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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili iscritte al n° 8979/2023 e n. 10868/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv. GAMBINO Parte_1
PIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Terrasanta n.
6, Palermo.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e per
[...]
(c.f.: Controparte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dalla dott.ssa Daniela Bruno, presso l'Ufficio sito in
Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo.
- resistente-
All'esito dell'udienza del 7/07/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con distinti ricorsi depositati in data 14.07.2023 quello portante in n.rg 8979/2023, e in data 12.09.2023 il n.rg 10868/2023, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva all'udienza del 24.01.2025, il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio il
[...]
e, avendo premesso: Controparte_1
1 - di avere svolto attività di docenza alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 successivi contratti a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, succedutisi nell'anno 2020/2021, deducendo di avere svolto mansioni identiche a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato e di essere stato escluso, negli anni scolastici in questione, in quanto docente non di ruolo, dalla fruizione della c.d. “Carta
Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale;
- di essere stato inserito nella graduatoria provinciali supplenze per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24 per le classi di concorso B015 - LABORATORI DI SCIENZE E
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (Posizione 145, Punteggio 30) e B016 -
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (Posizione 384, Punteggio
24), e nel triennio 2021/2024 nelle graduatorie ATA 3° fascia dell'Istituto Capofila IISS
STENIO Termini Imerese quale: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Punteggio 9,20;
AT - ASSISTENTE TECNICO - Punteggio 7.70;
- di aver richiesto la valutazione dell'esatto punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie ma non in costanza di nomina.
Chiese, quindi, di “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2020/2021;di Condannare il CP_1 convenuto al pagamento in favore della ricorrente e con le modalità previste dalla legge e/o fissate dal sig. Giudice, delle somme dovute per la carta del docente per l'anno 2020/2021 oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;
[…]Dire e dichiarare procedibile, ammissibile e fondato il presente ricorso e conseguentemente per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'art. 15, comma 6 dell'ordinanza
Ministeriale 60/2020 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per tutte le classi di concorso riportati in ricorso e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per le classi di docenza e 6 per quelle ATA per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire per le seguenti classi di concorso: B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE assegnando un punteggio di 42; B016 - LABORATORI DI SCIENZE E
2 TECNOLOGIE INFORMATICHE assegnando un punteggio 36, AA – ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO assegnando un Punteggio di 15,20; AT - ASSISTENTE TECNICO assegnando un Punteggio di 13.70, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
L'odierno ricorrente ha dunque lamentato la mancata valutazione del servizio militare prestato, nei periodi specificati in domanda per il quale non gli era stato assegnato un punteggio errato chiedendo 6 punti per la graduatoria ATA e 12 per quella docente.”
Il convenuto seppur ritualmente citato nella causa portante il n.rg 8979/2023, CP_1 non si è costituito in giudizio.
Nella causa n.rg 10868/2023 il costituendosi in Controparte_3 giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Le causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., sono state decise all'esito dell'odierna udienza.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto nella causa CP_1 portante il n.rg 8979/2023, il quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
In via preliminare, va inoltre accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in memoria dal convenuto nella causa n.rg10868/2023, alla luce CP_1 dell'orientamento giurisprudenziale, relativo alla legittimazione degli uffici periferici e degli istituti scolastici, secondo cui “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del CP_1 singolo istituto(Cassazione civile sez. lav., 21/03/2011, n.6372) e di quello, relativo alla legittimazione passiva degli uffici scolastici, della locale Corte di appello (Corte appello
Palermo sez. lav., 25/01/2023, n.17), secondo cui “In materia di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale preposto - organo senza Controparte_1 soggettività, che appartiene al non può essere citato in giudizio né Controparte_1 promuovere azioni giudiziarie in proprio, ma soltanto in rappresentanza processuale del
3 succitato , e questo finanche in virtù dei regolamenti di organizzazione che, nel CP_1 tempo, lo hanno indicato munito di legittimazione passiva” e della giurisprudenza di legittimità, che sul punto ha affermato quanto segue:
“la disamina del motivo deve muovere dalla considerazione che il rapporto di lavoro, instaurato mediante contratto, fa capo al MIUR, cui risalgono quindi i corrispondenti diritti ed obblighi sostanziali. Titolarità del rapporto e dei conseguenti diritti che non viene meno per il particolare regime scolastico della Regione Sicilia, tenuto conto del disposto del D.P.R. n. 246 del 1985, art. 4, lett. f) e art.
