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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/02/2024, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1393/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1393/2019 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUCIO, elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. BIGAGLI LUIGI,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NANNOTTI FABIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
NETO BERNARDO,
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Pistoia il 28/05/2019
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 In data 12.10.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“a) = in accoglimento del proposto gravame, riformare, per le esposte causali, l'impugnata Ordinanza del 28.5.2019, nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il diritto esercitato dalla , è un mero diritto restitutorio delle illegittimità Controparte_2 perpetrate dalla sui conti per cui è causa, a titolo di anatocismo, interessi ultra CP_1 legali e usurari, ittizie, spese e cms;
b) = accertare e dichiarare, in accoglimento del proposto gravame, che nessuna prescrizione è maturata nel caso de quo e che le diffide del 23.12.2015, 13.3.2016, 25.10.2016 e 16.2.2018 rappresentano validi atti interruttivi del termine prescrizionale;
c) = accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, conseguentemente, ricostruito secondo legge e accertato il reale saldo di dare/avere tra le parti, condannare la convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente società CP_1 della somma di €. 102.56 i quella diversa che risulterà dall'istruttoria, pagata e non dovuta per le causali di cui in premessa (interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie, girocontazione, ecc…) e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, da determinarsi mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
d) = sempre ed in ogni caso, condannare la , alla Controparte_3 refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla con l'atto di Parte_1 citazione in ap in data Controparte_3
27/06/2019, perché del tutto infond missibili, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla e, Controparte_3 conseguentemente, confermare integralment n. 2373/2018, emessa nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis cpc n. 2008/2018 R.G. dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, in data 28/05/2019 e comunicata in data 29/05/2019. Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”. pagina 2 di 17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis CPC. del 30.5.2018 la Parte_1
(già fino al 5.10.2017, e
[...] Controparte_4 precedentemente fino al 20.2.2014) adiva il Controparte_5
Tribunale di Pistoia chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità
e la nullità dei rapporti di c/c n. 4379.30, n. 44300.27, n. 6297.87, n. 4446.46 e n. 65647.36, intrattenuti con la perché Controparte_3 privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, conseguentemente, ricostruito secondo legge e accertato il reale saldo dare/avere, condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente incamerate, quantificate nella misura di €. 102.562,44.
Assumeva, in particolare, la ricorrente società che la banca, nello svolgimento dei citati rapporti, aveva applicato l'anatocismo bancario vietato da norma imperativa, la commissione di massimo scoperto, in difetto della apposita pattuizione prescritta dall'art. 117 Tub, oltre che senza causa, valute in evidente violazione della normativa di settore, praticato spese non concordate e addebitato interessi ultra legali, in difetto della forma scritta imposta dall'inderogabile normativa del settore, nonché denunciava l'illegittima girocontazione delle competenze dal conto anticipi a quello ordinario, in assenza di specifica pattuizione sul punto.
Nello specifico la società ricorrente deduceva che a seguito delle quattro richieste inviate alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB aveva ricevuto il contratto relativo al rapporto di c/c n. 44300.27, privo però delle condizioni economiche, mentre per i rapporti n. 4379.30, n. 6297.87, n. 4446.46 e n. 65647.36 non aveva ricevuto alcun contratto, che contestava di avere mai sottoscritto. Tutti gli addebiti praticati sui predetti conti a titolo di anatocismo, cms, valute fittizie, spese ed pagina 3 di 17 interessi ultra legali, dovevano pertanto essere ritenuti illegittimi.
Inoltre, evidenziava la ricorrente che nel corso del rapporto la banca aveva variato in maniera assolutamente peggiorativa per la cliente i tassi debitori, in netto contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 120 TUB 385/93 e con quanto disposto dal CICR, ed aveva addebitato interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2018 si costituiva in giudizio la
, chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_3 ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle domande restitutorie, stante il decorso di 10 anni dalla chiusura dei rapporti, senza che nelle more fossero intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione, nonché
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree per il mancato assolvimento dell'onere della prova, non avendo la società attrice prodotto i contratti dei conti correnti.
La causa veniva decisa senza l'assunzione di mezzi istruttori.
La pronuncia impugnata
Con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. pubblicata il 28/05/2019 il Tribunale di
Pistoia così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da nei confronti di Parte_2 Controparte_3 ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla refusione delle spese Parte_2 di lite in favore di che si liquidano in € Controparte_3
6.005,00 per compensi professionali, oltre il 15 % spese generali, C.P.A. e IVA come per legge;
c) dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva (art. 702 ter co. 6
pagina 4 di 17 c.p.c.)”.
Nello specifico, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla chiusura dei conti al momento dell'introduzione del processo e giudicando non idonee per l'interruzione del termine le quattro diffide inviate ex art. 119 T.U.B. alla banca, rispettivamente in data 23/12/2015, in data 16/03/2016, in data 25/10/2016 e in data 16/02/2018.
Sul punto affermava infatti il giudice:
“Questo Tribunale ritiene tali diffide inidonee ad interrompere la prescrizione, posto che ogniqualvolta il diritto si fonda sulla declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia di un atto (come nel caso di specie, ove l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone una declaratoria di nullità delle clausole negoziali asseritamente illegittime), la prescrizione può essere validamente interrotta soltanto dalla proposizione di rituale domanda giudiziale.
