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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3952/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3952/2019 promoSA da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] int. 1, in possesso del C.F._1 diploma di ragioniere programmatore, di professione operaia, elettivamente domiciliata in Ravenna, via
Le Corbusier n. 39, presso e nello Studio dell'Avv. Flavia Bagnara del Foro di Ravenna (Cod. Fisc.:
), P.E.C.: e n. fax: 0544/270449, che la CodiceFiscale_2 Email_1 rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Raffaella Sala (Cod. Fisc.:
), con Studio in Casatenovo (LC), via G. Sirtori n. 28/E (P.E.C.: C.F._3
e n. fax: 039/9275261), giusta procura alle liti che si allega al Email_2 presente atto (doc. n. 1),RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._4 in Vicolo Ghiacciaia, 5 a ES rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Colzani, presso lo studio della quale in ES, Corso Italia 117, è altresì elettivamente domiciliato procura speciale su supporto cartaceo separato in copia informatica nella busta telematica. L'Avv. Anna Maria Colzani dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 0362.224202, alla mail:
o all'indirizzo PEC: Email_3 Email_4
RESISTENTE
Con l'intervento di
pagina 1 di 15 Avv. (C.F. ), in qualità di Curatore Speciale della Controparte_2 CodiceFiscale_5 minore (C.F. ), nata a [...] ON CodiceFiscale_6 (SA) l'1.8.2008 e residente in [...], Vicolo Ghiacciaia n. 5, giusta ordinanza del Giudice Istruttore, dott.SA Carmen Arcellaschi, del 30.11.2023 del P.M. sede
OGGETTO: CONDIZIONI DEL DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
“Rejectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva di ceSAzione degli effetti civili del matrimonio concordatario (sent. n. 2687/19 pubblicata in data 06/12/2019), intervenuto tra e in Battipaglia (SA) in data Parte_1 CP_1
04/05/2008, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CO di Battipaglia, al n.16 P. 2 S.
A anno 2008:
1) anche sulla scorta delle conclusioni della C.T.U., affidare in via esclusiva il minore Persona_2 alla ricorrente , nella sua casa, sita in Cervia (RA), via G. B. Morgagni n. 2, ove il Parte_1 minore risiede ormai da un decennio con la madre, disponendone il mantenimento diretto, per ogni spesa sia ordinaria che straordinaria, a carico esclusivo della madre;
2) affidare la figlia minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti ON
(ES), con collocamento presso il padre, e mantenimento diretto della steSA, sia ordinario che straordinario, solo ed esclusivamente a carico del padre;
3) fiSAre, come già attuato da anni, i periodi di frequentazione del padre con il figlio attraverso Per_2 il calendario che redigono i Servizi Sociali di Cervia, con obbligo del padre di prelevare il figlio, a sua cura e spese, da scuola (e, nei periodi di chiusura della scuola, da casa della madre), ivi riportandolo, sempre a sua cura e spese;
4) fiSAre, tenuto conto delle due nuove maternità, medio tempore, della madre (che ha partorito in data 06/11/2022 il figlio e, in data 27/12/2023, il figlio Persona_3 Persona_4
, gli incontri madre-figlia attraverso i Servizi Sociali di Cervia e ES, sia on line, in video
[...] chiamata, sia di persona, all'inizio presso i Servizi Sociali di Cervia, con accompagnamento di a Cervia, da parte del padre, a sua cura e spese, prevalentemente in concomitanza ON delle sue venute a Cervia, per la frequentazione ); Persona_5
5) vinte le spese.
Precisa, nella presente sede, come richiesto dal Giudice con ordinanza 17/09/2024, che Parte_1 non intende avvalersi di un coordinatore genitoriale.