6. La proiezione processuale di tale assetto sostanziale trova disciplina nel convergere di due ordini di norme.
3.1 Da un lato vi è la legislazione generale, la quale prevede che le cause contro le
Amministrazioni dello Stato siano da instaurare "nella persona del Ministro competente" (R.D.
n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1). In tale prospettiva va altresì collocato D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 16, lett. f). Tale norma prevede che "i dirigenti di uffici dirigenziali generali", quale Part è il dirigente preposto all , "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1".
Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto "strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni" ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n.
15342) "l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al
Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)" per desumerne in sostanza Part che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l' per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello Stato. CP_1
2.2 Tale assetto va misurato, da altro verso, con la disciplina speciale scolastica. In proposito il combinato disposto della L. n. 59 del 1997, art. 13 e art. 21, comma 18, ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i D.P.R. citati nel motivo di ricorso, come anche mediante altri successivi (D.P.R. n. 260 del 2007; D.P.R. n. 17 del 2009; D.P.R. n. 132 del
2011; D.P.R. n. 98 del 2014; D.P.R. n. 47 del 2019; D.P.R. n. 140 del 2019) fino all'attualmente vigente D.P.C.M. n. 166 del 2000. Tali D.P.R. (e poi d.p.c.m.) hanno tutti Part affermato la "legittimazione passiva" dell rispetto al contenzioso del personale scolastico.
4 Il D.P.R. n. 319 del 2003 vigente ratione temporis al momento di introduzione del giudizio in primo grado contiene il riconoscimento generico di tale "legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola"; a partire dal D.P.R. n. 260 del 2007 si è Part affermato che I' "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici", con formula poi ripresa, a partire dal D.P.R. n. 98 del 2014 e fino all'attualmente vigente D.P.C.M. n. 166 del 2020, fatta eccezione per la dizione "presso gli uffici scolastici periferici".
Le sfumature di formulazione delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo non si può peraltro ritenere siano tali da mutare il significato, che resta quello originario di cui al D.P.R.
n. 319 sopra richiamato e qui in rilievo. D.P.R. n. 319 del 2003, art. 8, comma 1, subentrando ed integrando D.P.R. n. 347 del 2000, art. 6, comma 1, ha poi previsto, nell'attribuire agli USR
"tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti", che esso sia ufficio di "livello dirigenziale generale", con disposizione poi confermata nei successivi regolamenti, anche se il vigente D.P.C.M. n. 166 del 2020 derubrica a livello dirigenziale non generale gli uffici di minori dimensioni. Le norme Part non delineano in ogni caso una soggettività "esterna" dell' , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse definito, con effetti destinati a Part ricadere sul di cui lo stesso è articolazione organizzativa. CP_1
2.3 La combinazione di tale composito quadro normativo va colta assicurando continuità Part ai citati precedenti di questa S.C. e dunque con il riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, CP_1 ma non di un'autonoma soggettività. Non vi è in effetti ragione di ritenere che il regime della dirigenza generale degli uffici periferici del MIUR possa ricevere una disciplina differenziata rispetto ai principi generali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 e in particolare della lett.