Infatti, se la domanda giudiziale spiega sempre ed in ogni caso efficacia interruttiva della prescrizione, la costituzione in mora può avere, invece, tale efficacia interruttiva limitatamente ai diritti di obbligazione, ossia a quei diritti rispetto ai quali corrisponde un obbligo di prestazione della controparte (Cass.
8417/2016).
Con l'ulteriore precisazione che, la circostanza che i rapporti fossero già chiusi alle date del 21/02/2008, del 22/02/2008 e del 17/06/2008, rende oggi superflua
l'indagine dettagliata circa l'effettiva natura delle varie rimesse prescritte (se, dunque, debbano esse considerarsi solutorie o ripristinatorie) (Cass. SS.UU.
24418/2010).”
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio
[...] innanzi questa Corte di Appello la Controparte_3
pagina 5 di 17 (di seguito anche APPELLATA o banca) proponendo gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo l'ordinanza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello rubricato come “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ., comma 4, art. 1219 cod. civ., comma 1, e art. 1310 cod. civ.- Illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie del giudizio. Violazione art. 115 Cpc.”, con il quale contestava l'assunto relativo all'inidoneità delle diffide inviate ad interrompere il termine di prescrizione.
Nel merito, poi, l'appellante insisteva per l'accoglimento delle doglianze assorbite dal giudice di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la Controparte_3 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte
[...] appellante nei confronti della ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
A seguito dell'attività istruttoria effettuata a mezzo di una consulenza tecnica, disposta per l'udienza del 12.10.2023 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello è fondato, ma la ordinanza impugnata deve comunque essere confermata con motivazioni differenti. pagina 6 di 17 I. La decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere inidonee le diffide inviate ai sensi dell'art. 119 TUB ad interrompere la prescrizione è errata.
Come evidenzia lo stesso giudice di primo grado, la giurisprudenza costante ritiene idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione qualunque atto che, senza la necessità di utilizzare formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (v. da ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 15140 del 31/05/2021).
Il Tribunale di Pistoia ha però ritenuto che tale principio non potesse essere applicato alla fattispecie in esame in quanto, per la tipologia della domanda proposta (declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia di un atto), per interrompere la prescrizione fosse necessaria la notifica di un atto giudiziale.
Il decidente a sostegno di questa sua affermazione cita la ordinanza della Corte di
Cassazione, Sez. 2, n. 8417 del 27/04/2016.
Con tale pronuncia, però, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di esercizio dei diritti potestativi (nella specie, l'esperimento dell'azione volta alla risoluzione di un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo), l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui”.
pagina 7 di 17 L'applicazione del principio richiamato dal giudice di prime cure, quindi, risulta limitata all'ipotesi dell'esercizio dei diritti potestativi, che non ricorre nel caso in esame.
Nel presente giudizio, infatti, è stata avanzata una domanda di ripetizione dell'indebito, che si fonda sull'assunto della nullità dei rapporti di conto corrente, in relazione alla quale è perfettamente idoneo quale atto interruttivo della prescrizione l'invio di una diffida stragiudiziale, a condizione che dalla stessa si evinca chiaramente la volontà di esercitare il diritto.
La lettera inviata alla banca il 16.2.2018 può certamente essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione, contenendo l'espressa indicazione della volontà di agire in giudizio per la ripetizione delle somme addebitate in eccesso sui conti correnti.
Dal momento che i conti erano stati chiusi nelle date del 21/02/2008, del
22/02/2008 e del 17/06/2008, per effetto della suddetta interruzione, al momento dell'introduzione del giudizio non poteva ritenersi interamente prescritta l'azione di ripetizione. pagina 8 di 17 Si è pertanto resa necessaria una consulenza tecnica per verificare se le lamentele della parte ricorrente fossero fondate e se vi fossero pretese restitutorie non prescritte.
II. Il consulente tecnico, esaminati gli atti di causa, ha preliminarmente verificato se vi fosse stata una corretta pattuizione delle condizioni contrattuali, riscontrando che erano stati prodotti esclusivamente i contratti riferiti al rapporto di conto corrente n. 44300/27, pur evidenziando che essi andavano a regolare esclusivamente le pattuizioni di natura generale, non essendo negli stessi evidenziata alcuna condizione specifica, neanche meramente inziale, in ordine alla misura di interessi, spese o affidamento.
Risultavano infatti prodotti:
Contratto del 3.5.1979;
Contratto del 21.11.1986 che sostituiva le clausole contenute nel precedente.
Per di più, all'art. 7 del contratto veniva previsto che gli interessi debitori si determinassero alle condizioni praticate usualmente dalla Aziende di credito sulla piazza, in termini quindi da rendere evidentemente nulla la pattuizione.
Lo stesso articolo prevedeva altresì una diversa periodicità per la regolazione dei rapporti dare avere, di norma annuale, ma trimestrale in caso di saldi debitori, anche saltuari, ovvero una pratica anatocistica a sua volta nulla, in relazione alla quale non è poi neppure intervenuta alcuna successiva pattuizione a seguito della delibera CICR 30.6.2000.