[...] In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione di tutte le prove testimoniali ex adverso dedotte, in quanto totalmente irrilevanti nella presente sede, e per di più inammissibili e tendenziose. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede sentirsi su tutti i capitoli, a controprova, i seguenti testi:
- , via S. Rosa n.122, 84091 Battipaglia (SA); Testimone_1
- via S. Rosa n.122, 84091 Battipaglia (SA); CP_3
- Frezzato Agnese, viale Spagna (zona industriale) 84091 Battipaglia (SA);
- , via Santerno n. 23, 48015 Savio di Cervia (RA); Testimone_2
- Tenente presso Carabinieri di Milano Marittima;
Tes_3
- , della Stazione dei Carabinieri di Savio;
Persona_6
pagina 2 di 15 - , via Santerno n. 23, 48015 Savio di Cervia (RA). Testimone_4
Si producono (seguendo la numerazione in atti): 50) finanziamento Compass;
51) rinnovo contratto affitto;
52) spese casa familiare;
53) spese scolastiche, sportive e sanitarie, per;
54) Persona_2 spese per i figli e , in uno a stato di Persona_3 Persona_4 famiglia di;
55) spese;
56) polizza RC auto e bollo. Parte_1 Persona_7
per CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e eccezione rigettata, così giudicare: NEL MERITO
1.dare atto che il Tribunale di Monza, con sentenza parziale in data 6/12/2019 n.2687/2019, ha pronunciato la ceSAzione degli effetti civili del matrimonio in Battipaglia (Sa) in data 04/05/2008, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CO di Battipaglia, al n.16 P. 2 S. A anno 2008;
2. disporre che la figlia minore nata il [...] sia affidata ai Servizi Sociali di ON
ES e collocata presso il padre con il quale continuerà a risiedere in ES, Vicolo Ghiacciaia, 5; 3. disporre l'obbligo della madre SI.ra di versare al padre , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo nel mantenimento di l'importo mensile di Euro 300,00, annualmente ON rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida di codesto Tribunale, da intendersi come integralmente trascritte;
4. disporre che il figlio minore nato il [...] sia affidato ai Servizi Sociali di Cervia e Per_2 collocato presso la madre con la quale continuerà a risiedere in Cervia, Via G. Morgagni, 2;
5. disporre l'obbligo del padre di versare alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento di , Per_2 l'importo mensile di Euro 150,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT maturata annualmente ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come indicate nelle “Linee Guida” predisposte da codesto Tribunale, con esclusione delle spese per la baby sitter”;
6. disporre che i Servizi Sociali di ES, di concerto coi i Servizi Sociali di Cervia, continuino a monitorare la situazione familiare e predispongano la calendarizzazione degli incontri madre-figlia dapprima on line mediante video chiamate e, quindi, in presenza, inizialmente con obbligo della madre di recarsi a trovare a ES, a propria cure e spese, almeno una/due volte al mese e, quindi, Per_1 prevedendo che stia presso la madre secondo il calendario che sarà predisposto dai Servizi Per_1
Sociali, con onere della madre di recarsi a prendere e riportare presso la propria residenza;
Per_1
7. disporre che i Servizi Sociali di Cervia, di concerto coi i Servizi Sociali di ES, continuino a monitorare la situazione familiare e predispongano la calendarizzazione degli incontri padre-figlio, prevedendo che il padre poSA tenere con sé almeno una volta al mese per quattro giorni
Per_2 consecutivi, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche prelevandolo da casa al lunedì sera riportandolo a casa entro le ore 18,00; nel periodo Natalizio il padre trascorrerà con , ad anni
Per_2 alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio prelevandolo entro le ore 16,00 e riportandolo entro le ore 18,00 (per il 2024 starà con il padre nel primo periodo);
Per_2 nel periodo AS (da intendersi tutta la durata delle vacanze scolastiche pasquali) tenendolo con sé, ad anni alterni con la madre, tutto il periodo, prelevandolo entro le ore 16,00 e riportandolo entro le ore 18,00; durante le vacanze il padre trascorrerà con almeno 40 giorni consecutivi in periodo da
Per_2 concordare entro il 30 aprile precedente;
i “ponti” saranno tutti di spettanza paterna;
8. disporre che i periodi in cui sta presso il padre e sta presso la madre non
Per_2 Per_1 coincidano, in modo tale da non ostacolare gli incontri tra i due fratelli (diversamente i due fratelli non si incontrerebbero mai); pagina 3 di 15 9. il SI. precisa in questa sede di essere disponibile ad avvalersi di un coordinatore CP_1 genitoriale.
10. Con vittoria di spese e competenze di causa
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingere ogni avversa istanza istruttoria e dare ingresso di prova testimoniale e per interpello della SI.ra sui seguenti capitoli di prova, se del caso espunti delle parti ritenute non ammissibili: Pt_1
1) Vero che la famiglia costituita dal SI. , dalla SI.ra e dai loro figli e CP_1 Pt_1 Per_1
ha vissuto a Battipaglia dal giorno del matrimonio (4/5/2008) sino al 2013, allorché i coniugi Per_2 hanno aderito al programma di protezione speciale esteso ai familiari dei collaboratori di giustizia, ex
Legge n.82 del 15/03/1991 come modificata dalla Legge n.45 del 13/02/2001. 2) Vero che i coniugi avevano deciso spontaneamente di aderire al programma.
3) Vero, in particolare, che nel 2013 la famiglia è stata collocata in provincia di Macerata.
4) Vero che la SI.ra nel corso del 2013 ha violato l'obbligo di riservatezza, riferendo il luogo Pt_1 di collocazione ai genitori, che nel 2013 hanno fatto visita alla famiglia cinque volte.
5) Vero che nel 2014 la famiglia è stata trasferita in provincia di Campobasso.
6) Vero che la SI.ra nel corso del 2014 ha violato l'obbligo di riservatezza, riferendo il luogo Pt_1 di collocazione ai genitori, che nel 2014 hanno fatto visita alla famiglia quattro volte.