f) dello stesso come inteso nella giurisprudenza di questa S.C. sopra riepilogata. Ne' il richiamo del D.P.R. all'assunzione di "legittimazione passiva" è sufficiente a far ipotizzare che Part l' esprima una soggettività propria nei rapporti processuali e tale da renderlo titolare di un potere di resistere, autonomamente, rispetto alle questioni che riguardano diritti facenti capo al MIUR, in una sorta di legittimazione straordinaria (art. 81 c.p.c.) al cui riconoscimento osta quanto meno l'assenza di soggettività autonoma. Tale dizione va invece Part letta nella prospettiva del rapporto organico tra e MIUR e considerando le caratteristiche proprie della dirigenza generale, quali delineate dalla disciplina comune del
5 Part pubblico impiego e pertanto nel senso che all attraverso il suo preposto, è data facoltà di gestire le situazioni contenziose ("esercita le attribuzioni... in materia di contenzioso"), salvo Part l'intervento sostitutivo diretto del . In ragione di ciò l' può dunque comparire CP_1 quale organo rappresentante legittimato (ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c..
Sicché parte in causa, ove si tratti di contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di docenti ed Part amministrativi, dovrà essere comunque il MIUR, per quanto rappresentato dall e non Part l' in quanto tale. Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora D.P.C.M. n. 166 del 2020, art. 7, comma 3) e a partire dal
D.P.R. n. 260 del 2007 coperte mediante dirigenti non generali (mentre il D.P.R. n. 319 del
2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti generali) (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2021, n.32938.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli uffici scolastici citati.
Nel merito la domanda spiegata nella causa n.rg 8979/2023 va accolta, dovendosi invece rigettare quella oggetto della causa n.rg 10868/2023.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile in merito alla richiesta della c.d. “Carta Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
6 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del disposto normativo appena richiamato, è stato adottato il DPCM del
28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M., ha previsto, all'art. 2 “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare Controparte_4 la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1,
7 comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”;
L'art. 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, va dunque osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, costituisca uno strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, sì da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve parimenti rilevarsi come il riconoscimento del detto beneficio soltanto in favore della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente determinato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da valide ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La dedotta disparità di trattamento si delinea ancora più nitidamente se si considera che il beneficio in esame è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento ( v. DPCM 28 novembre 2016), vale a dire a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
In tale prospettiva, emerge allora come un sistema scolastico che predisponga degli strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte del personale docente e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia comunque ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai canoni di buona amministrazione, incidendo negativamente sulla qualità dell'insegnamento offerto agli studenti, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
8 Sulla questione è intervenuto per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n.
1842/2022 ha affermato che al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.,
è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria – che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, nel vagliare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha dapprima affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
9 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
La Corte di Giustizia Europea ha poi aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio
2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, va segnalato come anche la Suprema Corte di Cassazione abbia affrontato la questione in esame, pronunciandosi, in merito, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
In particolare, la Corte, nel suo ampio percorso motivazionale, dopo avere chiarito che la finalità sottesa all'istituto della “Carta docente” sia quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti questi ultimi Firmato che si configurano come “diritto-dovere” e che interessano “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha poi ribadito, anche richiamando i concetti sulle condizioni di impiego esplicati dalla Corte di
Giustizia nell'Ordinanza del 18 maggio, che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, per contenuto e alle modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro” e che tuttavia la consequenziale “disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”. Sicché con la citata pronuncia, la Suprema
Corte ha definitivamente chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
10 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i
11 docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha dimostrato sia di avere ricoperto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività scolastiche nell'anno scolastico indicato in ricorso (cfr. contratto all.to al ricorso), nonché di mantenere la connessione del beneficio in questione con la “didattica annua”- sia la permanenza nel sistema scolastico, dalle graduatorie in atti (in allegato), cosicché, in applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, e la mancata prova di elementi che possano giustificare il diverso trattamento dei detti docenti, deve essere riconosciuto il diritto ad usufruire, nei succitati periodi, della “Carta docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di importo annuo pari ad € 500,00.
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, il convenuto deve essere condannato all'emissione in favore del ricorrente della “Carta CP_1
Docente” di importo complessivo pari a € 500,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della
L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio
2015 n. 107.