Relativamente agli altri rapporti, invece, non è stato prodotto alcun contratto, in quanto la banca a seguito della richiesta della copia ha dichiarato di avere smarrito gli originali.
III. Il CTU ha calcolato il saldo dei conti correnti applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, espungendo le commissioni e spese per le quali non pagina 9 di 17 risultava una valida pattuizione ed operando il ricalcolo secondo un criterio di capitalizzazione semplice.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto di conto corrente n.
44300/27 ha evidenziato la necessità di computare le seguenti rettifiche:
• Euro 10.575,20 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi;
• Euro 2.349,53 di maggiori interessi attivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi;
Il calcolo è altresì influenzato dal fatto che le competenze dei conti anticipi accessori, ammontanti globalmente ad Euro 27.033,74, sono state via via espunte dai saldi rideterminati, così come commissioni di massimo scoperto per
Euro 4.285,36 e spese per Euro 4.020,84.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto di Conto corrente n. 4379/30 ha determinato le seguenti rettifiche:
• Euro 15.483,35 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi;
• Euro 2.371,87 di maggiori interessi attivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi.
Anche in questo caso il calcolo è influenzato dal fatto che le competenze dei conti anticipi accessori, ammontanti globalmente ad Euro 27.378,61, sono state via via espunte dai saldi rideterminati, così come commissioni di massimo scoperto per
Euro 623,19 e spese per Euro 5.772,27.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto Conto anticipi n.
6297/87 ha portato ad individuare Euro 12.386,58 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi.
Considerando che le competenze maturate venivano immediatamente girocontate pagina 10 di 17 con pari data valuta sul rapporto di conto corrente principale n. 4379/30,
l'importo degli interessi rideterminato è stato quindi aggiunto al termine del rapporto al saldo rideterminato del conto corrente principale.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto di Conto anticipi n.
65647/36 ha fatto emergere Euro 11.827,10 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi.
In questo caso l'importo degli interessi rideterminato è stato aggiunto al termine del rapporto al saldo rideterminato del conto corrente principale n. 44300/27.
IV. A prescindere dall'esame della questione inerente al fatto che la semplice mancanza in atti dei contratti possa ritenersi una prova sufficiente della mancanza di pattuizione scritta delle condizioni contrattuali, risulta dirimente verificare se, come tempestivamente eccepito dalla banca, il diritto alla ripetizione delle somme sopra indicate sia prescritto.
A tale riguardo è stato richiesto al CTU di verificare se le rimesse effettuate sui conti correnti nel periodo antecedente i dieci anni dalla data di messa in mora del
16 febbraio 2018, avessero natura solutoria o ripristinatoria, secondo i principi fissati dalla nota ordinanza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010.
La Suprema Corte, infatti, ha distinto tra pagamenti solutori, ossia avvenuti in ipotesi di scoperto di conto corrente non oggetto di affidamento, o in presenza di superamento dell'affidamento concesso, per i quali la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo pagamento, dai pagamenti ripristinatori, ossia tesi a reintegrare la provvista nei conti correnti oggetto di affidamento, per i quali la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto.
V. Ai fini di tale accertamento, quindi, come correttamente evidenzia il CTU, risulta dirimente verificare se i rapporti di cui si discute fossero o meno affidati.
A tale proposito il consulente evidenzia quanto segue:
pagina 11 di 17 «Nella documentazione di natura contrattuale versata in atti non vi è alcuna pattuizione specifica di affidamenti concessi da parte della Banca. L'unico riferimento è dettato dall'art. 6 dei contratti quadro del 3 maggio 1979 e del 21 novembre 1986 che prevedono la sola facoltà della banca di procedere ad aperure di credito (sul conto corrente n. 44300/27) e ne disciplinano le modalità operative.
Viceversa, la circostanza che i rapporti fossero effettivamente affidati è desumibile da tutta una serie di circostanze evidenti, quali principalmente:
1. l'indicazione negli estratti conto scalari trimestrali di tassi differenziati (intro ed extra-fido) effettivamente applicati, l'addebito di spese di istruttoria fido,
l'applicazione della commissione di massimo scoperto;
2. l'indicazione in Centrale Rischi presso la dell'ammontare del fido Org_1 utilizzabile;
3. il comportamento concludente della Banca dato dalla sistematica e tollerata operatività con 'saldo passivo' della Società correntista;
Tuttavia, dai documenti analizzati non vi è mai alcun riferimento che renda possibile comprendere con esattezza l'importo dei singoli affidamenti su ciascun rapporto.
Infatti, negli estratti conto periodici non è mai indicato l'importo del fido, pur vedendo l'applicazione degli interessi “per conti affidati”; mentre in Centrale
Rischi sono indicati gli importi complessivi degli affidamenti, ma non il loro diretto abbinamento con in singoli rapporti finanziari».