7) Vero che nel 2015 la famiglia è stata trasferita a Cervia, in un appartamento in Viale Raffaello
Sanzio n. 8.
8) Vero che il SI. il 16/03/2015 ha denunciato la visita dei parenti della SI.ra al CP_1 Pt_1
Tenente presso la Caserma dei Carabinieri di Cervia. Tes_3
9) Vero che nell'immediatezza i Carabinieri di Cervia hanno contattato la SI.ra per Pt_1 comunicarle un nuovo trasferimento e che ella, per evitare un ulteriore spostamento, si è trasferita per tre giorni a Ravenna presso un centro gestito dall'Associazione Linea Rosa, denunciando il marito per maltrattamenti.
10) Vero che dopo venti giorni il procedimento penale per maltrattamenti in famiglia è stato archiviato
(doc.5) e la coppia si è riconciliata.
11) Vero che dopo tre mesi, ovverossia nel giugno 2015, la SI.ra ha rinunciato al programma Pt_1 di sicurezza speciale, unitamente ai bambini, andando a vivere a Cervia in via Morgagni G.B. n. 2 int. 1
(ove risiede anche attualmente). 12) Vero che l'abitazione presso cui risiede attualmente la ricorrente unitamente ai figli e Per_1
è stata reperita dal SI. , che ha anche aiutato la SI.ra a reperire attività Per_2 CP_1 Pt_1 lavorativa presso il supermarket “Simplymarket” di . Persona_8
13) Vero che il SI. nel giugno 2015 è stato trasferito a Biella dal programma protezione e CP_1 raggiungeva la famiglia ogni weekend.
14) Vero che una sera di luglio del 2015 il SI. , giunto a Cervia, ha trovato i bambini soli e CP_1 ha appreso che la moglie si trovava in discoteca con amici.
15) Vero che il SI. nel luglio 2015 ha scoperto che la SI.ra intratteneva una CP_1 Pt_1 relazione extraconiugale con il proprietario del supermarket “Simplymarket” presso il quale lavorava.
16) Vero che il SI. ha chiesto ed ottenuto sul finire di luglio 2015 il trasferimento in CP_1
Lombardia, per avvicinarsi alla madre e ad alcuni fratelli, pure aderenti al programma di protezione speciale.
17) Vero che nell'agosto del 2015 ha conosciuto l'attuale compagna e dall'unione è nato il figlio nel maggio 2016, un mese prima della data presunta del parto, come da documento che si Per_9 rammostra (doc.6). pagina 4 di 15 18) Vero che la SI.ra sul finire del 2015 ha intrapreso una relazione con un altro uomo, Pt_1 proprietario di un forno, presso cui è solita lasciare i figli minori per andare a ballare con amici.
19) Vero che sul finire del 2015 è stato intrapreso il giudizio di separazione e durante il processo, con ordinanza del 10/4/17, sono stati incaricati i Servizi Sociali di Ravenna di monitorare la situazione tra i coniugi.
20) Vero che l'Assistente Sociale di Ravenna, DO.SA , dall'aprile 2017 monitora la Tes_5 situazione delle parti.
21) Vero che gli incontri padre figli in spazio neutro sono avvenuti dal giugno 2017 ad aprile 2018 e l'educatrice DO.SA nella relazione del 27/04/2018 che si rammostra (doc.7) ha precisato che CP_4
“non si ritiene più neceSAria la presenza dell'educatrice durante gli incontri tra padre e figli che possono essere gestiti in autonomia dal padre” . 22) Vero che nella medesima data del 27/04/2018 è stata predisposta la relazione dei Servizi Sociali di Ravenna nella persona della DO.SA ove a pag.4, secondo capoverso, si legge testualmente “la Tes_5 coppia genitoriale sembra cominciare a adattarsi alle nuove condizioni di vita determinate dalla separazione;
durante i colloqui entrambi sono focalizzati più sui bisogni dei figli e quindi su aspetti genitoriali e bi-genitoriali che di ex-coppia”, come da documento che si rammostra (doc.7).
23) Vero che i calendari aventi ad oggetto gli incontri padre/figli redatti il 25/09/2018, il 25/01/2019 e il 20/09/2019 sono stati stilati dalle parti SI. e SI.ra unitamente agli Assistenti CP_1 Pt_1
Sociali di Ravenna, come da documenti che si rammostrano (doc. 3, 4, 23).
24) Vero che sino all'udienza presidenziale celebrata in data 10/9/19 nel presente giudizio di divorzio il SI. ha quotidianamente sentito i bambini telefonicamente anche più volte al giorno: anche i CP_1 bambini hanno sempre contattato il padre sia tramite meSAggistica Whatsapp che con chiamate.
25) Vero che tale circostanza è stata confermata anche dai Servizi Sociali nelle proprie relazioni come da documenti che si rammostrano (doc.10).