Per quanto concerne la causa n.rg 10868/2023, la domanda ivi spiegata va respinta per le motivazioni di seguito riportate.
Parte ricorrente contesta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, lamentando il contrasto con la normativa primaria e deducendo l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
In primo luogo appaiono fondati i condivisibili rilievi di parte convenuta, concernenti il venire meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente il quale ha chiesto la disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 che ha disciplinato le GPS e le G.I. per il biennio 2020-
2022, sostituita prima dall'O.M. 112/2022 e poi dall'O.M. 88/2024, che attualmente disciplina le graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2024- 2026. Come correttamente osservato dall'amministrazione, essendo ormai concluso l'ambito temporale di vigenza dell'ordinanza
Ministeriale 60/2020 e del D. M. 50/2021 che regolava le graduatorie ATA per il triennio 2021
– 2024, l'eventuale accertamento della violazione dei criteri di selezione del personale supplente prospettata dalla ricorrente, non porterebbe comunque al riconoscimento del vantato diritto.
12 Pur volendo superare tale troncante rilievo preliminare, la pretesa appare comunque infondata in punto di merito.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “ 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti
13 precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del serviziomilitare, prevede
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due
14 commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n.
297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”
(Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
15 Ciò posto, tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Conforta la suddetta soluzione la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Deve dunque ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 50/21 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Per i motivi su esposti, tale domanda va rigettata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del nella causa n.rg 8979/2023. Controparte_1
Rigetta il ricorso n. rg 10868/2023.
16 In accoglimento del ricorso n.rg 8979/2023, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la
“Carta Docente” per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento all'anno scolastico
2020/2021.
Condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore del ricorrente, il CP_1
Sig. , della “Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima di € Parte_1
500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, 21/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
17
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili iscritte al n° 8979/2023 e n. 10868/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv. GAMBINO Parte_1
PIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Terrasanta n.
6, Palermo.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e per
[...]
(c.f.: Controparte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dalla dott.ssa Daniela Bruno, presso l'Ufficio sito in
Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo.
- resistente-
All'esito dell'udienza del 7/07/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con distinti ricorsi depositati in data 14.07.2023 quello portante in n.rg 8979/2023, e in data 12.09.2023 il n.rg 10868/2023, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva all'udienza del 24.01.2025, il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio il
[...]
e, avendo premesso: Controparte_1
1 - di avere svolto attività di docenza alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 successivi contratti a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, succedutisi nell'anno 2020/2021, deducendo di avere svolto mansioni identiche a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato e di essere stato escluso, negli anni scolastici in questione, in quanto docente non di ruolo, dalla fruizione della c.d. “Carta
Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale;
- di essere stato inserito nella graduatoria provinciali supplenze per gli anni scolastici
2022/23 e 2023/24 per le classi di concorso B015 - LABORATORI DI SCIENZE E
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (Posizione 145, Punteggio 30) e B016 -
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (Posizione 384, Punteggio
24), e nel triennio 2021/2024 nelle graduatorie ATA 3° fascia dell'Istituto Capofila IISS
STENIO Termini Imerese quale: AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Punteggio 9,20;
AT - ASSISTENTE TECNICO - Punteggio 7.70;
- di aver richiesto la valutazione dell'esatto punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie ma non in costanza di nomina.
