronti di e per l'effetto Controparte_8 condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro
12.116,40 oltre interessi ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda proposta nei confronti di e CP_2 Controparte_3
e ;
[...] Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore Controparte_8
che si liquidano in euro 237,00 per spese, euro 7000,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge, con attribuzione in
SENTENZA 7 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Avv. Antonio Felaco , Avv.
Mario Coppola e Avv. Ugo Fiore,
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_2
di e , che si liquidano Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3
in euro 7000,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al
15% come per legge
LI, 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 8