VI. Occorre pertanto chiedersi se gli elementi descritti dal CTU possano o meno costituire una valida prova della natura affidata dei conti correnti. Infatti, come evidenzia lo stesso consulente:
« laddove si ritenga provato l'affidamento (di fatto) dei rapporti, in assenza di prova contraria circa la natura delle rimesse, quest'ultime, alla luce della
Giurisprudenza richiamata, dovranno considerarsi ripristinatorie della provvista pagina 12 di 17 con la conseguenza che, avendo conto del valore interruttivo della prescrizione del 16.2.2018 dettato dal quesito peritale, nessun importo risulterà prescritto;
di contro, laddove invece si ritenga non “valido” il c.d. “fido di fatto” per difetto della prova scritta della concessione degli affidamenti, tutte le rimesse dovranno esser considerate come solutorie e, quindi, la prescrizione decorrerebbe dai singoli addebiti. Essendo identificabili rimesse ante decennio rispetto al 16.2.2018 complessivamente di valore ben maggiore rispetto agli indebiti rilevati con la presente consulenza tecnica, la conseguenza dell'adesione a questa seconda tesi sarebbe quella di veder prescritte tutte le somme rideterminate a credito per la società correntista».
La risposta a tale quesito non può però che essere negativa.
E' ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il contratto di apertura di credito, al pari di ogni altro contratto bancario, deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 TUB. E' ben vero che il CICR può prevedere, per motivate ragioni tecniche, che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, ma dalla delibera CICR del 4.3.2003 si ricava che l'apertura di credito può essere svincolata dal requisito della forma scritta solo ove l'affidamento sia già previsto e disciplinato dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto;
ciò in quanto “l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi
l'indicazione nel delle condizioni economiche cui andrà soggetto il ” (Cass. n. 926/2022). La valida instaurazione di un rapporto di apertura di credito può dunque essere provata solo per mezzo del relativo negozio scritto, completo di tutte le condizioni economiche dell'affidamento (ove non già indicate nel contratto principale), mentre non può essere dimostrata in via indiretta attraverso gli estratti conto, i riassunti scalari, il prospetto della Centrale Rischi o altri indici esteriori, incapaci di attestare con pagina 13 di 17 precisione le condizioni di una valida apertura di credito, che, come dianzi chiarito, non può prescindere dalla formalizzazione del momento genetico. Del resto, la circostanza che il cliente abbia goduto di una qualche fiducia da parte della banca, abituata a tollerare la situazione passiva del conto, non determina per facta concludentia la concessione di affidamenti, in quanto lascia nel vago i limiti e le condizioni che possono configurare una funzione ripristinatoria delle rimesse. La mera constatazione di un accesso al credito in conto corrente resta infatti compatibile con l'eventualità che le rimesse al rientro siano state eseguite extra fido, o fuori dalle specifiche condizioni del fido (diverse, ad esempio, per elasticità di cassa o per lo sconto di portafoglio commerciale), assumendo così fisionomia solutoria. Insomma, in tanto si può concettualmente configurare una funzione ripristinatoria, in quanto il correntista abbia il diritto concretamente tutelabile su basi documentali certe di fruire di una determinata provvista, altrimenti viene soltanto a manifestarsi in via di fatto una tolleranza della banca allo sconfinamento, che non ripristina niente e non rende le rimesse giuridicamente ripristinatorie.
Nel caso in esame, quindi, in assenza di prova scritta della natura affidata dei conti correnti, non si può che concludere per la natura solutoria di tutte le rimesse, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data delle singole annotazioni.
Del resto, non risulta decisivo il fatto che i contratti di apertura dei conti correnti siano stati sottoscritti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa che ha previsto la forma scritta per i contratti bancari, visto che i movimenti documentati sono tutti successivi all'entrata in vigore della L. n.154 del 1992, quando i contratti di affidamento avrebbero comunque dovuto essere redatti per iscritto e non risulta che sia mai stata rispettata tale formalità.
pagina 14 di 17 Coerentemente con quanto evidenziato dal CTU, quindi, tutte le rimesse per le quali sarebbe giustificata l'azione di ripetizione sono ormai prescritte, essendo precedenti al decennio anteriore all'invio della messa in mora.
Nessuna differenza emerge pertanto tra il saldo accertato dal CTU e quello di chiusura dei conti, come rappresentato anche dalle tabelle riepilogative riportate alle pagg. 44 e ss. della relazione.
VII. L'appellante ha insistito anche nell'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Il CTU ha calcolato il TEG secondo quanto previsto dalle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (L.108/96, art. 644 c.p.) della del febbraio 2006, sia per le “aperture di credito Org_1 in c/c” che per i “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti di sconto commerciale”, coerentemente con i principi costantemente seguiti da questa
Corte di Appello, includendo tra gli oneri tutte le spese sostenute, ad eccezione di quelle connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.
Come si evince dalle tabelle riportate alle pagg. 51 e ss. della relazione, in nessun trimestre e per nessun rapporto il TEG supera mai il tasso-soglia, dal quale si mantiene sempre ben distante.
Dagli accertamenti eseguiti, che devono essere pienamente condivisi, emerge pertanto l'infondatezza della domanda relativa all'usurarietà degli interessi.
VIII. La domanda di ripetizione, pertanto, non può essere accolta, in quanto l'eccezione di usurarietà degli interessi è infondata, mentre le altre pretese sono prescritte.
