Improcedibile
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2026REG.PROV.COLL.
N. 02028/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Dal Prà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista le note depositate dall’appellante in data 30 ottobre 2025 e 27 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere UC UE CC, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla nota (prot. M_DE22576 REG2021 0008960 del 30 aprile 2021) con la quale il direttore del 15° Centro rifornimenti e mantenimento (Ce.Ri.Mant.) ha ordinato all’appellante, tenente colonnello dell’Esercito italiano, di corrispondere all’erario la somma di euro 109.524,94, a titolo di compensi percepiti per attività extraprofessionale non autorizzata, svolta tra il 2010 e il 2018.
2. Il provvedimento e i relativi atti presupposti sono stati impugnati dall’interessato davanti al T.a.r. Veneto, che ha respinto il ricorso con sentenza della prima sezione, n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2022.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi:
a) che il provvedimento fosse stato legittimamente adottato dal Ce.Ri.Mant. quale amministrazione di appartenenza del dipendente al momento della sua emanazione;
b) che sussistessero i presupposti per il recupero, sanciti dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova circa la riconducibilità dei compensi percepiti a rimborsi spese, opere dell’ingegno o ricerca scientifica;
c) che fosse corretta la quantificazione al lordo delle imposte e che trovasse applicazione la prescrizione ordinaria decennale, stante la natura reale e compensativa – e non sanzionatoria – dell’obbligo di versamento di cui trattasi.
3. L’interessato ha proposto appello, articolando quattro motivi di gravame, concernenti:
I) l’incompetenza del Ce.Ri.Mant. all’adozione del provvedimento;
II) l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo restitutorio, assumendo che le attività svolte rientrassero tra quelle escluse dall’autorizzazione;
III) la violazione delle garanzie partecipative;
IV) l’erronea quantificazione del quantum debeatur , sotto i profili della determinazione al lordo delle imposte e della mancata applicazione della prescrizione quinquennale.
4. Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Ministero della difesa.
5. Nel corso del giudizio:
a) con nota depositata il 30 ottobre 2025, il difensore dell’appellante ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, dando atto dell’intervenuto versamento all’erario dell’intera somma di euro 109.524,94;
b) con memoria depositata il 23 gennaio 2026, l’Avvocatura dello Stato ha insistito per il rigetto nel merito del gravame;
c) con nota depositata il 27 gennaio 2026, il difensore dell’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto al collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio, a spese compensate.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
7. In via preliminare, si osserva che non possono trovare accoglimento le istanze formulate dal difensore dell’appellante.
8. Quanto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (art. 34, comma 5, c.p.a.), essa presuppone che, in pendenza del giudizio, l’Amministrazione abbia adottato provvedimenti satisfattivi della pretesa del ricorrente, così che quest’ultimo abbia conseguito, retroattivamente, il bene della vita originariamente agognato ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 1° agosto 2025, n. 6828: 20 marzo 2025, n. 2315).
8.1. Nella specie si è verificata la situazione opposta: non già l’Amministrazione ha soddisfatto le ragioni del privato, ma è quest’ultimo ad avere integralmente ottemperato alla richiesta di versamento della somma oggetto degli atti impugnati.
9. Parimenti, non può darsi corso all’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia depositata il 27 gennaio 2026, la quale non risulta essere stata notificata al Ministero appellato, come dispone l’art. 84, comma 3 c.p.a.
10. Ciò posto, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., atteso che l’appellante:
a) ha integralmente adempiuto all’obbligo di versamento intimato con i provvedimenti impugnati, riconoscendo la debenza della somma richiesta dall’Amministrazione;
b) ha inequivocabilmente manifestato, prima con la dichiarazione di c.m.c., poi con la rinuncia irrituale all’appello, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
11. Le spese di lite sono poste a carico dell’appellante, stante la manifesta infondatezza dei motivi di appello, sostanzialmente ripropositivi di quelli articolati in prime cure.
11.1. Si osserva, a tale proposito, che la regolazione delle spese non sarebbe stata diversa in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia, come da ultimo richiesto dall’appellante, atteso che: i) l’art. 84, comma 2, c.p.a. pone le stesse a carico della parte rinunciante; ii) l’amministrazione ha insistito per il rigetto del gravame nel merito con il carico delle spese (memoria 23 gennaio 2026).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero della difesa le spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, e pone a suo carico il contributo unificato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
UC UE CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC UE CC | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.