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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2342 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 P.IVA_1 Difesa dall'Avv. Carlotta BINELLO
OPPONENTE contro
– Controparte_1 P.IVA_2 Difesa dall'Avv. Gian Franco TOPPINO OPPOSTA
Ogg.: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.24.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE OPPONENTE (Avv. BINELLO) previe le declaratorie del caso;
piaccia a codesto Ill.mo Tribunale: accertato il grave inadempimento di nella persona del suo successore Controparte_1 costituito signor come statuito dalla Sentenza n. 4332/2023 in data 27.10.2023 Parte_2 pubblicata in data 02.11.2023- Repert. 10201/2023 del 02.11.2023 – passata in giudicato - Tribunale Ordinario di Torino – Tribunale delle Imprese accogliere la domanda formulata da Pt_1
e conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi tutti di cui alla superiore Parte_1 parte espositiva il decreto ingiuntivo opposto n. 676/2019 del 27.05.2019 R.G. 1731/2019 Tribunale di Asti – Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti - notificato in data 27.05.2019, mandando assolta la conchiudente da ogni pretesa avversaria;
con il favore delle spese di causa e onorari di patrocinio.
PER PARTE OPPOSTA (Avv. TOPPINO)
Adversis reiectis, voglia il Tribunale Ill.mo: Dichiarare e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pronto ed immediato pagamento in favore del conchiudente della somma di €.18.300,00 oltre interessi maturati e maturandi a sensi del D.Lgs. n.231/2002 dalla data del 15.01.2015 al saldo.
Respingere siccome infondata la richiesta di risarcimento del danno subito da controparte, della somma complessiva di €.31.509,00. Con vittoria di spese di causa ed onorari di patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, l'opponente ha agito per la revoca del decreto ingiuntivo (Euro 18.300,00 oltre accessori) emesso a fronte di fattura per cessione di marchio (registrato da controparte in malafede ovvero dedotta cessione avente ad oggetto marchio confondibile); ferma preliminare dichiarazione di incompetenza in favore del T.delle imprese di Torino;
in via riconvenzionale domandando, altresì, risoluzione del contratto (per insussistenza del credito azionato da società cancellata e senza riscontro delle fatture nel bilancio di liquidazione) oltrechè risarcimento danni.
Si è ritualmente costituita l'opposta che, ribadita la competenza del Tribunale, ha argomentato per il rigetto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale;
con conseguente conferma del credito di cui alle fatture azionate in sede monitoria;
con vittoria di spese.
Verificato il contraddittorio e concesso termine per ogni contraddittorio sull'eccezione preliminare di incompetenza, veniva emessa ordinanza di accoglimento della eccezione di incompetenza (in favore del T. di Torino, sez.spec.in materia di proprietà industriale) limitatamente alla domanda riconvenzionale con contestuale sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione;
dopodichè, documentato il deposito della sentenza emessa dalla sez.spec.T.Torino, la causa di opposizione veniva riassunta dalla Difesa di parte opponente che ha concluso insistendo per la revoca del monitorio, con vittoria di spese;
parte opposta ha richiamato le conclusioni di cui in comparsa;
la causa veniva pertanto trattenuta in decisione, previa concessione dei rituali termini per memorie conclusive.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, tenuto conto delle considerazioni che seguono.
A seguito dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza, la controversia è stata devoluta (per materia) alla sez.spec. imprese del T. Torino, quindi decisa con sentenza n. 4332/23, emessa in data 27.10.23; pronuncia (in giudicato) che ha statuito, rispettivamente, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta e, inoltre, in accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale, ha determinato risarcimento (a carico di nella misura di Euro 10.651,28 – CP_1 oltre accessori e spese -.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo in opposizione: nel senso che, dalla ritenuta incompetenza del Tribunale ordinario discende la nullità del decreto ingiuntivo emesso da Giudice incompetente quindi la revoca del monitorio. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che: “(…) la declaratoria di incompetenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata (ex multis, Cass., 1372/16, id., 13426/20,
20839/21) in quanto l'incompetenza dello stesso Giudice implica, a fortiori, quella del Giudice del monitorio. D'altra parte, si è pure precisato che ciò che trasmigra al Giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, II c.p.c. (Cass., 15694/2006) e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione”. Con la precisazione che: “(…) in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c.” (Cass., VI ord. 21.8.12, n. 14594; id., 15579/2019).
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della pronuncia in rito, del valore e degli esiti della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 676/2019 emesso dal T. di Asti in data 27.5.2019;
2) condanna l'opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf. spese generali.