26) Vero che dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 10/9/19 la figlia ha riportato al Per_1 papà di essere minacciata dalla madre di eventuali punizioni qualora la madre venisse a conoscenza di contatti telefonici con il padre oltre quelli da lei autorizzati.
27) Vero che il 4/11/2019 il SI. ha contattato i Servizi Sociali di Ravenna per informarli che CP_1 la sera del 3/11/2019 la figlia gli aveva inviato dei meSAggi nei quali diceva di essere stata Per_1 picchiata dalla madre, come da documento che si rammostra (doc.22).
28) Vero che a seguito degli accadimenti del 3/11/19 gli Assistenti Sociali di Ravenna hanno convocato la minore con urgenza per un colloquio. Per_1
29) Vero che le circostanze sopra prospettate sono state confermate nella relazione dei servizi Sociali del 18/11/2019, redatta su incarico del Presidente DO.SA a pagina 3 capoverso VI si legge Tes_6 testualmente “il padre ha dichiarato però di non riuscire sempre a mettersi in contatto coi figli perché in quel momento era stato tolto loro il telefono”.
30) Vero che il calendario redatto unitamente ai Servizi Sociali incaricati prevedeva che il padre sarebbe andato a prendere i figli in data 21/12/2019 perché trascorressero con lui le vacanze di Natale sino al 28/12/19.
31) Vero che in data 17/12/2019 il servizio ha informato le parti e i rispettivi legali che la data concordata sarebbe stata anticipata al 19/12/2019 per sopraggiunte necessità familiari: il 20/12/2019 è nato infatti figlio del SI. con la compagna (doc.31 e 32). CP_1 Per_10
32) Vero che il 19/12/2019 il padre si è recato a prendere i figli presso la loro residenza e i bambini erano sprovvisti di indumenti e documenti di identità. pagina 5 di 15 33) Vero che il SI. il 19/12/2019 ha chiesto l'intervento dei Carabinieri oltre che della CP_1 scrivente procuratrice, la quale ha provveduto a riportare la circostanza al difensore della SI.ra e ai Servizi Sociali, come da documenti che si rammostrano (doc.33 e 34). Pt_1
34) Vero che dopo l'intervento la SI.ra ha fornito al padre i documenti di identità dei figli, Pt_1 lasciandoli sprovvisti degli indumenti.
35) Vero che il SI. vive con l'attuale famiglia in un appartamento sito in ES in Via CP_1
Ghiacciaia, 5, composto da due camere da letto, un bagno, una cucina, un soggiorno e un ripostiglio, come confermato dai Servizi Sociali di ES nella relazione in data 29/8/17 (doc. 11). 36) Vero che l'appartamento in cui vive il SI. con l'attuale famiglia sito in ES in Via CP_1
Ghiacciaia, 5, ha una camera da letto destinata ai bambini composta da un letto a castello ed un letto matrimoniale che occupano e quando pernottano presso l'abitazione paterna, oltre che Per_1 Per_2 da due armadi, uno dei quali contiene l'abbigliamento di e . Per_1 Per_2
37) Vero che il SI. ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con la società CP_1 dal 19/6/19 al 20/9/19, poi prorogato sino al 31/12/19 con assunzione part time per 15 Controparte_5 ore settimanali, come da documenti che si rammostrano (doc.37).
38) Vero che il SI. , unitamente alla compagna pagano un canone di locazione Pt_1 Tes_7 per un totale annuo di Euro 6.360,00 con contratto intestato alla SI.ra (cfr. doc. 17 Tes_7 allegato alla memoria difensiva del SI. ), oltre le utenze (cfr doc.18 allegato alla memoria CP_1 difensiva del SI. ) e la taSA rifiuti (cfr. doc.19 allegato alla memoria difensiva del SI. CP_1
), vitto e spese per abbigliamento non inferiori ad Euro 700,00 al mese e spese per l'unica CP_1 automobile che il nucleo familiare condivide.
39) Vero che la SI.ra è proprietaria di un immobile sito in Battipaglia, in Viale della Libertà Pt_1
(doc.35), ricevuto in donazione dal padre . Testimone_1
40) Vero che la SI.ra incaSA mensilmente il canone di locazione di tale immobile per Euro Pt_1
500,00 mensili. 41) Vero che il padre della ricorrente è un noto commercialista di Battipaglia, è un influente esponente politico ed è proprietario e/o usufruttuario di ben 12 immobili a Battipaglia e Paestum, come da documento che si rammostra (doc.36).
42) Vero che il padre della ricorrente dacchè le parti hanno contratto matrimonio ha sempre aiutato economicamente la famiglia versando mensilmente alla figlia l'importo di Euro 1.000,00 mensili.
43) Vero che il canone di locazione dell'appartamento di Cervia ove vive la SI.ra è pagato Pt_1 con denari del di lei padre.