Chiese, quindi, di “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2020/2021;di Condannare il CP_1 convenuto al pagamento in favore della ricorrente e con le modalità previste dalla legge e/o fissate dal sig. Giudice, delle somme dovute per la carta del docente per l'anno 2020/2021 oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;
[…]Dire e dichiarare procedibile, ammissibile e fondato il presente ricorso e conseguentemente per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'art. 15, comma 6 dell'ordinanza
Ministeriale 60/2020 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per tutte le classi di concorso riportati in ricorso e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per le classi di docenza e 6 per quelle ATA per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire per le seguenti classi di concorso: B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE assegnando un punteggio di 42; B016 - LABORATORI DI SCIENZE E
2 TECNOLOGIE INFORMATICHE assegnando un punteggio 36, AA – ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO assegnando un Punteggio di 15,20; AT - ASSISTENTE TECNICO assegnando un Punteggio di 13.70, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
L'odierno ricorrente ha dunque lamentato la mancata valutazione del servizio militare prestato, nei periodi specificati in domanda per il quale non gli era stato assegnato un punteggio errato chiedendo 6 punti per la graduatoria ATA e 12 per quella docente.”
Il convenuto seppur ritualmente citato nella causa portante il n.rg 8979/2023, CP_1 non si è costituito in giudizio.
Nella causa n.rg 10868/2023 il costituendosi in Controparte_3 giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Le causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., sono state decise all'esito dell'odierna udienza.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto nella causa CP_1 portante il n.rg 8979/2023, il quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
In via preliminare, va inoltre accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in memoria dal convenuto nella causa n.rg10868/2023, alla luce CP_1 dell'orientamento giurisprudenziale, relativo alla legittimazione degli uffici periferici e degli istituti scolastici, secondo cui “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del CP_1 singolo istituto(Cassazione civile sez. lav., 21/03/2011, n.6372) e di quello, relativo alla legittimazione passiva degli uffici scolastici, della locale Corte di appello (Corte appello
Palermo sez. lav., 25/01/2023, n.17), secondo cui “In materia di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale preposto - organo senza Controparte_1 soggettività, che appartiene al non può essere citato in giudizio né Controparte_1 promuovere azioni giudiziarie in proprio, ma soltanto in rappresentanza processuale del
3 succitato , e questo finanche in virtù dei regolamenti di organizzazione che, nel CP_1 tempo, lo hanno indicato munito di legittimazione passiva” e della giurisprudenza di legittimità, che sul punto ha affermato quanto segue:
“la disamina del motivo deve muovere dalla considerazione che il rapporto di lavoro, instaurato mediante contratto, fa capo al MIUR, cui risalgono quindi i corrispondenti diritti ed obblighi sostanziali. Titolarità del rapporto e dei conseguenti diritti che non viene meno per il particolare regime scolastico della Regione Sicilia, tenuto conto del disposto del D.P.R. n. 246 del 1985, art. 4, lett. f) e art.
6. La proiezione processuale di tale assetto sostanziale trova disciplina nel convergere di due ordini di norme.
3.1 Da un lato vi è la legislazione generale, la quale prevede che le cause contro le
Amministrazioni dello Stato siano da instaurare "nella persona del Ministro competente" (R.D.
n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1). In tale prospettiva va altresì collocato D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 16, lett. f). Tale norma prevede che "i dirigenti di uffici dirigenziali generali", quale Part è il dirigente preposto all , "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1".
Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto "strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni" ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n.
15342) "l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al
Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)" per desumerne in sostanza Part che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l' per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello Stato. CP_1
2.2 Tale assetto va misurato, da altro verso, con la disciplina speciale scolastica. In proposito il combinato disposto della L. n. 59 del 1997, art. 13 e art. 21, comma 18, ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i D.P.R. citati nel motivo di ricorso, come anche mediante altri successivi (D.P.R. n. 260 del 2007; D.P.R. n. 17 del 2009; D.P.R. n. 132 del
2011; D.P.R. n. 98 del 2014; D.P.R. n. 47 del 2019; D.P.R. n. 140 del 2019) fino all'attualmente vigente D.P.C.M. n. 166 del 2000. Tali D.P.R. (e poi d.p.c.m.) hanno tutti Part affermato la "legittimazione passiva" dell rispetto al contenzioso del personale scolastico.
4 Il D.P.R. n. 319 del 2003 vigente ratione temporis al momento di introduzione del giudizio in primo grado contiene il riconoscimento generico di tale "legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola"; a partire dal D.P.R. n. 260 del 2007 si è Part affermato che I' "esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici", con formula poi ripresa, a partire dal D.P.R. n. 98 del 2014 e fino all'attualmente vigente D.P.C.M. n. 166 del 2020, fatta eccezione per la dizione "presso gli uffici scolastici periferici".
Le sfumature di formulazione delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo non si può peraltro ritenere siano tali da mutare il significato, che resta quello originario di cui al D.P.R.
n. 319 sopra richiamato e qui in rilievo. D.P.R. n. 319 del 2003, art. 8, comma 1, subentrando ed integrando D.P.R. n. 347 del 2000, art. 6, comma 1, ha poi previsto, nell'attribuire agli USR
"tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti", che esso sia ufficio di "livello dirigenziale generale", con disposizione poi confermata nei successivi regolamenti, anche se il vigente D.P.C.M. n. 166 del 2020 derubrica a livello dirigenziale non generale gli uffici di minori dimensioni. Le norme Part non delineano in ogni caso una soggettività "esterna" dell' , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da esse definito, con effetti destinati a Part ricadere sul di cui lo stesso è articolazione organizzativa. CP_1
2.3 La combinazione di tale composito quadro normativo va colta assicurando continuità Part ai citati precedenti di questa S.C. e dunque con il riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, CP_1 ma non di un'autonoma soggettività. Non vi è in effetti ragione di ritenere che il regime della dirigenza generale degli uffici periferici del MIUR possa ricevere una disciplina differenziata rispetto ai principi generali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 e in particolare della lett.
f) dello stesso come inteso nella giurisprudenza di questa S.C. sopra riepilogata. Ne' il richiamo del D.P.R. all'assunzione di "legittimazione passiva" è sufficiente a far ipotizzare che Part l' esprima una soggettività propria nei rapporti processuali e tale da renderlo titolare di un potere di resistere, autonomamente, rispetto alle questioni che riguardano diritti facenti capo al MIUR, in una sorta di legittimazione straordinaria (art. 81 c.p.c.) al cui riconoscimento osta quanto meno l'assenza di soggettività autonoma. Tale dizione va invece Part letta nella prospettiva del rapporto organico tra e MIUR e considerando le caratteristiche proprie della dirigenza generale, quali delineate dalla disciplina comune del
5 Part pubblico impiego e pertanto nel senso che all attraverso il suo preposto, è data facoltà di gestire le situazioni contenziose ("esercita le attribuzioni... in materia di contenzioso"), salvo Part l'intervento sostitutivo diretto del . In ragione di ciò l' può dunque comparire CP_1 quale organo rappresentante legittimato (ad processum) nelle liti passive, ex art. 75 c.p.c..
Sicché parte in causa, ove si tratti di contenzioso riconnesso ai contratti di lavoro di docenti ed Part amministrativi, dovrà essere comunque il MIUR, per quanto rappresentato dall e non Part l' in quanto tale. Nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora D.P.C.M. n. 166 del 2020, art. 7, comma 3) e a partire dal
D.P.R. n. 260 del 2007 coperte mediante dirigenti non generali (mentre il D.P.R. n. 319 del
2003 prevedeva che "di regola" non si trattasse di dirigenti generali) (Cassazione civile sez. lav., 09/11/2021, n.32938.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli uffici scolastici citati.