Asti, 5/4/2025
Il Giudice
dott. Paola Amisano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 P.IVA_1 Difesa dall'Avv. Carlotta BINELLO
OPPONENTE contro
– Controparte_1 P.IVA_2 Difesa dall'Avv. Gian Franco TOPPINO OPPOSTA
Ogg.: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.24.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE OPPONENTE (Avv. BINELLO) previe le declaratorie del caso;
piaccia a codesto Ill.mo Tribunale: accertato il grave inadempimento di nella persona del suo successore Controparte_1 costituito signor come statuito dalla Sentenza n. 4332/2023 in data 27.10.2023 Parte_2 pubblicata in data 02.11.2023- Repert. 10201/2023 del 02.11.2023 – passata in giudicato - Tribunale Ordinario di Torino – Tribunale delle Imprese accogliere la domanda formulata da Pt_1
e conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi tutti di cui alla superiore Parte_1 parte espositiva il decreto ingiuntivo opposto n. 676/2019 del 27.05.2019 R.G. 1731/2019 Tribunale di Asti – Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti - notificato in data 27.05.2019, mandando assolta la conchiudente da ogni pretesa avversaria;
con il favore delle spese di causa e onorari di patrocinio.
PER PARTE OPPOSTA (Avv. TOPPINO)
Adversis reiectis, voglia il Tribunale Ill.mo: Dichiarare e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pronto ed immediato pagamento in favore del conchiudente della somma di €.18.300,00 oltre interessi maturati e maturandi a sensi del D.Lgs. n.231/2002 dalla data del 15.01.2015 al saldo.
Respingere siccome infondata la richiesta di risarcimento del danno subito da controparte, della somma complessiva di €.31.509,00. Con vittoria di spese di causa ed onorari di patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, l'opponente ha agito per la revoca del decreto ingiuntivo (Euro 18.300,00 oltre accessori) emesso a fronte di fattura per cessione di marchio (registrato da controparte in malafede ovvero dedotta cessione avente ad oggetto marchio confondibile); ferma preliminare dichiarazione di incompetenza in favore del T.delle imprese di Torino;
in via riconvenzionale domandando, altresì, risoluzione del contratto (per insussistenza del credito azionato da società cancellata e senza riscontro delle fatture nel bilancio di liquidazione) oltrechè risarcimento danni.
Si è ritualmente costituita l'opposta che, ribadita la competenza del Tribunale, ha argomentato per il rigetto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale;
con conseguente conferma del credito di cui alle fatture azionate in sede monitoria;
con vittoria di spese.
Verificato il contraddittorio e concesso termine per ogni contraddittorio sull'eccezione preliminare di incompetenza, veniva emessa ordinanza di accoglimento della eccezione di incompetenza (in favore del T. di Torino, sez.spec.in materia di proprietà industriale) limitatamente alla domanda riconvenzionale con contestuale sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione;
dopodichè, documentato il deposito della sentenza emessa dalla sez.spec.T.Torino, la causa di opposizione veniva riassunta dalla Difesa di parte opponente che ha concluso insistendo per la revoca del monitorio, con vittoria di spese;
parte opposta ha richiamato le conclusioni di cui in comparsa;
la causa veniva pertanto trattenuta in decisione, previa concessione dei rituali termini per memorie conclusive.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, tenuto conto delle considerazioni che seguono.
A seguito dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza, la controversia è stata devoluta (per materia) alla sez.spec. imprese del T. Torino, quindi decisa con sentenza n. 4332/23, emessa in data 27.10.23; pronuncia (in giudicato) che ha statuito, rispettivamente, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta e, inoltre, in accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale, ha determinato risarcimento (a carico di nella misura di Euro 10.651,28 – CP_1 oltre accessori e spese -.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo in opposizione: nel senso che, dalla ritenuta incompetenza del Tribunale ordinario discende la nullità del decreto ingiuntivo emesso da Giudice incompetente quindi la revoca del monitorio. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che: “(…) la declaratoria di incompetenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata (ex multis, Cass., 1372/16, id., 13426/20,
20839/21) in quanto l'incompetenza dello stesso Giudice implica, a fortiori, quella del Giudice del monitorio. D'altra parte, si è pure precisato che ciò che trasmigra al Giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, II c.p.c. (Cass., 15694/2006) e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione”. Con la precisazione che: “(…) in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c.” (Cass., VI ord. 21.8.12, n. 14594; id., 15579/2019).
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della pronuncia in rito, del valore e degli esiti della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 676/2019 emesso dal T. di Asti in data 27.5.2019;
2) condanna l'opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf. spese generali.
Asti, 5/4/2025
Il Giudice
dott. Paola Amisano