Nonostante la diversa motivazione, l'esito del giudizio è del tutto conforme alla ordinanza di primo grado, che deve pertanto essere confermata (v. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017).
pagina 15 di 17 IX. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la ) le Controparte_3 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della società appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore della controversia di €. 102.562,44 ed all'attività svolta, considerando la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Controparte_3 emessa dal Tribunale di Pistoia il 28/05/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2. condanna la a rifondere Parte_1 alla le spese di costituzione nel Controparte_3 presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.317 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. pone definitivamente a carico della medesima parte appellante le spese di
CTU;
4. dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.
Firenze, camera di consiglio del 21 febbraio 2024.
Il Consigliere relatore ed estensore pagina 16 di 17 dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1393/2019 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUCIO, elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. BIGAGLI LUIGI,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NANNOTTI FABIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
NETO BERNARDO,
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Pistoia il 28/05/2019
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 In data 12.10.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“a) = in accoglimento del proposto gravame, riformare, per le esposte causali, l'impugnata Ordinanza del 28.5.2019, nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il diritto esercitato dalla , è un mero diritto restitutorio delle illegittimità Controparte_2 perpetrate dalla sui conti per cui è causa, a titolo di anatocismo, interessi ultra CP_1 legali e usurari, ittizie, spese e cms;
b) = accertare e dichiarare, in accoglimento del proposto gravame, che nessuna prescrizione è maturata nel caso de quo e che le diffide del 23.12.2015, 13.3.2016, 25.10.2016 e 16.2.2018 rappresentano validi atti interruttivi del termine prescrizionale;
c) = accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, conseguentemente, ricostruito secondo legge e accertato il reale saldo di dare/avere tra le parti, condannare la convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente società CP_1 della somma di €. 102.56 i quella diversa che risulterà dall'istruttoria, pagata e non dovuta per le causali di cui in premessa (interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie, girocontazione, ecc…) e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, da determinarsi mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
d) = sempre ed in ogni caso, condannare la , alla Controparte_3 refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla con l'atto di Parte_1 citazione in ap in data Controparte_3
27/06/2019, perché del tutto infond missibili, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla e, Controparte_3 conseguentemente, confermare integralment n. 2373/2018, emessa nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis cpc n. 2008/2018 R.G. dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, in data 28/05/2019 e comunicata in data 29/05/2019. Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”. pagina 2 di 17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis CPC. del 30.5.2018 la Parte_1
(già fino al 5.10.2017, e
[...] Controparte_4 precedentemente fino al 20.2.2014) adiva il Controparte_5
Tribunale di Pistoia chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità
e la nullità dei rapporti di c/c n. 4379.30, n. 44300.27, n. 6297.87, n. 4446.46 e n. 65647.36, intrattenuti con la perché Controparte_3 privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, conseguentemente, ricostruito secondo legge e accertato il reale saldo dare/avere, condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente incamerate, quantificate nella misura di €. 102.562,44.
Assumeva, in particolare, la ricorrente società che la banca, nello svolgimento dei citati rapporti, aveva applicato l'anatocismo bancario vietato da norma imperativa, la commissione di massimo scoperto, in difetto della apposita pattuizione prescritta dall'art. 117 Tub, oltre che senza causa, valute in evidente violazione della normativa di settore, praticato spese non concordate e addebitato interessi ultra legali, in difetto della forma scritta imposta dall'inderogabile normativa del settore, nonché denunciava l'illegittima girocontazione delle competenze dal conto anticipi a quello ordinario, in assenza di specifica pattuizione sul punto.
Nello specifico la società ricorrente deduceva che a seguito delle quattro richieste inviate alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB aveva ricevuto il contratto relativo al rapporto di c/c n. 44300.27, privo però delle condizioni economiche, mentre per i rapporti n. 4379.30, n. 6297.87, n. 4446.46 e n. 65647.36 non aveva ricevuto alcun contratto, che contestava di avere mai sottoscritto. Tutti gli addebiti praticati sui predetti conti a titolo di anatocismo, cms, valute fittizie, spese ed pagina 3 di 17 interessi ultra legali, dovevano pertanto essere ritenuti illegittimi.
Inoltre, evidenziava la ricorrente che nel corso del rapporto la banca aveva variato in maniera assolutamente peggiorativa per la cliente i tassi debitori, in netto contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 120 TUB 385/93 e con quanto disposto dal CICR, ed aveva addebitato interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2018 si costituiva in giudizio la
, chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_3 ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle domande restitutorie, stante il decorso di 10 anni dalla chiusura dei rapporti, senza che nelle more fossero intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione, nonché
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree per il mancato assolvimento dell'onere della prova, non avendo la società attrice prodotto i contratti dei conti correnti.
La causa veniva decisa senza l'assunzione di mezzi istruttori.
La pronuncia impugnata
Con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. pubblicata il 28/05/2019 il Tribunale di
Pistoia così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da nei confronti di Parte_2 Controparte_3 ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla refusione delle spese Parte_2 di lite in favore di che si liquidano in € Controparte_3
6.005,00 per compensi professionali, oltre il 15 % spese generali, C.P.A. e IVA come per legge;
c) dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva (art. 702 ter co. 6
pagina 4 di 17 c.p.c.)”.