Si indicano a testimoni, anche a prova contraria:
- SI. residente in [...]di RA (sui capitoli da n.1 a 18, n.24, n.26, n.35, n.36, Tes_8
n.37, dal n.39 al n.42)
- SI.ra , residente in [...]di RA (sui capitoli n.35, n.36, n.37, dal n.39 al n.42) Testimone_9
- Tenente presso Carabinieri di Cervia sul capitolo n.8 Tes_3
- SI.ra ES, Via Ghiacciaia, 5 (sui capitoli n.24, n.26, n.30, n.31, n.32, n.34, n.35, Tes_7
n.36, n.37, n.38)
- DO.SA , Assistente Sociale c/o CO di Ravenna (sui capitoli dal n.19 al n.33) Tes_5
- DO.SA , educatrice c/o CO di Ravenna (sui capitoli dal n.19 al n.33) Tes_10
- DO.SA c/o Servizi Sociali di ES (sui capitoli n.35 e n.36) Tes_11
- DO.SA c/o Servizi Sociali di ES (sui capitoli n.35 e n.36) Testimone_12
- SI.ra Cervia, Via Morgagni n. 16 (sui capitoli n.12 e n.43). Testimone_13
* * * * * pagina 6 di 15 ➢ Si chiede l'audizione dei minori e volta a chiarire il rapporto sussistente ON Per_2 con il padre e con la madre
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE ON
1) Affidare la figlia minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, ON attualmente i Servizi Sociali del CO di ES, con collocamento prevalente e residenza anagrafica di presso l'abitazione paterna, attualmente sita in ES (MB), Vicolo Ghiacciaia n. ON
5; 2) Incaricare l'Ente affidatario di , attualmente i Servizi Sociali di ES, ON in collaborazione con i Servizi Sociali territorialmente competenti per la madre, attualmente i Servizi
Sociali del CO di Cervia, di regolamentare gli incontri madre/figlia, individuandone i tempi e le modalità ritenute più adeguate, siano esse videochiamate in Spazio Neutro e/o incontri in presenza presso i Servizi Sociali di ES o in Spazio Neutro attivato dai Servizi Sociali di ES, nonché prevedendo la facoltà di introdurre gradualmente, laddove ne sussistano le condizioni, la possibilità per di trascorrere con la madre almeno un fine settimana al mese, una settimana durante ON le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, oltre a due settimane durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Incaricare i Servizi Sociali di Cervia, di concerto con quelli di ES, di rendere effettiva per la possibilità di avere relazioni regolari con il fratello;
ON Persona_2
4) Disporre che l'Ente affidatario di mantenga attivo il percorso di ON sostegno psicologico a favore della steSA, finalizzato a fornirle un idoneo supporto ad affrontare adeguatamente l'attuale fase di crescita, la proficua ripresa dei rapporti con la madre e la lettura/gestione del conflitto tra i genitori;
5) Disporre che l'Ente affidatario di mantenga attivo il percorso di ON sostegno alla genitorialità a favore del NO , finalizzato a fornirgli elementi di CP_1 supporto al superamento della conflittualità con la NOa , nonché ad affrontare in Parte_1 modo adeguato la fase adolescenziale della figlia minore e ad armonizzare con l'altro genitore i metodi educativi;
6) Incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente per la NOa , Parte_1 attualmente il Servizio Sociale del CO di Cervia, di elaborare ed attuare con urgenza un adeguato progetto di sostegno alla genitorialità, volto ad agevolare una proficua ripresa dei rapporti tra la madre e la figlia ad aiutare la NOa a elaborare efficacemente le ragioni della ON Pt_1 scelta della figlia di vivere con il padre, nonché a fornirle elementi di supporto al superamento della conflittualità con il NO , ad affrontare in modo adeguato la fase adolescenziale della CP_1 figlia minore e ad armonizzare con l'altro genitore i metodi educativi;
7) Disporre che i Servizi Sociali incaricati relazionino semestralmente al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Monza circa lo stato degli interventi disposti, nonché immediatamente, in caso di sussistenza di elementi di pregiudizio in capo alla minore;
ON
8) Disporre che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia ON
, la NOa corrisponda al NO , entro il giorno 5 di ogni
[...] Parte_1 CP_1 mese, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie per la steSA, secondo le Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Monza.
pagina 7 di 15 Con vittoria di spese e competenze legali, con la precisazione che la minore ON
è stata ammeSA al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene indecisione sulle condizioni del divorzio, essendo già stata pronunciata sentenza sullo status.
