Provvedimento: Il principio stabilito dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 - secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'Invalidità pensionabile, i coltivatori diretti (al pari dei mezzadri e dei coloni) sono equiparati agli operai agricoli - può trovare un temperamento solo quando, a seguito di prove fornite da chi alleghi il fatto impeditivo della prospettata equiparazione, sia accertato che, in concreto ed a causa di una divisione del lavoro, il coltivatore assicurato abbia possibilità di svolgere le operazioni ed i lavori meno duri, fra quelli necessari alla coltivazione del fondo, non essendo sufficiente la prospettazione della mera possibilità di apporti integrativi nello svolgimento di detto lavoro. ( V 484/86, mass n 444082; ( V 6460/83, mass n 431198).*
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