Nello specifico, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla chiusura dei conti al momento dell'introduzione del processo e giudicando non idonee per l'interruzione del termine le quattro diffide inviate ex art. 119 T.U.B. alla banca, rispettivamente in data 23/12/2015, in data 16/03/2016, in data 25/10/2016 e in data 16/02/2018.
Sul punto affermava infatti il giudice:
“Questo Tribunale ritiene tali diffide inidonee ad interrompere la prescrizione, posto che ogniqualvolta il diritto si fonda sulla declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia di un atto (come nel caso di specie, ove l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone una declaratoria di nullità delle clausole negoziali asseritamente illegittime), la prescrizione può essere validamente interrotta soltanto dalla proposizione di rituale domanda giudiziale.
Infatti, se la domanda giudiziale spiega sempre ed in ogni caso efficacia interruttiva della prescrizione, la costituzione in mora può avere, invece, tale efficacia interruttiva limitatamente ai diritti di obbligazione, ossia a quei diritti rispetto ai quali corrisponde un obbligo di prestazione della controparte (Cass.
8417/2016).
Con l'ulteriore precisazione che, la circostanza che i rapporti fossero già chiusi alle date del 21/02/2008, del 22/02/2008 e del 17/06/2008, rende oggi superflua
l'indagine dettagliata circa l'effettiva natura delle varie rimesse prescritte (se, dunque, debbano esse considerarsi solutorie o ripristinatorie) (Cass. SS.UU.
24418/2010).”
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio
[...] innanzi questa Corte di Appello la Controparte_3
pagina 5 di 17 (di seguito anche APPELLATA o banca) proponendo gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo l'ordinanza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello rubricato come “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ., comma 4, art. 1219 cod. civ., comma 1, e art. 1310 cod. civ.- Illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie del giudizio. Violazione art. 115 Cpc.”, con il quale contestava l'assunto relativo all'inidoneità delle diffide inviate ad interrompere il termine di prescrizione.
Nel merito, poi, l'appellante insisteva per l'accoglimento delle doglianze assorbite dal giudice di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la Controparte_3 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte
[...] appellante nei confronti della ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
A seguito dell'attività istruttoria effettuata a mezzo di una consulenza tecnica, disposta per l'udienza del 12.10.2023 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello è fondato, ma la ordinanza impugnata deve comunque essere confermata con motivazioni differenti. pagina 6 di 17 I. La decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere inidonee le diffide inviate ai sensi dell'art. 119 TUB ad interrompere la prescrizione è errata.
Come evidenzia lo stesso giudice di primo grado, la giurisprudenza costante ritiene idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione qualunque atto che, senza la necessità di utilizzare formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (v. da ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 15140 del 31/05/2021).
Il Tribunale di Pistoia ha però ritenuto che tale principio non potesse essere applicato alla fattispecie in esame in quanto, per la tipologia della domanda proposta (declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia di un atto), per interrompere la prescrizione fosse necessaria la notifica di un atto giudiziale.
Il decidente a sostegno di questa sua affermazione cita la ordinanza della Corte di
Cassazione, Sez. 2, n. 8417 del 27/04/2016.
Con tale pronuncia, però, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di esercizio dei diritti potestativi (nella specie, l'esperimento dell'azione volta alla risoluzione di un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo), l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui”.
pagina 7 di 17 L'applicazione del principio richiamato dal giudice di prime cure, quindi, risulta limitata all'ipotesi dell'esercizio dei diritti potestativi, che non ricorre nel caso in esame.
Nel presente giudizio, infatti, è stata avanzata una domanda di ripetizione dell'indebito, che si fonda sull'assunto della nullità dei rapporti di conto corrente, in relazione alla quale è perfettamente idoneo quale atto interruttivo della prescrizione l'invio di una diffida stragiudiziale, a condizione che dalla stessa si evinca chiaramente la volontà di esercitare il diritto.
La lettera inviata alla banca il 16.2.2018 può certamente essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione, contenendo l'espressa indicazione della volontà di agire in giudizio per la ripetizione delle somme addebitate in eccesso sui conti correnti.
Dal momento che i conti erano stati chiusi nelle date del 21/02/2008, del
22/02/2008 e del 17/06/2008, per effetto della suddetta interruzione, al momento dell'introduzione del giudizio non poteva ritenersi interamente prescritta l'azione di ripetizione. pagina 8 di 17 Si è pertanto resa necessaria una consulenza tecnica per verificare se le lamentele della parte ricorrente fossero fondate e se vi fossero pretese restitutorie non prescritte.
II. Il consulente tecnico, esaminati gli atti di causa, ha preliminarmente verificato se vi fosse stata una corretta pattuizione delle condizioni contrattuali, riscontrando che erano stati prodotti esclusivamente i contratti riferiti al rapporto di conto corrente n. 44300/27, pur evidenziando che essi andavano a regolare esclusivamente le pattuizioni di natura generale, non essendo negli stessi evidenziata alcuna condizione specifica, neanche meramente inziale, in ordine alla misura di interessi, spese o affidamento.
Risultavano infatti prodotti:
Contratto del 3.5.1979;
Contratto del 21.11.1986 che sostituiva le clausole contenute nel precedente.
Per di più, all'art. 7 del contratto veniva previsto che gli interessi debitori si determinassero alle condizioni praticate usualmente dalla Aziende di credito sulla piazza, in termini quindi da rendere evidentemente nulla la pattuizione.
Lo stesso articolo prevedeva altresì una diversa periodicità per la regolazione dei rapporti dare avere, di norma annuale, ma trimestrale in caso di saldi debitori, anche saltuari, ovvero una pratica anatocistica a sua volta nulla, in relazione alla quale non è poi neppure intervenuta alcuna successiva pattuizione a seguito della delibera CICR 30.6.2000.
Relativamente agli altri rapporti, invece, non è stato prodotto alcun contratto, in quanto la banca a seguito della richiesta della copia ha dichiarato di avere smarrito gli originali.
III. Il CTU ha calcolato il saldo dei conti correnti applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, espungendo le commissioni e spese per le quali non pagina 9 di 17 risultava una valida pattuizione ed operando il ricalcolo secondo un criterio di capitalizzazione semplice.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto di conto corrente n.
44300/27 ha evidenziato la necessità di computare le seguenti rettifiche:
• Euro 10.575,20 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi;
• Euro 2.349,53 di maggiori interessi attivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi;
Il calcolo è altresì influenzato dal fatto che le competenze dei conti anticipi accessori, ammontanti globalmente ad Euro 27.033,74, sono state via via espunte dai saldi rideterminati, così come commissioni di massimo scoperto per
Euro 4.285,36 e spese per Euro 4.020,84.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto di Conto corrente n. 4379/30 ha determinato le seguenti rettifiche:
• Euro 15.483,35 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi;
• Euro 2.371,87 di maggiori interessi attivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi.
Anche in questo caso il calcolo è influenzato dal fatto che le competenze dei conti anticipi accessori, ammontanti globalmente ad Euro 27.378,61, sono state via via espunte dai saldi rideterminati, così come commissioni di massimo scoperto per
Euro 623,19 e spese per Euro 5.772,27.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto Conto anticipi n.
6297/87 ha portato ad individuare Euro 12.386,58 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi.
Considerando che le competenze maturate venivano immediatamente girocontate pagina 10 di 17 con pari data valuta sul rapporto di conto corrente principale n. 4379/30,
l'importo degli interessi rideterminato è stato quindi aggiunto al termine del rapporto al saldo rideterminato del conto corrente principale.
Il riconteggio al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB del rapporto di Conto anticipi n.
65647/36 ha fatto emergere Euro 11.827,10 di minori interessi passivi da applicare in caso di capitalizzazione semplice degli stessi.
In questo caso l'importo degli interessi rideterminato è stato aggiunto al termine del rapporto al saldo rideterminato del conto corrente principale n. 44300/27.
IV. A prescindere dall'esame della questione inerente al fatto che la semplice mancanza in atti dei contratti possa ritenersi una prova sufficiente della mancanza di pattuizione scritta delle condizioni contrattuali, risulta dirimente verificare se, come tempestivamente eccepito dalla banca, il diritto alla ripetizione delle somme sopra indicate sia prescritto.
A tale riguardo è stato richiesto al CTU di verificare se le rimesse effettuate sui conti correnti nel periodo antecedente i dieci anni dalla data di messa in mora del
16 febbraio 2018, avessero natura solutoria o ripristinatoria, secondo i principi fissati dalla nota ordinanza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010.
La Suprema Corte, infatti, ha distinto tra pagamenti solutori, ossia avvenuti in ipotesi di scoperto di conto corrente non oggetto di affidamento, o in presenza di superamento dell'affidamento concesso, per i quali la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo pagamento, dai pagamenti ripristinatori, ossia tesi a reintegrare la provvista nei conti correnti oggetto di affidamento, per i quali la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto.
V. Ai fini di tale accertamento, quindi, come correttamente evidenzia il CTU, risulta dirimente verificare se i rapporti di cui si discute fossero o meno affidati.
A tale proposito il consulente evidenzia quanto segue:
pagina 11 di 17 «Nella documentazione di natura contrattuale versata in atti non vi è alcuna pattuizione specifica di affidamenti concessi da parte della Banca. L'unico riferimento è dettato dall'art. 6 dei contratti quadro del 3 maggio 1979 e del 21 novembre 1986 che prevedono la sola facoltà della banca di procedere ad aperure di credito (sul conto corrente n. 44300/27) e ne disciplinano le modalità operative.
Viceversa, la circostanza che i rapporti fossero effettivamente affidati è desumibile da tutta una serie di circostanze evidenti, quali principalmente:
1. l'indicazione negli estratti conto scalari trimestrali di tassi differenziati (intro ed extra-fido) effettivamente applicati, l'addebito di spese di istruttoria fido,
l'applicazione della commissione di massimo scoperto;
2. l'indicazione in Centrale Rischi presso la dell'ammontare del fido Org_1 utilizzabile;
3. il comportamento concludente della Banca dato dalla sistematica e tollerata operatività con 'saldo passivo' della Società correntista;
Tuttavia, dai documenti analizzati non vi è mai alcun riferimento che renda possibile comprendere con esattezza l'importo dei singoli affidamenti su ciascun rapporto.