I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel corso del giudizio è stata disposta c.t.u. che concludeva a luglio 2021 per l'affido esclusivo alla madre dei figli minori in Eboli (SA) in data 01/08/2008, ON
nato il [...] a [...] Per_2
All'epoca entrambi i figli vivevano a Cervia con la madre e il c.t.u. così scriveva:
“La NOa è apparsa in grado di fornire ai figli adeguate cure fisiche e di Pt_1 accudimento, garantendo una presenza materna volta a favorire nei minori i processi di interazione con l'ambiente. La madre è apparsa sufficientemente in grado di fornire adeguatamente un supporto ai processi di adattamento sociale dei figli. Riguardo alla “funzione significante” o riflessiva, la NOa è apparsa solo Pt_1 parzialmente e limitatamente in grado di svolgere un ruolo di accompagnamento emotivo con i figli, conferendo cioè una lettura comprensibile ed un significato agli accadimenti occorsi. R-guardo alla “funzione triadica”, la NOa non sempre è apparsa in Pt_1 grado di accogliere e rappresentare coerentemente il bisogno dei figli di mantenere e sviluppare una ade-guata relazione con il partner genitore.
Per quanto riguarda gli elementi di criticità si è osservato nella madre uno stile educativo volto prevalentemente all'osservanza delle regole e all'assunzione delle responsabilità che non consentono una sintonizzazione empatica con i bisogni emotivi dei figli.
Il NO , considerati i tempi limitati di frequentazione con i figli, è apparso un CP_1 genitore in grado di fornire ai figli cure fisiche e di accudimento, garantendo la propria presenza (“funzione protettiva”). Il padre non sempre si è mostrato competente nel fornire il proprio supporto nei processi di adattamento ai contesti scolastici e sportivi, a cui non partecipa. Sono emerse alcune difficoltà nel supportare i figli nella frequentazione di ambienti extrafamiliari amicali ed informali.
pagina 8 di 15 Riguardo alla “funzione significante” il padre è apparso molto parzialmente in grado di svolgere un ruolo di affiancamento dei figli.”
Il 15.9.2022 si verificavano dei fatti che hanno compromesso il rapporto tra la madre e la figlia che, sentita dal G.I. all'udienza del 15.9.2022, ha dichiarato: Per_1
“La sera di ferragosto ho chiesto alla mamma se potevo andare da una mia amica e che sarei tornata per le 20, poi l'ho chiamata per dirle se potevo rimanere a mangiare dalla mia amica. Avuto il permesso da mia madre, sono rimasta a casa dell'amica, la cui madre ci ha chiesto se volessimo andare a mangiare al Bagno con i nostri amici, al che siamo andate con la madre della mia amica a mangiare la pizza al bagno
Cervia Mare. Quando mia madre ha visto dal cellulare dov'ero, in quanto aveva la possibilità di vedere in ogni momento la mia posizione, è venuta al bagno a prendermi, mi ha fatto salire in macchina, aveva una mazza in una busta di plastica, mi ha detto che ero una “poco di buono”, che mi drogo, mi ha messo le mani addosso per prendermi il telefono. Siamo andate a casa, lei ha chiamato il papà, raccontandole quello che era successo, io rivolevo il mio telefono, l'ha gettato sul letto e poi mi ha spintonato fino alla mia camera. Mi ha sbattuto la testa contro l'armadio e, nel cercare di spingermi sul letto, mi ha fatto sbattere la testa contro il letto superiore, trattasi di letto a castello. Ad un certo punto, ha chiamato l'ambulanza dicendo che non si sentiva bene, è uscita da casa con il suo compagno, che ho sentito dire, in presenza di mio fratello, che se fosse successo qualcosa al bambino me l'avrebbe fatta pagare, che non mi voleva più in casa. Anche io mi sentivo male e mio fratello lo ha detto alla mamma, ma sono stata completamente ignorata.
Il giorno dopo alle 7 ha telefonato mia nonna materna, insultandomi con le stesse parole che mi aveva già detto mia madre e dicendomi che non dovevo alzare le mani contro la mamma, cosa che io non ho fatto, mentre mia madre mi ha schiaffeggiato più volte.
Alla fine, dopo giorni in cui non mi veniva consentito né di uscire né di avere contatti con esterno, è venuto
a prendermi mio padre il venerdì e mi ha portato a casa sua. Io non voglio tornare da mia madre, voglio rimanere con mio padre. Ho lasciato a malincuore la mia città, perché ho le mie amiche. La verità è che io non mi trovo bene in casa, non c'è mai nessuno in casa, io non so con chi parlare e ho bisogno di confidarmi con qualcuno, non posso farlo con mio fratello che è piccolo.
Ho confidenza con la compagna di mio padre, ho fatto nuove amicizie, si sento ascoltata, mi sto trovando bene.
Non intende chiudere i rapporti con la mamma, ma mi trovo meglio con mio padre.
La mamma mi aveva iscritto a ragioneria, avrei dovuto iniziare il primo anno delle superiori.
Io voglio fare un corso per diventare estetista, che mio padre ha trovato. Ho iniziato la scuola il 12.9.2022.”
