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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/09/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ortombina Daria e Ortombina
Cinzia e domiciliati presso il loro studio in Mori via Garibaldi n.10, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 21.05.1995 in Arco nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà del signor ubicata nel Pt_1
Comune di Riva del Garda in Loc. Malacarne n. 1, unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, rimane in suo godimento esclusivo;
3. La signora vivrà altrove ma avrà ampio diritto di visita e Parte_2
frequentazione della casa nell'interesse di entrambi i figli e del loro pag. 2 di 5 benessere. Ella provvederà a ritirare dall'abitazione già residenza coniugale i soli beni di sua proprietà esclusiva e personali e ciò entro il
30/04/2025.
4. La IG sarà collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
coniugale ove sarà stabilmente convivente con il padre fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
5. Il signor sosterrà interamente il mantenimento ordinario della Pt_1
IG e ciò assumendosi in via diretta tutte le spese del quotidiano Per_1
vivere fino alla sua completa indipendenza;
la signora Parte_2
contribuirà versando ratealmente sul conto corrente della IG Per_1
una somma pari all'importo liquidato a suo favore con la chiusura del conto corrente comune;
5. Le spese straordinarie nell'interesse della IG , comprese le Per_1
spese universitarie, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese universitarie quali spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto da e per la sede universitaria, le spese per le prestazioni pag. 3 di 5 mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6. Confermare che la IG sarà fiscalmente a carico del padre. Per_1
7. Confermare che i coniugi non prevedono condizioni di mantenimento né di visita a favore del figlio in considerazione della raggiunta Per_2
maggiore età dello stesso, della sua indipendenza e autonoma capacità di sostenersi economicamente.
8. Confermare che nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché
all'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) I beni immobili in comune id est le particelle fondiarie 1055, 1056/1,
1058, 1059/1 e 1059/2 in P.T. 5649 in C.C. Riva rimangono in comunione fra i coniugi che potranno goderne e sfruttarle liberamente e paritariamente.
7) Determinare che le rimanenti rate del prestito avuto per l'acquisto dell'auto intestata ed in uso alla signora siano sostenute Parte_2
pag. 4 di 5 dalla stessa che curerà entro il 30/04/2025 di trasferirne l'addebito sul proprio conto corrente.
8) I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ortombina Daria e Ortombina
Cinzia e domiciliati presso il loro studio in Mori via Garibaldi n.10, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 21.05.1995 in Arco nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, di proprietà del signor ubicata nel Pt_1
Comune di Riva del Garda in Loc. Malacarne n. 1, unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, rimane in suo godimento esclusivo;
3. La signora vivrà altrove ma avrà ampio diritto di visita e Parte_2
frequentazione della casa nell'interesse di entrambi i figli e del loro pag. 2 di 5 benessere. Ella provvederà a ritirare dall'abitazione già residenza coniugale i soli beni di sua proprietà esclusiva e personali e ciò entro il
30/04/2025.
4. La IG sarà collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
coniugale ove sarà stabilmente convivente con il padre fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
5. Il signor sosterrà interamente il mantenimento ordinario della Pt_1
IG e ciò assumendosi in via diretta tutte le spese del quotidiano Per_1
vivere fino alla sua completa indipendenza;
la signora Parte_2
contribuirà versando ratealmente sul conto corrente della IG Per_1
una somma pari all'importo liquidato a suo favore con la chiusura del conto corrente comune;
5. Le spese straordinarie nell'interesse della IG , comprese le Per_1
spese universitarie, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese universitarie quali spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto da e per la sede universitaria, le spese per le prestazioni pag. 3 di 5 mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6. Confermare che la IG sarà fiscalmente a carico del padre. Per_1
7. Confermare che i coniugi non prevedono condizioni di mantenimento né di visita a favore del figlio in considerazione della raggiunta Per_2
maggiore età dello stesso, della sua indipendenza e autonoma capacità di sostenersi economicamente.
8. Confermare che nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché
all'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) I beni immobili in comune id est le particelle fondiarie 1055, 1056/1,
1058, 1059/1 e 1059/2 in P.T. 5649 in C.C. Riva rimangono in comunione fra i coniugi che potranno goderne e sfruttarle liberamente e paritariamente.
7) Determinare che le rimanenti rate del prestito avuto per l'acquisto dell'auto intestata ed in uso alla signora siano sostenute Parte_2
pag. 4 di 5 dalla stessa che curerà entro il 30/04/2025 di trasferirne l'addebito sul proprio conto corrente.
8) I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5