Articolo 22 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1965
Art. 22.
Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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