Con ordinanza in data 13.10.2022 il G.I. così provvedeva:
1) Affida la figlia minore affido ai servizi sociali territorialmente competenti (ES), con Per_1 limitazione della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni relative alla salute, istruzione e residenza della figlia minore. Conferma il collocamento presso il padre.
dovrà trascorrere presso la madre almeno un weekend al mese, una settimana durante le vacanze Per_1 natalizie, una settimana durante quelle pasquali e i ponti scolastici, 15 giorni durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 30.4 L'ente affidatario potrà regolamentare diversamente i tempi di permanenza di presso la madre, prevedendo in ogni caso adeguati tempi di permanenza presso di Per_1 lei.
pagina 9 di 15 2) Incarica i servizi sociali di Cervia e quelli di ES di monitorare entrambi i nuclei familiari, accertare eventuali situazioni di pregiudizio dei figli delle parti e fornire ogni elemento utile ai fini dell'affido, del collocamento e delle facoltà di visita del genitore non collocatario.
3) Dispone che l'ente affidatario attivi un percorso psicologico in favore di finalizzato ad Per_1 affrontare la fase adolescenziale e a riprendere un adeguato rapporto con la madre.
4) Incarica i servizi territorialmente competenti, che dovranno coordinarsi tra di loro, di attivare un sostegno genitoriale, che li aiuti a superare la conflittualità esistente e ad affrontare in modo adeguato la fase adolescenziale della figlia con un metodo educativo il più possibile unitario;
5) Conferma il contributo a carico della madre per come da provvedimento 15.9.2022; Per_1
6) Assegna termine ai servizi sociali di Cervia e di ES sino al 2.5.2023 per la trasmissione a questo ufficio ( di una relazione nella quale dovranno Email_5 evidenziare ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, del collocamento e delle facoltà di visita del genitore non collocatario di Per_1
7) Revoca l'ammissione di al gratuito patrocinio con decorrenza dal mese di agosto 2019; CP_1
8) Rinvia all'udienza del 17.5.2023 ore 11.
Onera i procuratori delle parti della trasmissione del presente provvedimento ai servizi sociali di
ES e Cervia.
Si comunichi.
Monza, 13 ottobre 2022
Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
Francesca è rimasta a vivere con il padre, mentre è rimasto a vivere con la madre a Cervia. Per_2
Nella relazione dello spazio neutro trasmeSA il 3.9.2024 si legge:
pagina 10 di 15 pagina 11 di 15 I servizi sociali del CO di Cervia hanno proposto un percorso di sostegno alla genitorialità alla madre, inizialmente non condiviso stante il fallimento di un precedente percorso, poi accettato, che richiederà analogo percorso da parte del padre, in quanto permane una certa conflittualità tra le parti, anche per la persistenza di diversi stili educativi. Nella memoria di replica la allega che, dall'estate 2024, madre e figlia si sentono regolarmente, Pt_1 quasi tutti i giorni, con video chiamate, telefonate e meSAggi, al di fuori dello spazio neutro e senza i servizi sociali.
chiederebbe consigli alla madre, che trova sempre il tempo per ascoltarla e aiutarla. Per_1 La madre avrebbe contattato il DO. dell'Ospedale Rizzoli di Bologna, per cercare di Testimone_14 accelerare l'intervento ai piedi, di cui il padre si è sempre disintereSAto, pretendendo addirittura di minimizzare i dolori che la ragazza gli esterna.
ha anche inviato mail ai Servizi Sociali di ES, in data 25/11/2024, informandoli delle Parte_1 difficoltà di a piegare il piede sinistro e dei suoi dolori ad entrambi i piedi, nonché dei contatti già Per_1 presi con il DO. , che – a suo tempo – ha eseguito l'intervento ai piedi, per la patologia di Testimone_14
“piede piatto valgo bilaterale + scafoide a sinistra”.
pagina 12 di 15 Tes_1 Gli stessi Servizi Sociali di ES (DO.SA ) avrebbero incaricato la di tenere i contatti con Pt_1 l'Ospedale Rizzoli per sollecitare il nuovo intervento. La ha già iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità con la DO.SA Pt_1 ON1 percorso che sta procedendo regolarmente. Non vuole venire a ES per incontrare la figlia in spazio neutro, né avvalersi di un coordinatore genitoriale.
e si sentono regolarmente;
si sente regolarmente anche con il padre. Per_1 Per_2 Per_2
I Servizi Sociali di Cervia non sono stati tempestivi nel redigere il nuovo calendario per le frequentazioni
, essendo cambiata la referente del servizio, attualmente DO.SA , che ha Persona_5 Per_12 calendarizzato le vacanze natalizie, disponendo che venga a prendere a Cervia il CP_1 Per_2
23/12, e resti con lui fino al 02/01/2025, come da mail 27/11/2024. Pre 13.23.