Nel merito la domanda spiegata nella causa n.rg 8979/2023 va accolta, dovendosi invece rigettare quella oggetto della causa n.rg 10868/2023.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile in merito alla richiesta della c.d. “Carta Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
6 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del disposto normativo appena richiamato, è stato adottato il DPCM del
28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M., ha previsto, all'art. 2 “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare Controparte_4 la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1,
7 comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”;
L'art. 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, va dunque osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, costituisca uno strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, sì da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve parimenti rilevarsi come il riconoscimento del detto beneficio soltanto in favore della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente determinato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da valide ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La dedotta disparità di trattamento si delinea ancora più nitidamente se si considera che il beneficio in esame è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento ( v. DPCM 28 novembre 2016), vale a dire a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
In tale prospettiva, emerge allora come un sistema scolastico che predisponga degli strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte del personale docente e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia comunque ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai canoni di buona amministrazione, incidendo negativamente sulla qualità dell'insegnamento offerto agli studenti, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
8 Sulla questione è intervenuto per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n.
1842/2022 ha affermato che al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.,
è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria – che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, nel vagliare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha dapprima affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
9 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
La Corte di Giustizia Europea ha poi aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio
2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, va segnalato come anche la Suprema Corte di Cassazione abbia affrontato la questione in esame, pronunciandosi, in merito, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
In particolare, la Corte, nel suo ampio percorso motivazionale, dopo avere chiarito che la finalità sottesa all'istituto della “Carta docente” sia quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti questi ultimi Firmato che si configurano come “diritto-dovere” e che interessano “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha poi ribadito, anche richiamando i concetti sulle condizioni di impiego esplicati dalla Corte di
Giustizia nell'Ordinanza del 18 maggio, che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, per contenuto e alle modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro” e che tuttavia la consequenziale “disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”. Sicché con la citata pronuncia, la Suprema
Corte ha definitivamente chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
10 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i
11 docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha dimostrato sia di avere ricoperto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività scolastiche nell'anno scolastico indicato in ricorso (cfr. contratto all.to al ricorso), nonché di mantenere la connessione del beneficio in questione con la “didattica annua”- sia la permanenza nel sistema scolastico, dalle graduatorie in atti (in allegato), cosicché, in applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, e la mancata prova di elementi che possano giustificare il diverso trattamento dei detti docenti, deve essere riconosciuto il diritto ad usufruire, nei succitati periodi, della “Carta docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di importo annuo pari ad € 500,00.
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, il convenuto deve essere condannato all'emissione in favore del ricorrente della “Carta CP_1
Docente” di importo complessivo pari a € 500,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della
L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio
2015 n. 107.
Per quanto concerne la causa n.rg 10868/2023, la domanda ivi spiegata va respinta per le motivazioni di seguito riportate.
Parte ricorrente contesta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, lamentando il contrasto con la normativa primaria e deducendo l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
In primo luogo appaiono fondati i condivisibili rilievi di parte convenuta, concernenti il venire meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente il quale ha chiesto la disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 che ha disciplinato le GPS e le G.I. per il biennio 2020-
2022, sostituita prima dall'O.M. 112/2022 e poi dall'O.M. 88/2024, che attualmente disciplina le graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2024- 2026. Come correttamente osservato dall'amministrazione, essendo ormai concluso l'ambito temporale di vigenza dell'ordinanza
Ministeriale 60/2020 e del D. M. 50/2021 che regolava le graduatorie ATA per il triennio 2021
– 2024, l'eventuale accertamento della violazione dei criteri di selezione del personale supplente prospettata dalla ricorrente, non porterebbe comunque al riconoscimento del vantato diritto.
12 Pur volendo superare tale troncante rilievo preliminare, la pretesa appare comunque infondata in punto di merito.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “ 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti
13 precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del serviziomilitare, prevede
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due
14 commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n.
297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”
(Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
15 Ciò posto, tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Conforta la suddetta soluzione la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Deve dunque ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 50/21 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Per i motivi su esposti, tale domanda va rigettata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del nella causa n.rg 8979/2023. Controparte_1
Rigetta il ricorso n. rg 10868/2023.
16 In accoglimento del ricorso n.rg 8979/2023, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la
“Carta Docente” per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento all'anno scolastico
2020/2021.
Condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore del ricorrente, il CP_1
Sig. , della “Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima di € Parte_1
500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, 21/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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