Infatti, negli estratti conto periodici non è mai indicato l'importo del fido, pur vedendo l'applicazione degli interessi “per conti affidati”; mentre in Centrale
Rischi sono indicati gli importi complessivi degli affidamenti, ma non il loro diretto abbinamento con in singoli rapporti finanziari».
VI. Occorre pertanto chiedersi se gli elementi descritti dal CTU possano o meno costituire una valida prova della natura affidata dei conti correnti. Infatti, come evidenzia lo stesso consulente:
« laddove si ritenga provato l'affidamento (di fatto) dei rapporti, in assenza di prova contraria circa la natura delle rimesse, quest'ultime, alla luce della
Giurisprudenza richiamata, dovranno considerarsi ripristinatorie della provvista pagina 12 di 17 con la conseguenza che, avendo conto del valore interruttivo della prescrizione del 16.2.2018 dettato dal quesito peritale, nessun importo risulterà prescritto;
di contro, laddove invece si ritenga non “valido” il c.d. “fido di fatto” per difetto della prova scritta della concessione degli affidamenti, tutte le rimesse dovranno esser considerate come solutorie e, quindi, la prescrizione decorrerebbe dai singoli addebiti. Essendo identificabili rimesse ante decennio rispetto al 16.2.2018 complessivamente di valore ben maggiore rispetto agli indebiti rilevati con la presente consulenza tecnica, la conseguenza dell'adesione a questa seconda tesi sarebbe quella di veder prescritte tutte le somme rideterminate a credito per la società correntista».
La risposta a tale quesito non può però che essere negativa.
E' ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il contratto di apertura di credito, al pari di ogni altro contratto bancario, deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 TUB. E' ben vero che il CICR può prevedere, per motivate ragioni tecniche, che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, ma dalla delibera CICR del 4.3.2003 si ricava che l'apertura di credito può essere svincolata dal requisito della forma scritta solo ove l'affidamento sia già previsto e disciplinato dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto;
ciò in quanto “l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi
l'indicazione nel
Nel caso in esame, quindi, in assenza di prova scritta della natura affidata dei conti correnti, non si può che concludere per la natura solutoria di tutte le rimesse, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data delle singole annotazioni.
Del resto, non risulta decisivo il fatto che i contratti di apertura dei conti correnti siano stati sottoscritti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa che ha previsto la forma scritta per i contratti bancari, visto che i movimenti documentati sono tutti successivi all'entrata in vigore della L. n.154 del 1992, quando i contratti di affidamento avrebbero comunque dovuto essere redatti per iscritto e non risulta che sia mai stata rispettata tale formalità.
pagina 14 di 17 Coerentemente con quanto evidenziato dal CTU, quindi, tutte le rimesse per le quali sarebbe giustificata l'azione di ripetizione sono ormai prescritte, essendo precedenti al decennio anteriore all'invio della messa in mora.
Nessuna differenza emerge pertanto tra il saldo accertato dal CTU e quello di chiusura dei conti, come rappresentato anche dalle tabelle riepilogative riportate alle pagg. 44 e ss. della relazione.
VII. L'appellante ha insistito anche nell'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Il CTU ha calcolato il TEG secondo quanto previsto dalle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (L.108/96, art. 644 c.p.) della del febbraio 2006, sia per le “aperture di credito Org_1 in c/c” che per i “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti di sconto commerciale”, coerentemente con i principi costantemente seguiti da questa
Corte di Appello, includendo tra gli oneri tutte le spese sostenute, ad eccezione di quelle connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.
Come si evince dalle tabelle riportate alle pagg. 51 e ss. della relazione, in nessun trimestre e per nessun rapporto il TEG supera mai il tasso-soglia, dal quale si mantiene sempre ben distante.
Dagli accertamenti eseguiti, che devono essere pienamente condivisi, emerge pertanto l'infondatezza della domanda relativa all'usurarietà degli interessi.
VIII. La domanda di ripetizione, pertanto, non può essere accolta, in quanto l'eccezione di usurarietà degli interessi è infondata, mentre le altre pretese sono prescritte.
Nonostante la diversa motivazione, l'esito del giudizio è del tutto conforme alla ordinanza di primo grado, che deve pertanto essere confermata (v. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017).
pagina 15 di 17 IX. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la ) le Controparte_3 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della società appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore della controversia di €. 102.562,44 ed all'attività svolta, considerando la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Controparte_3 emessa dal Tribunale di Pistoia il 28/05/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2. condanna la a rifondere Parte_1 alla le spese di costituzione nel Controparte_3 presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.317 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. pone definitivamente a carico della medesima parte appellante le spese di
CTU;
4. dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.
Firenze, camera di consiglio del 21 febbraio 2024.
Il Consigliere relatore ed estensore pagina 16 di 17 dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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