Allo stato, le parti non appaiono in grado di assumere decisioni condivise nell'interesse dei figli. Per quanto concerne , nata l'[...], appare rispondente all'interesse dei minori confermare l'affido di Per_1
ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, attualmente Per_1 ES, fino al raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, con limitazione della potestà genitoriale per le decisioni relative alla salute, istruzione e residenza della minore.
Il collocamento di viene confermato presso il padre. potrà vedere la madre Per_1 Per_1 accordandosi direttamente con lei data l'età e informando l'ente affidatario. Non è possibile costringere la madre a venire da Cervia a ES per incontrare la figlia in spazio neutro.
Si auspica che la madre e si sentano almeno telefonicamente e poSAno riallacciare quel rapporto Per_1 che c'è sempre stato fino all'estate del 2022. Per quanto concerne , nato il [...], va disposto l'affido in via esclusiva alla madre con Per_2 collocamento presso di lei in Cervia, in quanto i genitori faticano ad assumere decisioni condivise ma non vi è motivo di disporre l'affido all'ente. I tempi di permanenza presso il padre vengono previsti come da dispositivo, concentrandoli nei periodi di vacanza, data la distanza tra le rispettive residenze e gli impegni scolastici del figlio, sgravando così i servizi sociali di Cervia dal redigere il calendario degli incontri.
II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.522 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari risultanti dal Mod. 730/2024. Vive con il nuovo compagno, dal quale ha avuto due figli, nello stesso immobile ove viveva all'inizio del presente giudizio (Cervia via Morgagni) con un canone di locazione di euro 600 mensili.Il compagno lavora nel forno della sua famiglia.
Il resistente ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.632, vive in locazione ad un canone di euro 450 mensili con la nuova compagna e i due figli che hanno avuto. Ha due finanziamenti: euro 120 mensili, di euro 46,30 (quello con IC è ceSAto). La moglie di , svolge l'attività di parrucchiera in casa, come già è CP_1 Tes_7 risultato nel processo, con guadagni – dichiarati – di oltre € 600,00 al mese. Il CP_1 percepisce un assegno unico INPS con i figli e gli altri avuti dalla ( Per_1 Tes_7 Per_13 nato il [...], nato il [...] e nata il
[...] ON4 ON5 4.10.2021).
pagina 13 di 15 La madre chiede che ciascuno provveda al mantenimento diretto del figlio che tiene e suddivisione al 50% delle spese straordinarie, che appare meritevole di accoglimento avendo le parti situazioni reddituali analoghe e i medesimi carichi familiari e oneri abitativi.
Ciò, eviterà ulteriori contrasti tra le parti, dovuti al fatto che, in paSAto, quando entrambi i figli vivevano a Cervia presso la madre, il padre non versava il contributo stabilito. Va revocato il contributo a carico di ciascun genitore per il mantenimento del figlio che non vive con lui.
III. Le spese del presente giudizio devono essere compensate essendovi reciproca soccombenza. IV. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di ciascun genitore al 50% per la necessità di istruire il giudizio, salva la solidarietà nei confronti del c.t.u.
V. Le spese del curatore speciale devono essere compensate tra le parti, in quanto la necessità di nomina è insorta nel corso del giudizio, in seguito ai fatti del settembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Affida la figlia minore ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione Per_1 alla residenza della minore, attualmente ES, fino al raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, con limitazione della potestà genitoriale per le decisioni relative alla salute, istruzione e residenza della minore. Conferma il collocamento di presso il padre. potrà vedere la madre Per_1 Per_1 accordandosi direttamente con lei data l'età e informando l'ente affidatario. II. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei in Per_2
Cervia. Il padre potrà tenere con sé in occasione dei ponti scolastici;
nel periodo Per_2
Natalizio il padre trascorrerà con , ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 Per_2 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio prelevandolo entro le ore 16,00 e riportandolo entro le ore 18,00; nel periodo AS (da intendersi tutta la durata delle vacanze scolastiche pasquali) tenendolo con sé, ad anni alterni con la madre, tutto il periodo, prelevandolo entro le ore 16,00 e riportandolo entro le ore 18,00; durante le vacanze estive il padre trascorrerà con almeno 3 settimane in periodo da concordare entro il 30 Per_2 aprile precedente. In caso di mancato accordo, il figlio trascorrerà tre settimane con il padre nel mese di agosto;
III. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento integrale del figlio che vive con lui con decorrenza dal mese di gennaio 2025, con conseguente revoca del contributo a carico di ciascun genitore per il mantenimento del figlio che non vive con lui;
IV. Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti;
V. Pone le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte al 50%;
VI. Dichiara compensate tra le parti le spese del curatore speciale.
pagina 14 di 15 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 19.12.204
Il Presidente
dott.SA Carmen Arcellaschi
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