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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2243/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15988/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259015842743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720259015842743000 relativamente alla cartella di pagamento n. 09720180004950455000 notificata il
09.03.2018 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2015, eccependo l'illegittimità dell'intimazione impugnata, stante l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, nonché la prescrizione del relativo credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza nel merito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, atteso il deposito cartaceo del ricorso, nell'udienza del 27.10.2025, ai sensi dell'art.16 bis D.Lgs. 546/1992 era stato ordinato alla parte ricorrente di provvedere a regolarizzare il ricorso mediante deposito telematico entro e non oltre il termine di gg.30 dal ricevimento della presente comunicazione.Non avendovi il Ricorrente_1 provveduto il ricorso è inammissibile;
spese compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15988/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259015842743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720259015842743000 relativamente alla cartella di pagamento n. 09720180004950455000 notificata il
09.03.2018 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2015, eccependo l'illegittimità dell'intimazione impugnata, stante l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, nonché la prescrizione del relativo credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza nel merito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, atteso il deposito cartaceo del ricorso, nell'udienza del 27.10.2025, ai sensi dell'art.16 bis D.Lgs. 546/1992 era stato ordinato alla parte ricorrente di provvedere a regolarizzare il ricorso mediante deposito telematico entro e non oltre il termine di gg.30 dal ricevimento della presente comunicazione.Non avendovi il Ricorrente_1 provveduto il ricorso è inammissibile;
spese compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate